TAR Lazio (LT) Sez.I n.752 del 12 ottobre 2012
Urbanistica. Nozione di variante
Le modifiche integrano una variante solo ove il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. La nozione di “variante”, quindi, si ricollega a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all’originario progetto e per discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, occorre considerare una serie di elementi ivi incluse le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del manufatto.
N. 00752/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2009, proposto da Benito Graniero, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Longo ed Alessandro Longo, con domicilio eletto in Latina, alla via Monti, n. 13 (presso Agostino Avv. Carducci);
contro
comune di San Giorgio a Liri, n.c.;
nei confronti di
Franco Graniero ed Adelia Graniero, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Marini, con domicilio eletto in Latina, alla via Emanuele Filiberto, n. 9;
per l’annullamento, previa sospensione
del permesso di costruire “in variante per opere in corso” n. 1 del 5 giugno 2009, prot. n. 3527, rilasciato ai controinteressati.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Franco Graniero e di Adelia Graniero.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con atto notificato il 13 luglio 2009, depositato il successivo 15, il ricorrente, proprietario e possessore di alcuni terreni e di un fabbricato siti nel comune di San Giorgio a Liri rappresenta che: - le aree dei controinteressati ricadono parte in “zona per attrezzature civile di interesse urbano (commerciale)”, parte in zona “P” parcheggi pubblici con applicazione, rispettivamente, della disciplina per la prima, di cui all’articolo 32 n. 1, per la seconda di cui agli articoli 26 - 31 delle nn.tt.aa. al prg.; - con permesso a costruire del 2008 veniva autorizzata, per quanto emerge dalla relazione tecnica, “la costruzione di un gazebo del tipo tettoia in tubolari zincati, con sovrastante copertura pannelli in sandwinch termocoibentanti, per l’esposizione di ferramenta”; - in data 14 marzo 2009 veniva presentata una variante consistente “nella realizzazione di mazzette in muratura, in prossimità dei pilastri portanti allo scopo di ridurre l’ampiezza delle vetrate che erano previste appoggiate ai pilastri nella richiesta originaria e nella costruzione di un wc a piano terra”; - il 16 febbraio 2008 personale del comune accertava che era in corso di esecuzione la posa in opera di armatura della fondazione; - è stato quindi concesso il permesso in variante per opere in corso n. 1 del 5 giugno 2009, prot. n. 3527.
2 Argomenta la domanda deducendo: illegittimità del rilascio dell’autorizzazione in variante - violazione artt. 31 - 32 d.P.R. 380/2001 - violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 2 - 18 c.d.s. e art. 28 reg. c.d.s. e art. 84 d.P.R. 380/2001 e normativa del D.M. 24.01.1996 - eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei presupposti di fatto - illegittimità del permesso a costruire in sanatoria per mancato rispetto della distanza dalla Strada Statale - violazione di legge in relazione agli artt. 26, 31, 32 e 34 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. - violazione della destinazione urbanistica della zona oggetto dell’intervento edilizio -
3 Con atto depositato il 31 luglio 2009 si sono costituiti i controinteressati che, con memoria depositata il 15 settembre 2009, hanno concluso per il rigetto della domanda.
4 Le parti hanno quindi, nei termini, versato documentazione e prodotto memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le originarie posizioni.
5 Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 Il ricorrente, impugna il permesso di costruire “in variante per opere in corso” n. 1 del 5 giugno 2009, prot. n. 3527, rilasciato ai controinteressati. Argomenta, innanzitutto, la necessità di “un nuovo permesso a costruire” essendo gli interventi progettati in totale difformità o costituendo gli stessi comunque variazioni essenziali riconducibili al mutamento della destinazione d’uso o delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) e d) del d.P.R. 380/2001.
2 Va evidenziato che il permesso n. 3 del 2008 prevedeva “la costruzione di un gazebo del tipo tettoia in tubolari zincati, con sovrastante copertura pannelli in sandwinch termocoibentanti, per l’esposizione di ferramenta”. Il titolo impugnato interessa invece la “realizzazione di mazzette in muratura, in prossimità dei pilastri portanti allo scopo di ridurre l’ampiezza delle vetrate che erano previste appoggiate ai pilastri nella richiesta originaria e nella costruzione di un wc a piano terra”, quindi l’esecuzione di tramezzature, di impianto elettrico, di intonaci esterni ed interni con rifinitura a stucco e tinteggiatura, di tubazioni per impianti igienici, di pavimentazione interna ed esterna, di infissi e di scarichi con allaccio alla fogna pubblica esistente.
3 L’amministrazione comunale come visto ha rilasciato un permesso di costruire che autorizza la realizzazione di varianti al progetto approvato. Sul tema va ricordato che le modifiche integrano una variante solo ove il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. La nozione di “variante”, quindi, si ricollega a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all’originario progetto e per discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, occorre considerare una serie di elementi ivi incluse le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del manufatto. Il sistema delineato dal d.P.R. n. 380 del 2001, all’articolo 22, comma 2, conferma una tale impostazione prevedendo che “Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.”. La riprodotta norma collega oggettivamente il tipo di intervento al titolo edilizio e conferma che la connotazione complementare ed accessoria del permesso in variante rispetto al preesistente opera nei limiti in cui non interessi mutamenti rilevanti ed implicanti un nuovo permesso. Per la giurisprudenza (tra le tante T.a.r. Napoli, V, 16 gennaio 2008, n. 241) “le varianti in senso proprio sono quelle che si riferiscono a modifiche quantitative e qualitative di limitata consistenza e di scarso rilievo rispetto al progetto originario e si distinguono da quelle che, pur chiamate varianti nel linguaggio usuale del termine, tali non possono essere considerate perché richiedono la realizzazione di un quid novi (da valutarsi con riferimento alle evidenze progettuali quali la superficie coperta, il perimetro, il numero dei piani, la volumetria, le distanze dalle proprietà vicine, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali del fabbricato complessivamente inteso): in questa seconda categoria vanno ricondotte le varianti cc.dd. « improprie » o « essenziali », che si configurano come nuove concessioni.”.
4 Recuperando alla vicenda in esame tali indicazioni può agevolmente concludersi nel senso che, stante il tipo di interventi già descritti sub 2, l’atto impugnato autorizza la realizzazione di un manufatto diverso da quello originario necessitante quindi di un nuovo permesso. Il che depone per la fondatezza del primo motivo con il quale il ricorrente ha argomentato l’insussistenza dei presupposti quindi l’uso improprio del titolo in relazione al tipo di intervento progettato. Resta assorbita ogni altra censura.
5 Le spese seguono la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il permesso di costruire n. 1 del 5 giugno 2009, prot. n. 3527.
Condanna il comune di San Giorgio a Liri ed i controinteressati, in solido ed in parte uguali, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)