Cass. Sez. III n. 35708 del 5 ottobre 2010 (Ud. 22 giu.2010)
Pres. Onorato Est. Gentile Ric. Cristella
Alimenti.Prodotto alimentare insudiciato
Integra il reato di somministrazione di sostanze alimentari insudiciate la fornitura di sostanze alimentari, sporcati dalla presenza di insetti, in particolare di mosche, in quanto è sufficiente ad inficiarne l'integrità alimentare con conseguente pericolo concreto per la salute pubblica. (Nella specie era stata rinvenuta una mosca morta all'interno di una porzione di pesce e patate fritte, confezionata in un piatto di plastica, somministrata a mensa agli alunni di una scuola elementare).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 22/06/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1235
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3796/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\Cristella Maria Giuseppa\, nata l'*08/05/1962*;
Avverso la Sentenza Tribunale di Modica, del 03/12/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Modica, con sentenza emessa in data 03/12/09, dichiarava \Cristella Maria Giuseppa\ colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) e art. 6 e la condannava alla pena di Euro 2.582,00 di ammenda.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare la ricorrente esponeva:
1. che l'imputata era stata condannata per un fatto diverso da quello contestato, con conseguente violazione della norma di cui all'art. 521 c.p.p.;
2. che, comunque, nella fattispecie non ricorreva il pericolo concreto per la salute pubblica;
3. che la società (di cui l'imputata era rappresentante legale) che aveva provveduto alla preparazione della pietanza da somministrare agli alunni della scuola in questione, aveva adottato tute le misure igieniche e le cautele previste dai prescritti protocolli di autocontrollo, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato de quo (nella specie la colpa).
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Modica ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali ha accertato che la Ditta Daily Food, di cui \Costella Maria Giuseppa\ era rappresentante legale - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva somministrato alla mensa degli alunni della scuola elementare, facente parte dell'Istituto denominato Padre Pio di Ispica, una porzione di prodotto alimentare - costituita da patatine fritte e bastoncini di pesce - contenuta in piatto di plastica ed insudiciata dalla presenza di una mosca. Detto insetto era di per sè solo fonte di possibile nocumento alla salute degli utenti della mensa.
Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) e art. 6, come contestato in atti. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto per le seguenti ragioni principali:
i. nella fattispecie il fatto materiale contestato all'imputata è rimasto identico per l'intera durata del processo ed ossia: la presenza di una mosca nel piatto di plastica contenente la pietanza alimentare fornita alla predetta mensa scolastica. In ordine a tale fatto l'imputata è stata posta in grado di esercitare per intero il diritto di difesa;
ii. La presenza di una mosca nella pietanza da consumare costituisce fatto idoneo ad inficiare l'integrità alimentare della stessa, con conseguente pericolo, anche concreto, per la salute pubblica;
iii. Gli asseriti adempimenti relativi alle misure di prevenzione in materia di igiene - che si assumono adottati dall'azienda (gestita dall'imputata) che confezionava le pietanze alimentari in esame - costituisce circostanza autoreferenziale. Detto assunto, comunque,è risultato nel caso concreto inidoneo a garantire i prescritti standard di sicurezza igienica degli alimenti confezionati, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo (la colpa) del reato de quo-, nei confronti della ricorrente.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da \Cristella Matria Giuseppa\ con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2010