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TAR Trentino A. A. – Sez. Trento Sent. 5 aprile 2005
Urbanistica. Distanze previste da PRG Aree adibite a parcheggio

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 451 del 1998 e 65 del 1999 proposti,

quanto al primo ricorso (n. 451/98), dal CONDOMINIO “I LAMPONI” palazzina A e dai sigg.ri PERETTI ATTILIO E AIUDI RACHELE, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Devigili ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;

CONTRO

il COMUNE DI DIMARO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Grazioli n. 31;

e nei confronti

della SOCIETÀ MARIO GIACOMINI, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Giovannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Serafini n. 9;

per l’annullamento,

della deliberazione n. 17 del 16.9.1998 del Consiglio comunale di Dimaro concernente l’approvazione del piano di lottizzazione del comparto “L” dell’area residenziale di via Gole C.C. Dimaro “zona insediativa di nuovo impianto “C” e della relativa convenzione” nonchè, per quanto occorrer possa, della precedente deliberazione di approvazione del medesimo piano del comparto “L” del Commissario Straordinario del Comune di Dimaro n. 62 di data 30.03.1998;

quanto al secondo ricorso (n. 65/99), dal CONDOMINIO “I LAMPONI” Palazzina A, Palazzina B, dai sigg.ri BARBERIS SERGIO, FURLANI CELSO, AIUDI RACHELE, LUNGAROTTI FERDINANDO e dalla SOCIETÀ FORTUNA S.A.S. DI BIANCARDI FAUSTA & C., rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Devigili ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Trento, Via Oss Mazzurara n. 72;

C O N T R O

- il SINDACO DEL COMUNE DI DIMARO, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Grazioli n. 31;

- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

della SOCIETÀ MARIO GIACOMINI, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Giovannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Serafini n. 9;

per l’annullamento,

della concessione edilizia n. 2304 del 30.10.1998 rilasciata dal Sindaco del Comune di Dimaro alla S.p.A. Sergio Giacomini per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un residence, da inserirsi nella predetta lottizzazione 17, denominato Compendio C;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata e della controinteressata Società;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2005  - relatore il Cons. Mario Mosconi - l’avv. Paolo Devigili per i ricorrenti, l’avv. Mario Maccaferri per l’Amministrazione comunale e l’avv. Gianpiero Luongo, in dichiarata sostituzione dell’avv. Giulio Giovannini, per la controinteressata Società;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1 - Con il primo gravame la parte ricorrente chiese, a suo tempo,  l’annullamento dei due atti per primi rubricati; ivi meglio definiti per oggetto e contenuto, deducendo al riguardo:

1.a - eccesso di potere sotto vari profili per erronea rappresentazione della realtà e per travisamento dei fatti; illogicità manifesta; violazione ed erronea applicazione dell’art. 67 della l.p. 22/91 e degli artt. 4 e 33 delle N.A. del PRG del Comune di Dimaro;

1.a1 - in particolare – assumendo che quanto sopra affermato discenderebbe da un attento confronto tra i vari allegati ed i plani-volumetrici tecnici – venne annotato che sarebbe stato approvato e realizzato un aumento volumetrico globale oltre il consentito; ciò ai fini di completamento edificale in relazione al compendio definito "C" in atti; avendo utilizzato un metodo di calcolo non consentito e così dando luogo anche ad un aumento illegittimo della volumetria per i garages interrati e non solo per il “fuoriterra”;

1.b - eccesso di potere con riguardo agli stessi profili di vizio già in precedenza dedotti; venne, in particolare, affermato che una molteplicità di posti macchina esterni – in funzione di uso pubblico, in ipotesi anche gravanti sulla sola area di pertinenza del compendio C - sarebbero stati previsti (e solo sulla carta), in aree estranee e di pertinenza invece, dei soli compendi A e B; inserendo così una indicazione illegittima ed artificiosa per allocazione; infatti dette ultime aree, di pertinenza esclusivamente privata, dovrebbero poter essere utilizzate solo dai ricorrenti quali proprietari dei compendi su citati (A e B);

1.c - violazione di legge; artt. 67, 57 e 56 della l.p. 22/91; in quanto e nella specie – stante la asserita situazione in atto per intervenuta inefficacia del piano attuativo iniziale - il rinnovo parziale del medesimo, per la parte non realizzata, avrebbe dovuto essere predisposto ed attivato esclusivamente dal Comune e non da privati quale la soc. controinteressata; o, quantomeno, in subordine a quanto sopra, per mancata partecipazione, alla detta attività di rinnovo e ai fini del completamento specifico, dei proprietari ricorrenti;

1.d - violazione e falsa applicazione di legge; art. 54 l.p. 22/91; D.M. 1844/68; art. 22 PUC; art. 31 NA PRG Dimaro; in quanto i parcheggi di superficie previsti per il compendio C, essendo opere di urbanizzazione primaria, avrebbero dovuto essere ceduti al Comune; insufficiente sarebbe così la mera dedicazione ad uso pubblico; vi sarebbero inoltre difficoltà di manovra e di parcamento su parte dei medesimi.

1.2 - Con il secondo gravame è stata posta in discussione un’unica concessione edilizia (n. 2304 del 30.10.98). Non sono state, infatti, poste in discussione le successive n. 3 varianti a tale medesima concessione (n. 2366 del 21.4.99, n. 2370 del 28.4.99 e n. 2427 del 29.9.99).

1.2.1 - Con riguardo al detto primo atto d’assenso edilizio sono stati poi dedotti, in via derivata ed in modo esplicito e puntuale, tutti i motivi già sopra enunciati e riassunti.

1.2.2 - Vennero, altresì, prospettati anche i seguenti vizi, asseritamente propri del solo detto atto d’assenso edilizio:

1.2.2.a - violazione degli artt. 4 e 33 della NA del PRG del Comune di Dimaro; eccesso di potere sotto vari profili; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dello stesso PA o PdL di completamento come sopra indicato ed impugnato; in quanto e nella sostanza sarebbe stata impropriamente approvata e realizzata una eccessiva cubatura per i garages cd. interrati; la stessa sarebbe infatti di molto superiore a quella assentita con detto PdL o PA di completamento medesimo; inoltre non sarebbe stata dimostrata, sotto l’aspetto tecnico e ai fini di incremento di altre cubature di specie, l’impossibilità di realizzare cubature pertinenziali di specie stessa ex art. 33 NA se non ricorrendo all’applicazione materiale del disposto di cui all’art. 4, 4° comma, 4° alinea delle stesse NA del detto PRG; nel caso, appunto, non applicabile;

1.2.2.b - eccesso di potere sotto vari profili; nella sostanza sono state ribadite, con alcune argomentazioni più puntuali e più attinenti, le doglianze già sopra riassunte, anche con riguardo: alle cubature fuori terra (ed è stato assunto così che il relativo intervenuto superamento volumetrico rispetto al consentito deriverebbe anche dal non aver calcolato e riportato all’interno dei limiti della cubatura massima realizzabile i valori relativi), ad un solaio di calpestio al piano terra e al vano della macchina dell’ascensore ed a vari vani tecnici; giusta altresì, sul punto, il disposto di cui all’art. 4, 4° comma, 1° alinea delle più volte citate NA del PRG di Dimaro;

1.2.2.c - eccesso di potere sotto altri profili e violazione, sotto altri aspetti, delle norme regolatrici già sopra invocate; poiché, nel caso e nella realtà di fatto, i garages cd. sotterranei non sarebbero tutti interrati; infatti i volumi di diversi di questi sopravanzerebbero il piano di campagna originario e naturale;

1.2.2.d - violazione dell’art. 4, 10° (o 12°) comma delle NA del PRG di Dimaro; per asserita insufficiente distanza, a causa delle sporgenze eccessive degli sporti di alcuni balconi, dalla pubblica strada;

1.2.2.e - violazione e falsa applicazione di legge; art. 54 l.p. 22/91, art. 80 L. 1150/42 artt. 4 e 5 convenzione; poiché - sia ai sensi di quanto già rilevato, sia in ragione della natura doverosamente pubblica, anche sotto il profilo soggettivo, di una certa superficie per parcheggi all’aperto relativa al compendio C - diversi di questi specifici parcheggi di tale compendio non disterebbero almeno 5 metri dalla strada;

1.2.2.f - violazione art. 32 delle NA del PRG del Comune di Dimaro; poiché, nel caso, non sarebbero state specificate le varie aree di pertinenza di ciascun compendio (A, B e C).

1.3 - Dopo una serie di pronunce istruttorie, non andate a buon fine, con sentenza, al contempo interlocutoria e parziale, n. 215/2004 entrambi i detti ricorsi, già in precedenza riuniti, furono dichiarati ammissibili sotto il profilo della specificità dell’interesse.

1.4 - In tale sede fu dichiarata improcedibile quella parte di primo gravame che si appuntava contro la determinazione del commissario ad acta n. 62 del 30 marzo 1998, per essere stata la medesima sostituita dalla deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 16.9.1998. Analoga sorte subì il rilievo sub 1.2.2.d per intervenuta modifica progettuale della lunghezza degli sporti recepita in un diverso ed ulteriore assenso edilizio per tale specifico aspetto non posto in discussione.

1.5 - Si appalesò altresì infondato, sempre con riguardo al 1° gravame, il rilievo sub 1.c. Uguale sorte subì anche il rilievo sub 1.d; tranne che per quella parte in cui si lamentava difficoltà di parcamento e manovra in alcuni  posti machina di superficie.

1.6 - Al punto nove della medesima sentenza di cui sopra venne infine accertata l’irrilevanza della non intervenuta impugnativa per la massa di cubatura allocata nel sottosuolo del compendio C di ulteriori atti di assenso edilizio. Come ancora meglio si annoterà in seguito.

1.7 - Tanto concluso, anche con specifico riguardo al secondo gravame, si annotò, di poi, la necessità di non proseguire oltre nella discussione.

1.7.1 - A tale ultimo proposito rilevò, allora, il Collegio che risultavano manifeste non poche discordanze tra le conclusioni tecniche del verificatore in precedenza incaricato da questo Tribunale e quelle dei singoli periti o tecnici di ciascuna parte in causa e tra queste ultime.

Si rese perciò necessario la ripetizione in toto della verificazione - ancora alla stregua degli stessi quesiti avanzati in precedenza dal Tribunale (nessuno escluso, vedasi sentenza n. 323 del 7.8.03); con riguardo essenzialmente ai parcheggi ed all'eventuale cubatura fuori terra ma altresì alla stregua delle depositate conclusioni tecniche delle parti tutte – in sede di contraddittorio tra tutti i rappresentanti tecnici delle parti medesime in causa; in modo che il verificatore potesse così più compiutamente e al meglio ponderare e motivare le nuove risultanze proprie nell’ambito di una nuova relazione tecnico-illustrativa e conclusiva; organizzando la medesima nella stessa forma di quella esibita ad altresì inserendovi, per ciascun quesito, sia le relative conclusioni tecniche delle parti suddette, già in atti, sia le eventuali relative osservazioni dalle medesime avanzate in sede di contraddittorio, sia le finali proprie. 

1.8 - Tanto ulteriormente premesso, trattasi ora di affrontare tutto ciò che residua avendo come riferimento, per gli aspetti trattati nell’ambito dei quesiti, la relazione del CTU; i cui contenuti sono dati per noti e riportati. Fungono, altresì, da presupposto fondante anche le ulteriori pregresse relazioni per quanto di oggettiva utilità alla decisione definitiva.

2 - Tanto annotato e ripresa cognizione dei contenuti di ogni atto (anche in rubrica) richiamato, si deve ora verificare (alla stregua e nei limiti degli atti amministrativi impugnati) se le diverse materializzazioni superficiarie e volumetriche, ancora in discussione, abbiano comportato o carenze superficiarie di vario tipo o cubature concesse oltre il normativamente consentito.

2.1 - In particolare, la questione principale riguarda le asserite tracimazioni volumetriche sotterranee per la realizzazione di n. 49 garages, ora al servizio del solo compendio C, autonomo compendio edilizio, spazialmente separato ed edificato in tempi successivi ai compendi A e B.

2.2 - Un’altra questione - che è solo in parte contenuta nella precedente, in quanto non connessa del tutto (almeno allo stato dell’indagine) sotto il profilo dell’accollo della relativa cubatura - riguarda il supero fuori terra per circa mc. 13 (13,03) di quella più vasta scatola edilizio-strutturale che ingloba sotto il compendio C i detti 49 garages.

2.3 - Un’ulteriore questione riguarda altre sparse eccedenze volumetriche fuori terra, sempre in relazione al medesimo corpo di fabbrica C: trattasi di volumi relativi ad abbaini, ad un vano che contiene l’ascensore, ad un vano che custodisce la caldaia e ad un lastrico solaio che, in relazione ad una sua massa virtuale collegata con la superficie del livello di calpestio, sostanzierebbe una aggiuntiva cubatura rapportabile alla intera volumetria fuori terra sempre per il compendio C.

2.4 - Sotto l’aspetto spaziale e superficiario e di relativa allocazione vanno poi  esaminate anche altre tre questioni.

2.4.1 - Una prima, già di per sé variegata, riguarda il numero di parcheggi di superficie, la loro sufficienza numerica rispetto al dato normativo vigente al momento dell’adozione degli atti, la loro collocazione ed il quantum di superficie dedicata ad uso pubblico (compendi A, B e C).

2.4.2 - La seconda riguarda denunciate difficoltà di parcamento e manovra per alcuni parcheggi, ancora di superficie, e la distanza lineare - asseritamente sotto il minimo (m. 5) - di alcuni di questi stessi dalla strada pubblica (ma solo per il compendio C).

2.4.3 - L’ultima questione riguarda l’asserita assunta mancanza di specificazione e di triplice suddivisione delle aree di pertinenza di ciascun compendio (A, B e C).

3 - Quanto sopra premesso, si rileva che, in base all’ultima relazione del CTU, non tutte le carenze spaziali denunciate trovano fondamento genetico in presupposti atti di assenso edilizio; alcune di esse, infatti, hanno solo prerogative di autoreferenza decisionale e di puro fatto materiale. Vanno, perciò, rammentate al riguardo le già formulate considerazioni in ordine al limite dell’indagine di questo Giudice: affermazione questa che ha - ovviamente - valore anche per quelle tracimazioni volumetriche ascrivibili soltanto ai medesimi aspetti accidentali.

4 - Esaminando ora quanto riassunto al punto 2.4.3, si annota – prendendo spunto dalla relazione del CTU – che sussistono ormai dati catastali onnicomprensivi e certi, i quali consentono di asserire che la relativa doglianza non ha più ragione d’essere. Da qui la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del relativo rilievo (sub 3.2 f in sentenza n. 215/04) (per utili spunti in proposito cfr. CdS, Sez. V, 29.3.04, n. 631).

5 - Questa prima conclusione, se pur solo di rito, consente di esaminare, con sufficiente tranquillità, quanto riassunto sub 2.4.1.

5.1 - A tale riguardo ed in relazione al quesito posto (detto in atti anch’esso C) va, in primo luogo, osservato che nessuna delle concessioni per la costruzione dei compendi A e B - rispetto alle quali, in sostanza, si potrebbero lamentare errori superficiari a decurtazione per aree destinate a parcheggi di superficie - risulta impugnata.

5.1.2 - Si deve perciò necessariamente inferire che, al tempo, le stesse contenessero - alla stregua delle norme tecniche allora vigenti - previsioni di superficie atte ad assicurare la presenza di n. 8 parcheggi.

5.1.3 - Si annota poi che l’autonomo atto consiliare n. 17/98 non pare attivato per rivedere, a ritroso, per i compendi A e B, tale specifica dedicazione superficiaria e la relativa estensione, essendosi, il tutto ormai consolidato; ci si deve perciò ancorare al predetto dato numerico (v. relazione). D’altro canto, tutto ciò è rafforzato ancor più dal fatto che il citato atto sostituisce il pregresso (v. sentenza n. 215/04).

5.1.4 - Il medesimo atto finisce col far comprendere che tutti gli 8 (previsti) parcheggi di superficie per i compendi A e B sono assegnati a funzioni di uso pubblico, ovviamente all’occasione.

5.1.5 - Se tuttavia si considera - sempre riprendendo le indicazioni del CTU – che, per figurazione tecnica confessoria della stessa parte controinteressata, tale numero di parcheggi risultava ridotto a 7 (mentre in fatto dai ricorrenti si assume che sono solo 5), ne consegue che, in ogni caso, è mancato almeno un parcheggio proprio in ragione del segnalato aspetto confessorio reso, per la prima volta, nell’ambito (tecnico) del successivo atto d’assenso edilizio qui impugnato.

5.1.6 - E’ così il caso di ricordare che - ad avviso del Collegio - non si può rendere retroattiva una norma tecnica, quale quella qui invocata (dedicazione necessaria per spazi a parcheggio d’uso pubblico), per il tramite di un atto che venga assunto nella vigenza di una nuova e diversa normativa di specie e che ha il potere di occuparsi, in sostanza, del solo compendio C. 

5.2 - Venendo ora ad esaminare analoghe questioni - solo relative al citato ultimo compendio e per quella parte in cui, in quanto connessa a parcheggi di superficie ad uso pubblico, interessa anche i ricorrenti in ragione della loro stabile vicinitas - si evidenzia che i risultati ai quali è pervenuto il CTU consentono di ritenere infondate le inerenti doglianze.

5.2.1 - Uguale conclusione negativa si determina sempre alla luce delle conclusioni del consulente, anche per le asserite difficoltà di parcamento e manovra in alcuni di essi.

5.3 - Assume, poi, il Collegio che la distanza lineare minima dalla strada pubblica ha ragione d’essere per una struttura urbanistico-edilizia che costituisca un vero e proprio corpo di fabbrica e non certo per aree a parcheggio d’uso pubblico, in cui sussistono solo minime materializzazioni non occludenti; senza contare che, nel caso, tali aree sono qualificate come infrastrutture; cosa questa che esime dal rispetto di detto limite lineare.

6 - Si può ora affrontare la questione delle variegate eccedenze volumetriche, sotterranee e non, inerenti al solo compendio C; sempre tenendo conto dei già segnalati limiti di cognizione posti alla relativa indagine (salva peraltro l'esigenza, per mere ragioni di completezza speculativa, di qualche "sforamento" al solo fine di rilevare la portata di dette eccedenze, in quanto riconducibili agli atti amministrativi in discussione).

6.1 - Il dato cui fare riferimento - per proseguire nell’indagine su tali masse - è la cubatura fuori terra per il compendio C. A tale riguardo il Collegio ritiene che la misura relativa, in atti indicata e consentita (sempre uguale), sia esatta e a norma (mc. 3696,48).

6.2 - Si osserva dunque quanto segue:

a) con l’atto iniziale, deliberazione consiliare n. 17/98, si evidenziano in 49 i garages sotterranei assegnabili all’insieme dei tre compendi (A, B e C), indicando una cubatura utile di mc. 2940 (e tale corpo di massa è poi riportato anche nel proseguo d’atti: 2940 : 49 = 60 mc);

b) l’assegnato di specie per il compendio C, in tale sede formale, risulta di mc. 1641,45; a questo dato si perviene per detrazione, dai citati mc. 2940, dell’effettivo valore di analoga massa spesa per A e B [mc. 1298,55 (massa volumetrica questa pressoché uguale a mc. 1300 e cioè a quella effettivamente considerata dalla controinteressata Società per questi stessi due compendi per mettere a servizio, delle sole esistenti unità abitative, tanti garages sotterranei quante unità abitative medesime in essere e cioè 26; garages aventi, però, una cubatura di mc. 50 cadauno, alla stregua di norme tecniche pregresse, non più vigenti al momento di adozione del citato atto 17/98)];

c) nella successiva concessione edilizia n. 2304/98 del 30.10.98 - che si riferisce al solo compendio C - la cubatura massima ipotetica globale (di cui sub a) viene portata a mc. 3600, con un aumento, ritenuto fattibile, di mc. 660;

d) ancora all’interno del detto atto di assenso edilizio la cubatura di cui sub b) - e cioè la cubatura che si è ritenuta fattibile in sottosuolo per il compendio C - viene portata a mc. 2299,55, con un aumento ulteriore, rispetto al precedente, di mc. 658,10 (mc. 2299,55 – mc. 1641,45);

e) in tutti i tre successivi atti di assenso edilizio – sempre riguardanti il solo compendio C – la cubatura massima (di cui ai punti a e c) assume una consistenza volumetrica ancora superiore, arrivando a mc. 3900 (2940 ? 3600 ? 3900), con un ulteriore aumento di mc. 300;

f) nei medesimi  atti il valore della cubatura di specie assentita per il compendio C rimane, tuttavia, sempre la stessa; infatti questa resta invariata rispetto al dato fissato nell’atto concessorio n. 2304/98, attestandosi sugli indicati mc. 2299,55.

6.3 - Alla stregua di quanto testè annotato risulta confermata – sotto il profilo fattuale e quale ulteriore dimostrazione – la sussistenza di quella circostanza processuale indicata come utile per la parte ricorrente e già definita al punto 9 della sentenza (parziale) n. 215/2004: e ciò per il carattere ripetitivo, nei successivi atti, della medesima massa volumetrica (mc. 2299,55) più volte così assentita. 

6.4 - Per scendere ancor più nello specifico in ordine all’argomento relativo alla massa volumetrica sotterranea per il compendio C, va, ora, dato conto del contenuto del 1° comma dell’art. 9 della l. 24 marzo 1989, n. 122.

6.4.1 - A parere del Collegio l’interpretazione avanzata dalla Società controinteressata non può essere condivisa.

Si ritiene, invero, che il contenuto della citata disposizione normativa valga a significare che il “diritto ed obbligo” di costruire idonei spazi sotterranei a mo’ di garages, ma solo nei limiti del numero delle realizzande unità abitative, possa concretizzarsi allorquando ciò non sia previsto dalle norme tecniche di Piano o allorquando, nello specifico, tutto ciò non sia possibile a causa di una incapienza di volumetria di specie ai sensi delle norme del Piano medesimo.

6.4.1.1 - Tale deroga ha perciò ragion d’essere sostanziale (e non può dedursi disapplicazione alcuna) solo allorquando viene ad evidenziarsi una delle due ipotesi di cui sopra.

6.4.1.2 - Nel caso specifico, peraltro, sussistono due articolati normativi di Piano e di II° livello a cui poter fare riferimento.

Uno di questi è l’art. 4, 4° c., 1° alinea della NA del PRG Comune di Dimaro, già vigente all’atto dell’adozione della delibera consiliare n. 17/98 (il PRG è del 1997); l’altro è l’art. 33 delle stesse NA, con specifico riguardo alla voce “garages coperti” punti a e b  (delib. GP n. 4058 del 24 aprile 1997).

6.4.1.3 - Quest’ultimo articolato è quello che fornisce concretezza - nell’ambito del territorio del Comune di Dimaro, anche assegnando un dato unitario di cubatura sotterranea per ciascuna unità abitativa prevista (mc. 60) – all' indicazione di cui all’art. 9.1 della citata legge n. 122 del 1989.

6.4.1.4 - Per contro, il richiamato art. 4, 4° c., 1° alinea (incompleto per tale particolare profilo nell’allegazione comunale: v. deposito del 18.10.02, doc. 16) dà luogo a regole di carattere generale per le necessità di specie, fissando nel 50% del valore della cubatura definita per il fuoriterra il massimo realizzabile nel sottosuolo.

6.4.2 - In conclusione, solo nel caso in cui, per assicurare mc. 60 di volume sotterraneo per ciascuna unità abitativa (in ipotesi in corso di realizzazione), la cubatura massima di cui sopra (punto 6.4.1.4) risulti incapiente, sarà doveroso garantire il suddetto minimo necessario: in tale circostanza, infatti, sarà possibile superare il detto limite massimo del 50% e materializzare ciò che manca per assicurare, appunto, il minimo garantito, rimanendo ovviamente sempre all’interno dell’ulteriore limite del solo numero delle unità abitative da costruirsi.

6.4.3 - Nell'ipotesi contraria, e cioè allorquando il 50% di cui sopra sia più che capiente rispetto al detto minimo d’obbligo, potranno costruirsi, sino alla concorrenza dello specifico 50% stesso, ulteriori posti o garages sotterranei, senza alcun riferimento a costruende unità abitative.

6.4.4 - Ne consegue che, in relazione al caso in esame, va esclusa l’efficacia diretta dell’art. 9, 1° c., della L. n. 122/89 essendo già esaustivo ed utile sotto il detto profilo il combinato disposto  di cui agli artt. 4, 4 c. 1° alinea, e 33 NA. Infatti il detto combinato disposto è perfettamente in linea con la normativa statale sopra richiamata. Anche per tale ragione il richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 90/2003 è perciò inconferente e superfluo.

6.4.5 - D'altra parte va anche esclusa, nel caso, l'applicabilità del 4° c., 4° alinea, del citato art. 4 NA, dato che nessuna condizione materiale utile in fatto è stata rappresentata - al tempo - in modo compiuto, anche sotto l’aspetto tecnico. Invero non sono state documentate esigenze tecnico-costruttive legate alla natura del terreno che imponessero di affondare i plinti di fondazione a quota di oltre ml 3 rispetto al piano di spiccato. E così non è consentito, in ipotesi, utilizzare l’eventuale soprappiù di volume interrato ricavato per garages. Nè risulta presentata una apposita perizia geologica.

6.5 - Se ora si pone mente all’insieme dei calcoli effettuati, nell’ambito dei vari atti di assenso in discussione, e se si tiene conto che per il compendio C, erano state realizzate (allora) 22 unità abitative (con un accorpamento), si può convenire che la relativa consistenza volumetrica minima è pari a mc. 1320 ex art. 33 [(22 x mc. 60; e tale massa è certamente contenuta e contenibile nella volumetria massima ammissibile e concedibile per detto compendio C , pari a mc. 1848,24 (50% di mc. 3696,48)].

E pertanto, nel caso,  si potevano realizzare, tenendo lo stesso standard unitario tecnico, ulteriori 8 garages sotterranei, svincolati da qualsiasi riferimento al numero delle unità abitative (con un resto di mc. 48,24).

6.5.1 - Sono invece stati costruiti ben 49 garages per il solo compendio C (quando in origine i detti 49 garages riguardavano tutti e tre gli edifici). E sono così stati realizzati ben 19 garages [mc. 60 x 19 = mc. 1140 (22 x mc. 60 = mc. 1320 + [8 x mc. 60] mc. 480 = mc. 1800,00) più del fattibile rispetto al limite massimo di cui ai citati mc. 1848,24].

6.5.2 - Se si pone mente a tutte le operazioni contabili effettuate dalla Società controinteressata, e, nella sostanza, in parte avvallate dalla PA, si riscontra un superamento volumetrico - rispetto alla più volte citata massa ammissibile di mc. 1848,24 - di mc. 451,31 (mc. 2299,55 - mc. 1848,24): massa volumetrica che non poteva, perciò, essere recuperata in alcun modo.

6.5.2.1 - Del resto, per i compendi A e B (essendo 26 le unità abitative costruite), quanto disposto dall’art. 33 sopra richiamato viene utilizzato, a ritroso nel tempo, solo per virtualmente impinguare, con ulteriori circa mc. 261,45 il dato già in essere di mc. 1298,55 (mc. 60 x 26 = mc. 1560 – mc. 1298,55 = mc. 261,45). Ma, come detto, questa è un’operazione minimale a ritroso e solo virtuale: e ciò a tutto concedere in fatto ed in diritto sia per gli aspetti di successiva titolarità del quantum di cui sopra, sia per la relativa concreta fattibilità.

6.5.2.2 - Ne consegue che le connesse ulteriori considerazioni matematico-volumetriche, sempre relative ai compendi A e B, che danno applicazione retroattiva alle regole generali di cui sub articoli 4.4.1 e 33 NA, - non vigenti al tempo della materializzazione degli stessi – sono servite solo per giustificare i voluti aumenti di cubatura per il solo compendio C e per andare, così, oltre il consentito, pari a mc. 1848,24.

6.5.2.2.1 - E dunque, con vari artifici contabili annotati a ritroso in modo ingiustificato - anche in massimizzazione di un apparente legittimo volume in tal modo ricostruito –, la Società controinteressata è riuscita a realizzare ben 19 garages non consentiti.

6.5.3 - Peraltro, poiché il supero che risulta in atti impugnati è solo di mc. 451,31 (come si ricava dall’atto di assenso n. 2304/98), è solo di tale unica massa che qui si tiene conto ai fini che occupano; mentre, con riguardo all’atto consiliare pregresso n.17/98 - essendo stati assegnati col medesimo al compendio C, per le dette funzioni di sottosuolo, solo circa mc. 1641,45 [(massa inferiore al massimo fattibile di detti mc. 1848,24 ex art. 4.4-1, 1° alinea, NA) e somma volumetrica nella quale trovava capienza il necessario di cubatura per tutte le previste 22 unità abitative (22 x mc. 60 = mc. 1320)], appare chiaro che la detta massa non può essere censurata per eccesso (mc. 1641,45 < mc.1848,24).

6.6 - Sotto tali profili e nei limiti di quanto esaminato, va, perciò, da un lato affermata l’infondatezza della censura rivolta contro la citata delibera n. 17/98 e dall’altro invece accolta, ma solo in parte, la censura riferita alla massa di supero di cui al successivo atto concessorio n. 2304/98; pari questa – come indicato - a mc. 451,31. Mentre per il residuo di supero in fatto v’è carenza di giurisdizione, non dipendendo lo stesso dagli atti impugnati.

6.7 - E’ il caso di annotare che la massa volumetrica che si ripete più volte in atti, pari a mc. 2940 (49 x 60 mc.), può essere ricostruita - ad ulteriore dimostrazione di quanto concluso – anche con altri dati ed in altro modo. E valgono in particolare i seguenti conteggi: mc. 2940 = mc. 1848,24 (massa massima ex art. 4.4.1 NA per il compendio C) + mc. 1091,76 [massa quest’ultima data da mc. 1140 (massa per 19 garages  fuori quota 19 x mc. 60) - mc. 48,24 (massa residua rispetto ai 30 garages fattibili, di cui 8 svincolati; mc. 1800 = 30 x mc. 60)].

7 - Tanto ulteriormente concluso, si rammenta ora che la massa fuoriterra assentibile a favore del compendio C è di mc. 3696,48 e la stessa è  quella effettivamente assentita.

7.1 - Peraltro, a parere del Collegio, la detta volumetria di mc. 3696,48, risulta superata in via di fatto - in quanto per tale aspetto, non fondato su presupposti atti di assenso -  per il tramite della massa già rilevata di mc. 13,03 (di cui al punto sub 2.2) e per il tramite di quell’insieme dii ulteriori materializzazioni (mc. 145,15) di cui al punto sub 2.3; masse che sono entrambe, appunto, da iscrivere al fuoriterra (mc. 3844,60 come da CTU); (cfr. CdS, Sez. V, 25.11.88, n. 745; 21.10.92, n. 1025; 11.5.98, n. 552; 14.10.99, n. 1467 e 9.10.03, n. 6035).

7.1.1 - Sicché, essendo la massa fuoriterra assentita pari ai detti mc. 3696,48 (limite legittimo), ne consegue che tutte le ulteriori materializzazioni non sono qui considerabili, in quanto sono state realizzate in via di fatto e quindi prive di presupposti genetici formali. 

8. - Infine, per completezza contabile intorno a tutti i dati riportati, si può così riassumere, sempre adottando una ricostruzione alla stregua dei calcoli della Società controinteressata: mc. 558,51 [residuo di inutile cubatura virtuale per i compendi A e B e cioè: 50% di mc. 4237,2 = mc. 2118,51 – mc. 1298,55 = mc. 819,96 – mc. 261,45; 26 x mc. 60 = mc. 1560 – mc. 1298,55] + mc. 158,18 [(mc. 13,03 (cfr. prg. 2.2) + mc. 145,15 (cfr. prg. 2.3)] + mc. 48,24 (residuo per C da mc. 1848,24 – mc. 1800) + mc. 451,31 (tracimazione a fonte genetica) = mc 1216,24; massa quest’ultima che è sostanzialmente uguale – dato il minimale scarto sopra ricavato - a quella che i ricorrenti indicano come priva di presupposti (mc. 1216). [Si veda anche sub 6.2.d: mc. 658,10 + (dato sopra citato) mc. 558,51 = mc. 1216,61].

9 - Quanto sopra ritenuto, si rileva che la società controinteressata nulla ha dedotto o prodotto ai fini di ottenere, in questa sede, la sospensione del presente giudizio, almeno in parte qua, per poter attivare, nell’ambito del tempo utile prescritto, quella domanda di condono edilizio di recente rivitalizzazione normativa, anche provinciale.

9.1 - D’altro canto va da sé che dei rilevati presumibili abusi in fatto il Comune dovrà chiedere conto alla controinteressata stessa.

9.1.1 - Invero, nel caso, il condono suddetto andrebbe riferito ad opere già accertate come abusive in senso tecnico-giuridico; le opere di cui qui si discute appaiono, invece, riguardare atti di assenso edilizio che, solo alla fine degli accertamenti cognitivi condotti, sono apparsi, ma solo in parte, privi di fondamento (v. art. 83, 1° c. lett. m, L.P. 5 settembre 1991, n. 22); mentre, per il resto, v’è solo un presumibile abuso di fatto.

9.1.2 - E’ evidente perciò che la qualificazione testè attribuita alla presente situazione sottrae alla disciplina del condono de quo le opere qui considerate e gli atti d’assenso edilizio in questa sede trattati (L. 47/85 art. 31, 1° c. ultimo periodo)

10 - Le conclusioni raggiunte consentono di accollare a tutte le parti in causa e nella ripartizione indicata in dispositivo, le  spese di lite e le spese per l’attività del CTU.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 451/1998 e 65/1999, con richiamo anche alla decisione di cui  alla sentenza (parziale) n. 215/2004: a) dichiara gli stessi in parte improcedibili, in parte inammissibili ed in parte li rigetta; b) accoglie gli stessi per il residuo di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua la concessione edilizia n. 2304 del 30.10.1998 e, di conseguenza, dichiara decaduti, sempre in parte qua, i correlati aspetti delle successive tre varianti d’assenso edilizio.

Le spese di lite sono fissate in € 20.000,00 (IVA e CPA esclusi) e sono compensate nella misura del 40%.

Per il riparto conseguente le stesse sono accollate, per € 8.000,00, al Comune e, per € 4.000,00, alla Società controinteressata.

Le spese per l’attività del CTU - da anticiparsi a cura del Comune, salvo successivo rimborso pro-quota da richiedersi alle altre parti – sono accollate: per € 4.000,00, alla Società controinteressata; per € 2.000,00, al Comune stesso; e, per € 4.000,00 (di cui 2.000,00 già versate; e perciò da rimborsare al Comune solo € 2.000,00), alla parte ricorrente (escluse IVA e Cassa da ripartirsi nella stessa proporzione e da pagarsi e rimborsarsi con lo stesso sistema).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2005, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Paolo Numerico                                           Presidente

dott. Mario Mosconi                                                         Consigliere estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli                                           Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 5 aprile 2005.

Il  Segretario  Generale f.f.

     dott. Giovanni Tanel