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T.A.R. Abruzzo L'Aquila sent. 189 del 18 aprile 2005

Edilizia Giurisdizione del giudice ordinario

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N.

Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

N.

Reg.Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

L’Aquila

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4 e 5 della legge 6.12.1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9, comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, sul ricorso (n. 65/2005) proposto da S.A.S. Immobiliare Tra Le Valli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Amatilli Dante e Sorgi Michelino, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Verini presso il cui studio legale in L’Aquila, Via Pasquale Colagrande è elettivamente domiciliata

CONTRO

- il Comune di Avezzano in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

E NEI CONFRONTI

- di Vittorio Del Grande, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Messa ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila,

per l’annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento di concessione edilizia pos. n. 494 prot. n. 18848 rilasciato dal Dirigente del Comune di Avezzano, Settore VII – Pianificazione e Sviluppo del Territorio in data 11 maggio 2004 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Vittorio Grande.

Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla Camera di consiglio del 16.3.2005, il dott. Fabio Mattei.

Uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale d’udienza.

Rilevato che nella medesima Camera di consiglio il Collegio ha deciso di definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

- che con atto (n. 65/2005), notificato in data 24 gennaio 2005 e depositato il successivo 27 gennaio, la Società Immobiliare Tra Le Valli ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale l’Amministrazione comunale ha rilasciato, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 380/2001, all’ing. Fabrizio Rampa, in qualità di C.T.U. nominato dal Tribunale di Avezzano, il permesso ad eseguire per conto degli esecutati S.A.S. Immobiliare Tra Le Valli i lavori di riduzione in pristino in conformità del progetto dal medesimo consulente tecnico presentato “limitando a quanto richiesto dal C.T.U. stesso e senza entrare nel merito della esecuzione della ordinanza disposta dal Tribunale di Avezzano….”;

- che con ordinanza emessa in data 19.12.2000 il Tribunale di Avezzano, Sezione civile, nel procedimento per la manutenzione del possesso promosso dall’odierno controinteressato sig. Del Grande avverso la allora S.n.c. Immobiliare Tra le Valli, ha disposto “l’immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante arretramento dell’edificio bifamiliare più interrato di proprietà della s.n.c. Immobiliare Tra le Valli….sino a ripristino dell’originaria distanza di 4 metri dal confine per le parti preesistenti e sino all’allineamento a 9 metri dal confine per le parti nuove….” ;

- che con successiva ordinanza del 12.5.2004 il giudice del Tribunale di Avezzano, Sezione civile, in esecuzione della citata ordinanza del 19.12.2000, ha designato per la realizzazione delle opere ivi descritte il C.T.U. ing. Fabrizio Rampa subordinando la relativa esecuzione al rilascio del titolo concessorio da parte dell’Amministrazione comunale;

- che il provvedimento oggetto di impugnativa risulta essere stato adottato in esecuzione delle predette ordinanze emesse dal Tribunale di Avezzano e che, pertanto, introducendo il ricorso questioni di corretta esecuzione di ordini impartiti dall’Autorità giudiziaria sopra nominata, la posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente non può che configurarsi di diritto soggettivo conoscibile dunque dal giudice ordinario con conseguente difetto di giurisdizione dell’adito giudice;

- che per le considerazioni che precedono il ricorso, in epigrafe indicato, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

- che sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 16.3.2005, con l’intervento dei signori:

Dott. Santo Balba Presidente

Dott. Rolando Speca Consigliere.

Dott. Fabio Mattei Referendario est.

Pubblicata il 18/04/05 Il Collaboratore di Cancelleria