Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 8687 del 31 ottobre 2024
Urbanistica.La doppia conformità necessaria per la sanatoria riguarda anche la disciplina antisisimica
La verifica della doppia conformità, deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità. Il richiamato dato positivo, oltre ad esigere la sussistenza della doppia conformità, offre tuttavia un ulteriore elemento non irrilevante, e cioè che la prescritta indagine vada riferita alla disciplina urbanistica ed edilizia generalmente intesa; ne deriva che, nel novero delle disposizioni che presidiano la materia dell’edilizia, vanno ricomprese pure quelle inerenti la normativa tecnica contenute nella Parte II del Testo unico dell’edilizia, il cui Capo IV è dedicato segnatamente alle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (segnalazione Ing. M. Federici)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8072 del 8 ottobre 2024
Urbanistica.Variazioni essenziali
Ai sensi degli artt. 31 e 32 t.u. edilizia, si è in presenza di difformità totali del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un’opera ‘diversa’ da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. Sando alla definizione enunciata dal citato art. 32, dà, dunque, luogo a una variante essenziale «ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica; la nozione in esame non ricomprende, invece, le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. L'attribuzione a un intervento edilizio della natura di variazione essenziale comporta rilevanti conseguenze. Invero, mentre le varianti in senso stretto al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22, comma 2, t.u. edilizia, e cioè le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare e accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le variazioni “essenziali”, giacché caratterizzate da incompatibilità con il progetto edificatorio originario in base ai parametri ricavabili, in via esemplificativa, dall’art. 32 t.u. edilizia, sono soggette al rilascio di un permesso a costruire del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello originario
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8149 del 11 ottobre 2024
Elettrosmog.Critieri di collocazione degli impianti
Gli impianti di telecomunicazione sono idonei ad assicurare un rilevante servizio pubblico, variamento qualificato dalla normativa in materia, come di preminente interesse generale, di pubblica utilità, ovvero, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, di opera di urbanizzazione primaria, sicché gli stessi risultano in genere compatibili con ogni destinazione urbanistica e, quindi, con ogni zona del territorio comunale. Ne consegue che, costituendo l’inibizione all’installazione sostanzialmente un’eccezione, la motivazione di un atto che, nell’applicazione discrezionale di una pur legittima norma regolamentare del Comune, miri ad escludere la possibilità di allocare l’antenna in un determinato sito deve essere assistita da una motivazione particolarmente esaustiva.
Ufficio Studi Giustizia Amministrativa
La pianificazione standardizzata e il «caso Milano»: riflessioni dopo un’audizione parlamentare
di Pier Luigi PORTALURI
La legge "salva casa" n. 105/24 tra dubbi e certezze quali prospettive per le aree vincolate?
di Lorenzo Bruno MOLINARO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8086 del 8 ottobre 2024
Rifiuti.Autorizzazione e conferenza di servizi
L’art. 208, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “Alla conferenza dei servizi partecipano (…) i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti”. Inoltre, “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. Da tali disposizioni si desume che il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi va condotto in base al numero di Amministrazioni coinvolte: se, in base alle proprie competenze, una medesima Amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella Amministrazione in merito alla domanda in esame.
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