Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2901, del 12 giugno 2015
Urbanistica.Legittimità richiesta del permesso di costruire la concimaia a servizio della stalla

La concimaia non può in alcun modo rientrare né tra gli interventi diretti a realizzare servizi igienico-sanitari e tecnologici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001, né tra gli elementi accessori e gli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), dello stesso d.P.R. 380/2001, bensì nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1) del d.P.R. 380/2001, e più in particolare un nuovo manufatto edilizio interrato, sia sul piano funzionale che strutturale. L’opera non può essere definita un impianto tecnologico perché in tale novero non può rientrare un sito di stoccaggio, nel quale peraltro il materiale deve essere trasportato, ed è carente del connotate qualificante gli impianti tecnologici e, cioè, il collegamento all’edificio servito a mezzo di condutture, tubazioni, cavi e simili. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02901/2015REG.PROV.COLL.

N. 07298/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7298 del 2014, proposto da: 
Arturo Rocchegiani, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Menditto, del Foro di Ancona, con domicilio eletto presso Studio Associato De Cilla - Napolitano in Roma, Corso Trieste, n. 16; 

contro

Comune di Camerino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Pierdominici, con domicilio eletto presso l’Avv. Claudia Cozzi in Roma, via Crescenzio, n. 42;
Comune di Camerino – Dirigente III Settore Territorio Lavori Pubblici; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Federazione Provinciale Coldiretti Macerata, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Filippucci e dall’Avv. Gianfranco Pascucci, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00624/2014, resa tra le parti, concernente il diniego del permesso di costruire la concimaia

 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Camerino;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’appellante, l’Avv. Troianiello, su delega dell’Avv. Menditto, e, per il Comune appellato, l’Avv. Pierdominici;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, sig. Arturo Roccheggiani, è titolare di una impresa agricola che esercita l’attività di allevamento di animali, tra i quali bovini e bufale da latte, oltre all’attività di coltivazione di cereali, girasoli, foraggi e altri seminativi, nella frazione di Megnano San Savino del Comune di Camerino.

2. Egli ha impugnato avanti al T.A.R. Marche, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento, i provvedimenti con i quali dal Comune di Camerino è stata denegata la realizzazione di una concimaia a servizio della sua stalla e, in particolare, sia il preavviso di diniego, di cui alla missiva prot. n. 7941 del 13.7.2012, sia il diniego definitivo di cui al prot. n. 9617 del 20.8.2012, in una alla connessa autorizzazione paesaggistica n. 513 del 15.6.2012, nella sola parte asseritamente contenente prescrizioni urbanistiche.

3. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Comune di Camerino, al fine di resistere al ricorso.

4. Con la sentenza n. 624 del 19.6.2014 il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso, ritenendo, in sintesi, che:

a) l’area nella quale è stato domandato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della concimaia è destinata a zona agricola inedificabile di salvaguardia paesistica ambientale stradale e cimiteriale, nella quale non sono consentite nuove costruzioni, ai sensi dell’art. 30 delle NTA del P.R.G. del Comune di Camerino, risultando detto intervento edilizio incompatibile con la disciplina urbanistica impressa all’area;

b) la realizzazione della concimaia costituisce un intervento di nuova costruzione, trattandosi di opera implicante una trasformazione del territorio e non la mera riparazione o conservazione di un organismo edilizio preesistente.

4.1. Infine il T.A.R. ha respinto le censure con le quali il ricorrente, in primo grado, aveva lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per il conflitto di interesse che aveva caratterizzato la posizione del dirigente, arch. Forconi, posizione determinata dalla presentazione di una querela da parte dello stesso dirigente in data antecedente all’avvio del procedimento in questione, ritenendo che la condotta del funzionario, per quanto avente rilevanza disciplinare, non era di per sé suscettibile di determinare l’illegittimità del diniego, considerata l’inedificabilità dell’area.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento per i seguenti motivi:

1) il difetto di motivazione, la carenza e la lacunosità, l’insufficienza della stessa, il travisamento e/o la mancata corretta valutazione dei fatti e dei documenti in atti, la violazione degli artt. 3 e 88 c.p.a. e dell’art. 111 Cost., la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sui vizi e sulle eccezioni sollevate dal ricorrente, la nullità (pp. 10-11 del ricorso);

2) l’erroneo apprezzamento dei fatti e delle ragioni in diritto addotte dal ricorrente, la mancata valutazione degli elementi e dei documenti agli atti del processo, il travisamento, l’erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge, l’incompleta disamina dei motivi di ricorso, l’error in iudicando et in procedendo, la palese erroneità ed iniquità della pronuncia, la nullità sostanziale della stessa.

5.1. Con tale motivo, ulteriormente articolato in specifiche sottocensure, l’appellante ha inteso sottoporre a critica i singoli passaggi motivazionali della sentenza, riproponendo, nel contempo, tutti i motivi disattesi o non compiutamente esaminati dal primo giudice.

6. L’appellante ha quindi chiesto che questo Consiglio, previa concessione delle misure cautelari richieste, riformi la sentenza, accertando e dichiarando la nullità e/o l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.

7. Si è costituito il Comune di Camerino, mediante apposita comparsa di costituzione, al fine di resistere all’appello in questa sede proposto.

8. Con ordinanza n. 5647 dell’11.12.2014 la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione.

9. È intervenuta poi ad adiuvandum, nel presente grado di giudizio, la Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata.

10. Infine nella pubblica udienza del 16.4.2015 il Collegio, udite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

11. L’appello è infondato e va respinto.

12.1. Con il primo motivo (pp. 10-11 del ricorso) l’appellante lamenta l’estrema ed eccessiva sinteticità della sentenza impugnata, che avrebbe liquidato in poche righe (21) una questione rilevantissima per gli interessi del ricorrente, che ha così inteso riproporre, nel secondo motivo di appello di cui si tratterà oltre, tutti i motivi già esposti in prime cure, sia quelli, a suo dire, superficialmente trattati dal primo giudice sia quelli, sempre a suo dire, totalmente negletti dalla sentenza qui impugnata.

12.2. Il motivo, tuttavia, è inammissibile perché è affetto proprio dallo stesso vizio che esso imputa alla sentenza del T.A.R., non indicando in modo chiaro e specifico, in violazione, quindi, dell’art. 101, comma 1, c.p.a., quali sarebbero i motivi superficialmente trattati o addirittura omessi dal primo giudice, ma limitandosi ad un’astratta considerazione sull’esigenza, in linea di principio del tutto condivisibile, che il principio della sintesi, prescritto, dall’art. 3, comma 2, c.p.a., sia preceduto e, comunque, accompagnato da una conoscenza approfondita degli atti di causa e delle questioni controverse.

12.3. A questa enunciazione di principio, da parte dell’appellante, non segue poi alcuna dimostrazione, mediante analitica articolazione dei motivi superficialmente trattati od omessi, che esso sia stato violato dal primo giudice, sicché la denunciata violazione dell’art. 88, comma 2, c.p.a., da parte del T.A.R., si risolve in una petitio principii.

12.4. Certamente la motivazione del primo giudice denota una eccessiva sinteticità, infatti, ma essa non per questo, ad onta della sua estrema laconicità, non ha saputo esprimere la ratio decidendi che sorregge la statuizione reiettiva del ricorso in primo grado.

12.5. L’essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’atto che le veicola.

12.6. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall’altro, la consistenza dell’atto – ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle.

12.7. Non basta dunque affermare che una sentenza sia eccessivamente lacunosa, solo perché ha dedicato all’esame delle censure solo 21 righe, ma occorre dimostrare che in queste 21 righe essa non abbia detto tutto e solo quello che vi era da dire sul thema decidendum.

12.8. Tale onere dimostrativo non è stato assolto dall’appellante, incorso nella violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., per l’assoluta genericità della sua censura, che esso stesso qualifica come una “premessa generale” (p. 11 del ricorso), che non va al di là di tale astratta funzione, certo non concludente sul piano impugnatorio.

13. L’analisi della sentenza e delle sue presunte lacune, invece, è contenuta nel secondo motivo di appello (p. 11 e ss. del ricorso), motivo però, per le ragioni, anche esse in sintesi esposte, che si diranno, del tutto infondato.

13.1. L’appellante, con tale secondo motivo, sottopone a serrata critica i diversi – e stringati – passaggi motivazionali della sentenza, con dovizia di pregevoli argomentazioni e con corredo di precedenti giurisprudenziali che, tuttavia, non sembrano al Collegio convincentemente suffragare il suo assunto.

14. Occorre anzitutto muovere dalla natura dell’intervento richiesto dall’odierno appellante al Comun di Camerino e cioè, come si legge nella relazione tecnica a firma dell’arch. Trapè allegata alla domanda del permesso di costruire, prot. n. 607 del 16.1.2012, nella realizzazione di una «concimaia coperta con telo in PVC ed un pozzetto di raccolta dei liquami, a servizio della stalla esistente».

14.1. La relazione, a firma, come detto, dell’arch. Giuseppe Trapè e dello stesso committente, Arturo Roccheggiani, è intitolata, significativamente, “intervento di nuova costruzione igienico-sanitaria pertinenziale a stalla esistente”.

14.2. E di nuova costruzione propriamente trattasi, diversamente da quanto sostiene, pur in modo suggestivo, l’appellante nel suo ricorso (v., in particolare ma non solo, pp. 3-4 e 34) e anche nella memoria di replica per l’udienza pubblica (doc. 6), dato che in loco non esiste alcuna idonea concimaia, come si evince dalle fotografie prodotte, quanto piuttosto un letamaio, del tutto inadeguato a garantire la permanenza dell’industria insalubre di prima classe, ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS., all’interno del centro abitato (tale essendo ex lege, secondo quanto prescrive il D.M. 5.9.1994, lett. C), n. 1: v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4.9.2013, n. 4409) – ed oggetto, per questo, dell’ordinanza sindacale di dismissione n. 77/2013 (doc. 34 fasc. parte appellante), a sua volta impugnata dal sig. Roccheggiani in altro giudizio – mentre il nuovo intervento, consistente in un bacino (o “platea impermeabilizzata” che dir si voglia) contenuto entro muri emergenti da terra, ha una indubbia incidenza in termini di superficie e ne appare, altresì, indubbia l’idoneità, come ha correttamente ritenuto il Comune, a modificare l’assetto territoriale, anche indipendentemente dalla contesta esistenza del vincolo paesaggistico.

14.3. La stessa relazione dell’arch. Trapè, accettata e sottoscritta – con efficacia confessoria – dall’odierno appellante, riconosce e presuppone dunque che la concimaia costituisce una “nuova costruzione”, per quanto definita igienico-sanitaria e dichiarata pertinenziale all’edificio esistente ed attualmente adibito a stalla, e a mitigazione dell’impatto dell’intervento prevede, come in detta relazione pure espressamente si legge, un sistema di riciclo dei liquami, tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione della scarpata e una massicciata di sottofondo realizzata mediante calcificazione delle terre.

14.4. Si tratta, all’evidenza, di opera ben diversa e del tutto nuova rispetto a quanto il Comune aveva prescritto, nell’adeguare la struttura della “concimaia” all’epoca esistente, all’allora titolare Giuseppe Roccheggiani nell’ordinanza sindacale n. 205/2004 del 23.11.2004 (doc. 4 fasc. parte appellante).

14.5. Pare evidente al Collegio, leggendo la relazione dell’arch. Trapè e visionando le fotografie e l’elaborato grafico e nonostante le suggestive prospettazioni difensive dell’appellante, che la concimaia non possa in alcun modo rientrare né tra gli interventi diretti a realizzare servizi igienico-sanitari e tecnologici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001, né tra gli elementi accessori e gli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), dello stesso d.P.R. 380/2001, come afferma l’appellante (pp. 13-15 del ricorso), bensì integri nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1) del d.P.R. 380/2001, e più in particolare un nuovo manufatto edilizio interrato, sia sul piano funzionale che strutturale.

14.6. Bene ha rilevato del resto la difesa comunale che l’opera di cui si discute non può essere definita un impianto tecnologico perché in tale novero non può rientrare un sito di stoccaggio, nel quale peraltro il materiale deve essere trasportato, ed è carente del connotate qualificante gli impianti tecnologici e, cioè, il collegamento all’edificio servito a mezzo di condutture, tubazioni, cavi e simili.

15. Costituisce dunque un autentico venire contra factum proprium la tesi dall’appellante, pur suggestiva e ora in questa sede brillantemente difesa, secondo cui la costruzione della concimaia costituirebbe una mera opera di manutenzione, ordinaria o, al più, straordinaria, quando tale non è definita nella stessa relazione sottoscritta pure dall’odierno appellante, e come tale in ipotesi pienamente ammissibile, quanto meno ai sensi dell’art. 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale.

15.1. Tale disposizione vieta le nuove costruzioni in tali zone, assimilandole alle fasce di rispetto stradali, ma prevede che «sono ammesse in ogni caso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria anche per edifici esistenti non destinati ad abitazione».

15.2. Si è detto che non si è al cospetto, ad onta delle abili prospettazioni dell’appellante, di una mera manutenzione o del rifacimento di un impianto tecnologico.

15.3. L’appellante sostiene tuttavia ancora, per altro riguardo, che tale disposizione, consentendo opere di manutenzione ordinaria come quelle relative alla costruzione di un annesso pertinenziale (la concimaia), renderebbe possibile la costruzione della concimaia, in quanto essa dovrebbe essere, comunque, correttamente inquadrata quale pertinenza della stalla, questione, questa, certo “rilevantissima”, come afferma lo stesso appellante (p. 17), che il T.A.R. in effetti non sembra avere adeguatamente approfondito.

15.4. Afferma cioè l’appellante, con dovizia di argomentazioni, che la concimaia avrebbe natura pertinenziale rispetto al manufatto principale (stalla), sicché avrebbe errato il Comune nel qualificare la concimaia come nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 380/2001, e non come opera di manutenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. 380/2001.

16. Ma, sul piano fattuale, la definizione della concimaia di cui qui si controverte come nuova costruzione, per quanto asseritamente “pertinenziale” alla stalla, deve qui osservarsi e ripetersi, è contenuta nello stesso progetto presentato e sottoscritto dal sig. Roccheggiani.

16.1. E, ciò che più conta, sul piano normativo e quanto alla definizione giuridica di pertinenza dal punto di vista urbanistico-edilizio, la concimaia di cui è causa in nessun modo può essere ricondotta, sub specie iuris, a tale nozione di pertinenza.

16.2. La giurisprudenza di questo Consiglio ha ritenuto che sia qualificabile qualsiasi manufatto strumentale rispetto ad uno principale di dimensioni modeste rispetto a quest’ultimo (Cons. St., sez. V, 12.2.2013, n. 817).

16.3. Questo stesso Consiglio, in particolare, ha già precisato che:

- la pertinenza è configurabile quando vi è un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e quella principale e, cioè, un nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, oltre che una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce (Cons. St., sez. IV, 2.2.2012, n. 615);

- a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, e anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto carico urbanistico (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 31.12.2008, n. 6756; Cons. St., sez. V, 13.6.2006, n. 3490).

16.4. Nel condividere tali orientamenti, questo Consiglio ha ritenuto «che non possa esservi alcun dubbio sulla assenza della natura pertinenziale – ai fini edilizi – quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio» (Cons. St., sez. IV, 26.8.2014, n. 4290).

16.5. Particolarmente significativo, perché non dissimile dal caso qui esaminato, è il precedente di questo Cons. St., sez. V, 17.6.2014, n. 3074, il quale ha esaminato la vicenda edilizia di un pollaio di 40 mc, una concimaia ed una struttura con cisterna per deposito di gasolio.

16.6. Tali opere, ha sottolineato questo Consiglio, non possono essere valutate come mere pertinenze, avendo la nozione di “pertinenza” in ambito edilizio, come sopra ricostruita, «un significato assai circoscritto e limitato alle sole ipotesi di manufatti privi di intrinseco valore e non autonomamente utilizzabili e che non occupano una superficie ulteriore rispetto al manufatto principale», mentre tutte le opere in questione presentano, invece, «un’autonoma utilità ai fini dell’esercizio della attività di allevamento o di stoccaggio di carburante, occupano una superficie diversa e ulteriore rispetto al manufatto che si assume come principale e sono palesemente idonee a modificare l’assetto territoriale, vista l’incidenza che le correlate attività produttive hanno anche ai fini del carico urbanistico».

16.7. Se così è, dunque, non vi può essere dubbio che l’intervento in oggetto non possa rientrare in un’opera edilizia di natura “pertinenziale” nell’accezione urbanistica del concetto costantemente ribadita da questo Consiglio, anche con riferimento, da ultimo, a pollai e concimaie.

17. Il Comune di Camerino, nel provvedimento di diniego definitivo, ha comunque correttamente rilevato che la stalla, per la quale è stata richiesta la realizzazione della concimaia, si trova nella zona omogenea “AR”, “zona residenziale di ristrutturazione delle frazioni”, e pertanto, per ristrutturare o adeguare tale manufatto, occorre far riferimento alle norme tecniche di attuazione della zona omogenea di appartenenza dell’edificio e, cioè, all’art. 22 del PRG e non all’art. 30 del medesimo PRG.

17.1. «Nella zona di cui all’art. 30 – ha sottolineato il Comune nel provvedimento –non vi sono edifici di proprietà del sig. Roccheggiani adibiti a stalla» (doc. 10 fasc. parte appellante).

17.2. Anche ammettendo per absurdum che l’intervento edilizio sia qualificabile come opera di ristrutturazione, per l’asserita natura urbanistica di pertinenza della concimaia, quod non est, legittimamente il Comune ha osservato, quindi, che l’art. 30 delle NTA non possa applicarsi al caso di specie, poiché l’edificio asseritamente principale – la stalla – non ricade all’interno dell’area al quale si applica l’art. 30, bensì l’art. 22 delle NTA.

17.3. Il Comune non ha confuso i concetti di pertinenza urbanistica e di area pertinenziale, diversamente da quanto afferma l’appellante (p. 28 del ricorso), ma al contrario ha correttamente rilevato che, se si vuole far leva sul carattere pertinenziale dell’intervento, è giocoforza, sul piano logico-giuridico, far riferimento alla collocazione dell’edificio principale e al relativo regime giuridico applicabile (art. 22 NTA), non già all’area in cui si trova l’affermata pertinenza (art. 30 NTA), e ciò per il fondamentale principio accessorium sequitur principale.

17.4. Ma già questo rilievo del Comune, ben lungi dall’essere ultroneo e inconferente come afferma l’appellante (p. 18 del ricorso), dimostra, ancora una volta, che di pertinenza, sul piano urbanistico (piano diverso, si ripete, da quello civilistico), non è e non può trattarsi, nel caso di specie, posto che l’intervento, quand’anche – in ipotesi – non comporti un carico urbanistico, viene realizzato «su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio» al quale, sempre in ipotesi, dovrebbe accedere (così la già citata sentenza di questo Cons. St., sez. IV, 26.8.2014, n. 4290).

18. In conclusione legittimamente il Comune ha denegato il permesso di costruire, occorrente nel caso di specie, perché l’istanza era volta ad ottenere una nuova costruzione, e non certo una mera ristrutturazione e men che mai di un annesso pertinenziale, in una zona dove nuove costruzioni non sono consentite ai sensi dell’art. 30 NTA, trattandosi di zona agricola inedificabile.

19. I provvedimenti impugnati, che si fondano anche su tale autonoma ragione, sono dunque legittimi e resistono alle censure formulate dall’appellante.

19.1. Quanto alle ulteriori censure qui riproposte, volte a stigmatizzare, sul piano del contenuto provvedimentale, le ulteriori ragioni sulle quali si fondano gli atti comunali impugnati, esse sono inammissibili, per difetto di interesse, atteso il consolidato principio per il quale nel processo amministrativo, ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto d’interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 19.3.2015, n. 1509).

19.2. Ciò esime il Collegio dall’esaminare, dichiarandole assorbite, a tal punto, per la loro giuridica superfluità, le ulteriori questioni relative all’impugnazione, in parte qua, dell’autorizzazione paesaggistica n. 513 del 15.6.2012 e all’esistenza, o meno, di un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta sulla zona, alla contestata distinzione tra centro abitato e centro abitato, all’applicabilità del c.d. “Galassino” (D.M. 31.7.1985) nonché quelle inerenti classificazione della stalla come industria insalubre di prima classe.

19.3. Merita qui incidenter tantum aggiungere, perché sopra già accennato, che la “stalla” dell’odierno appellante, situata nel centro abitato della frazione di Mergnano San Savino, è una industria insalubre di prima classe, in quanto così ex auctoritate principis qualificata (secondo quanto prescrive il D.M. 5.9.1994, lett. C), n. 1: v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4.9.2013, n. 4409).

20. Occorre invece esaminare, perché avente una eventuale efficacia invalidante, in radice, sull’intera legittimità del procedimento, la censura relativa al presunto conflitto di interesse dell’arch. Forconi, responsabile dell’intero procedimento relativo al permesso di costruire, infine denegato al sig. Roccheggiani.

20.1. Nel ricorso di primo grado (pp. 11-18), giova ricordarlo, l’odierno appellante aveva dedotto in via preliminare, quale vizio di eccesso di potere e di violazione di legge, il conflitto di interessi e l’obbligo di astensione conseguente al fatto che l’arch. Forconi avesse sporto querela nei suoi riguardi, per le asserite minacce ricevute dal medesimo arch. Forconi, quale responsabile del procedimento nonché dirigente del competente Settore del Comune di Camerino, nel corso di una telefonata intervenuta nei giorni successivi alla notifica del preavviso di diniego prot. n. 11213 del 23.9.2011, telefonata durante la quale il sig. Roccheggiani avrebbe esposto le sue lamentele per la gestione del procedimento autorizzatorio, fonte di gravi problematiche, per lui, sia sul piano personale, per via del procedimento penale innestatosi sulla vicenda, sia patrimoniale, per i danni subiti dalla sua azienda.

20.2. Risulterebbe ex actis che l’arch. Forconi, ben prima della presentazione della domanda in data 16.1.2012 e, ovviamente, ben prima dell’adozione del provvedimento di diniego opposto, aveva già sporto, in data 24.12.2011, querela contro l’odierno appellante, che in data 29.8.2012 ha conseguentemente ricevuto la notifica di un atto di citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace di Camerino.

20.3. Il ricorrente in prime cure ne ha desunto la mancanza di imparzialità in capo all’arch. Forconi, responsabile del procedimento, e il suo conseguente obbligo astensorio, nel caso di specie, al contrario, rimasto inosservato, con conseguente efficacia invalidante di tale vizio, per l’evidente conflitto di interessi e per mancanza di imparzialità, sull’intero procedimento che, come avrebbe poi dimostrato l’iter del procedimento stesso e il contenuto dei provvedimenti impugnati.

20.4. Tale censura è stata riformulata dall’odierno appellante (pp. 30-34 del ricorso), seppur posposta alle altre di carattere contenutistico, ribadendosi con essa la mancanza di imparzialità e di serenità valutativa, da parte dei competenti uffici comunali, per la specifica posizione in essa rivestita dall’arch. Forconi e per il comportamento tenuto dal dirigente e, in particolare, «l’avocazione del procedimento affidato ad altro dipendente ed il contenuto “strabordante” e “profetico” dei diversi provvedimenti, anche endo-procedimentali, adottati dall’Arch. Forconi» (p. 33 del ricorso).

21. La censura, per ragioni tuttavia diverse da quelle espresse dal T.A.R., deve essere respinta.

21.1. Il comportamento tenuto dall’arch. Forconi, viste le ragioni sopra enunciate, non denota alcunché di anomalo, “strabordante” o “profetico”, per usare l’icastico linguaggio dell’appellante.

21.2. L’intervento di “nuova costruzione” della concimaia, tale definito espressamente dallo stesso interessato, per le ragioni sin qui ampiamente chiarite, richiedeva un regolare permesso di costruire, che è stato legittimamente rifiutato dall’Amministrazione.

21.3. Quanto alla specifica posizione dell’arch. Forconi, dall’appellante tacciata di versare in potenziale conflitto di interessi, occorre rammentare che le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., com’è noto (cfr., per tutti, Cons. St., III, 24.1.2013 n. 477), estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa quale applicazione dell’obbligo costituzionale d’imparzialità, rivestono un carattere tassativo.

21.4. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica (v., ex plurimis, Cons. St., VI, 3.3.2007 n. 1011; Cons. St., sez. IV, 26.1.2009, n. 354; Cons. St., sez. IV, 19.3.2013, n. 1606) all’evidente scopo di tutelare l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e la stabilità degli organi procedenti o decidenti.

21.5. Tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell’omessa astensione di chi versi in patente conflitto d’interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell’organo amministrativo competente.

21.6. Quanto al caso di specie, ciò in premessa chiarito, non vi è, giuridicamente, alcuna lite pendente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 c.p.c., tra la persona offesa querelante, non costituitasi parte civile nel processo penale, e il soggetto imputato e deve essere esclusa, altresì, qualsivoglia situazione di grave inimicizia tra le parti, posto che il procedimento penale si è chiuso, dopo la presentazione delle scuse da parte del sig. Roccheggiani, per intervenuta remissione di querela da parte dell’arch. Forconi, a dimostrazione dell’assenza di qualsivoglia intento persecutorio od animus nocendi da parte di questi, fatto, questo, non contestato dallo stesso appellante.

22. Giova rammentare, comunque, che la mera presentazione di una denuncia o di una querela, stante la natura oggettiva della giurisdizione penale, non crea rapporti di “causa pendente” tra il giudice o, per estensione, al pubblico funzionario e la parte, né di per sé, ipotesi di inimicizia grave, di cui all’art. 51, n. 3, c.p.c. (Cons. St., sez. IV, 2.4.2012, n. 1958 e Cons. St., sez. III, 2.4.2014, n. 1577).

22.1. Né si opponga che tale principio non opera a parti invertite, allorché, cioè, sia il pubblico funzionario a querelare l’amministrato per le offese o le minacce ricevute da questo a cagione e nell’esercizio delle funzioni al primo spettanti, poiché ciò significherebbe consentire a chiunque di ledere l’onore del funzionario pubblico responsabile del procedimento, creando ad arte una situazione di incompatibilità tra questi e lo stesso pubblico funzionario (e, in ipotesi, con ogni pubblico funzionario a lui sgradito e da lui eventualmente offeso e minacciato), laddove quest’ultimo legittimamente reagisca all’offesa, presentando querela e/o denuncia e invocando o rappresentando la perseguibilità penale di simile condotta, pur senza costituirsi parte civile, o costringendo il pubblico funzionario a non reagire, con sostanziale impunità di un fatto penalmente rilevante anche solo per timore delle conseguenti disfunzioni sull’apparato organizzativo, di cui il funzionario è parte, per l’uso improprio dell’obbligo astensorio che potrebbe derivarne.

22.2. E ciò, comunque, senza dire che ora l’oltraggio a pubblico ufficiale è di nuovo fatto costituente reato e procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 341-bis c.p., reintrodotto dalla l. 94/2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima, con la previsione, però, di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti (v., sul punto, Cass. pen., sez. V, 12.2.2014, n. 15637).

22.3. Nella condotta dell’arch. Forconi, quindi, il Collegio non ravvisa alcuna situazione di incompatibilità, giuridicamente rilevante, né alcuna condotta disciplinarmente rilevante, come erroneamente ha ritenuto il primo giudice, senza dire che egli, rimettendo la querela, ha dimostrato nei fatti di non avere alcuna volontà ritorsiva nei confronti dell’odierno appellante, sicché non può ritenersi che i provvedimenti impugnati, nemmeno per un potenziale conflitto di interessi, palesino un eccesso di potere per la loro finalità larvatamente punitiva o perchévindictam spirantes.

22.4. Le diverse determinazioni comunali adottate per altre asseritamente analoghe vicende, pur prospettate dall’appellante (doc. 64, depositato in vista della camera di consiglio), sono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, considerate le dirimenti ragioni, in fatto e in diritto, sopra prospettate, senza dire della loro novità, in questa sede, e quindi della loro conseguente inammissibilità per il divieto dei nova in appello.

23. Ne consegue che, per tali diverse ragioni, anche tale motivo deve essere respinto.

24. In conclusione, per le ragioni (in parte) diverse sin qui esposte, l’appello deve essere respinto, meritando conferma nel suo contenuto decisorio la sentenza in questa sede impugnata, per quanto eccessivamente laconica – e non del tutto condivisibile – nei suoi passaggi motivazionali.

25. La complessità, la specificità e la pur parziale diversità dei motivi esplicitati costituiscono ragioni necessarie e sufficienti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma, ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra tutte le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)