Cass. Sez. III n. 36310 del 6 ottobre 2011 (Cc.16 giu.2011)
Pres.Ferrua Est.Fiale Ric.Di Florio e altri
Urbanistica.Installazione di bungalow

Deve ritenersi costruzione edilizia, per la quale è necessario il permesso a costruire, anche l'installazione di un bungalow. (In motivazione la Corte ha precisato che detto manufatto non rientra nella nozione di "mezzo mobile di pernottamento" la cui installazione, come previsto dall'art. 3, comma nono, l. n. 99 del 2009, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte cost. n. 278 del 2010, non costituisce attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici).


FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Chieti, con ordinanza dell'11.11.2010, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di D.F.F., V.F. e V.L. avverso il provvedimento 19,10.2010 con cui il G.I.P. del Tribunale di Vasto aveva disposto il sequestro preventivo di n. 16 manufatti abitativi del tipo bungalow, in legno lamellare ed appoggiati su basamenti in calcestruzzo, realizzati in un'area attrezzata per la sosta di camper, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sita in (OMISSIS).

La misura di cautela reale era stata adottata in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (lottizzazione abusiva in assenza anche di autorizzazione paesaggistica), ipotizzandosi un'attività di trasformazione del territorio idonea a pregiudicare la riserva pubblica di pianificazione territoriale in zona ove l'insediamento realizzato non può ritenersi consentito ed escludendosi qualsiasi legittimazione correlabile alla L.R. n. 16 del 2003.

L'area attrezzata in oggetto, infatti, era già stata autorizzata in variante alla strumentazione urbanistica comunale e la variante concessa non prevedeva la realizzazione di un campeggio nè di un villaggio turistico.

I manufatti del tipo bungalow in concreto installati non potevano considerarsi "mezzi mobili di pernottamento", per cui la loro messa in opera non poteva trarre legittimazione dalla L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 9.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati i quali hanno eccepito violazioni di legge, prospettando che:

- erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito alle strutture sequestrate la caratteristica della inamovibilità, benchè le stesse non siano ancorate al suolo in modo fisso e definitivo;

- quando pure, comunque, si trattasse di strutture inamovibili, la loro realizzazione dovrebbe considerarsi legittimata dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, come modificata dalla L.R. n. 6 del 2005, che (all'art. 4, comma 2) consente, nei campeggi con classificazione minima di 2 stelle, la installazione di "unità abitative fisse nella misura massima del 40% delle unità ricettive totali)".

E' vero che la disposizione anzidetta non si riferisce espressamente alle aree attrezzate per la sosta di camper, ma le aree recettive di tale tipo, non ricevendo specifica disciplina espressa, dovrebbero tipologicamente assimilarsi appunto ai "campeggi" e, del resto, nella vicenda in esame, la signora D.F., proprietaria del terreno, aveva già inoltrato domanda per la trasformazione della struttura in villaggio turistico;

- i giudici del riesame, infine, avrebbero omesso di individuare l'autorizzazione ritenuta necessaria ed asseritamente mancante.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

1. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e, n. 5), ricomprende fra gli "interventi di nuova costruzione" - coste tali subordinati, ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire - "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Tale previsione normativa recepisce l'orientamento già in precedenza espresso dalla giurisprudenza penale e da quella amministrativa, secondo il quale deve ritenersi "costruzione edilizia", per la quale è oggi dovuto permesso di costruire, anche l'installazione di un prefabbricato non infisso nè incorporato ai suolo mediante fondazioni, ma che, per la sua forza di gravità, si immedesima con il terreno sottostante, inerendovi con caratteristiche obiettive di stabilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio (vedi Cass., sez. 3, 8 marzo 1989, n. 3536, Marengo).

Irrilevanti devono considerarsi - a fronte dell'alterazione permanente dello stato dei luoghi - i materiali impiegati per la realizzazione della struttura, nonchè le tecniche ed i sistemi di ancoraggio al suolo.

1.1 La L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 9, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di enerva) aveva disposto che: "Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico- ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purchè ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici".

A giudizio del Collegio, con valutazione palesemente logica il Tribunale di Chieti ha affermato che non possono farsi rientrare nella disposizione derogatoria anzidetta le strutture abitative in concreto installate nell'area in oggetto, poichè tali strutture non sono riconducigli alla nozione di "mezzi mobili di pernottamento", la cui caratteristica precipua va individuata nella naturale destinazione ad offrire all'utilizzatore la possibilità di abbinare la facilità di spostamento con la costante disponibilità di un alloggio nel quale anche pernottare.

Ogni questione, però, deve ritenersi ormai superata dal fatto che la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 278 del 22 luglio 2010 - ha dichiarato l'illegittimità della disposizione in oggetto, in quanto essa introduce una disciplina dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale, violando l'art. 117 Cost., comma 3, che attribuisce al legislatore statale di prescrivere criteri e obiettivi in materia di governo del territorio mentre è riservata alla normativa regionale di dettaglio l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi.

2. L'area interessata dalla installazione dei bungalow, nella vicenda che ci occupa, non può considerarsi "campeggio", allorchè si consideri che;

- la L. 21 marzo 1958, n. 326, art. 1, comma 3, prevede che "sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi ed accessoriati dotati di mensa o spaccio" (mentre nella specie non emerge la sussistenza di tali dotazioni);

- non risulta che sia stata autorizzata la realizzazione di una struttura ricettiva da qualificarsi "campeggio" ai sensi della L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, art. 4 (e succ. modif), ovvero che vi sia stata attribuzione alcuna di classificazione ai sensi dell'allegato B alla legge medesima.

La costruzione dei bungalow, in ogni caso, costituisce "nuova edificazione", in relazione alla quale neppure potevano legittimamente rilasciarsi singoli permessi di costruire, perchè - secondo la prospettazione accusatoria, non contestata dai ricorrenti con confutazioni specifiche - il terreno interessato dalla installazione permanente dei manufatti non consente, in relazione alla variante urbanistica per esso approvata, l'insediamento di campeggi o di villaggi turistici.

3. Deve concludersi, dunque, che nella fattispecie in esame, allo stato attuale dell'attività di indagine, appare realizzata una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, che ha conferito ad una porzione di esso un assetto non consentito dagli strumenti di pianificazione vigenti.

Razionalmente perciò il Tribunale di Chieti - pur non avendo fatto specifico riferimento all'articolo di legge violato (il che non riveste alcun carattere di essenzialità) - ha ritenuto configurabile una lottizzazione abusiva non autorizzata sotto il profilo urbanistico ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30.

4, Sussiste, altresì, il "fumus" dell'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, non risultando che sia stata rilasciata, dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, specifica autorizzazione (ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146) per l'installazione dei manufatti.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011