MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 26 febbraio 2008
Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute.
GU n. 102 del 5-5-2009
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1963, con il quale agli
ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria dei Nuclei anti
sofisticazione dell'Arma dei carabinieri sono stati conferiti i
poteri previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata
legge n. 441 del 1963;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1975, con il quale si e'
disposto che, per il servizio di vigilanza e di controllo delle
materie della profilassi internazionale, della sanita' marittima,
aerea e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi
delle derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio,
vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei
preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali,
vaccini, medico-chirurgici e prodotti assimilati, il Ministero della
sanita' puo' avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali,
sottoufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri posti alle
dipendenze funzionali del medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 2007, recante «Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2008, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1975, con il quale si e'
disposto che, per il servizio di vigilanza che si rende necessario a
livello centrale per le materie di assistenza sanitaria e
ospedaliera, il Ministero della sanita' puo' avvalersi dell'opera di
nuclei costituiti da ufficiali, sottufficiali o militari dell'Arma
dei carabinieri posti alle dipendenze del medesimo Ministero della
sanita';
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, con il quale e'
disposto che gli ufficiali, sottufficiali e Carabinieri del comando
Carabinieri antisofisticazione e sanita', posti alle dipendenze
funzionali del Ministero della sanita' esercitano, anche nella loro
qualita' di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, le funzioni di
controllo e di vigilanza igienico-sanitaria nelle materie di
competenza dello Stato, in quelle di igiene, sanita' pubblica e
Polizia veterinaria limitatamente all'adozione di provvedimenti
aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedano,
per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale,
indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse
nazionale;
Visto l'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante
«Interventi a sostegno dell'agricoltura», con il quale si e' disposto
che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via
di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali puo' avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei
carabinieri;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito
nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia
di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che
dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i Nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso,
con i nuclei di Polizia tributaria del Corpo della guardia di
finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato
e con l'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante «Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con
modificazioni, della legge 30 novembre 2005, n. 244, il quale, tra
l'altro, all'art. 3 stabilisce che il Comando carabinieri per la
sanita' assume la denominazione di Comando carabinieri per la tutela
della salute;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1987,
recante «Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge
11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici»
con il quale e' disposto che gli uffici territoriali competenti a
richiedere le informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei
antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile
1989, recante «Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale
24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi
miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni
degli alimenti e delle bevande», che riporta l'allegato al decreto
ministeriale 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 1987, con il quale, al
capitolo IV, si e' stabilito che gli uffici repressioni frodi devono
svolgere capillari ed intensi controlli presso le ditte che
beneficiano di aiuti UE, al fine di impedire o reprimere indebiti
percepimenti di detti aiuti; rendere piu' proficua la collaborazione,
nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con
gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore
agro-alimentare (Nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri,
Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia
di Stato);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive
modificazioni»;
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1981,
n. 180, recante «Disciplina dell'attivita' di informazione
scientifica sui farmaci», nel quale si prevede che il Ministro della
salute si avvale anche dei Nuclei antisofisticazioni e sanita'
dell'Arma dei carabinieri per verificare l'inottemperanza alle
disposizioni del citato art. 5 relativo ai convegni e congressi»;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con il quale
sono attribuiti al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita'
compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per
l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421”;
Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421», che dispone che il Ministro della sanita', nell'esercizio
del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i
propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del
personale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989,
n. 37;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 266 del
1993, il quale dispone che il Ministro della sanita' si avvale dei
nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione
delle attivita' illecite in materia sanitaria;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante «Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati», e in particolare l'art. 11, che attribuisce la vigilanza
anche ai Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto interministeriale Sanita - Difesa del 23 gennaio
1996, istitutivo del Comando carabinieri per la sanita';
Visto il decreto interministeriale Sanita - Difesa del 6 marzo
2000, recante modifiche al citato decreto interministeriale 23
gennaio 1996;
Visto l'art. 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 114 del 17 maggio 2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per
il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con il
quale si dispone che l'attivita' di vigilanza e controllo
sull'osservanza delle norme di cui all'ordinanza medesima e' svolta
anche dal personale del Comando carabinieri per la sanita',
funzionalmente dipendente dal Ministero della salute;
Visto l'art. 36, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante
«Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza»;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, nel quale si prevede la
possibilita', da parte dell'Autorita' medesima, di avvalersi del
Comando dei carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle
attivita' ispettive;
Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento CE
882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;
Vista la determinazione 4 aprile 2007 del direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, con la quale il Comando
carabinieri per la tutela della salute e' inserito nel gruppo di
lavoro deputato alla valutazione dell'entita' e della tipologia del
fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonche' al
rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di
informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante
«Pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti di interesse
sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni», con il quale il Comando carabinieri per la tutela
della salute e' stato incaricato di vigilare sulla regolarita' dei
messaggi pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con
mezzi fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla legislazione vigente per la violazione dell'art. 201 delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 e
successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che
disciplinano la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di
interesse sanitario;
Preso atto delle iniziative avviate dalla Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attivita' sportive del Ministero della salute, di cui all'art.
3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e dal Ministero dello sport e
delle politiche giovanili con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), in materia di incremento della lotta al doping;
Visto il Progetto della tracciabilita' del farmaco che annovera il
Comando carabinieri per la tutela della salute tra i soggetti
istituzionali deputati ad accedere alla banca dati centrale del
Ministero della salute, istituita, ai sensi della legge 1 marzo 2002,
n. 39, per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo con decreto ministeriale 15 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
gennaio 2004, n. 2;
Vista la direttiva generale annuale per l'attivita' amministrativa
e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai sensi
dell'art. 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», nella quale vengono fissati, tra gli
obiettivi strategici del Dicastero, gli interventi per la tutela
della salute, finalizzati ad una maggiore efficacia nella prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 e successive modificazioni recante «Definizione dei
livelli essenziali di assistenza»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante
«Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21
agosto 2006, n. 193;
Visto l'art. 11, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega
al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute dell'8 novembre 2005 e
successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, concernente misure
finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
Vista la proposta del Ministro della salute;
Decreta:

Art. 1.

Ordinamento
1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, e' articolato
in:
a) un Comando centrale, con sede in Roma;
b) una struttura periferica costituita da tre gruppi Carabinieri
antisofisticazioni e sanita' in Milano, Roma e Napoli, che assumono
la denominazione di gruppi Carabinieri per la tutela della salute con
alle dipendenze 37 nuclei Carabinieri antisofisticazioni e sanita'
(N.A.S.) indicati nell'allegato A al presente decreto, compresi
quelli di Caserta e Lecce di cui si dispone l'istituzione.


                               Art. 2.

Organico
1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute ha un organico
complessivo di 1096 unita', come da tabella di consistenza organica
in allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante. Tale consistenza e' comprensiva dell'incremento in
extraorganico di 96 unita' previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 30 novembre 2005, n. 244, nei seguenti ruoli e gradi:
a) 20 ufficiali del ruolo speciale, nei gradi di capitano, tenente
o sottotenente;
b) 76 ispettori, nei gradi di luogotenente, maresciallo A.s. UPS,
maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.


                               Art. 3.

Prerogative
1. Agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e
Carabinieri in servizio presso il comando Carabinieri per la tutela
della salute, posti alle dipendenze funzionali del Ministero della
salute, sono:
a) conferiti i poteri previsti dal terzo, quarto e sesto comma
dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, di cui al decreto
del Ministero della sanita' 5 novembre 1963;
b) devolute le funzioni di controllo e di vigilanza
igienico-sanitaria, con interventi operativi a tutela dell'interesse
nazionale, nelle materie di competenza dello Stato.


                               Art. 4.

Compiti istituzionali
1. Il Ministero della salute si avvale del comando Carabinieri per
la tutela della salute per la repressione delle attivita' illecite in
materia sanitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
2. Il Ministro della salute si avvale del comando Carabinieri per
la tutela della salute per lo svolgimento delle seguenti attivita' di
vigilanza e controllo, nelle materie:
a) relative alla produzione e commercializzazione di sostanze
stupefacenti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' al trattamento di
tossicodipendenti. A tal fine il comando Carabinieri per la tutela
della salute puo' procedere, in qualunque momento, anche in concorso
con i competenti comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e
prelievi dei campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici dove si
producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si
consumano le predette sostanze, nonche' negli scali aeroportuali,
marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere. Gli esami e
le analisi di campioni sono eseguiti presso i laboratori delle
aziende sanitarie locali o agenzie di protezione ambientale o presso
strutture specializzate di investigazioni scientifiche dell'Arma;
b) della profilassi internazionale, della sanita' marittima, aerea
e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle
derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio,
vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei
preparati farmaceutici, preparati galenici, medicinali e gas
medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, di
cui al decreto del Ministero della sanita' 17 marzo 1975, richiamato
in premessa;
c) relative all'esecuzione dei campionamenti in attuazione dei
piani di controllo annuali dei farmaci autorizzati con procedure
nazionale e comunitaria (EDQM);
d) dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, di cui al decreto del
Ministero della sanita' 24 aprile 1975, richiamato in premessa;
e) dell'igiene, sanita' pubblica e Polizia veterinaria,
limitatamente a quelle conseguenti all'adozione di provvedimenti
aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedono,
per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale,
indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse
nazionale, di cui al decreto del Ministero della sanita' 25 gennaio
1979, richiamato in premessa;
f) connesse al settore agro-alimentare, in relazione al decreto
del Ministero della sanita' 5 aprile 1989, richiamato in premessa;
g) della cosmetovigilanza, d'intesa con la direzione generale del
farmaco e dei dispositivi medici del Ministero della salute, e
relative alle informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, sulla
produzione e vendita dei cosmetici, ai sensi del decreto del
Ministero della salute 24 dicembre 1986, richiamato in premessa;
h) delle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, a
richiesta del Ministero per le politiche agricole e forestali, in
relazione all'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, richiamato
in premessa;
i) relative alla informazione scientifica sui farmaci, come da
decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 219, decreto del Ministero
della sanita' 4 dicembre 1990, richiamato in premessa;
l) delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle
truffe in danno del Servizio sanitario nazionale, in relazione
all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1993, n.
352;
n) concernenti i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei
prodotti alimentari sulle aree pubbliche, di cui all'art. 10, comma
2, dell'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002, menzionata
in premessa;
o) relative alla destinazione d'uso di materie prime e
semilavorati di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273;
p) dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
al protocollo d'intesa del 12 febbraio 2007 tra il Ministero della
salute e l'autorita' per la vigilanza ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
q) della vigilanza integrata nei luoghi di lavoro, in relazione
alle previsioni di cui alla legge n. 123 del 2007, e alla direttiva
generale per l'attivita' amministrativa e la gestione - anno 2007,
emanata dal Ministro della salute ai fini del miglioramento della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001;
r) concernenti il Piano nazionale integrato ai sensi del
regolamento CE 882/2004 sulla sicurezza alimentare, citato in
premessa;
s) connesse alla piena attuazione della tracciabilita'
farmaceutica e al monitoraggio delle confezioni dei medicinali
all'interno del sistema distributivo, di cui al progetto richiamato
in premessa;
t) attinenti alla lotta al doping, in relazione alle iniziative,
citate in premessa, avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive del Ministero della salute, dal Ministero per le politiche
giovanili e le attivita' sportive e dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI);
u) concernenti la valutazione dell'entita' e della tipologia del
fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonche' il
rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di
informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;
v) relative ai messaggi pubblicitari dei medicinali e di altri
prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art.
201 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, recante testo unico
delle leggi sanitarie, effettuati esclusivamente o parzialmente con
mezzi fonici, di cui al decreto del Ministro della salute 18 luglio
2007, richiamato in premessa.


                               Art. 5.

Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute
1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto
il territorio nazionale sulla scorta delle direttive del Ministro
della salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tenuto conto
del sistema di coordinamento delle Forze di polizia e ferme restando
le direttive per il riassetto dei comparti di specialita' delle Forze
di polizia emanate dal Ministro dell'interno con il decreto del 28
aprile 2006 e le competenze ivi definite nello specifico settore per
il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.
2. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge
accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in
esecuzione dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti al
Ministero della salute dagli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, dall'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
3. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge
indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle
frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, anche in
esecuzione dei poteri attribuiti al Ministro della salute con il
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto
1986, n. 462, ed in relazione al decreto del Ministero della sanita'
5 aprile 1989, richiamato in premessa.
4. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini della
vigilanza sulle attivita' finalizzate al trattamento dei
tossicodipendenti, su richiesta del Ministro della salute, puo'
procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e verifiche nelle aree
e negli edifici dove sono svolte attivita' di recupero e trattamento
dei tossicodipendenti.
5. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su richiesta
del Ministro della salute, puo' procedere in qualunque momento ad
effettuare ispezioni e verifiche ispettive e ad impartire
prescrizioni dirette all'applicazione delle disposizioni in materia
di tutela della salute nei luoghi di lavoro in relazione alle
previsioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123.


                               Art. 6.

Attribuzioni a carico del Ministero della salute
1. Agli oneri derivanti dall'incremento extraorganico di cui
all'art. 2 del presente decreto provvede il Ministero della salute ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30
novembre 2005, n. 244.
2. Sono posti, altresi', a carico dei corrispondenti capitoli di
bilancio del Ministero della salute:
a) gli oneri relativi alle indennita' di missione dei militari in
organico ed extraorganico;
b) le spese per il fitto dei locali, gli arredi e per
l'approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalita' del
comando, per quanto concerne la sede centrale e quelle periferiche;
c) le spese di acquisto, gestione e manutenzione ovvero noleggio
degli automezzi, dei materiali vari connessi alle specifiche
attivita' istituzionali;
d) gli oneri di formazione specialistica.
3. Rimangono a carico del bilancio dell'Arma dei carabinieri gli
oneri relativi agli assegni fissi, per le sole unita' in organico,
all'armamento e all'equipaggiamento individuale del personale in
organico ed extraorganico del comando Carabinieri per la tutela della
salute.


                               Art. 7.

Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Ministero della sanita' 5 novembre 1963;
b) il decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1975;
c) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 1975;
d) il decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1979;
e) il decreto interministeriale sanita-difesa 23 gennaio 1996;
f) il decreto interministeriale sanita-difesa 6 marzo 2000.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro della difesa
Parisi

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'interno
Amato

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 6, foglio n. 334


              ---->  Vedere da pag. 29 a pag. 30 su supporto cartaceo <----