Dopo lunghi anni di difficoltose indagini la Procura della Repubblica della Spezia il giorno 10 ottobre 2001 ha depositato nella cancelleria del GUP presso il Tribunale della Spezia la richiesta di rinvio a giudizio per 34 imputati, tra imprenditori, amministratori e funzionari pubblici chiedendo il loro rinvio a giudizio per vari reati legati alla “gestione” delle discariche di Pitelli e aree limitrofe.
I
reati contestati sono: disastro doloso
(art. 434 comma 1° e 2° c.p.), avvelenamento
di acque e sostanze alimentari (439 comma 1° c.p.), violazioni della
normativa sullo smaltimento dei rifiuti (artt. 25, 26 e 27 Dpr. 915/82 come
modificati) aggravati ai sensi dell’art. 61 nn. 1, 5, 7, 8, 11 c.p., nonché corruzione
per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.), corruzione
per atti
contrari ai
doveri d’ufficio,
(Art. 319 c.p.), abuso d’ufficio
(art. 323 c.p.), falsità ideologica
del pubblico
ufficiale in
atti pubblici
(art. 479 c.p.), soppressione, distruzione
e occultamento
di atti
veri (art. 490 c.p.) in relazione
al reato di cui all’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), oltreché
per aver indotto altri in errore con il proprio inganno (art. 48 c.p.).
L’arco
di tempo nel quale si sono svolti i fatti oggetto dell’indagine – iniziata
dalla Procura di Asti e attratta per competenza territoriale alla Spezia – è,
purtroppo, amplissimo, i primi esposti di Legambiente e degli abitanti risalgono
al 1988, ma le discariche erano già esistenti da alcuni anni.
Molte
delle condotte criminose si sono per altro protratte sino al 28 ottobre 1996,
giorno nel quale la magistratura ha posto sotto sequestro l’intera area delle
discariche e oltre.
La
mole di dati raccolti dalla Procura è enorme, il fascicolo del Pubblico
Ministero è formato da 106 faldoni e da numerosi scatoloni; sono stati svolti
anche due incidenti probatori, il primo per tentare di ricostruire il reale
contenuto delle discariche e la loro rispondenza a eventuali autorizzazioni e il
secondo teso a ricostruire l’intero iter autorizzativo delle discariche
stesse.
Legambiente
e WWF sono intervenuti ai sensi dell’art. 91 c.p.p. e hanno partecipato alle
indagini e agli incidenti probatori.
Il
Giudice designato è il Dott. Alessandro Ranaldi che a seguito della richiesta
di rinvio a giudizio ha fissato la prima data per l’udienza preliminare nel
giorno 26 febbraio u.s.
Quel
giorno hanno depositato l’atto di costituzione di parte civile la Legambiente,
a ministero dell’Avv. Roberto Lamma, l’Associazione “Comitati Spezzini per
la salute e l’ambiente”, a ministero dell’Avv. Claudio Orlandi, il Comune
della Spezia, a ministero dell’Avv. Sergio Busoni, la Provincia della Spezia,
a ministero dell’Avv. Alberto Arpesella e il Ministero dell’Ambiente a
ministero dell’Avv. Rocchitta dell’Avvocatura dello Stato.
Si sono riservati la costituzione il WWF, con l’Avv. Giancarlo Bonifai
e la Regione Liguria con gli Avv.ti Marzitti e Galvagna.
Il
Comune della Spezia ha anche chiesto l’autorizzazione a citare i responsabili
civili dei reati, vale a dire le società per le quali alcuni degli imputati
hanno lavorato o di cui sono stati i titolari nel corso della vicenda: Sistemi
Ambientali S.r.l., Stock Containers S.r.l., già Contenitori e Trasporti S.p.a.
e Ipoter S.r.l., già Ipodec.
Nel
corso di detta udienza è stato fissato il calendario dei lavori con i giorni
delle udienze successive e affidato l’incarico al perito per la trascrizioni
delle intercettazioni telefoniche indicate dal P.M. nella richiesta di rinvio a
giudizio, dopodiché l’udienza è stata rinviata al 20 marzo u.s. per la
discussione sull’ammissibilità delle parti civili.
È
importante notare che esiste una grande differenza tra le costituzioni di parte
civile delle associazioni ambientaliste e quelle degli enti territoriali: le
prime si sono costituite nei confronti di tutti gli imputati, anche nei
confronti di coloro che non sono direttamente imputati di reati ambientali,
poiché con le loro condotte (corruzione, abuso, falso exempli
gratia) hanno reso possibile il disastro ambientale, la Regione e il
Ministero soltanto nei confronti di coloro che sono imputati di disastro
ambientale e il Comune e la Provincia soltanto nei confronti dei titolari e dei
dipendenti delle imprese coinvolte nei disastri, ma
non nei confronti di funzionari e amministratori pubblici coinvolti,
pur imputati dei reati ambientali.
Mentre
può essere opinabile che le associazioni ambientaliste possano vantare un
diritto a chiedere il risarcimento dei danni a soggetti non imputati di reati
ambientali, le amministrazioni hanno sempre titolo per costituirsi nei confronti
di funzionari e amministratori imputati per reati contro la pubblica
amministrazione e l’atteggiamento processuale, ma non solo, del Comune e della
Provincia della Spezia nei confronti di costoro suscita non poche perplessità.
Gli
Enti Locali nel processo de quo
avrebbero titolo per costituirsi parte civile nei confronti dei funzionari e
degli amministratori imputati non solo in quanto titolari del diritto
all’integrità ambientale del loro territorio, ma anche in quanto titolari del
diritto alla corretta attività amministrativa, al suo regolare funzionamento,
la violazione dei quali lede gravemente il loro prestigio, nondimeno essi hanno
preferito costituirsi solo contro gli imprenditori che hanno gestito le
discariche.
Lascio
a chi legge ogni commento su un tale atteggiamento, per altro aspramente
criticato non solo dalle associazioni ambientaliste.
La
richiesta di citazione dei responsabili civile appare, inoltre, assolutamente
tardiva; le società citate si sono resa incapienti da tempo, così come i loro
amministratori, e a nulla sono valse le richieste avanzate da Legambiente
all’inizio delle indagini perché il Comune – quando le società erano
ancora operative e quindi in bonis
– chiedesse il sequestro conservativo dei loro beni, così come di quelli dei
principali indagati.
All’udienza
del 20 marzo u.s. si sono formalmente costituiti il WWF e la Regione Liguria.
Le difese degli imputati hanno sollevato eccezioni sull’ammissibilità delle costituzioni delle associazioni nei confronti dei soggetti non imputati di reati ambientali, ma soltanto di reati contro la pubblica amministrazione o la pubblica fede che non fossero in concorso in senso tecnico con i responsabili, negando il nesso di causalità tra le loro condotte e i reati ambientali in senso stretto e hanno richiesto la loro esclusione.
Le
associazioni si sono difese sostenendo che le condotte di quei soggetti sono
state comunque indispensabili – conditiones
sine quibus non – per la realizzazione dei disastri perpetrati a Pitelli,
anche al di fuori del concorso nel reato in senso tecnico.
Il
Dott. Ranaldi ha così deciso: «sulle
eccezioni sollevate dagli imputati in merito alle costituzioni di parte civile,
si osserva che le questioni sollevate attengono essenzialmente al merito della
domanda avanzata dalle parti civili, in relazione alla dedotta insussistenza di
nesso causale fra la condotta ascritta agli imputati dei reati dai capi ) e
segg. (c.d. reati “non ambientali”) ed il danno di cui si chiede il
risarcimento. Tuttavia non pare
corretto in questa fase distinguere le varie posizioni e disporre una esclusione
parziale delle parti civili nei confronti di alcuni imputati piuttosto che di
altri; è indubbio che le questioni sollevate non possono giustificare
un’esclusione tout court delle
parti civili, e , d’altra parte è altrettanto vero che le stesse questioni
potranno essere compiutamente affrontate soltanto all’esito dell’eventuale
giudizio di merito.
Omissis.
P.Q.M.
Rigetta
tutte le eccezioni difensive e dispone procedersi oltre.».
Il processo è stato rinviato al 23 aprile 2002 alle ore 9.30: quel giorno faranno le relazioni introduttive il Pubblico Ministero e le parti civili e verranno sentiti gli imputati che ne hanno fatto richiesta; quindi il processo proseguirà il giorno 7 maggio per i riti alternativi richiesti da due imputati (rito abbreviato), il giorno 4 giugno proseguirà la discussione e, nei progetti, cominceranno le relazioni finali con la formalizzazione delle richieste del pubblico ministero e delle parti che termineranno, ci si augura, nell’ultima udienza fin’ora fissata il giorno 2 luglio 2002.