TAR Lazio (RM) Sez. IIbis sent. 2264 del 16 aprile 2010
Ambiente in genere. Commissione CITES

La natura di organo tecnico consultivo di alto livello scientifico della Commissione CITES, è rinvenibile non solo dal predetto nome ma più precipuamente dalle competenze ad essa attribuite dalla legislazione nazionale (art. 12 bis D.L. 12-1-1993 n. 2) e dalle norme pattizie internazionali (paragrafo IX della Convenzione) e comunitarie. La stessa attribuzione della presidenza al Ministro o suo delegato rafforza, anziché contrastare, la predetta considerazione, atteso che lo svolgimento delle competenze espressamente attribuite all’organo a maggior ragione richiede la presenza di componenti di alta specializzazione tecnico-scientifica, sottratti nella loro scelta ad un mero apprezzamento di intuitus personae dell’organo di vertice. Risulta, inoltre, la natura necessitata dello stesso organo alla stregua della citata disciplina pattizia internazionale e comunitaria, pienamente vigente nel nostro ordinamento, in via diretta e per il tramite della legge n. 874/1975, in conformità alle previsioni degli articoli 10 ed 11 della Costituzione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 07264/2010 REG.SEN.
N. 02381/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2381 del 2010, proposto da:
Soc Agroittica Lombarda Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Cividini, Guido Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Romanelli in Roma, via Pacuvio, 34;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

SILENZIO-RIFIUTO SULLA DIFFIDA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES PER L'EMANAZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

Che la società ricorrente espone di essere azienda leader mondiale nella produzione di caviale ottenuto da storioni allevati, e di esportare prevalentemente i propri prodotti all’estero;

Che tali prodotti sono inseriti nell’Allegato B della Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Convention of International Trade of Endangered Species - CITES) oggetto del Regolamento comunitario 338/97/CE e recepita in Italia con legge n. 874 del 1975;

Che, alla stregua della predetta normativa, per lo svolgimento di tale attività è necessario ottenere specifiche licenze di esportazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui rilascio è però subordinato ad un previo parere obbligatorio favorevole da parte della Commissione Scientifica CITES;

Che la predetta Commissione Scientifica, istituita dall’art. 4 della legge n. 150 del 1992 presso il Ministero dell’Ambiente, presieduta dal Ministro dell’Ambiente o suo delegato e composta da 15 membri nominati con decreto dello stesso Ministro (art. 12 d.l. n. 2/1993 convertito in legge n. 59/1993), è scaduta il 1° dicembre 2009 e non è stata finora rinnovata, nonostante i numerosi solleciti informali e la formale diffida in data 3/9 febbraio 2010 della ricorrente;

Che la mancata ricostituzione della Commissione ha impedito il rilascio delle licenze di esportazione richieste dalla ricorrente e, quindi, ha ostacolato l’esercizio della sua attività imprenditoriale rivolta all’estero;

Che la ricorrente cita a titolo esemplificativo: la mancata partecipazione alle gare internazionali di Singapore Tender for the supplì of farmed caviar - gennaio 2010; l’impossibilità di rispettare il contratto con LSG Lufthansa Sky Chefs negli USA, che prevede pesanti penali; la mancata vendita di filetto di storione bianco “tipesca” e “caviar” in Svizzera (valore di circa 15.000 Euro) e di “caviale oscietra” in USA (valore di circa 60.000) e la perdita di un contratto in Brasile del valore di circa 100.000 Euro;

Che la ricorrente non traduce la precedente esposizione in una richiesta di risarcimento dei danni, che potrà comunque formulare in proseguo anche sotto il profilo della perdita di chances, e con il ricorso in epigrafe chiede, invece, che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente sull’istanza di nomina della Commissione CITES, e che sia ordinato allo stesso Ministero di provvedere entro otto giorni nominando fin d’ora un commissario ad acta;

Che l’Amministrazione resistente non ha svolto alcuna pertinente attività difensiva al riguardo;

Che ai sensi del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti;

Che la data di scadenza della Commissione ed il termine per la sua eventuale successiva prorogatio sono ormai decorsi, così come il termine assegnato nella diffida proposta dalla ricorrente, e che risulta quindi accertata l’inerzia dell’Amministrazione;

Che la ricorrente ha certamente un interesse tutelato ad ottenere la nomina della commissione, quale provvedimento necessariamente presupposto ai fini dell’ottenimento del prescritto parere e del rilascio delle licenze necessarie allo svolgimento della propria attività imprenditoriale;

Che la questione presenta rilevanti profili di delicatezza, riguardando la mancata adozione di un provvedimento di nomina da parte dell’organo di vertice ministeriale, cioè di un atto organizzativo espressione di ampissima discrezionalità;

Che il Collegio osserva, tuttavia, la natura di organo tecnico consultivo di alto livello scientifico della Commissione in esame, rinvenibile non solo dal predetto nome ma più precipuamente dalle competenze ad essa attribuite dalla legislazione nazionale (art. 12 bis D.L. 12-1-1993 n. 2) e dalle norme pattizie internazionali (paragrafo IX della Convenzione) e comunitarie. La stessa attribuzione della presidenza al Ministro o suo delegato rafforza, anziché contrastare, la predetta considerazione, atteso che lo svolgimento delle competenze espressamente attribuite all’organo a maggior ragione richiede la presenza di componenti di alta specializzazione tecnico-scientifica, sottratti nella loro scelta ad un mero apprezzamento di intuitus personae dell’organo di vertice. Risulta, inoltre, la natura necessitata dello stesso organo alla stregua della citata disciplina pattizia internazionale e comunitaria, pienamente vigente nel nostro ordinamento, in via diretta e per il tramite della legge n. 874/1975, in conformità alle previsioni degli articoli 10 ed 11 della Costituzione;

Che tale considerazione impedisce di ritenere la mancata nomina in esame sottratta al sindacato di questo Giudice in materia di silenzio inadempimento, nonostante la peculiarità della fattispecie, in quanto risulta l’obbligo dell’Amministrazione di attuare la disciplina in esame (anche) mediante la nomina, di esclusivo rilievo tecnico-scientifico, dei componenti della Commissione;

Che la nomina non è ancora avvenuta nonostante la diffida della ricorrente, e che la mancanza di tale specifico provvedimento organizzativo, pur essendo destinata a dispiegare più generali effetti in una pluralità di fattispecie, costituisce certamente anche uno specifico inadempimento rispetto alla specifica richiesta della ricorrente, lesa in un suo interesse imprenditoriale di alto profilo per l’economia nazionale (l’esportazione di prodotti italiani di qualità all’estero);

Che, sulla base delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere accolto, ordinando al Ministero intimato di provvedere alle necessarie nomine ed al conseguente insediamento della Commissione, entro un termine che appare congruo fissare in 45 giorni (in luogo degli otto giorni richiesti), e che in caso di ulteriore inadempienza si dovrà provvedere, anche a semplice istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta che provveda alla nomina dei componenti della Commissione Scientifica CITE ed al suo insediamento, con imputazione dei relativi oneri all’Amministrazione e ferma restando la responsabilità del competente Ministro o suo delegato ai fini dell’effettivo funzionamento dell’organo e, in particolare, del rilascio del prescritto parere ai fini dell’ottenimento delle licenze di esportazione necessarie alla ricorrente per svolgere la propria attività imprenditoriale ed evitare nuove ed ulteriori perdite economiche, eventualmente valutabili in sede di risarcimento del danno;


P.Q.M.


Assegna al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla comunicazione o notifica a cura di parte della presente sentenza, per adempiere nei sensi di cui in motivazione, ultimando la vigente procedura di nomina dei componenti della Commissione scientifica CITES e procedendo al suo insediamento ed all’avvio della relativa attività.

Rappresenta che, in caso di perdurante inadempimento oltre il predetto termine, procederà, a semplice richiesta di parte, alla nomina di un Commissario ad acta, che entro i successivi quarantacinque giorni dovrà provvedere ai predetti adempimenti ed il cui onere sarà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.