Cass. Sez. III n. 44855 del 26 novembre 2022 (UP 30 set 2022)
Pres. Aceto Est. DI Stasi Ric. Esposito
Beni ambientali.Rimessione in pristino

L’ordine previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 è espressione di un potere sanzionatorio che si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione degli interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale; trattasi di sanzione amministrativa oggettivamente riparatoria e può essere disposta dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/01/2022, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 17/07/2014 dal Tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti di Esposito Pasquale e Acampora Annamaria in ordine ai reati loro ascritti (artt. 44 lett. c -64,71,65,72, 83-95 del d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1-bis, d.lgs 42/2004) perché estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Esposito Pasquale e Acampora Annamaria, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge in ordine alla mancata revoca dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che tali statuizioni sono accessorie rispetto a sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1-bis, d.lgs 42/2004, mentre la declaratoria di prescrizione di tali reati importa la revoca di siffatte statuizioni.

Chiedono, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.

Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore degli imputati ha depositato conclusioni scritte.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 

2. L'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, che ha riprodotto il disposto dell'art. 7, ultimo comma, l. n. 47 del 1985, recita: "per le opere abusive di cui al presente articolo (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, n.d.r.), il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". 

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale ordine costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale; trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (Sez.3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv.270907;Sez.3, n.50441 del 27/10/2015, Rv.265616; Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez. 3, n. 10/2/2006, Rv. 233673).  

3. Altrettanto è a dirsi per l’ordine di riduzione in pristino.

L'art. 181, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, che ha riprodotto il disposto dell'art. 163 del d.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (che sostituiva l’analoga disposizione di cui all’art. 1 sexies dl n. 312/1985 conv. in l n. 431/1985), recita:”Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione  in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato”...

Questa Corte ha, sul tema, precisato che l’ordine previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 è espressione di un potere sanzionatorio che si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione degli interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Sez.3, n.3195 del 13/11/2008,dep.23/01/2009, Rv.242175); trattasi di sanzione amministrativa oggettivamente riparatoria e può essere disposta dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013, Rv.257916; Sez.3,n.4798 del 06/02/2003, dep.06/02/2004, Rv.229346).

4. Nella specie, la Corte di appello, pur riformando la sentenza di condanna di primo grado con declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta estinzione, non revocava i disposti ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino.

5. La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente agli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino, disposizioni che devono essere eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa revoca dell’ordine di demolizione e rimessione in pristino, ordine che elimina.

Così deciso il 30/09/2022