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L’ambiente come valore: conseguenze. Di Dario Simonelli*

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Dopo numerose vicissitudini politiche, dottrinali e giurisprudenziali, l’ambiente sta per fare il suo ingresso fra i valori costituzionalmente garantiti, prospettandosene una collocazione diretta, all’interno del Testo italiano ed in quello europeo nascente.

Ma cos’è un valore dal punto di vista strettamente giuridico?

Cosa ci consente di distinguere tra i valori presenti in Costituzione, i principi e le norme?

Ed in particolare, quali sono le conseguenze dell’inserimento dell’ambiente come valore, nella Costituzione italiana ed in quella Europea?

Dalla dottrina, emerge che il valore ha un carattere “totalizzante”, che è al di fuori del dover essere giuridico, distinguendosi dalle norme (riferite a fattispecie concrete) e dai principi ( riferibili anche all’esterno di fattispecie concrete), ponendosi al di fuori del mondo del diritto.1

La Costituzione, infatti, è un sistema di norme espressive di un certo equilibrio di valori in un dato momento storico.

Affermare però che i valori siano al di fuori del diritto, non vuol certo significare l’inadeguatezza a prestarsi ad una loro positivizzazione, questi ,al contrario, essendo espressione del sentire comune di un preciso momento storico, doverosamente dovranno essere utilizzati per l’interpretazione giuridica.

Questo rapporto tra diritto positivo e valori, si coglie anche sul versante della produzione del diritto, non essendo contestabile che dietro ciascuna disposizione normativa, via sia una scelta di valore compiuta dal legislatore.2

Qundi, secondo chi scrive, un’altra considerazione di ordine logico s’impone a fondamento dell’ingresso del “valore ambiente” in Costituzione: se, ad esempio, poniamo attenzione ad una legge come la 349/1986 (su cui si concentra maggiormente l’interesse degli operatori del diritto), istitutiva del Ministero dell’ambiente e introducente norme in tema di danno ambientale, non possiamo non renderci conto che la scelta compiuta dal legislatore, sia stata quella di tutelare ciò che nel sentire comune e’il bene ambiente, bene che per molti di noi è un valore al pari di altri.

Ragion per cui, se già nel 1986 la scelta del legislatore è stata quella di far emergere tal valore, ben si comprende il doveroso inserimento dello stesso, oggi, in Costituzione.

Conseguenza diretta, sarebbe porre un chiaro riferimento all’ambiente, recependo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che andava a tutelarlo con interpretazioni estensive di altri articoli del Testo.

Del resto, anche se non ci si riferisce al “diritto alla salute” (art. 32 Cost.), o al “diritto di libertà d’iniziativa economica compatibile con la liberta’, la sicurezza e la dignita’umana”, ci si rende conto che l’ambiente rappresenta un presupposto per lo svolgimento di tutte le attività umane e quindi per l’esercizio di tutti i diritti fondamentali della persona.

A sostegno dell’autonomia del “valore ambiente” e di come già da tempo in tal modo veniva considerato, si può porre l’attenzione su due sentenze della Corte costituzionale risalenti alla fine degli anni ’80 le quali affermavano che “l’ambiente assurge a valore primario e assoluto, incidendo sulla qualita’ della vita”( Corte cost. 30/12/1987, n.641 e 28/5/1987, n.210).

La Corte, in tal modo, ha di fatto anticipato il legislatore comunitario, poichè con le sue interpretazioni, già collocava l’ambiente in una posizione assoluta di Super-principio o valore.3

Altre considerazioni, emergono ponendo l’attenzione sul marasma normativo caratterizzante questo ramo dell’ordinamento, in quanto la produzione normativa ambientale, proviene da tutti i settori, dal diritto internazionale al diritto interno, dai regolamenti delle autonomie locali fino ai reati del codice penale.

Tutto questo comporta ovviamente una mancanza di coordinamento con una conseguente fragilità della materia.

Anche per questo, l’inserimento dell’ambiente in Costituzione, costituirebbe di certo un punto di riferimento fondamentale, adatto a definire i contorni di un settore dell’ordinamento, fino ad oggi troppo disordinato.

Ma il risultato davvero innovativo, è rappresentato dalla considerazione che tale inserimento, si rivela pienamente conforme con le peculiari caratteristiche del bene in oggetto;

se un problema è quello dell’impossibilità di fornire una definizione giuridica dello stesso, configurandolo come valore, si supererebbe tale difficoltà.

I valori, infatti, esprimendo un alto tasso di indeterminatezza, non sono traducibili in una formulazione normativa che pretenda di definirli in astratto, ma svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un ordinamento giuridico.

Nello specifico, fissano standard che orientano dapprima i titolari delle funzioni legislative, successivamente le amministrazioni pubbliche, i giudici e tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei valori costituzionalmente protetti.

Trovando l’ambiente, una collocazione come valore costituzionalmente protetto, sarà poi il legislatore a definirne in concreto i contenuti relativamente alle situazioni soggettive di diritto connesse ad un’efficace azione di tutela, alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti ed organi pubblici, nonché tra questi e privati.

Si potrebbe poi porre un problema di conflitto con altri valori presenti nel Testo fondamentale, prospettandosi una questione di priorità fra questo, l’ambiente, e gli altri in reciproca tensione.

Basta soffermarsi sulle caratteristiche strutturali dei documenti costituzionali contemporanei, per rendersi conto che, utilizzando un termine enfatico di Max Weber, questi si contraddistinguono per un “politeismo di valori”.

Il problema, è risolto a priori dalla stessa Costituzione, che procede direttamente ad un bilanciamento dei valori in essa cristallizzati, esistendo come “valore dei valori”, quello della “conciliazione” degli stessi.

Quest’ultimo, si esprime con il principio secondo cui la scelta di tutela e salvaguardia di uno di questi, non può portare alla completa riduzione dell’altro, ragion per cui, anche il valore ambiente, dovrà essere conciliato con gli altri come l’uguaglianza, la dignità dell’uomo, la democrazia, il pluralismo, la libertà, il lavoro, la famiglia, la maternità, l’unità nazionale…

Al riconoscimento dell’ambiente come valore, consegue poi una certa difficoltà a considerarlo al tempo stesso una “materia”.

La questione sorge in realtà a seguito della riforma del titolo V, part II, Cost., la quale, modificando l’art 117 della Carta costituzionale, ha attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato la “materia” tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, mentre ha affidato espressamente alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni una serie di materie connesse con la tutela degli equilibri ecologici.

La difficoltà, è quella di comprendere quali siano i limiti del potenziale intervento statale sulla competenza regionale, in una materia talmente intrecciata con gli svariati interessi umani e con gli altri valori costituzionali, tanto da non poter essere considerata semplicemente come tale.

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, tutela della salute, governo del territorio, protezione civile, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, queste le materie affidate in concorrenza allo Stato e alle Regioni, cui si aggiungano altri ambiti materiali che, non essendo elencati, devono ritenersi attribuiti alla legislazione residuale e primaria delle Regioni e che come le precedenti, sono connesse con la tutela degli equilibri ecologici come, agricoltura e foreste, industria, commercio e artiganato, turismo, produzione, trasporto e distribuzione regionale e locale dell’enrgia, reti di trasporto e di navigazione regionali e locali, caccia, pesca, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali.4

Soccorre al riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale, che nella sentenza n. 536 del 2002, relativa ad un giudizio coinvolgente la regione Sardegna, il cui Statuto speciale prevede una competenza primaria in materia di caccia, riconosce la tutela dell’ambiente un “valore costituzionalmente protetto”, distinguendosi da quella che puo’essere una materia in senso stretto.

In conseguenza di ciò, il giudizio scaturente da questioni relative all’ambiente, non può che avere ad oggetto una scelta di tipo assiologico piuttosto che meramente definitoria tra materie costituzionalmente ripartite.

La stessa sentenza, dispone al riguardo che: “ in funzione di quel valore (l’ambiente), lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art.117 della Costituzione. Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n.356 del 1994), configurandosi l’ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n.67 del 1992)”.

Nello specifico della sentenza, la Corte, ha accolto un ricorso promosso in via principale dal Governo, avverso una legge regionale della Sardegna, che estendeva il periodo di svolgimento della caccia oltre il termine stabilito in via generale dalla legge n. 157 del 1992.

La Corte afferma che, “la disciplina statale che prevede come termine per l’attività venatoria il 31 gennaio, si inserisce (…) in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso”, tale disciplina statale, “risponde senz’altro a quelle esigenze di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale”.

La Consulta, basa le sue motivazioni sul fatto che, “la legge della Regione Sardegna, privilegiando un preteso diritto di caccia rispetto all’interesse della conservazione del patrimonio faunistico (…), non rispetta il suddetto standard di tutela uniforme e lede, pertanto, i limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Sardegna (art.3, primo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948,n.3)” secondo cui la regione puo’esercitare la propria potesta’legislativa su una serie di materie, fra cui la caccia “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

Riferendoci poi al “valore ambiente” nella futura Costituzione europea, si notano conseguenze davvero innovative, tanto da influire su principi e politiche comunitarie.

Innanzitutto, si può notare che, dal concetto di “valore”, discende come obbligazione giuridica, che occorre passare dal concetto di tutela passiva al concetto di “tutela attiva”, senza limitarsi solamente al dovere di bonifica delle situazioni degradate.

In secondo luogo, conseguenza senza dubbio ricca di risvolti pratici, è quella della “trasversalità” del valore ambiente, cosi’ marcata da impregnare l’intero impianto costituzionale europeo e ponendosi alla base di tutte le politiche comunitarie.

Si supera il semplice principio del “chi inquina paga”, ponendosi così il valore ambiente, non solo “valore costituzionale da proteggere”, ma soprattutto “valore costituzionale da perseguire”.

Queste considerazioni, non possono che porsi alla base di un consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali, sia degli organi comunitari, quali la Corte di Giustizia, che di quelli interni degli Stati membri, in un momento storico fortemente bisognoso di interventi diretti alla tutela dell’ambiente,

* Dario Simonelli

Dottore in Giurisprudenza, praticante avvocato del Foro di Frosinone.

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Riferimenti bibliografici



1 Prof. A. D’Atena, dalle lezioni di diritto Costituzionale, anno 2002-2003, Universita’ di Roma Torvergata.

2 A. D’Atena, “Lezioni di diritto Costituzionale, Giappichelli editore, 2001, pag. 9.

3 E. Piccozza, “Diritto Amministrativo e diritto Comunitario”, Giappichelli editore, Torino 1997, pag. 96.

4 Cfr. S. Grassi, M. Cecchetti, “Manuale delle leggi ambientali”, a cura di C. R. Sassoon, Giuffre’ 2002.