SEZ. 3 SENT. 10626 DEL 07/03/2003 (UD.22/01/2003) RV. 224343
PRES. Savignano G REL. Squassoni C COD.PAR.351
IMP. Zomparelli A PM. (Conf.) Izzo G
Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al D.L.G. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato - Esclusione - Condizioni.
D.
LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 28
D.
LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 59
L. DEL 11/11/1996 NUM. 574
Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive effettuati senza la prescritta autorizzazione non integrano il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche solo se l'attivita' del frantoio sia inserita con carattere di normalita' e complementarieta' in una impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura ed in presenza delle condizioni previste dall'art. 28 del citato decreto n. 152, tra cui quella per la quale la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente dall'attivita' di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
Fonte CED Cassazione