TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3042, del 7 giugno 2013
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia con edificio diverso dal precedente
Per giurisprudenza costante, al fine di qualificare come ristrutturazione edilizia un’opera occorre che il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Il risultato della ristrutturazione può essere, infatti, un organismo edilizio anche diverso dal precedente purché però la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto ovvero l'eliminazione, le modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, in quanto la ristrutturazione edilizia mira, in definitiva, alla salvezza del complesso esistente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 03042/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2010, proposto da:
Giuseppe Somma, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sarro, presso il cui studio in Napoli, viale A. Gramsci n. 19, è elettivamente domiciliato;
contro
Comune di Castellammare di Stabia in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce, con domicilio eletto presso il primo di essi in Castellammare di Stabia, via Raiola n. 44 – c/o Avvocatura Municipale; Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento del provvedimento n. 64106/2008 recante diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parcheggio interrato alla via annunziatella n. 38.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni comunali e statali intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile, sito nel territorio di Castellammare di Stabia alla via Annunziatella n. 38 e catastalmente individuato al fg. 4, p.lla 1822, adibito in parte a civile abitazione ed in parte ad attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di mangime per animali.
In data 3 agosto 2006 presentava istanza di autorizzazione paesaggistica in ordine ad un progetto di riqualificazione consistente, da un lato, nell’ampliamento del parcheggio interrato; dall’altro lato, nella ristrutturazione edilizia, mediante sostituzione degli elementi in ferro (silos e lamiere) con una struttura sostanzialmente in cemento, di un fabbricato da adibire alla predetta attività commerciale. Ciò con diminuzione del precedente ingombro volumetrico.
L’istanza veniva rigettata poiché “l’intervento così come proposto integra nuova costruzione … e non ristrutturazione edilizia”: ciò in quanto altererebbe i parametri volumetrici dell’area interessata. Il parcheggio interrato sarebbe infine contrario – nella sostanza – alle disposizioni del PUT regionale.
Il provvedimento di rigetto veniva impugnato, in sintesi, per violazione della legge n. 122 del 1989 e del DPR n. 380 del 2001, per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per erroneità dei presupposti.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni comunali e statali intimate per chiedere il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2013 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è da ritenersi fondato sulla base delle ragioni di seguito indicate.
Onde vagliare l’operato dell’amministrazione comunale occorre distinguere l’intervento riguardante la parte intererrata (destinata a parcheggio) da quello da eseguire fuori terra (ristrutturazione capannone esistente).
Quanto al primo aspetto si osserva che la realizzazione di un parcheggio sotterraneo non si pone in contrasto con il PUT di cui alla legge regionale n. 35 del 1987. E ciò in considerazione di quanto già ampiamente esposto nella sentenza di questa sezione n. 1712 del 2011 ed in quella del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 599 del 6 febbraio 2003, nella quale è stato affermato che «la finalità perseguita dall’art. 17 della legge regionale n. 35 del 1987 è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, come è dimostrato dal fatto che esso consente la realizzazione di attrezzature pubbliche nei limiti dei previsti standards urbanistici, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti (tra le quali rientrano il parcheggio privato in questione)».
A siffatta conclusione è agevole pervenire altresì ove si consideri che l’intervento riguarda la zona territoriale n. 7 del PUT, un’area ossia in cui vige un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta: condizione questa ritenuta essenziale da questa Sezione per consentire la realizzazione di siffatte opere pertinenziali anche nei territori oggetto del P.U.T. dell’area Sorrentino-Amalfitana (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 25 febbraio 2008, n. 931; 3 aprile 2009, n. 1747 ;17 novembre 2009, n. 7543; 18 gennaio 2010, n. 178; 26 gennaio 2012, n. 388).
Alla luce di quanto testé osservato deve dunque ritenersi illegittimo il provvedimento comunale nella parte in cui ritiene non compatibile la realizzazione del parcheggio interrato con le disposizioni del PUT: di qui l’accoglimento della censura relativa alla violazione della legge regionale n. 35 del 1987.
Quanto al secondo profilo sopra evidenziato, relativo ossia alle opere da realizzare fuori terra (sostanziale rifacimento capannone), si rammenta che per l’amministrazione comunale siffatto intervento non sarebbe assentibile perché determinerebbe un aumento volumetrico: esso consisterebbe dunque in una “nuova costruzione” e non in una “ristrutturazione edilizia”.
Si rileva in via preliminare che, per giurisprudenza costante, al fine di qualificare come ristrutturazione edilizia un’opera occorre che il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Il risultato della ristrutturazione può essere, infatti, un organismo edilizio anche diverso dal precedente purché però la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto ovvero l'eliminazione, le modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, in quanto la ristrutturazione edilizia mira, in definitiva, alla salvezza del complesso esistente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 4902; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 27 febbraio 2009, n. 1153; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 918; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2007, n. 1276).
A tale riguardo osserva il collegio che: a) la sostituzione di materiale in ferro con materiale in cemento può ben porsi alla stregua di inserimento di nuovi elementi costitutivi ed innovativi; b) quanto invece al ritenuto aumento di volume, ciò è stato soltanto genericamente affermato dall’amministrazione comunale, nel provvedimento impugnato, senza tuttavia che la stessa abbia indicato gli elementi e le metodologie attraverso cui sarebbe arrivata a siffatte valutazioni. Al contrario, la difesa di parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio – ed ancor prima nella fase procedimentale mediante relazione tecnica del 18 luglio 2006 e successiva integrazione del 16 luglio 2008 – che l’intervento fuori terra non presenta ampliamenti ma, semmai, decrementi di natura volumetrica, pari in particolare a mc 33,74. A una simile conclusione la stessa è pervenuta altresì sulla base di una perizia giurata, la quale ha operato un analitico raffronto tra il calcolo volumetrico della esistente struttura e di quella che si intende realizzare, senza che sul punto la difesa dell’amministrazione comunale abbia controdedotto alcunché, con ogni conseguenza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Di qui la sussistenza di un intervento da qualificare come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.
Anche tale parte del provvedimento appare dunque essere stata illegittimamente adottata, con conseguente accoglimento delle censure sollevate con riferimento alla violazione dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, al difetto di motivazione e di istruttoria.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 64106 in data 11 novembre 2008 del Comune di Castellammare di Stabia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)