Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2609, del 14 maggio 2013
Urbanistica.Gratuità della concessione edilizia per imprenditore agricolo

Al fine della gratuità della concessione edilizia non è sufficiente la sola destinazione agricola dell’area interessata dalla costruzione, essendo, invece, necessaria la concorrenza della destinazione della costruzione allo sfruttamento del fondo che presuppone la qualità soggettiva del richiedente, di imprenditore agricolo a titolo principale. In ordine a tale requisito soggettivo, la giurisprudenza è univoca nell’interpretazione restrittiva della norma, sì da delimitarne l’ambito esclusivamente all’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02609/2013REG.PROV.COLL.

N. 04121/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4121 del 2002, proposto da:
Palmarini Rita, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Campagnola e Francesco Rosi, con domicilio eletto presso Antonio Campagnola in Roma, via Lutezia, 8;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Piccinni, con domicilio eletto presso l’avvocato Paola Tocci in Roma, via Properzio, 27;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Sede staccata di LECCE - Sezione I, n. 1614/2001, resa tra le parti, concernente determinazione contributi per rilascio concessione edilizia di manufatto rurale.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2013 il Consigliere Doris Durante;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Rita Palmarini chiedeva l’accertamento della gratuità della concessione edilizia n. 2588 del 6 marzo 1978, rilasciata dal Comune di Gallipoli per la costruzione di una casa in località Calamatte, in zona agricola e l’annullamento della determinazione del Comune, con la quale, con riferimento alla suddetta concessione edilizia, veniva determinato il contributo, ex art. 3 della l. 29 gennaio 1977, n. 10 nella misura di lire 11.253.117 per spese di urbanizzazione e di lire 1.501.167 per costo di costruzione.

Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 4, sesto comma, l. 29 gennaio 1977, n. 10 sull’assunto che il Comune, disconoscendo la sua qualificazione di imprenditore agricolo a titolo principale, che era stata posta a base della gratuità della concessione edilizia, avrebbe posto in essere non già l’annullamento parziale del titolo concessorio, bensì una revoca della concessione edilizia, non consentita dal sesto comma dell’art. 4 della l. 28 gennaio 1977, n. 10;

b) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, in relazione alla mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale; difetto di motivazione e travisamento in quanto si verserebbe nell’ipotesi di opere realizzate in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale;

c) violazione dell’art. 11 delle preleggi perché il contributo sarebbe stato determinato sulla base delle leggi regionali n. 6 e n. 66 del 1979, entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione edilizia.

2.- L’adito T.a.r., con sentenza n. 1614 del 7 aprile 2001, respingeva il ricorso, affermando che non era stata chiesta concessione a titolo gratuito e che l’interessata non aveva dimostrato nel corso del procedimento di avere diritto al rilascio gratuito della concessione edilizia.

3.- Rita Palmarini ha proposto appello per l’annullamento o la riforma della suddetta sentenza, di cui assume l’erroneità per i seguenti motivi in diritto:

a) erroneità in relazione alle risultanze documentali acquisite nel giudizio, dalle quali risulterebbe il diritto alla concessione a titolo gratuito, come rilasciata inizialmente dal Comune, sicché da un lato l’interessata non era tenuta a provare qualità già riconosciute dal Comune, dall’altro si era verificata una situazione assimilabile ad un indebito oggettivo e, quindi, soggetto al relativo regime giuridico;

b) erroneità perché, contrariamente a quanto affermato in sentenza sulla mancanza di prova circa i presupposti per beneficiare della concessione a titolo gratuito, sarebbe stata depositata dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento, dalla quale risulterebbe che la ricorrente percepiva il proprio reddito principalmente, ma non esclusivamente, dall’attività agricola, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di analogo contenuto;

c) erroneità della sentenza perché non avrebbe considerato che l’area interessata dall’intervento sarebbe agricola e sussisterebbero tutti gli elementi che consentono il rilascio della concessione a titolo gratuito.

Il Comune di Gallipoli costituitosi in giudizio ha contestato in fatto e diritto le tesi difensive dell’appellante, concludendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2013, il giudizio è stato assunto in decisione.

4.- L’appello è infondato e va respinto.

4.1- Con il primo motivo l’appellante assume che il Comune al momento del rilascio della concessione edilizia avrebbe riconosciuto la gratuità del titolo, sicché la successiva richiesta del contributo si atteggerebbe ad istanza di rimborso di somme, con obbligo del giudice di accertarne l’esistenza.

La censura, a parte la sua inammissibilità perché formulata per la prima volta in appello, è destituita di fondamento volta come è a riportare una giusta pretesa del Comune in una figura giuridica - quella dell’indebito oggettivo – del tutto inappropriata, non fosse altro che per mancanza di pagamento dell’indebito.

Il Comune, invero, ha correttamente richiesto il contributo di concessione, avendo rilevato, come testualmente rappresentato nella determina impugnata che “i predetti oneri sono dovuti in quanto la concessione rilasciata non è a titolo gratuito e quindi non rientra nell’art. 9 della l. n. 10 del 1977, non avendo la V.S. dimostrato di essere imprenditore agricolo a norma della stessa legge e della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 12”.

Trattasi, dunque, di legittimo esercizio di competenze comunali nella materia edilizia, a fronte di una concessione che, pur interessando un suolo agricolo, non poteva beneficiare della gratuità del titolo e ciò non solo perché l’interessata non ha chiesto la concessione a titolo gratuito, ma anche perché era priva della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e la concessione richiesta riguardava l’ampliamento di una villa residenziale destinata ad abitazione.

Mancavano, dunque, nella fattispecie gli elementi che consentivano la gratuità del titolo abilitativo a costruire.

Peraltro, le ipotesi di esclusione dell’onerosità del permesso di costruire sono da ritenersi tassative, poiché previste in deroga al principio generale fissato al tempo dall’art. 3 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 ed attualmente dall’art. 11, comma 2 del d.p.r. n. 380 del 2001.

4.2- Sostiene l’appellante (terzo motivo d’appello), che nel caso sussisterebbero i requisiti per beneficiare della gratuità della concessione edilizia.

L’assunto è infondato.

In ordine alla gratuità degli interventi in zona agricola, l’art. 9, comma 1, lett. a) della l. n. 10 del 1977 (oggi art. 17, co. 3, lett. a), t.u.edilizia), rinviando all’art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153 (successivamente abrogato dall’art. 1 del d. lg. 29 marzo 2004 n. 99 a sua volta modificato dall’art. 1 d. lg. 27 maggio 2005, n. 101), prevede una duplice condizione:

a) che la zona di intervento abbia nello strumento urbanistico destinazione agricola;

b) che l’intervento sia funzionale allo sfruttamento agricolo del fondo.

Non è sufficiente quindi la destinazione agricola dell’area interessata dalla costruzione, essendo, invece, necessaria la concorrenza della destinazione della costruzione allo sfruttamento del fondo che presuppone la qualità soggettiva del richiedente, di imprenditore agricolo a titolo principale.

In ordine al requisito soggettivo, poi, la giurisprudenza è univoca nell’interpretazione restrittiva della norma, sì da delimitarne l’ambito esclusivamente all’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 1990, n. 682; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 3 ottobre 2005, n. 1533; Palermo, sez. I, 15 luglio 2004, n. 1554).

La gratuità della concessione edilizia è, dunque, prevista ove concorrano qualità soggettive del richiedente, che deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, e qualità oggettive del fabbricato da erigersi.

Nel caso non sussistevano tali requisiti soggettivi, in disparte ogni considerazione sul tipo di costruzione, consistente nell’ampliamento di una villa residenziale destinata ad abitazione permanente, che per struttura è ben lontana da potersi ritenere destinata a scopi agricoli.

Quanto all’asserita applicabilità della esenzione al fabbricato da destinare ad abitazione dell’imprenditore agricolo, in disparte la questione di principio sull’ammissibilità della interpretazione estensiva di una norma derogatoria, nel caso non poteva trovare ingresso l’esenzione non avendo mai la ricorrente provato la qualità di imprenditore agricolo ai sensi della richiamata l. n. 153 del 1975, che deve coesistere con la destinazione dell’intervento alla destinazione agricola.

In conclusione, il Sindaco legittimamente ha richiesto il pagamento degli oneri contemplati dall’art. 3 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 per il rilascio della concessione edilizia in questione, in mancanza di allegazione da parte dell’istante della documentazione attestante il possesso dei requisiti per beneficiare di siffatta esenzione (in termini, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 1990, n. 682).

4.3- Priva di pregio è di conseguenza la censura (dedotta con il secondo motivo di appello), con cui si assume l’erroneità della sentenza, con riferimento alla rilevata mancanza di prova dei presupposti per beneficiare della concessione a titolo gratuito.

E’ incontestabile, infatti, che l’interessata non ha dimostrato il possesso dei requisiti al momento in cui ha richiesto la concessione edilizia, né nel corso del procedimento, non potendo ritenersi prove idonee la dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento, in cui sono riportati anche redditi da attività agricola e l’atto notorio di identico contenuto, in mancanza dell’unica prova idonea a dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo la previsione dell’art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153.

Va da sé che la parte ricorrente non può imputare ad errore di giudizio l’omessa acquisizione da parte del giudice della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione, essendo documenti nella disponibilità dell’interessato che vanno allegati alla domanda di concessione edilizia, la cui produzione in giudizio incombe alla parte attrice.

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in motivazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Rita Palmarini al pagamento in favore del Comune di Gallipoli di euro 5.000,00 oltre accessori di legge, per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)