L’ambiente
: bene unitario e valore
Costituzionale
di Dario SIMONELLI
Le
accese discussioni giuridico dottrinali relative all’ambiente, si sono fino ad
oggi concentrate su una sua possibile configurazione in senso unitario, sul
perche’ della sua tutela e su aspetti come la precisa quantificazione del
danno ad esso arrecato in assenza di criteri canonici di calcolo.
Nello
specifico ci si e’chiesti se l’ambiente debba essere considerato come bene a
se’ o composto da singole entita’ tutelabili singolarmente, se la sua tutela
sia direttamente collegata alla salvaguardia del bene stesso o strumentale a
valori costituzionalmente protetti quali la salute e lo sviluppo della persona
umana.
Circa
l’unitarieta’ del bene ambiente i dubbi sembrano ormai spenti grazie anche all’apporto di storiche decisioni come quella della
Cassazione civile Sez.I del 9 aprile 1992 n. 4362 che precisa : “
L’ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendente
vari beni o valori, quali la flora, la fauna, il suolo, le acque…, si
distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realta’ priva di
consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo
costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell’ordinamento,
con la legge 8 luglio 1986 n.349, rispetto ad illeciti, la cui idoneita’
lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto valore ed indipendentemente
dalla particolare incidenza verificatasi su una o piu’ delle dette singole
componenti…”.
In
relazione poi alla quantificazione del danno, l’art 18 della legge n.349 1986
dispone che, in mancanza di misure qualitative e quantitative il giudice, ne determina l`ammontare in via equitativa, tenendo comunque
conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il
ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo
comportamento lesivo dei beni ambientali.
Circa
la configurabilita’ del bene ambiente in senso unitario, un’ arguta dottrina
(Malinconico) ci fa notare che gia’ il legislatore comunitario considerava
l’ambiente come bene a se’ e quindi se si ritiene la normazione comunitaria
prevalente su quella nazionale ben si comprende come le relative
disquisizioni avevano ben poco da accertare.
Difatti
la direttiva comunitaria del 27 giugno 1985 n. 85/337, comunemente nota come
direttiva V.I.A., nel creare un procedimento autorizzatorio volto ad una
valutazione d’impatto ambientale su determinati progetti pubblici o privati,
prescrive che detta valutazione debba riguardare i seguenti fattori :
-
l’uomo, la fauna e la flora;
-
il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
-
i beni materiali e il patrimonio culturale;
-
l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e
terzo trattino;
Non
c’e’ dubbio quindi che nell’ordinamento comunitario l’ambiente aveva
gia’ una valenza meramente descrittiva, dissolvendosi poi nella pluralita’
dei fattori che lo compongono.
Oggi
le discussioni relative al problema giuridico “ambiente” si sono spostate su
un altro fronte e cioe’ quello del suo
inserimento come valore nelle carte costituzionali.
La
nostra Costituzione non definisce il concetto di bene ambientale, tantomeno
contiene alcun riferimento diretto a situazioni legate al soddisfacimento delle
esigenze e dei bisogni dell’individuo e della collettivita’ alla
salubrita’ dell’ambiente;
E’
facile comprendere che ai tempi in cui fu scritta, altre erano le priorita’ e
le preoccupazioni legate al sostegno dei mutamenti sociali allora in atto, tutti
protesi verso un crescente sviluppo industriale basato sullo sfruttamento delle
risorse naturali.
Oggi
pero’ i tempi sembrano davvero maturi per considerare l’ambiente anche dal
punto di vista giuridico, non soltanto un bene tutelabile con una specifica
azione di risarcimento e con specifici soggetti legittimati all’azione, ma
anche un valore al pari di altri gia’ presenti in Costituzione come la
salute, la proprieta’…
E
se al diritto comunitario si riconosce una superiorita’ rispetto alla
normazione nazionale non ci si puo’
non chiedere se questo consideri l’ambiente un valore.
La
risposta non puo’ che essere affermativa visto che la nascente Costituzione
Europea prende in considerazione l’ambiente fin dal Preambolo come
“valore” dell’umanita’, da cui discende ogni costruzione relativa al
concetto di ambiente quale bene giuridico.
Gia’ nel Preambolo e’ sancita la
responsabilita’ nei confronti delle generazioni future e della terra stessa;
di seguito l’art 3 impone all’Unione l’obiettivo di promuovere
doverosamente uno “sviluppo equilibrato e sostenibile” attraverso l’uso
razionale delle risorse naturali, con la conseguenza che tutte le “politiche
comunitarie” andranno a confrontarsi con la dimensione ambiente operando
attivamente a suo favore; altri articoli si occupano di politica sociale
connessa all’ ambiente e della materia “energia”.
L’intenzione
del legislatore comunitario e’ quindi quella di promuovere una “tuela
attiva” dell’ambiente, una tutela che non si basa esclusivamente sul
principio del “chi inquina paga” ma e’ volta ad un “miglioramento
ambientale”.
L’
ambiente e’ un valore che nell’esperienza giuridica europea traspare in ogni
attivita’, tanto che dottrina e giurisprudenza parlano di “carattere di
trasversalita’” della materia ambientale.
Tutte
le politiche comunitarie come trasporti, agricoltura, concorrenza, energia,
ecc., risultano essere subordinate all’ “esigenza di preservare e migliorare
l’ambiente”.
La
Costituzione italiana al suo art. 9 dispone : “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Tale
articolo non pone espressamente l’accento sull’ambiente in quanto bene,
tantomeno come valore, riferendosi esclusivamente alla tutela paesaggistica .
Dopo
una serie di impulsi provenienti dalle varie forze politiche e ovviamente da una
sempre piu’ crescente sensibilizzazione alla questione ambientale, l’Italia
si e’ finalmente resa artefice di un input di iniziative volte
all’inserimento della tutela ambientale nella Costituzione, tanto da porsi
come esempio verso altri paesi membri della UE.
“La
Repubblica tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle
future generazioni; protegge la biodiversita’ e promuove il rispetto degli
animali”,questo il testo della riforma costituzionale da poco approvata
dalla commissione Affari costituzionali della Camera ( 21 aprile 2004), che
sancisce la tutela ambientale come principio fondamentale della Costituzione.
Concetto
estrapolabile e’ quello dell’ “interesse delle generazioni future”,
che si esplicita poi nell’applicazione del “principio di reversibilita’”(
degli interventi) e in quello piu’ generale dello “sviluppo sostenibile”.
Non
si puo’ negare che l’inserimento dell’ambiente in Costituzione e’
certamente doveroso, in quanto gia’ da tempo il riferimento all’ambiente
e’ avvenuto non tanto attraverso il richiamo degli art.2 ( diritti
inviolabili) ,9 ( tutela del paesaggio) e 32 ( tutela della salute) della
Costituzione, ma invocando direttamente l’ambiente come valore Costituzionale,
facendo emergere l’esistenza di tale valore nell’esigenza di protezione
dell’ambiente, che attraverso il collegamento con il valore centrale della
persona umana e di altri diritti e interessi connessi a quest’ultimo, puo’
ritenersi sotteso alla Costituzione italiana, pur in mancanza di un’esplicita
formulazione normativa di rango costituzionale.
Del
resto autorevole dottrina ci fa’ notare che dal punto di vista dell’
opportunita’ politica, sottrarre alla revisione costituzionale principi
ulteriori rispetto a quelli indicati positivamente dalle disposizioni della
Costituzione, non significa rendere senz’ altro piu’ solida la Costituzione
vigente.
Anzi,
la storia dimostra che, quanto piu’ si irrigidisce la revisione della carta
Costituzionale, tanto piu’ si riduce la necessaria capacita’ della
Costituzione di adattarsi all’ evoluzione sociale e si favorisce, di
conseguenza, il ricorso a vie di fatto ovvero alla rottura della legalita’(
M.Mazziotti Di Celso-G.M. Salerno).
Se
cosi’ e’ perche’ non inserire questo valore in Costituzione?
L’esigenza
della tutela ambientale direttamente tutelata nella Suprema fonte e’ doverosa
anche per 2 ragioni di ordine logico :
1)
se e’ stato riconosciuto esistente il “valore” ambiente dalla Corte
Costituzionale, non si vede perche’ non lo si
possa inserire in Costituzione,
dal momento che il diritto serve all’uomo e non
il contrario;
2)
l’ ambiente e’ gia’ un valore nell’embrionale tessuto della Costituzione
Europea che certamente sintetizza il sentire
comune del tessuto sociale
degli Stati membri.
L’evoluzione
dell’ ambiente da bene a valore e la trasposizione dello stesso nel mondo del
diritto interno e comunitario, non fanno altro che confermare e rendere
effettiva la tendenza a combattere i problemi nascenti da tematiche ambientali,
non solo sotto il profilo risarcitorio, ma anche sotto il piu’ efficace
profilo della normativa di prevenzione ai danni.
Dario Simonelli