TAR Veneto Sez. III Ord. 418 del 20 giugno 2007
Acque.Acque di drenaggio di un cantiere
Recentissima ordinanza del TAR veneto che esclude che le acque di drenaggio di un cantiere (di realizzazione di un gasdotto di oltre 100 Km al servizio di un terminal gasiero nel Delta del Po) risersate nel fiume rientrino nel novero degli scarichi subordinati ad autorizzazione, fondando il proprio ragionamento sul presupposto che le acque in esame non verrebbero "in contatto con i possibili inquinanti risultanti dall'attività di cantiere"; conclusione che però mi sembra porsi in contrasto con l'art. 74, lett. ff) del Codice dell'ambiente il quale espressamente esclude che la "natura inquinante" dell'immissione di reflui in acque superficiali costituisca presupposto per l'inclusione delle stesse nel novero degli scarichi.
Si ringrazia l'Avv. Matteo Ceruti per la segnalazione
Ric. n. 1054/07                                            Ord200700418
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Angelo De Zotti                   Presidente
Rita De Piero                       Consigliere

Angelo Gabbricci                 Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 20 giugno 2007.

Visto il ricorso n. 1054/07, proposto da Terminale GNL Adriatico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Capria, Marocco e Giuri, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo, in Venezia, via delle Industrie, 19/C;

contro

la Provincia di Rovigo, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Bernecoli e Paparella, con domicilio eletto in Venezia Mestre calle del Sale 33, presso lo studio dell’avv. A. Sartori;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

la Regione del Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio- direzione per la qualità della vita, in persona del direttore pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di
JV Mantovani & Max Streicher, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa emissione di provvedimenti cautelari,

della nota dirigenziale della provincia di Rovigo n. 28854 del 25 maggio 2007, avente ad oggetto “scarico in acque superficiale delle acque reflue di falda superficiale (acque di drenaggio/well point) dei cantieri di lavori di realizzazione del collegamento del terminale GNL offshore, prospiciente Porto Levante (Rovigo) alla stazione di misure di Cavarzere (Ve) Ditta Associazione Temporanea d’impresa Ing. Mantovani s.p.a. – “Max Streicher Gmbh & Co (…). DIFFIDA” a mezzo della quale la Provincia di Rovigo, area politiche dell’ambiente, ha diffidato Terminale GNL Adriatico s.r.l. ad attivare scarichi di acque reflue di falda superficiale, provenienti dall’attività di cantiere in oggetto, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 124 del D.lgs. 152/06;

della nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, direzione per la qualità della vita, prot. n. 10403/Qd/DI/XII del 24 aprile 2007, allegata e trasmessa con la surrichiamata nota della Provincia di Rovigo, avente ad oggetto “parere – classificazione delle acque di falda provenienti da attività di cantiere – Proc. Pen. N. 446/2007 NR G”, con cui si esprime parere sulla assoggettabilità delle acque di drenaggio provenienti dalle attività di escavazione per la posa della condotta al regime autorizzatorio relativo agli scarichi industriali.

Visti gli atti tutti della causa;
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Pellegrini, in sostituzione dell’avv.to Giuri, e l’avv. Capria per la parte ricorrente, l’avv. Bernecoli per la Provincia di Rovigo e l’avv. dello Stato Schiesaro per la P.A.;

considerato

che, allo stato, l’atto gravato non sembra presentare, né oggettivamente né soggettivamente, i caratteri di un atto di polizia giudiziaria, ma quelli di un provvedimento amministrativo, sottoposto al sindacato di questo giudice;

che, infatti, la diffida stessa, anche ad ammettere che ne possano seguire atti sanzionatori, proviene da un’autorità amministrativa, e presenta uno specifico contenuto amministrativo autoritativo, poiché vieta alla ricorrente di attivare scarichi di acque reflue di falda provenienti dall’attività di cantiere per i lavori di realizzazione di un’opera pubblica (in concreto un gasdotto), e ciò fino all’eventuale rilascio, da parte della Provincia, delle autorizzazioni allo scarico;

che, ad avviso di questo Collegio, l’attività di asporto delle acque di falda, così come descritta nel ricorso introduttivo - e cioè drenando direttamente, prima ancora di avviare le attività di scavo, le acque stesse, le quali vengono emunte da motopompe, convogliate in una scolina e riversate tal quali nel fiume Po, senza venire in contatto con i possibili inquinanti risultanti dall’attività di cantiere - non configura uno scarico ex art. 74, lett. ff) del d. lgs. 152/06, poiché tali acque non sono definibili come reflue industriali, non venendo ad interferire in nessuna forma con l’attività di cantiere;

che, pertanto, la diffida, non riferendosi ad attività di asporto puntualmente descritte ed individuate, ma genericamente alla realizzazione di scarichi (come d’altronde il parere ministeriale presupposto), è inidonea a vietare il drenaggio delle acque di falda, finché svolto nelle forme sopra descritte, appunto perché ciò non realizza scarico e non richiede autorizzazione alcuna;

che, pertanto, non v’è interesse alla sospensione del provvedimento impugnato, in quanto attualmente improduttivo di pregiudizio;

ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, VIII comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, rigetta la domanda per l’emissione di misure cautelari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 20 giugno 2007
Il Presidente                                                            l’Estensore
 

Il Segretario

 
 
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
TERZA SEZIONE
Addì____________________________copia conforme della
presente è stata trasmessa all’Avvocatura dello Stato
e avviso della presente è stato comunicato alle parti.

                                                                   Il Direttore di Segreteria