TAR Toscana Sez. II n. 481 del 18 marzo 2013
Rumore.Elisuperfici a servizio di ospedali e valutazione di impatto acustico

Non possono sussistere dubbi in ordine alla necessità di sottoporre l’attività relativa ad una elisuperficie alla valutazione di impatto acustico; l’art. 8, 2° comma della l. 26 ottobre 1995, n. 447 sottopone, infatti, alla valutazione di impatto acustico, non solo aeroporti e eliporti, ma anche le cd <<aviosuperfici>> ed appare sostanzialmente incontestabile, ai sensi dell’art. 701 del cod. nav. (che espressamente contempla le cd. <<elisuperfici>>) e dell’art. 1 del d.m. Infrastrutture e trasporti 1° febbraio 2006, la necessità di riportare l’elisuperficie alla detta categoria, trattandosi indubbiamente di area, non appartenente al demanio aeronautico e destinata al decollo ed all’atterraggio di elicotteri. Il fatto che si tratti di elisuperficie al servizio di ospedale non importa poi l’applicazione della più favorevole <<valutazione previsionale del clima acustico>> ex art. 8, 3° comma della l. 26 ottobre 1995, n. 447, non essendo presente nella normativa una qualche appiglio che possa portare ad estendere la disciplina degli ospedali, anche a strutture accessorie, come le elisuperfici, caratterizzate da impatto acustico certamente diverso e ben maggiore.

N. 00481/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00765/2015 REG.RIC.

N. 01642/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 765 del 2015, proposto da:
Sat s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso Andrea Grazzini in Firenze, Via Palestro n. 3;

contro

Comune di Lucca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, con domicilio eletto presso Andrea Biagioni in Firenze, Via P.F. Calvi 23;
Provincia di Lucca, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso Agostino Zanelli Quarantini in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 58;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore e Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale A.R.P.A.T. in Firenze, Via Porpora 22;

nei confronti di

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Asl 2 - Lucca, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso Elisabetta Mazzoli in Firenze, Via G. Pagnini n 28;
Studio Altieri s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Francesco Paolini in Firenze, Via F. Puccinotti, 30;

 

sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2015, proposto da:
Asl 2 - Lucca in persona del Vicecommissario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso Elisabetta Mazzoli in Firenze, Via G. Pagnini n. 28;

contro

Comune di Lucca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, con domicilio eletto presso Andrea Biagioni in Firenze, Via P.F. Calvi 23;
Provincia di Lucca in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso Agostino Zanelli Quarantini in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 58;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale A.R.P.A.T. in Firenze, via Porpora 22;

nei confronti di

S.A.T. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso Andrea Grazzini in Firenze, Via Palestro n. 3;
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore e Giuseppe Casentini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 765 del 2015:

- del diniego espresso dalla Conferenza di Servizi del 20 febbraio 2015, tenutasi presso i locali della Provincia stessa in Lucca, Piazza Napoleone n. l, cortile Carrara-Lucca, sulla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dall'Azienda USL n. 2 Lucca in relazione all'elisuperfice sita presso l'ospedale di Lucca in Lucca, via per S. Alessio, Monte S. Quirico, indetta dalla Provincia di Lucca con pec dell' 11 febbraio 2015;

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 1366 del 30 marzo 2015, avente per oggetto <<D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) Azienda ASL 2 Lucca>> che esprime parere contrario al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per l’attività di elisuperficie a servizio della struttura del Nuovo Ospedale di Lucca, sulla base di quanto emerso dalla Conferenza di servizi del 20 febbraio 2015;

- del provvedimento del SUAP del Comune di Lucca prot. 103 del 9 aprile 2015, con il quale si rilascia parere negativo alla richiesta di Autorizzazione unica ambientale per l’attività di elisuperfice a servizio della struttura del Nuovo Ospedale di Lucca, richiamando quale "parte integrante del presente atto" la determina dirigenziale ed il verbale della Conferenza di servizi del 20 febbraio 2015;

- di ogni altro atto presupposto conseguente o, comunque, connesso ai suddetti provvedimenti, ancorché sconosciuto alla ricorrente, ed in particolare: a) la comunicazione, ex art 10 bis l. 241/1990, prot. 220723 del 3 novembre 2014 della Provincia di Lucca, delle ragioni ostative al rilascio dell' AUA per l'elisuperficie presso l'ospedale di Lucca: b) il parere ARPAT di cui alla nota prot. LU.Ol.l7.18/54.13 del 29 agosto 2014; c) il parere emesso dal Ministero per l'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, prot. DVA-2014-0022624 del 9 luglio 2014;

quanto al ricorso n. 1642 del 2015:

del diniego espresso dalla conferenza dei servizi del 20 febbraio 2015, tenutasi presso i locali della Provincia stessa in Lucca, Piazza Napoleone n. 1, cortile Carrara-Lucca, sulla richiesta di Autorizzazione unica ambientale presentata dalla Azienda USL n. 2 di Lucca in relazione all'elisuperficie sita presso l'ospedale di Lucca in Lucca, Via per Sant'Alessio, Monte San Quirico, indetta dalla Provincia di Lucca con PEC dell'11 febbraio 2015;

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 1366 del 30 marzo 2015, avente per oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) Azienda ASL 2 Lucca" che esprime parere contrario al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'attività di elisuperficie a servizio della struttura del nuovo ospedale di Lucca, sulla base di quanto emerso dalla conferenza dei servizi del 20 febbraio 2015;

- del provvedimento del SUAP del Comune di Lucca prot. 103 del 9 aprile 2015, comunicato il 14 aprile 2015, con il quale si comunica il diniego di autorizzazione unica ambientale per l'attività di eliosuperficie a servizio della struttura del nuovo ospedale di Lucca, richiamando quale "parte integrante del presente atto" la determina dirigenziale ed il verbale della conferenza di servizi del 20 febbraio 2015;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai suddetti provvedimenti ancorchè sconosciuto alla ricorrente ed in particolare: a) la comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 prot. 220723 del 3 novembre 2014 della Provincia di Lucca delle ragioni ostative ala rilascio dell'AUA per l'elisuperficie presso l'Ospedale di Lucca; b) il pare ARPAT di cui alla nota prot. LU.01.17.18/54.13 del 28 agosto 2014; c) il parere emesso dal Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0022624 del 9 luglio 2014.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana e S.A.T. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

A seguito della conferenza di servizi del 20 febbraio 2015, la Provincia di Lucca (con il provvedimento 30 marzo 2015 prot. n. 1366 del Dirigente del Servizio Ambiente) ed il Comune di Lucca (con il provvedimento 9 aprile 2015 n. 103/2015 del Responsabile del S.U.A.P.) esprimevano il proprio parere contrario e disponevano l’archiviazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (cd. A.U.A.) presentata dall’A.U.S.L. n. 2 di Lucca e relativa all’elisuperficie del nuovo presidio ospedaliero; il rigetto dell’istanza era determinato dal parere negativo reso da A.R.P.A.T. Toscana, Dipartimento di Lucca con riferimento alle immissioni di rumore presumibilmente determinate dai movimenti di elicotteri nei recettori sensibili posti a poca distanza dall’elisuperficie, giudicate insostenibili ai sensi della l. 26 ottobre 1995, n. 447.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla S.A.T. s.p.a. (società di progetto che ha realizzato, in project financing, alcuni ospedali toscani, tra cui il nuovo ospedale di Lucca e che agisce a tutela del proprio interesse a non porre in essere ingenti modifiche progettuali e realizzative dell’elisuperficie), con il ricorso R.G. n. 765/2015; a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione degli artt. 3, 14 ter e quater, della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei canoni di buon andamento dell’azione amministrativa; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della l. 26 ottobre 1995 n. 447, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, dell’art. 2, 2° comma d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13, dell’art. 12 l.r. 1° dicembre 1998 n. 89, dell’art. 701 del codice della navigazione, del d.m. 8 agosto 2003, eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° comma l. 7 agosto 1990, n. 241, illegittima disapplicazione della clausola di salvaguardia per voli di soccorso; 3) eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà tra atti del procedimento, violazione del legittimo affidamento; 4) eccesso di potere particolarmente sotto il profilo sintomatico dell’irrazionalità manifesta del provvedimento di diniego.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, l’E.N.A.C., l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca, controdeducendo sul merito del ricorso; l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca sollevavano altresì eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, sotto vari profili.

Intervenivano altresì ad adiuvandum l’A.U.S.L. n. 2 di Lucca e la Studio Altieri s.p.a. (progettista del presidio ospedaliero e dell’elisuperficie), instando per l’accoglimento del ricorso.

Gli stessi atti impugnati dalla S.A.T. s.p.a. con il ricorso R.G. 765/2015 erano impugnati anche dall’A.U.S.L. n. 2 di Lucca, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione ex art. 10, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 proposta dalla S.A.T. s.p.a., in data 11 agosto 2015; il ricorso, che prendeva il numero di ruolo R.G. n. 1642/2015, era basato su censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 ter e quater, della l. 7 agosto 1990, n. 241, della l. 447/1995 e del d.lgs. 13/2005, eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei canoni di buon andamento dell’azione amministrativa, illogicità ed incongruità dell’azione amministrativa; 2) violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter e quater della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione d.m. 1° febbraio 2006.

Anche nel ricorso R.G. n. 1642/2015, si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca, controdeducendo sul merito del ricorso; l’A.R.P.A.T., la Provincia ed il Comune di Lucca sollevavano altresì eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, sotto vari profili.

Si costituiva altresì in giudizio la cointeressata S.A.T. s.p.a., instando per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2016 i ricorsi passavano quindi in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione deve procedere alla riunione dei ricorsi oggi in decisione, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

L’infondatezza meritale dei due ricorsi permette poi di procedere al rigetto dei due gravami, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle difese dell’A.R.P.A.T., della Provincia e del Comune di Lucca.

Venendo al ricorso R.G. n. 765/2015, la Sezione deve preliminarmente rilevare come, nella fattispecie che ci occupa, sia stata correttamente applicata la disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241.

La semplice lettura del verbale della conferenza di servizi del 20 febbraio 2015 (che ha sostanzialmente “cristallizzato” la valutazione finale negativa che ha poi determinato i provvedimenti di diniego), evidenzia, infatti, come la conferenza di servizi abbia prospettato alla richiedente A.U.S.L. n. 2 di Lucca, in considerazione della particolare rilevanza pubblica dell’attività di elisoccorso, la possibilità di richiedere un’autorizzazione in deroga ex art. 10 del Regolamento in materia di rumore del Comune di Lucca (si tratta, in particolare, di quella possibilità posta a base del quarto motivo di ricorso e che l’A.U.S.L. n. 2 di Lucca ha poi deciso di percorrere nelle more della decisione dei due ricorsi).

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è stata pertanto correttamente applicata la previsione dell’art. 14-quater, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (che impone che ogni dissenso espresso in conferenza debba <<recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso>>); oltre all’evidente possibilità (e necessità, vista la situazione dei luoghi) di localizzare in altro luogo l’elisuperficie (possibilità implicita nel parere negativo dell’A.R.P.A.T. con riferimento alla problematica delle immissioni sonore), è stata pertanto evidenziata alla richiedente, in maniera molto argomentata, l’unica strada che, secondo le Amministrazioni presenti alla conferenza, potrebbe permettere l’attivazione dell’elisuperficie, anche se in una prospettiva di temporaneità ed eccezionalità.

Il dissenso manifestato dall’A.R.P.A.T.-Dipartimento di Lucca con riferimento alla problematica del rumore è poi stato condiviso e fatto proprio da tutti i partecipanti alla conferenza e praticamente non contestato dalla stessa A.U.S.L. proponente; non era pertanto presente, nella fattispecie, quel dissenso di una o più amministrazioni che impone la rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14-quater, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

Per quello che riguarda il secondo motivo di ricorso (molto articolato e riferito a più fonti normative), la Sezione deve preliminarmente rilevare come l’intera questione si risolva, in buona sostanza, nella possibilità o meno di riportare le immissioni di rumore derivanti dalla presenza della cd. elisuperficie alla legge quadro sull’inquinamento acustico (l. 26 ottobre 1995, n. 447) ed al relativo d.P.C.M. 14 novembre 1997, relativo alla <<determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore>>.

A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine alla necessità di sottoporre l’attività in questione alla valutazione di impatto acustico; l’art. 8, 2° comma della l. 26 ottobre 1995, n. 447 sottopone, infatti, alla valutazione di impatto acustico, non solo aeroporti e eliporti, ma anche le cd <<aviosuperfici>> ed appare sostanzialmente incontestabile, ai sensi dell’art. 701 del cod. nav. (che espressamente contempla le cd. <<elisuperfici>>) e dell’art. 1 del d.m. Infrastrutture e trasporti 1° febbraio 2006, la necessità di riportare l’elisuperficie che ci occupa alla detta categoria, trattandosi indubbiamente di area, non appartenente al demanio aeronautico e destinata al decollo ed all’atterraggio di elicotteri.

Il fatto che si tratti di elisuperficie al servizio di ospedale non importa poi l’applicazione della più favorevole <<valutazione previsionale del clima acustico>> ex art. 8, 3° comma della l. 26 ottobre 1995, n. 447, non essendo presente nella normativa una qualche appiglio che possa portare ad estendere la disciplina degli ospedali, anche a strutture accessorie, come le elisuperfici, caratterizzate da impatto acustico certamente diverso e ben maggiore.

Del resto, la necessità di assoggettare alla valutazione di impatto acustico anche le elisuperfici, già desumibile da quanto sopra rilevato con riferimento alla legislazione statale, è oggi espressamente sancita anche dall’art. 12, comma 6-bis della l.r. 1° dicembre 1998, n. 89 (che impone la valutazione di impatto acustico con riferimento alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del d.m. 31 ottobre 1997 del Ministro dell’ambiente); il riferimento sopra operato alla legislazione statale che impone la valutazione di impatto acustico rende poi inutile ogni discussione in ordine all’applicabilità ratione temporis alla presente vicenda della normativa regionale.

L’applicazione diretta alla fattispecie della disciplina in materia di rumore prodotto dagli aeroporti è poi esclusa dagli artt. 3 del d.m. Ambiente 31 ottobre 1997 e del d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 che prevedono un campo di applicazione delle fonti normative specifiche in materia limitato ai soli aeroporti e non esteso alle aviosuperfici e elisuperfici.

È poi sicuramente vero che l’art. 25, comma 11-quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98) ha disposto una serie di modificazioni normative destinate all’estensione della normativa in materia di rumore aeroportuale anche alle aviosuperfici; ai sensi dell’art. 11, 1° comma della l. l. 26 ottobre 1995, n. 447 (come modificato dal già citato l’art. 25, comma 11-quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98), l’operatività della detta modificazione risulta però condizionata all’emanazione di apposito d.P.R. o ad una modificazione del d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (relativo alla disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche) che, non essendo ancora intervenute, rendono praticamente inoperante l’innovazione, se non per l’esclusione dei cd. valori limite differenziali di immissione, direttamente disposta dall’art. 4, 3° comma del d.P.C.M. 14 novembre 1997 novellato.

A livello normativo non esiste pertanto alternativa all’applicazione alle elisuperfici della disciplina normativa di cui alla l. 26 ottobre 1995, n. 447 ed al d.P.C.M. 14 novembre 1997.

Quanto sopra rilevato rende poi praticamente impossibile applicare alla fattispecie anche l’esclusione relativa al rumore prodotto <<nello svolgimento di attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile>> prevista dagli artt. 1, 3° comma del d.m. Ambiente 31 ottobre 1997 e 2, 2° comma del d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13.

Come esattamente rilevato dalle Amministrazioni resistenti, le dette clausole di esclusione si inseriscono, infatti, in elaborati normativi destinati alle attività aeroportuali e devono pertanto essere lette con riferimento a detto ambito e non ad ambiti esclusi come le aviosuperfici; il significato normativo delle dette previsioni si esaurisce pertanto nell’esclusione delle dette tipologie di voli dalla valutazione del rumore prodotto dagli aeroporti e non dalle aviosuperfici (come già detto, già escluse in linea generale dall’ambito applicativo della normativa in questione).

Del resto, la soluzione non può risultare diversa neanche nella prospettiva più sostanzialistica prescelta da parte ricorrente; ove l’esclusione dovesse, infatti, essere riferita ai singoli voli di soccorso (che, come rileva la ricorrente potrebbero interessare anche il centro abitato), risulterebbe comunque di tutta evidenza la strutturale inapplicabilità dell’esenzione ad un’attività, non più caratterizzata dal carattere episodico e necessitato, ma stabile ed organizzato, con i consequenziali (ed immaginabili) riflessi di tipo completamente diverso sulla sfera personale e la salute dei recettori posti nelle più immediate vicinanze dell’impianto.

In buona sostanza, anche nella visione sostanzialistica sposata da parte ricorrente, la tesi non può trovare accoglimento; mentre, nel caso dell’esposizione occasionale al rumore originato da un’operazione di elisoccorso, è, infatti, ragionevole imporre ai recettori un piccolo sacrificio (che si giustifica nella prospettiva di un ragionevole bilanciamento di interessi e della sostanziale assenza di effetti nocivi sulla salute), non altrettanto è possibile dire per la realizzazione e gestione di un’elisuperficie in cui il prevedibile danno per la salute derivante dalla reiterazione di decolli ed atterraggi (peraltro stimati dalla stessa A.U.S.L. con un margine che va da meno di cinquanta, come negli atti del procedimento, ai circa sei annuali prospettati in ricorso) può essere neutralizzato da una localizzazione più “prudenziale” e distante dai recettori sensibili.

Nessun elemento favorevole alla tesi prospettata da parte ricorrente può poi essere desunta dal regolamento E.N.A.C. relativo ai voli di emergenza (che regolamenta ben altri aspetti rispetto all’inquinamento acustico), dal rilascio di altre autorizzazioni in contesti territoriali ovviamente differenti o dal riferimento all’Allegato B1 alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 (che riguarda la V.I.A. e la V.A.S. e non regolamenta la valutazione di impatto acustico); manifestamente infondata è poi la questione di costituzionalità dell’art. 12, comma 6-bis della l.r. 1° dicembre 1998, n. 89 (che impone la valutazione di impatto acustico con riferimento alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del d.m. 31 ottobre 1997 del Ministro dell’ambiente) apparendo del tutto indiscutibile, da quanto sopra rilevato, come la legislazione statale non preveda una qualche forma di esclusione relativa alle elisuperfici destinate a voli di soccorso che debba essere recepita dalla legislazione regionale.

Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare come l’esame della documentazione versata in giudizio non evidenzi un comportamento dell’A.R.P.A.T.-Dipartimento di Lucca che possa aver ingenerato nella ricorrente un qualche affidamento in ordine alla conformità della localizzazione dell’elisuperficie alla normativa in materia di rumore; antecedemente alla presente vicenda, è, infatti, possibile rilevare solo atti istruttori e contributi che evidenziano la necessità di integrazioni necessarie per la piena valutazione degli aspetti acustici del progetto (verbale conferenza di servizi del 23 luglio 2008) o la mancanza di uno studio comprendente tutti i recettori sensibili (parere 19 luglio 2011), ma mai contributi che evidenzino un sostanziale assenso con riferimento agli aspetti relativi all’impatto acustico dell’elisuperficie.

Il quarto motivo deriva poi da un mero errore di prospettiva ricostruttiva.

L’autorizzazione in deroga ex art. 10 del Regolamento in materia di rumore del Comune di Lucca costituisce, appunto, una deroga ai limiti previsti dalla normativa e può pertanto benissimo convivere con un contesto in cui è stata negata l’autorizzabilità in via ordinaria dell’esercizio dell’elisuperficie; non si vede poi che interesse possa avere la ricorrente a contestare il riferimento ad una possibile deroga a suo favore ad un quadro normativo che, in realtà, esclude l’autorizzabilità in via ordinaria dell’attività in discorso per effetto della violazione della normativa in materia di rumore.

Quanto sopra rilevato con riferimento al ricorso R.G. n. 765/2015 impone poi il rigetto anche del ricorso R.G. n. 1642/2015, basato sostanzialmente su analoghe censure.

Rimane solo da rilevare aggiuntivamente come, nella fattispecie, non sussista alcuna lacuna normativa suscettibile di riempimento mediante applicazione analogica dell’eccezione relativa al rumore prodotto <<nello svolgimento di attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile>> prevista dagli artt. 1, 3° comma del d.m. Ambiente 31 ottobre 1997 e 2, 2° comma del d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13; come precedentemente rilevato, lo spazio normativo relativo alla fattispecie non è, infatti, vuoto ma è, al momento, coperto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (l. 26 ottobre 1995, n. 447) e dal relativo d.P.C.M. 14 novembre 1997, senza che sussista alcuna possibilità di estendere le eccezioni relative all’attività aeronautica, al di fuori dell’ambito della normativa relativa al settore aeroportuale.

In definitiva, i due ricorsi devono essere riuniti e respinti, come da motivazione; la sostanziale novità delle questioni trattate, permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)