Gli elementi qualificanti del traffico illecito di rifiuti

di Mauro SANNA

pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore

Può avvenire in alcuni casi che una non corretta gestione di rifiuti sia qualificata, con una valutazione per eccesso, come delitto di traffico illecito di rifiuti, mentre in altre circostanze, una medesima condotta, con una valutazione, in questo caso per difetto, sia qualificata semplicemente come un reato contravvenzionale.

In questo secondo caso pertanto, il comportamento abusivo accertato anche se presenta gli elementi del delitto di cui all’articolo 452-quaterdecies c.p. viene ad essere considerato semplicemente una infrazione soggetta all’art. 256 del D.Lgs. 152/06, mentre nel primo caso al contrario si è ritenuto che la situazione pur di gravità minore si configurasse comunque come traffico illecito di rifiuti. In ambedue le circostanze perciò, di fatto non sono stati valutati correttamente gli elementi costituenti il discrimine fra la fattispecie di cui all’articolo 452-quaterdecies c.p. e quella di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/06.

Opportunamente, perciò, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3416 della Sezione III penale del 29 gennaio 2024, anche facendo seguito a molte altre aventi lo stesso fine, enuclea ed analizza gli elementi considerati dall’articolo 452-quaterdecies, Codice penale, che debbono sussistere perché un determinato comportamento si configuri come delitto di traffico illecito di rifiuti.1

Gli elementi costitutivi del reato previsto dall’articolo 452-quaterdecies, Codice penale, articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018, in sostituzione dell’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, elencati nel primo comma, sono i seguenti:2

  • dolo specifico
  • ingiusto profitto
  • presenza di operazioni plurime
  • allestimento di mezzi
  • attività continuative organizzate
  • attività svolte: cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione di rifiuti
  • abusività della condotta
  • ingente quantità dei rifiuti

Natura dolosa dell’azione svolta

Perché una condotta si configuri come attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, essa deve essere di natura esclusivamente dolosa, pertanto le attività tipiche che la costituiscono (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione), aventi quale oggetto materiale i rifiuti, dovranno essere poste in essere volontariamente dall’agente, consapevole degli elementi della fattispecie che saranno esaminati qui di seguito, al fine di conseguire un ingiusto profitto. Questo appunto costituisce la causa del delitto ed il movente della condotta che fa qualificare il fatto come reato e ne determina il dolo specifico che lo diversifica da altre fattispecie criminose.

Il conseguimento di un ingiusto profitto

Il profitto è il presupposto di questa fattispecie criminosa, esso è costituito in generale dal lucro, cioè dal vantaggio che si ricava per effetto della commissione del reato (Cassazione penale, Sezioni Unite n. 9149/1996). Vari sono gli aspetti, posti in luce dalle diverse sentenze nel tempo. che possono essere assunti dal profitto.

Esso può consistere infatti in una qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale o anche in un risparmio di spesa (Cassazione penale Sezioni Unite, n. 38343/2014; Cassazione penale, Sezioni Unite, n.18374/2013).

Il profitto, però, può anche non avere carattere economico (Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 1/1999) ad esempio può consistere nel rafforzamento della posizione dell’agente all’interno dell’azienda.

Inoltre, il profitto non deve necessariamente assumere la natura di ricavo patrimoniale, potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (Sez. IV, n. 28158/2007), quali l’abbattimento dei costi per lo smaltimento o in vantaggi di altra natura, sgravando ad esempio le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale (Sez. III, n. 40827/2005; Sez. III, n. 53136/2017) determinando una maggiore celerità dei lavori da svolgere (Sez. IV, n. 29627/2016 e Sez. III, n. 40828/2005).

Il profitto dovrà comunque derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Cassazione penale Sezioni Unite, n. 29951/2004; Cassazione penale Sezioni Unite, n. 31617/2015) e potrà anche essere di tipo “accrescitivo” (Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 31617/2015).

Anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, costituirà comunque parte del profitto, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e attribuibile all’autore di quest’ultimo (Cassazione penale Sezioni Unite, n. 10280/2008).

Il requisito dell’ingiusto profitto sussiste non soltanto quando è esplicitamente “contra legem“, ma anche quando collegato a mediazioni o traffici illeciti o ad operazioni volte a manipolazioni fraudolente dei codici tipologici (Sez. III, n. 45598/2005 e Sez. III, n. 16056/2019). Il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti.

In caso di concorso di più persone, non sarà comunque necessario che il fine del profitto sia perseguito da tutti e/o che tutti traggano effettivamente profitto dall’azione, essendo sufficiente la consapevolezza che altri (o anche uno solo di essi) agiscano a tale scopo.

La pluralità delle operazioni

La condotta configurante il reato di cui all’art. 452-quaterdecies deve essere frutto di una pluralità di operazioni e costituita da attività continuative organizzate con l’allestimento di mezzi, ovvero attività di intermediazione e commercio (Sez. III, n. 40827/2005), strettamente correlate con l’attività di traffico, mediante le quali sono gestiti in modo continuativo e illegale ingenti quantitativi di rifiuti.

La condotta illecita si deve perciò concretizzare in comportamenti non occasionali di soggetti che, proprio al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestiscono una organizzazione di traffico di rifiuti e fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro attività, redditizia, anche se non esclusiva, per svolgere la quale dispongono di una organizzazione professionale che gestisce in modo continuativo e illegale ingenti quantitativi di rifiuti con una pluralità di condotte, tra loro in continuità temporale, relative a una o più delle diverse fasi nelle quali si articola la gestione dei rifiuti.

Tale pluralità di operazioni è da valutare in modo globale, perché il traffico illecito di rifiuti si configura come un reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, (tra le molte: Sez. III, 52838/2016, Sez. III, 29619/2010, Sez. III, 53648/2018, Sez. III, 44449/2013, Sez. III, 21030/2015).

Ingente quantitativo di rifiuti

L’elemento costitutivo centrale e fondamentale del reato di traffico illecito di rifiuti è rappresentato dall’ingente quantitativo di rifiuti che deve essere gestito. Tale concetto non può essere definito con riferimento esclusivo a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, deve infatti basarsi su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente, nel cui ambito l’elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (Sez. III, 47229/2012).

Ci si dovrà perciò riferire al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni illecite svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità, riferendosi perciò alla quantità di rifiuti gestita complessivamente (Sez. III, 46950/2016), considerando anche l’arco temporale nel quale le operazioni si sono svolte (Sez. III – 15 settembre 2021, n. 42631).

La verifica dell’ingente quantitativo di rifiuti dovrà inoltre essere effettuata considerando l’entità e le modalità di organizzazione dell’attività di gestione intrapresa, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati e il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa (Cass. Pen., sez. III, sentenza 13 luglio 2004, n. 30373 e Cass. Pen., sez. III, sentenza 6 ottobre 2005, n. 40828).

L’abusività della condotta

Il requisito dell’abusività della condotta (Sez. III, 21030/2015; Sez. III, 44449/2013; Sez. III, 18669/2015) è un elemento indispensabile per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 21/2018.

Tale condizione sussiste sia qualora non vi sia alcuna autorizzazione, sia quando le operazioni svolte siano in totale e palese difformità a quanto autorizzato (Sez. III, sentenza 30/07/2013 n. 32955).

Quando, cioè, la specifica gestione dei rifiuti è effettuata senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse, quando ad esempio, le categorie di rifiuti gestiti non rientrano nel titolo abilitativo, o le attività svolte per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, quindi tali da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato (Sez. III, 40828/2005).

Il requisito dell’abusività sussiste anche a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, non destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, (Sez. III, 40827/2005); il reato può perciò configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta (Sez. III, 47870/2011). Secondo Cass. Sez. III, n. 35568/2017, il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata di gestione dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti.

Operazioni costituenti il traffico illecito

Le operazioni interessate dal traffico illecito di rifiuti sono quelle proprie dell’attività di gestione di rifiuti: cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione e gestione in genere, dove per gestione, si deve intendere quanto previsto nell’art. 183, lett. n), del decreto, D.Lgs. 152/2006: «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento».

Sono quindi comprese tra queste, le operazioni di recupero e smaltimento, definite le prime, come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto e o nell’economia in generale» (art. 183, lett. t), D.Lgs. 152/2006) e le seconde, come «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, lett. z), D.Lgs. 152/2006), operazioni elencate rispettivamente nell’allegato C e nell’ allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Sez. III, 47229/2012).

Pregiudizio ambientale

Ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non è invece necessario che le condotte criminose abbiano messo concretamente in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma, infatti il danno ambientale e la minaccia grave di esso, non rientrano nel perimetro di tipicità della fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies introdotto dall’art. 3, comma 1, DLGS 21/2018. Anche il comma quarto dell’art. 452 quaterdecies c.p. non prevede la necessaria verificazione di un danno ai fini dell’integrazione di tale fattispecie incriminatrice, ma si limita a prendere in considerazione l’eventualità in cui, nel caso concreto, il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati.

Perciò, ai fini dell’integrazione del reato di traffico illecito di rifiuti non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto dell’art. 452 quaterdecies c.p. si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto non viene a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. III, 58448/2018).

In conclusione, data la varietà degli elementi che debbono sussistere perché un determinato comportamento si configuri come delitto di traffico illecito di rifiuti, come previsto dall’articolo 452-quaterdecies del Codice penale e i molteplici aspetti che tali elementi possono assumere, ben venga la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3416 della Sezione III penale del 29 gennaio 2024 che, pur facendo seguito a molte altre sentenze che hanno analizzato gli elementi considerati nell’articolo 452-quaterdecies c.p., è certamente di ausilio nella determinazione del discrimine fra la fattispecie prevista da questo articolo e quelle che competono invece all’art. 256 del D.Lgs.152/06.


  1. Testo completo della sentenza su: unaltroambiente.it↩︎
  2. Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione dell’art. 260 del DLGS 152/2006 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. 5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.↩︎