Ambiente in genere. Parco eolico e interesse al ricorso
Con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere e la relativa legittimazione attiva anche in capo a due società non spolo con riferimento alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì di un interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare .
Si ringrazia l'Avv. M. Cerrruti per la segnalazione
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE |
N. 939 REG. SENT. ANNO 2007 N. 507 REG. RIC. N. 543 REG. RIC.
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PER LA TOSCANA
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ANNO 2006 |
- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
sui seguenti ricorsi riuniti:
a) R.G. 507/2006 proposto da IACOPO BIONDI SANTI in proprio e quale legale rappresentante della SOC. IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L. sia dell’ AZIENDA AGRARIA MONTEPO’ S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gioia Centonze di Grosseto e dall’avv. Gianluigi Ceruti, in Firenze domiciliato in Via Masaccio n. 219 presso l’avv. Alessandra Centamore;
b) R.G. 543/2006 proposto da ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, con sede in Roma, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Medugno di Roma, Claudia Molino e Antonio Stancanelli, in Firenze domiciliata presso quest’ultima in Via Masaccio n. 172;
e n t r a m b i c o n t r o
- l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20 presso l’avv. Andrea Cuccurullo;
nonchè la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18;
- il COMUNE DI SCANSANO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;
- la SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA E GROSSETO, in persona del legale rappresentante, ex lege domiciliata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
- la COMUNITA’ MONTANA, ZONA S-COLLINE DEL FIORA, con sede in Pitigliano, non costituita in giudizio;
- della SOC. PARCO EOLICO POGGI ALTI S.R.L., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Lanero e Francesco Marzari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Duccio M.Traina in Firenze, Via Lamarmora n. 14;
- l’AZIENDA U.S.L. N. 9 DI GROSSETO E l’A.R.P.A.T., con sede in Firenze, nessuna delle due costituite in giudizio;
p e r l ‘ a n n u l l a m e n t o, previa sospensione,
della determinazione 29.12.2005 n. 5316 con cui il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Grosseto ha approvato, ai sensi del D.P.R. 387/2003, art. 12, il progetto per la costruzione del Parco Eolico Poggi Alti in loc. Murci (Comune di Scansano), nonchè del decreto 7.10.2005 n. 5401 con cui la Giunta Regionale Toscana, Direz. gen. della Presidenza, aveva escluso il suddetto progetto dalla procedura di V.I.A. nonchè di ogni altro atto connesso tra cui in particolare (vedi R.G. 543/2006) i verbali della conferenza dei Servizi dei giorni 27 gennaio – 8 marzo e 2 dicembre 2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto, del Comune di Scansano, Regione Toscana, Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici Siena e Grosseto, Parco Eolico Poggi Alti S.r.l.;
Visti i motivi aggiunti al ricorso R.G. 543/2006 depositati il 28 giugno 2006;
Visto l’intervento ad opponendum per entrambi i giudizi, spiegato dall’Associazione Legambiente O.N.L.U.S., in persona del Presidente, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Vannetti di Grosseto, in Firenze domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., Via Ricasoli n. 40;
Visti tutti gli atti di entrambe le cause;
Designato relatore per entrambe il Cons. Lydia Ada Orsola SPIEZIA;
Chiamati entrambe alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 ed uditi, gli avv.ti Gianluigi Ceruti, Gioia Centonze, Umberto Gulina, Fabio Ciari, Patrizia Pinna (avv. Stato), Francesco Marzari Umberto Gulina in sostituzione dell’avv. Roberto Vannetti, Claudia Molino, Duccio M.Traina e Francesco Marzari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. In data 14 dicembre 2004 la soc. Parco Eolico Poggi Alti s.r.l. (con sede in Roma) presentava alla Provincia di Grosseto l’istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica (ai sensi del D.leg.vo n. 387/2003 art. 12) alla costruzione ed esercizio di una centrale eolica che interessava una superficie di circa 5 Km quadrati, costituita da dieci aereogeneratori (tipo G.90 – 2 MW) dell’altezza (ciascuno) di oltre mt. 110,00: da collocarsi sul Crinale di Murci, località Poggi Alti, comune di Scansano (prov. Grosseto) ad un’altezza di circa 600 metri sul livello del mare; la località nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) è classificata quale Unità di Paesaggio R8.2.
Peraltro l’amministrazione provinciale, preso atto che il progetto era difforme da altro precedente (presentato dalla Gamesa Energia Italia s.p.a. cui è subentrata la Poggi Alti s.r.l.) già valutato ai fini della necessità o meno della previa procedura di VIA regionale, comunicava alla richiedente società l’interruzione dei termini prescritti per il completamento del procedimento di autorizzazione.
Quindi la Giunta Regionale della Toscana, Settore Valutazione, impatto ambientale, vista la domanda presentata dalla Poggi Alti s.p.a. (in data 9 maggio 2005) per l’attivazione della procedura di verifica ai sensi dell’art. 11 legge Reg. Toscana n. 79 /1998 sul progetto sopra illustrato, ed acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate ed i contributi istruttori di altri uffici ed enti regionali, con determinazione dirigenziale 7 ottobre 2005 n. 5401 escluse il Progetto dalla procedura di VIA (ai sensi della legge Reg.Tosc. n. 79/1998, art. 11, comma 8) in conformità a quanto descritto nel rapporto istruttorio richiamato nel preambolo, subordinando – peraltro – la realizzazione del progetto medesimo al rispetto delle prescrizioni dettate contestualmente (sulla cui osservanza erano incaricati di vigilare il Comune di Scansano, la Provincia di Grosseto, l’A.R.P.A.T. e l’ASL secondo le rispettive competenze).
Quindi la Provincia di Grosseto riattivata la procedura di autorizzazione unica ed acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Conferenza dei servizi convocata il 2 dic. 2005 (ai sensi del D.leg.vo n. 387/2005 art. 12), con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Ambiente 29 dicembre 2005 n. 5316 ha approvato il progetto per la costruzione del Parco eolico Poggi Alti in località Murci, Comune di Scansano, corredandola – comunque – delle molteplici e specifiche prescrizioni già formulate dalla Conferenza dei Servizi; per l’esattezza 29 prescrizioni.
1.1. Avverso tale autorizzazione, unitamente agli atti presupposti tra cui in particolare la determinazione della Regione 17 ottobre 2005 di esclusione del progetto dalla procedura di VIA regionale ed i verbali della Conferenza dei Servizi, ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R., recante numero R.G. 507/2006, Iacopo Biondi Santi, in proprio e quale legale rappresentante sia della Soc. Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. sia della Azienda Agraria Montepò s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa sospensione per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà poichè su precedente versione dello stesso progetto la stessa Provincia di Grosseto nel settembre 2002 si era espressa negativamente in relazione, ha l’altro, proprio all’altezza degli impianti.
2) Violazione del P.T.C. della Provincia di Grosseto con riguardo specifico alla scheda 7 relativa all’Unità di Paesaggio R8.2., nonchè agli artt. 19 e 20.
3) Violazione del D.Leg.vo 22.1.2004 N. 42, art. 146, commi 7 e 8, del D.leg.vo n. 387/2003 art. 12, comma 3, ed eccesso di potere;
4) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, con riguardo specifico del decreto regionale del 17 ottobre 2006, nonchè illegittimità derivata della autorizzazione provinciale da quella della determinazione regionale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
Infine parte ricorrente ha chiesto che questo T.A.R. ordini alla Provincia di Grosseto il deposito dalla documentazione relativa anche ai sub procedimenti.
1.2. Avverso i medesimi provvedimenti (nonchè i verbali della Conferenza dei Servizi) ha proposto ricorso (R.G. 543/2006) anche l’Associazione Italia Nostra, con sede in Roma, deducendone i seguenti vizi di legittimità:
1-2 e 5) Violazione del D.Leg.vo 29.12.2003 n. 387, art. 12, nonchè eccesso di potere per difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, travisamento ed illogicità.
3) Violazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Scansano e delle relative N.T.A..Eccesso di potere per difetto istruttoria, motivazione ed errore nei presupposti;
4) Violazione della legge Reg. 3.12.1998 n. 79, art. 5 e succ. modif., nonchè eccesso di potere sotto i profili del difetto istruttoria, difetto di motivazione e travisamento.
Inoltre, a seguito del deposito di documenti da parte delle amministrazioni resistenti, la ricorrente Italia Nostra ha proposto motivi aggiunti (notificati il 15 giugno 2006) deducendo i seguenti ulteriori profili di illegittimità dell’autorizzazione impugnata:
1) Violazione della legge Reg. Toscana 1.12.1998 n.89, art. 12, con riguardo all’impatto acustico, nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti e travisamento;
2) Violazione della Direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonchè della legge reg. Tosc. 6.4.2000 n. 56 ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed istruttoria e perplessità.
1.3. Quanto al ricorso R.G. 507/2006 si è costituita in giudizio la controinteressata Poggi Alti s.r.l. che, con memoria dell’aprile 2006, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire dal signor Biondi Santi, in proprio, quale semplice cittadino, che non avrebbe provato nè la propria residenza in area limitrofa all’area interessata dal progetto eolico nè pregiudizi effettivi a carico della azienda agricola di cui è proprietario attraverso la società Iacopo Santi Fibs s.r.l. e l’Azienda Agraria Montepò s.r.l.; inoltre neanche le stesse menzionate società (di cui Iacopo Santi Biondi è legale rappresentante) avrebbero la legittimazione a ricorrere in quanto farebbero valere posizioni soggettive di interesse diffuso alla tutela ambientale, che, invece, sono configurabili soltanto in capo alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986, art. 13; infine il ricorso sarebbe inammissibile per l’omessa impugnazione del decreto regionale del 17 ottobre 2006 (che escludeva il progetto dalla procedura di VIA), atto presupposto autonomamente lesivo, e sarebbe irricevibile per la tardiva impugnazione del suddetto decreto unitamente all’autorizzazione unica alla costruzione del Parco eolico; nel merito, poi, la Poggi Alti s.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso R.G. 507/2006 con puntuali controdeduzioni.
Con memoria di costituzione dell’aprile 2006 (nel ricorso R.G. 507/2006) la Provincia di Grosseto ha preliminarmente eccepito la carenza d’interesse a ricorrere per la mancata sussistenza della lesione della sfera giuridica del ricorrente, nonchè la tardività del gravame avvverso la determinazione provinciale per la mancata impugnazione del P.T.C. (approvato con delibera del consiglio provinciale del 1999), del decreto regionale 17 ottobre 2005 citato e della deliberazione del Consiglio Comunale di Scansano n. 72/2004 (recante l’approvazione della Variante al P.R.G. comunale con l’istituzione della zona F speciale nella località Poggi Alti di Murci); nel merito, poi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Infine il Comune di Scansano, previa eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in capo ai soggetti che non hanno provato il loro legame con il territorio nonchè di tardività delle censure relative alla localizzazione dell’impianto eolico, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso; anche la Regione Toscana eccepita la carenza di legittimazione a ricorrere, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto formale si è costituito, infine, il Ministero dei beni culturali chiedendo il rigetto del ricorso.
1.4. Quanto, poi, al ricorso R.G. 543/2006 (proposto da Italia Nostra) si sono costituiti in giudizio l’amministrazione provinciale di Grosseto, la controinteressata soc. Poggi Alti s.r.l., la Regione Toscana, il Comune di Scansano ed il Ministero dei Beni culturali i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependone, comunque, l’inammissibilità sotto i seguenti profili: tardività delle censure avverso il decreto regionale 17 ottobre 2005 ed avverso la variante del P.R.G. del Comune di Scansano, nonchè genericità delle censure del primo motivo e carenza d’interesse per i vizi procedimentali di cui al primo e secondo motivo (Provincia di Grosseto); tardiva impugnazione del decreto regionale 17 ottobre 2005 (Comune di Scansano); carenza d’interesse e di legittimazione in ordine alla dedotta mancata acquisizione dei pareri ENAC e Min. Beni Culturali ed alla pretesa violazione delle N.T.A. del P.R.G. di Scansano per le dimensioni degli aereogeneratori, nonchè tardiva impugnazione del decreto regionale 17.10.2005 e genericità delle censure corrispondenti (Poggi Alti s.r.l.).
Con memorie del marzo 2007 la controinteressata e la Provincia di Grosseto hanno replicato ai motivi aggiunti notificati da Italia Nostra il 15 giugno 2006 chiedendone il rigetto, previa eccezione di tardività dei medesimi e (quanto alla controinteressata) di inammissibilità perchè inerenti a scelte di merito dell’amministrazione provinciale.
Con memoria del 23 marzo 2007 la ricorrente Italia Nostra ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Infine con atto depositato il 23 marzo 2007 con riferimento ad entrambi i ricorsi l’Associazione Legambiente O.N.L.U.S. ha proposto intervento ad opponendum contro i ricorrenti a sostegno delle ragioni della Provincia di Grosseto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti Iacopo Biondi Santi e soc. Iacopo Biondi Santi s.r.l. e altra, nonchè la tardività di entrambi i ricorsi in epigrafe per omessa tempestiva impugnazione del P.T.C., dei decreti regionali che escludevano la necessità della VIA e la Variante al P.R.G. di Scansano; nel merito ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
Con memoria del febbraio 2007 la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Siena ha chiesto di essere estromessa dal ricorso R.G. 543/2006 per carenza di legittimazione passiva, non avendo partecipato alla procedura autorizzatoria.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2007, chiamati entrambi i ricorsi ed uditi i difensori presenti per le parti, i medesimi sono passati in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto in via pregiudiziale va disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di concessione oggettiva, al fine di decidere congiuntamente.
Sempre in via preliminare vanno esaminate le numerose eccezioni di iinammissibilità sotto vari profili sollevate (anche con riguardo ai motivi aggiunti proposti al ricorso R.G. 543/2006), tra le quali in primo luogo quelle relative alla pretesa carenza d’interesse a ricorrere.
2.1. Ad avviso delle controparti il ricorrente Biondi Santi (in proprio e quale legale rappresentante della Società omonima e dell’Azienda agraria Montepò s.r.l.) non lamenterebbe una lesione effettiva e concreta della sua sfera giuridica e non indicherebbe l’utilità derivante dall’accoglimento del ricorso per l’attività agricola esercitata nella zona.
In realtà tale prospettazione non sembra esatta al collegio.
Premesso che il ricorrente ha dimostrato con documentazione agli atti che la soc. Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. è titolare delle quote dell’Azienda agraria s.r.l. (proprietaria dei vigneti e del Castello di Montepò) e che di entrambe le società è amministratore unico, il collegio rileva che nel caso di specie, considerate le dimensioni dell’impianto energetico, sussiste senz’altro il requisito della prossimità (vicinitas) dell’opera in questione alla tenuta agricola, che in linea d’aria dista circa 1.200 metri dall’aereogeneratore più vicino situato sul Crinale frontistante e può anche essere raggiunto dal rumore delle pale, ove il vento spiri in direzione del crinale di Montepò; quindi l’interesse fatto valere dal proprietario non configura solo un “interesse diffuso” alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare inserito con la sigla SP.58 Castello di Montepò dal P.T.C. della provincia di Grosseto (art. 20) tra le aree di rilevante pregio ambientale che godono di una speciale tutela della loro naturale vocazione ad attività (quali quelle di colture di pregio ed agrituristica) che assicurano uno sviluppo pienamente compatibile con l’esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche “invarianti” distintive del luogo; d’altra parte per la tutela del bene ambientale la giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di affermare che sulla base del criterio della “vicinitas” sussiste la legittimazione ad agire anche in capo ai singoli (unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio) a tutela di interessi incisi da atti dell’amministrazione che li ledono direttamente e personalmente (vedi T.A.R. Tooscana, Sez. 3° 5.5.2006 n. 1953, nonchè C.d.S., IV, 2.10.2006 n. 5760); le suddette osservazioni, con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, consentono di ritenere sussistente l’interesse a ricorrere e la relativa legittimazione attiva anche in capo alle due società di cui è amministratore unico il signor Iacopo Biondi Santi, ricorrente anche in tale ultima veste oltre che in proprio.
Per il ricorso R.G. 543/2006 va altresì, disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione a far valere irregolarità procedimentali non strettamente attinenti alla tutela dei valori ambientali, poichè le censure procedimentali formulate sono, comunque, rivolte a far valere vizi del procedimento che si è concluso con la contestata autorizzazione dell’impianto eolico in questione.
2.2. Non appaiono neanche condivisibili le eccezioni di tardività sollevate (per entrambi i ricorsi), per la mancata tempestiva impugnazione di alcuni atti presupposti dell’autorizzazione provinciale per la realizzazione dell’impianto eolico nonchè (con riguardo al ricorso R.G. 543/2006) limitatamente alla mancata tempestiva impugnazione del decreto regionale 7 ottobre 2005 che ha escluso la necessità della procedura di VIA regionale per il progetto.
Alcune controparti hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti dell’autorizzazioni provinciali quali il P.T.C. provinciale approvato al 1999 (che ricomprende il territorio di Scansano tra le aree in cui localizzare gli impianti di energetici di tipo eolico) del decreto regionale 7 ottobre 2005 conclusivo della procedura di verifica ambientale ai sensi dell’art. 11 della legge reg. Tosc. n. 79/1998 nonchè della variante al P.R.G. di Scansano approvata nel 2004: le suddette eccezioni, però, vanno disattese per le seguenti considerazioni.
In primo luogo le parti ricorrenti non avevano alcun interesse ad impugnare nè il P.T.C. di cui, anzi, invoca le disposizioni a tutela dell’unità di paesaggio R.8.2. Crinale di Murci e Poggioferro, nè tanto meno la variante di P.R.G. del Comune di Scansano, visto che l’esistenza nel P.R.G. di una zona destinata alla localizzazione di tale genere di impianti non è l’unica e definitiva condizione richiesta per la legittima adozione dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto stesso in tempi e modi non ancora definiti.
2.3. In secondo luogo – non condividendo le eccezioni sollevate da più controparti – il Collegio ritiene che l’impugnazione del decreto regionale conclusivo della procedura di verifica dell’impatto ambientale (effettuata contestualmente a quella della autorizzazione provinciale per la realizzazione dell’impianto eolico in questione) non è tardiva: infatti, premesso che il decreto in questione conclude il sub procedimento relativo alla procedura di verifica ed è un presupposto del successivo procedimento, che attraverso la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 387/2003) porta all’autorizzazione unica, è evidente che la suddetta pronuncia sull’impatto ambientale non esplicava di per se stesso alcun effetto e, quindi, non era lesiva fino a quando con il successivo provvedimento provinciale è stata autorizzata la realizzazione dell’impianto eolico; in conseguenza l’interesse ad impugnare il decreto regionale 7 ottobre 2005 si è perfezionato in capo ai ricorrenti soltanto a partire dall’adozione, in data 29 dicembre 2005, della autorizz. provinciale e quindi tempestivamente i ricorrenti lo hanno impugnato unitamente alla determinazione dir. 29 dicembre 2005, quale atto presupposto ed unitamente ad altri atti presupposti.
Nè, a suffragare l’eccepita tardività nell’impugnazione del decreto regionale, giova all’amministrazione provinciale di Grosseto richiamare il precedente di questo T.A.R. Sez. 1, 28.3.2006 n. 1101 (emessa nei confronti del Comune di Grosseto) che si riferisce a fattispecie completamente diversa (si trattava della pronuncia di inammissibilità di un ricorso proposto avverso la delibera giuntale di approvazione del progetto esecutivo di un parco urbano del fiume Ombrone senza la impugnazione del precedente provvedimento di approvazione del presupposto progetto definitivo):
2.4. Va altresì disattesa l’eccezione che la ricorrente Italia Nostra (R.G. 543/2006) non avrebbe interesse a dolersi delle irregolarità procedimentali riscontrate senza dimostrare che le medesime hanno inciso sull’esito del procedimento: nel caso di specie, infatti, sia il procedimento presupposto di verifica dell’impatto ambientale sia quello autorizzatorio non si concludono con atti di natura vincolata alla luce delle plurime valutazioni discrezionali ssottese.
2.5. Va, invece, accolta l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti proposti da Italia Nostra nel ricorso R.G. 543/2006 e notificati il 16 giugno 2006; la ricorrente asserisce di aver potuto rilevare ulteriori profili di illegittimità della procedura autorizzatoria soltanto a seguito del deposito in giudizio di alcuni atti a seguito della costituzione delle amministrazioni resistenti, ma ad avviso del collegio il riferimento alla conoscenza di nuova documentazione appare generico, mentre le ulteriori censure attengono ad atti richiamati negli articolati testi dei provvedimenti impugnati e quindi, anche se non noti, certamente conoscibili con ordinaria diligenza e con i mezzi giuridici a disposizione del singolo per la tutela dei propri interessi.
Pertanto, considerato che il ricorso R.G. 543/2006 è stato notificato il 28 marzo 2006, i motivi aggiunti (meglio illustrati nella parte in fatto) notificati il 15 giugno 2006, vanno dichiarati irricevibili.
2.6. Va, infine, dichiarata l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso R.G. 543/2006 della Sovrintendenza ai Beni Ambientali di Siena e Grosseto, accogliendo la corrispondente eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato: infatti la procedura autorizzatoria in controversia non interessa aree soggette a vincoli paesaggistici e per tale motivo la Provincia di Grosseto già in data 14 gennaio 2005 (e cioè all’epoca della prima fase di valutazione del progetto del Parco Eolico nella precedente stesura) esonerò la Soprintendenza ai beni ambientali ed arch. di Siena dal partecipare alla conferenza dei Servizi fissata per il 27 gennaio 2005.
3. Quanto al merito la controversia concerne la legittimità o meno della determinazione dirigenziale 29 dicembre 2005 n. 5316 con cui l’amministrazione provinciale di Grosseto, Settore Ambiente, ha autorizzato la realizzazione e l’esercizio del Parco Eolico Poggi Alti (ai sensi dell’art. 12 D.leg.vo n. 387/2003) in territorio di Scansano, loc. Poggi Alti di Murci, ad un altezza di circa mt. 600 sul livello del mare, su conforme parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 2 dicembre 2005 e prendendo atto che con decreto 7 ottobre 2005 n. 5401 il Settore VIA della Regione Toscana aveva escluso il progetto presentato dalla soc. Poggi Alti s.r.l. dalla procedura di VIA a conclusione della procedura di verifica dell’impatto ambientale (espletata ai sensi dell’art. 11 legge reg. Tosc. n. 79/1998), prevedendo – peraltro – una serie di prescrizioni; anche l’autorizzazione provinciale, comunque, approva il progetto apponendovi 29 prescrizioni.
In punto di fatto è utile precisare che la centrale eolica, che interessa una superficie complessiva di km. quadrati 5 circa, è costituita da 10 aereogeneratori (tipo G 90-2 MW) ciascuno composto da una torre di acciaio tubolare di mt. 67 circa e di un rotore con 3 pale in fibra di vetro del diametro di mt. 89,60 con una velocità compresa tra 9,0 e 19,0 giri al minuto, corrispondente ad una velocità massima alla estremità esterna di oltre Km/h 300,00; l’aereogeneratore funziona (con vento) tra i 3 e i 20 m/s e la ditta costruttrice (Gamesa Eolica) stima di ottenere da questo impianto eolico una produzione lorda di circa 38,00 GWh/anno; la vita utile dell’opera è stimata in anni 20 e la velocità media del vento (da SUD-SUD OVEST) è apprezzata in 6 m/s.
Va aggiunto che l’altezza complessiva di ciascun aereogeneratore costituisce un dato contestato e va dai mt. 110,8 indicati negli scritti difensivi della Poggi Alti s.r.l. ai mt. 122,8 indicati nel ricorso di Italia Nostra (R.G. 543/2006) ai mt. 111,80 indicati nel ricorso di Biondi Santi (R.G. 507/2006), fermo restando che nella relazione per la valutazione di incidenza ambientale (predisposta dal proponente ai sensi del D.P.R. 357/1997 ed agli atti di causa) l’altezza totale da terra è indicata in mt. 122,8.
3.1. Passando, quindi, all’esame dei motivi di impugnazione il collegio ritiene meritevole di accoglimento, quanto al ricorso R.G. 507/2006, le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione dedotte (nel quarto motivo) avverso il decreto regionale di esclusione della necessità della procedura di VIA e quella di illegittimità dell’autorizzazione provinciale (alla realizzazione dell’impianto eolico) in via derivata da quella del presupposto provvedimento, nonchè, quanto al ricorso R.G. 543/2006, quelle di violazione della legge Reg. Tosc. n. 79/19998, art. 5 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e carenza di motivazione dedotte (nel quarto motivo) avverso il decreto regionale sopraindicato ed, infine, quelle di violazione delle N.T.A. della variante al P.R.G. del Comune di Scansano (di cui alla delibera consiliare n. 72/2004 con riferimento al superamento dell’altezza massima stabilita per ciascun aereogeneratore nelle suddette norme di attuazione) e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti e travisamento, censure dedotte, avverso la determinazione dirigenziale 29 dicembre 2006 con cui la Provincia di Grosseto ha approvato il progetto, con il terzo motivo che per ragioni di priorità logica sarà esaminatao per primo.
3.2. Al riguardo dall’esame degli atti emerge la sostanziale difformità tra il progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto e le N.T.A. annesse alla variante al P.R.G. del Comune di Scansano approvata con delibera consiliare 25 novembre 2004 n. 72 all’espresso fine di individuare nel territorio comunale (Tav. 2.1.) una “zona E speciale” per la realizzazione di un impianto di fonti energetiche di tipo eolico; infatti le suddette norme tecniche consentono espressamente l’installazione di “10 apparecchiature” costituite ciascuna da una torre tubolare tronconica di acciaio di altezza massima di mt. 67 corredata da un rotare costituito da tre pale la cui lunghezza non dovrà essere superiore a mt. 42,30, mentre sia nella relazione descrittiva presentata dalla stessa società Poggi Alti agli uffici comunali sia nello studio predisposto per la valutazione di incidenza ambientale per i 10 aereogeneratori G-90-2.00 MW viene indicata un’altezza complessiva da terra (torre mt. 67 + rotore mt. 89,6) di mt. 122,6; altezza che comunque (in altro grafico) riferita alla sola torre+pale e rotore viene indicata in mt. 111,8.
Sul punto, quindi, non risulta corroborata da alcuna documentazione l’affermazione della società interessata (vedi memoria aprile 2006) secondo cui “l’altezza complessiva” degli aereogeneratori sarebbe di mt. 110,8; pertanto la discrepanza tra il progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto ed i limiti di altezza indicati nella variante al P.R.G. di Scansano non risulta (come asserisce il proponente) di poco più di 1 metro, ma di circa mt. 10; nè al riguardo risulta rilevante la circostanza che, nel corso del giudizio, con delibera consiliare 12 ottobre 2006 n. 48 il Comune di Scansano abbia rettificato un preteso “errore materiale di trascrizione” contenuto nella delibera di variante in questione, in cui la lunghezza delle pale era stata (erroneamente) indicata in mt. 42,30, e non in quella (esatta) di mt. 43,80; tra l’altro la discrepanza di dati sulla lunghezza delle pale non aveva formato oggetto di censura in nessuno dei due ricorsi.
Nei termini sospraillustrati, quindi, l’autorizzazione della Provincia di Grosseto risulta viziata da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento ed errore nei presupposti in relazione alla presupposta conformità del progetto autorizzato rispetto alla Variante Urbanistica approvata allo specifico scopo di dettare nella zona speciale E un regime urbanistico che consentisse l’insediamento della fattoria eolica in questione in loc. Poggi Alti
3.3. Passando, quindi, all’esame degli altri motivi di impugnazione e premesso per le ragioni sopraesposte che il decreto regionale 7 ottobre 2005 n. 5401 ad avviso del collegio risulta tempestivamente impugnato (unitamente alla determinazione di autorizzazione della Prov. di Grosseto), appaiono fondate anche le censure di errore nei presupposti, difetto di motivazione e falsa applicazione della legge Reg. Toscana 3.12.1998 n. 79 art. 5, nonchè di illegittimità derivata, dedotte – quanto alle prime due – in entrambi i ricorsi (quarto motivo) nel secondo ricorso, quanto alla violazione di legge, e nel primo quanto all’illegittimità derivata dell’autorizzazione provinciale da quella del decreto regionale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA regionale.
In effetti, dall’esame del rapporto istruttorio predisposto dalla competente struttura regionale del Settore VIA della Reg. Toscana e richiamatao sia nella premesse del decreto 7.10.2005 n. 5401, sia nella parte dispositiva, il collegio ha tratto il convincimento che, non sussistevano i presupposti per escludere la necessità che il progetto del Parco eolico fosse sottoposto alla procedura di VIA di cui alla legge Reg. Tosc. N. 72/1998, artt. 12 e 14, e che, peraltro, la determinazione di non necessarietà della suddetta procedura non risultava conforme a quanto descritto nel rapporto istruttorio medesimo.
I profili critici di impatto ambientale del progetto eolico in questione sono stati individuati (nel suddetto rapporto) in particolare per la tutela degli uccelli selvatici e per l’inquinamento acustico.
3.3.1. Infatti nell’area circostante il parco eolico (superficie complessiva interessata Km quadrati 5,250) sono localizzati 3 Siti di importanza comunitaria - S.I.C. per aspetti naturalistici e 4 Siti di importanza regionale S..I.R. (tra cui, a distanza di circa Km. 1,7, il SIR B.22 – Torrente Trasubbie) per i quali le linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici (tab. 3) prevedono “aree critiche per aspetti naturalistici con fascia critica di Km. 1 per presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna; in particolare le schede dei principali elementi di criticità per questi siti indicano “l’alto valore avifaunistico”, e , con riguardo al S.I.R. B22 Torrente Trasubbie, le Norme Tecniche relative alle forme di tutela e conservazione (vedi Del. G.Reg. 5.7.2004 N. 644), nell’ambito dei principali elementi di criticità esterni al sito segnalano “progetto di realizzazione di impianti eolici in prossimità del sito”. Ove si consideri, poi, che la citata delibera di G.R. n. 644/2004 per il falco lanario indica i S.I.R. Trasubbie e Monte Labbro (a circa Rm 8 di distanza) come siti chiave per la specie in Toscana dove sono stati avvistati alcuni esemplari e che sono in zona segnalati, comunque, importanti presenze di Aecipitridi mentre – al contrario – la lista delle specie di uccelli riportata dal proponente nella verifica di compatibilità ambientale è risultata incompleta proprio con riguardo ad alcune specie protette in ambito europeo e lo studio di incidenza è stato elaborato sulla base sperimentale di un solo sopralluogo in zona, appare di evidente ragionevolezza la conclusione del rapporto istruttorio che, per l’ipotesi di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ritiene necessario che “preventivamente al rilascio dell’autorizzazione alla costruizone dell’impianto” debba essere effettuata “una campagna di rilievi sul campo della durata di 18 mesi” per valutare la frequentazione del sito da parte di rapaci e di chirotteri con la definizione di soglie critiche di mortalità specifiche per le varie specie e che successivamente, sulla base dei risultati dei rilevamenti, il proponente provveda agli interventi indicati dalla Provincia come necessari.
Nè ovviamente il prescritto monitoraggio di durata triennale, da effettuarsi in corso di esercizio dell’impianto medesimo, può essere considerato come equivalente e sostitutivo della mancata realizzazione della campagna di rilievi ritenuta necessaria al fine di acquisire proprio quelle conoscenze dello ecosistema più attendibili che avrebbero permesso una più esatta valutazione di incidenza dell’impianto sull’ambiente e, quindi, la previsione di misure di mitigazione dettate da specifiche esperienze locali oppure, ove i rilievi fossero stati negativi, la conferma della valutazione di incompatibilità già espressa dalla medesima provincia di Grosseto nel 2002.
Inoltre la valutazione dell’incidenza del progetto eolico sull’ambiente circostante doveva essere effettuata dal Settore regionale VIA e poi dalla conferenza dei Servizi con particolare accuratezza e rigore anche perchè il crinale Murci risulta classificato nel P.T.C. (Piano Terr. di Coord.) della Prov. di Grosseto come “Unità di Paesaggio” R.8.2. per la quale la scheda 7 – sistema paesistico individua i caratteri che costituiscono “invarianti” da mantenere con il massimo rigore in sede di pianificazione e controllo urbanistico; pertanto (v. art. 18 P.T.C. prov. Grosseto) l’ammissibilità delle trasformazioni dovrà essere valutata in funzione del mantenimento e della valorizzazione delle invarianti generali e locali; il concetto di “evolutività ben temperata” viene assunto come riferimento primario; nel caso specifico non è di secondario rilievo il fatto che per il Crinale di Murci e Poggioferro la scheda 7, considerata la morfologia dell’area e la caratteristica presenza dei falchi, prescriva che le opportunità di sviluppo insediatiivo dei Comuni, legate all’attività agrituristica ed alla valorizzazione della produzione vinicola (vedi attuali marchi di vino molto rinomati), dovranno essere indirizzate secondo criteri di rigorosa compatibilità con l’integrità del contesto ambientale.
In conseguenza, a prescindere dalla circostanza che l’intervenuta variante specifica al P.R.G. del Comune di Scansano assicurava la necessaria conformità del progetto al regime urbanistico dell’area dove doveva essere realizzato, la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto (ciascuno nelle rispettive sedi procedimentali) non potevano non tener conto – nell’iter logico seguito nella valutazione del progetto per i profili di competenza – che, comunque, il P.T.C. provinciale approvato nel 1999 che classificava il crinale di Murci come unità di paesaggio R.8.2) ha valore cogente (prevale sulla sottordinata pianificazione urbanistica comunale) e per lo specifico sito prevede una serie di “invarianti strutturali” da preservare che avrebbero richiesto motivazioni argomentate ed idonee a spiegare le ragioni per cui per l’impianto eolico è stata ritenuta compatibile la collocazione sul crinale di Murci; sul punto, peraltro, non risulta dirimente l’osservazione (delle controparti) che il P.T.C. provinciale di Grosseto (art. 33, comma 10) individua come sede di localizzazione di impianti di energia eolica il territorio del Comune di Scansano e Semproniano, poichè non è stata neanche ipotizzata un’alternativa collocazione in altro versante del territorio comunale costituito da h.a. 27.000 circa ad andamento collinare ed adeguatamente ventoso.
D’altra parte la necessità di osservare gli indirizzi dettati dalla scheda 7 del P.P.C. Provinciale e l’effetto dequalificante dal punto di vista paesaggistico (con particolare espresso riferimento all’altezza di mt. 107 all’epoca prevista per i singoli impianti) avevano già nel settembre 2002 condotto l’amministrazzione prov. di Grosseto, nonostante la presenza già di altro elettrodotto ad A.T., a valutare come “incompatibile con gli assetti paesistici territoriali ed ambientali” un precedente più vasto progetto presentato dalla Camera Energia Italia per un impianto eolico (di 17 ereogeneratori ciascuno alto mt. 107) da installare nella stessa località.
3.3.2. Nè risultano positive le conclusioni del rapporto istruttorio sotto il profilo del “clima acustico”: infatti, dopo aver preso atto che nel Piano Com. di classif. acustica l’area interessata dall’impianto è classificata in classe 3°, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici (e che la pianificazione vigente non esclude la presenza di insediamenti abitativi anche nei mt. 150 dagli aereogeneratori), il rapporto conclude nel senso che la realizzazione dell’opera deve essere “preceduta” da una variante dell’attuale piano di classificazione acustica comunale; va peraltro, rilevato che analogo rilievo era stato avanzato nel decreto di esclusione del progetto dalla VIA , mentre in data 12.9.2005 il settore regionale tutela dall’inquinamento acustico osservava che, mancando i limiti di riferimento del progetto per quanto riguarda ricettori interessati, non era possibile esprimere alcun parere sulla compatibilità acustica dell’opera; nè appare rilevante sul punto la posizione della Conferenza dei Servizi (2 dicembre 2005) che sinteticamente affermava di aver acquisito in via istruttoria interna la delibera del Comune di Scansano di approvazione del Piano acustico in questione senza alcuna espressa indicazione circa la rilevata compatibilità acustica del progetto.
Quanto, poi, alle 29 prescrizioni impartite dal decreto regionale 7 ottobre 2005, il collegio, dopo l’esame degli atti, ritiene che le medesime, più che testimoniare l’approfondimento istruttorio svolto dal Settore regionale VIA (come asserisce il promotore), costituiscano un persuasivo e circostanziato segnale della presenza di aspetti problematici irrisolti (anche dopo la integrazione della documentazione effettuata dal proponente) e che avrebbero trovato la giusta sede di idoneo e naturale approfondimento nella sottoposizione del progetto alla vera e propria procedura di VIA ai sensi degli artt. 12 e 14 legge reg. toscana n. 79/1998; tra l’altro la stessa ritenuta necessità di impartire 29 prescrizioni per la realizzazione dell’impianto porta a concludere che la sottoposizione del progetto allo approfondito esame in sede di VIA sarebbe risultato certamente più rispettoso del “principio di precauzione” la cui osservanza era certamente appropriata in considerazione dei delicati equilibri dell’eco-sistema alla cui tutela sono volte molte delle suddette 29 prescrizioni.
3.4. Nei sensi illustrati, pertanto, risultano illegittimi sia la determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto 29 dicembre 2005 n. 5316 sia il verbale della riunione della conferenza dei servizi in data 2 dicembre 2005, unitamente a quelli precedenti richiamati, sia il decreto della Giunta Regione Toscana, Direz. gen. della Presidenza, che ha escluso il progetto eolico in questione dalla procedura di VIA regionale; in particolare l’autorizzazione alla costruzione del parco eolico nei sensi sopra esposti risulta illegittima sia per vizi propri sia in via derivata, per i vizi da cui è affetto il decreto regionale (che esclude la necessità di sttoporre il progetto alla VIA), trattandosi di atto presupposto in senso stretto della autorizzazione unica provinciale che viene rilasciata “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” (vedi D.P.R. n. 387/2003 , ART. 12).
Per ragioni di economia di mezzi per entrambi i ricorsi restano assorbiti tutti gli altri motivi, censure o profili di censura non esaminati, perchè da essi le parti ricorrenti non troverebbero ulteriori vantaggi; considerato l’esito vittorioso dei due ricorsi, non vi è necessità di esaminare l’intervento ad opponendum spiegato da Legambiente O.N.L.U.S. in entrambi i ricorsi.
3.5. Concludendo, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva, preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità relative ad entrambi i ricorsi, dichiarati altresì irricevibili motivi aggiunti proposti al ricorso R.G. 543/2006 e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Soprintendenza ai Beni Amb. ed Arch. di Siena nel ricorso R.G. 543/2006 con la conseguente estromissione dal giudizio,, nel merito i due ricorsi in epigrafe vanno accolti nei sensi sopraillustrati e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati complessivamente in € 8.000,00 oltre gli accessori di legge, vengono posti a carico della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana che, solidali tra loro, ne verseranno la metà alla parte ricorrente di ciascun giudizio (per R.G. 507/2007 Biondi Santi Iacopo e società rappresentante e per R.G. 543/2007 Italia Nostra) compensati tra i ricorrenti e le altre amministrazioni costituite e compensati con l’interventore ad opponendum; nulla nei confronti degli enti intimati ma non costituiti in giudizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, preliminarmente dichiarati irricevibili i motivi aggiunti ed estromessa dal giudizio di cui al ricorso R.G. 543/2006 la Sovrintendenza ai Beni amb. e arch. di Siena, nel merito accoglie i ricorsi in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati meglio in epigrafe indicati.
Pone gli oneri di lite di entrambi i ricorsi, liquidati complessivamente in € 8.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana che solidali tra loro, ne verseranno la metà alla parte ricorrente di ciascun giudizio; compensati tra i ricorrenti e le altre amministrazioni costituite e con l’interventore ad opponendum; nulla da statuire nei confronti degli enti intimati, ma non costituiti in giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere, rel.est.
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 GIUGNO 2007
Il Direttore della Segreteria
F.to Giuseppe Petruzzelli