Cass. Sez. III n. 34758 del 26 settembre 2011 (Ud 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Rosi Ric. Amato
Acque. Scarichi di frantoi oleari
In materia di fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996 n. 574, tale normativa è applicabile solo ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite. Invece il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l'utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedura previste dalla legge
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza dell'1 aprile 2010 ha condannato A.D., per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192 e art. 256, comma 2, per aver smaltito nel suolo rifiuti liquidi consistiti da acque industriali (acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica di olive), fatto accertato in (OMISSIS).
L'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza di un'attività di fertirrigazione pur ritenendo realizzato il reato; 2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 192 e 256, violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112, in quanto la sentenza ha sanzionato l'irregolarità che sarebbe stata accertata nel processo di fertirrigazione avente ad oggetto le acque del frantoio, che non sarebbe riconducibile alla fattispecie contestata, ma, ricadrebbe nella competenza delle Regione, sia per la regolamentazione che per la disciplina sanzionatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non sono fondati.
In materia di fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla L. 11 novembre 1996, n. 574, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che tale normativa è applicabile solo ai frantoi "che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite" (cfr. Sez. 3, n. 20452 del 2773/2007, Di Lucia e altro, Rv. 236742). Invece il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l'utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedura previste dalla legge (in tal senso Sez. 3, n. 44293 del 7/11/2007, Condina, Rv.238076).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato che non era in atto alcuna fertirrigazione attivata secondo le procedure di legge, ma anzi, secondo quanto dichiarato dall'ufficiale di polizia giudiziaria del Corpo forestale che svolse gli accertamenti, le acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive erano state convogliate in una canaletta improvvisata che trasportava detto liquido in una fossa scavata nel terreno, coperta da un telo di nylon non impermeabile perchè bucato, e pertanto il fatto reato era integrato, essendo pacifica la qualificazione di tali acque nella categoria dei rifiuti liquidi.
La sentenza impugnata è pertanto immune da censure, avendo applicato correttamente la disciplina normativa; il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011