Cass. Sez. III n. 3087 del 25 gennaio 2012 (PU 19 dic. 2011)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Nobile
Acque. Reflui derivanti dalla molitura delle olive

Anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006 n.152 lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art.137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art.59 D.Lgs, 11 maggio 1999 n.152), non essendo tali reflui assimilabili alla acque reflue urbane in base al di sposto dell'art.101, comma settimo, lett.c) del D.Lgs, n.152 del 2006

 

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