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LEGGE 24 luglio 2003, n.197
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari.

Gazzetta Ufficiale N. 175 del 30 Luglio 2003

 

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato,
il Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita'
nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del
Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, nonche' degli enti, agenzie e
dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza
tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in
particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e
con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. E' data
facolta' al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti
dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze
indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese
specializzate nei settori richiesti".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge 15 dicembre 1998, n. 484, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1999, n. 10, S.O., reca:
«Ratifica ed esecuzione del tratto sulla messa al bando
totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e
annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 10 settembre 1996».

 

Art. 2.
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998,
n. 484, la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente:
"Ministro".


Nota all'art. 2:
Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 484, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 4. - 1. L'Autorita' nazionale, per l'adempimento
dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per
l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il
quale provvede a:
a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il
bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i
collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati
Parte e stipulare gli accordi di impianto;
b) promuovere e coordinare le attivita' delle
amministrazioni competenti;
c) presentare annualmente al Ministro affari esteri
una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e
sugli adempimenti effettuati ai tini della sua ulteriore
trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) partecipare alle ispezioni disposte
dall'Organizzazione.
1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi',
alle spese di approvvigionamento, installazione e
manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi
necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la
trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato;
alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli
affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello
Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'art. 3; al
noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul
territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle
spese di locazione di locali e di impianti di traduzione
simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative
di convegni da tenere sul territorio nazionale in
esecuzione del trattato».

 

Art. 3.
1. All'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di
approvvigionamento, installazione e manutenzione delle
apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione,
l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal
trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli
affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato,
nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di
autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di
cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di
impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e
organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in
esecuzione del trattato".


Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n.
484 e' riportato nelle note all'art. 3.

 

Art. 4.
1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di
un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a
consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per
il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta
dell'Autorita' nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del
trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida
condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta,
tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito
dell'ispezione stessa".

 

Art. 5.
1. Dopo l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, e'
inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata
l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore
successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola
l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due
a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro".

 

Art. 6.
1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui
all'articolo II del trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre
1998, n. 484, e' autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per
l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, e'
autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di
718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2732):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ed, ad interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi),
il 13 maggio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 5 giugno 2002 con pareri
delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI.
Esaminato dalla III commissione in sede referente, il
18, 23 luglio 2002 e 26 settembre 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato il
15 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1926):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 30 gennaio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
19 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 15 e 19 maggio 2003 ed approvato
il 15 luglio 2003.