TAR Lazio (RM) Sez. Iquater n.5830 del 26 giugno 2012
Urbanistica. Destinatario ordine di demolizione
L’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione. L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione
N. 05830/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06877/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6877 del 2007, proposto da:
Agostinelli Alberto, Agostinelli Giulio, Agostinelli Vittorio, Tirelli Lidiana,
rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Volpetti, Maurizio Cerchiara, con domicilio eletto presso Enrico Volpetti in Roma, via Germanico, 109;
contro
Comune di Rignano Flaminio;
per l'annullamento
DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l’ordinanza n 36 adottata dal Comune di Rignano Flaminio in data 14.5.2007 di demolizione opere abusive.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L. 241/90 e art. 7 L. 47/85, nonché DPR 6.6.2001;
2-3). Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di azione amministrativa e procedimento amministrativo; L. 15/2005 e L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione;
4). Violazione e falsa applicazione art. 7 L. 47/85, DPR 6.6.2001 n. 380, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione;
5). In subordine violazione e falsa applicazione art. 7 L. 47/85 sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto di motivazione.
In data 13.5.2012 il ricorrente ha depositato documenti.
Il ricorso è infondato.
a). Con il primo motivo di ricorso si sostiene che il Sig. Giulio Agostinelli non è proprietario del terreno né ha alcun diritto reale e/o di godimento sul bene e non è responsabile dell’abuso.
b). Con il secondo motivo si ribadiscono, sostanzialmente, le censure sub 1).
In particolare l’infondatezza del ricorso poggia sulle seguenti argomentazioni :
a). Dagli atti istruttori risulta che i ricorrenti sono nudi proprietari del terreno oggetto del provvedimento impugnato e lo stesso è stato dato in affitto al signor Moretti Bruno in data 1.4.1999.
L’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione.
L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15 giugno 2011, n. 3157).
Sul punto, non rileva, a questi fini, che gli stessi ricorrenti dichiarano nel ricorso che sono stati costretti ad instaurare, in data 16.5.2007, giudizio di sfratto per morosità nei confronti del Moretti.
b). i ricorrenti non hanno dimostrato di possedere alcun titolo edilizio per la realizzazione delle opere in questione (peraltro, si tratta di una serie corposa di opere, puntualmente indicate nelle premesse del provvedimento impugnato);
c). ancora, si tratta di zona Agricola E – sottozona E1 (di piano regolatore generale e variante al vigente piano regolatore generale);
d). infine, sul presunto difetto di motivazione si osserva che l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).
In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012