TAR Veneto, Sez. I, n. 1312, del 20 novembre 2013
Urbanistica.Geometri e progettazione di costruzioni civili in cemento armato

La progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 di mc, che la delibera impugnata assume quale criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive). Il d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ha abrogato il r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, dunque, è stata abrogata la normativa di specie che escludeva in toto la competenza del geometra in ordine alla progettazione di costruzioni civili in cemento armato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01312/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01773/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2012, proposto da: 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Adami, Giorgio Pinello e Barbara Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Torri del Benaco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Callipari, con domicilio eletto presso la segreteria del tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

nei confronti di

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz e Mario Zotta, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della delibera di giunta comunale del Comune di Torri del Benaco in data 9 luglio 2012, n. 96, recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torri del Benaco e di Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’odierno gravame, l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del Comune di Torri del Benaco in data 9 luglio 2012, n. 96, con la quale la giunta comunale ha stabilito che “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente”.

Nei confronti dell’impugnata delibera, parte ricorrente ha eccepito, in via principale, la carenza assoluta di potere in capo alla giunta comunale per aver esercitato de facto funzioni a carattere normativo in tema di competenze professionali, in assenza di una norma attributiva di tale potere; in subordine, è stata dedotta la violazione di legge e l’eccesso di potere nelle forme dell’illogicità, dello sviamento di potere e del difetto di motivazione.

Il Comune resistente e il controinteressato Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona, si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e rilevando, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché il difetto di legittimazione e la carenza d’interesse di parte ricorrente.

Con ordinanza cautelare n. 24/2013, emessa nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013, il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sotto il profilo del pregiudizio grave e irreparabile che avrebbe potuto eventualmente scaturire dall’applicazione di tale atto.

In vista dell’udienza di merito, tutte le parti costituite hanno presentato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del giorno 10 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, deve anzitutto essere respinta l’eccezione concernente l’asserito difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, posto che la posizione soggettiva di cui parte ricorrente lamenta la lesione consiste nell’interesse facente capo all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia alla legittimità dell’azione amministrativa nell’ambito dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire.

In via preliminare, il Collegio ritiene invece di poter prescindere dall’esaminare le ulteriori eccezioni in rito proposte avverso l’atto introduttivo del presente gravame, attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze con esso dedotte.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha asserito la nullità dell’impugnata deliberazione per il difetto assoluto di attribuzione, deducendo che la giunta comunale avrebbe esercitato de facto funzioni a carattere normativo in tema di competenze professionali, in assenza di una norma attributiva di tale potere.

Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Infatti, ad avviso del Collegio, l’impugnata deliberazione comunale deve farsi rientrare nell’ambito degli atti d’indirizzo politico-amministrativo con i quali gli organi politici degli enti comunali (sindaco, consiglio e giunta) fissano le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011, n. 2154).

Trattandosi, dunque, di atto d’indirizzo occorre altresì evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la deliberazione in esame non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta, atteso che questi dovranno pur sempre verificare, in base alla normativa di riferimento, se i progetti sottoposti al loro esame rientrino nella competenza professionale dei geometri, sulla scorta delle caratteristiche dell’opera da realizzare.

Sotto altro profilo, deve nondimeno essere rilevato che, nel caso di specie, la misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 27 gennaio 1988, n. 736; Cons. St. , sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208).

Deve, altresì, essere respinto il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce che la normativa di specie escluderebbe in toto la competenza del geometra in ordine alla progettazione di costruzioni civili in cemento armato, posto che il d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ha abrogato il r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, ai sensi del quale “Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all’albo”.

Va, infine, rigettata la censura con la quale l’ordine professionale ricorrente ha rilevato il difetto di motivazione della delibera in esame, avendo invero la giunta comunale accuratamente specificato le ragioni sottese all’adozione di tale atto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Attesa la particolarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)