Cass. Sez. III n. 3593 del 27 gennaio 2009 (Ud. 25 nov. 2008)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Puddu ed altro
Urbanistica. Difformità totale e parziale

A norma dell’art. 31 del T.U. n. 38012001, devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso ovvero l\'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". La difformità totale si verifica, dunque, allorché si costruisca "aliud pro alio\'" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una toro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale. Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.
UDIENZA 25.11.2008

SENTENZA N. 2457

REG. GENERALE n.11473/07


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Alfredo M. LOMBARDI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1. PUDDU Maria, nata ad Esterzili il 27,11.1934
2. ORRU\' Roberto, nato a Lanusei l\'11.2.1967
avverso la sentenza 23.11.2006 della Corte di Appello di Cagliari
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Bua, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il patrono delle due parti civili, Avv.to Gianmaria Demuro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 23.11.2006, confermava la sentenza 11.10.2005 del Tribunale monocratico di Lanusei, che aveva affermato la responsabilità penale di Puddu Maria e Orrù Roberto in ordine al reato di cui:
- all\'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere - nelle rispettive qualità di committente e di direttore dei lavori realizzato la sopraelevazione di un fabbricato, in totale difformità dalla concessione edilizia, che era stata rilasciata per "lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria" - acc. in Lanusei, via Mameli, il 27.6.2002, mentre le opere erano in corso di esecuzione)

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena di mesi due di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione ad entrambi del beneficio della non menzione e di quello della sospensione condizionale subordinato all\'effettiva esecuzione di detto ordine.


La Corte territoriale confermava altresì le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili costituite, Marco Asoni e Annita Piroddi, proprietari di unità immobiliari contigue, ritenute compromesse dall\'edificazione abusiva.


Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati, i quali hanno eccepito:
- carenza assoluta di prove in punto di affermazione della responsabilità, in quanto non
potrebbe ravvisarsi "totale difformità” tra le opere realizzate e quelle assentite;
- violazione di legge, per non essere stata riconosciuta efficacia alla procedura di condono edilizio instaurata ai sensi dell\'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge
24.11.2003, n. 326;
- vizio di motivazione quanto al riconosciuto diritto al risarcimento del danno in favore delle
costituite parti civili.


Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata da Puddu Maria , in data 9.12.2004, ex art. 32 della legge n. 326/2003, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell\'art. 38 della legge n. 47/1985.


Il Comune di Lanusei, con nota pervenuta l\'11.8.2008, ha attestato l’avvenuta integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione. Ha comunicato, però l\'intervenuto diniego del permesso di costruire in sanatoria, poiché "le opere abusive non risultano ultimate entro il 31 marzo 2003".


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti della sola Poddu Maria, perché il reato ascrittole deve ritenersi estinto in seguito al pagamento dell\'oblazione prevista dal c.d. "condono edilizio" di cui all\'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, risultando:
- la condonabilità dell\'intervento complessivamente eseguito in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle dimensioni volumetriche dello stesso;
- la tempestività della presentazione di domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
- la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell\'oblazione ritenuta congrua dalla amministrazione comunale.

2. Illegittimamente l’amministrazione comunale ha ritenuto ostativa la mancata "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall’art. 31 della legge n. 47/1985) entro il termine del 31 marzo 2003.


Al fine di definire il quadro della sanabilità delle opere in relazione allo stato dei lavori, infatti, deve farsi riferimento al disposto dell\'ultimo comma dell\'art. 43 della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dell\'art. 32, comma 28, della legge n. 326/2003), norma secondo la quale possono conseguire la sanatoria anche le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali ed in tal caso il completamento è consentito nei soli limiti strettamente necessari a dare identità edilizia alle strutture realizzate e funzionalità per il loro utilizzo.


Nella fattispecie in esame le opere, in seguito all\'accertamento degli abusi, vennero assoggettate a sequestro dal GIP. del Tribunale di Lanusei (sia pure annullato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 16.12.2002 e poi reiterato soltanto il 27.6.2003) ed intervenne altresì ordinanza amministrativa di sospensione dei lavori, alla quale risulta che la Poddu abbia dato attuazione, interrompendo l’attività edificatoria, a prescindere da ogni questione riferibile alla idoneità giuridica di tale provvedimento ed ai termini di efficacia di esso.


Ciò che conta è che l’imputata abbia interrotto i lavori in diretta connessione con tale provvedimento sospensivo ed impropriamente comunque la Corte territoriale ha ritenuto la cessazione degli effetti del medesimo provvedimento cautelare poiché ad esso non aveva fatto seguito un provvedimento sanzionatorio definitivo entro 45 giorni: già con l’art. 4 della legge n. 47/1985, infatti, era stata sottratta a qualsiasi decadenza l’efficacia dell\'ordine di sospensione allo scadere del termine anzidetto, che deve quindi ritenersi (anche nella previsione dell\'art. 27, 3° comma, del D.P.R. n, 380/2001) meramente ordinatorio e sollecitatorio.

3. Il Comune, dunque incongruamente ha denegato (sotto il profilo dianzi esaminato) il rilascio di un formale provvedimento sanante e - quanto alla procedura di condono in oggetto - va inoltre evidenziato che l’art. 32, comma 36, della legge n. 326/2003 inseriva, tra gli elementi della fattispecie estintiva dei reati urbanistici, il decorso di 36 mesi dalla data di concreta effettuazione del pagamento [ricollegando pure a tale termine la prescrizione del diritto dell\'amministrazione al conguaglio e di quello del privato al rimborso].


La Corte Costituzionale però - con la sentenza n. 70 del 12 - 28 marzo 2008 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 32, comma 36, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, "nella parte in cui non prevede che gli effetti estintivi di cui all\'art. 38, comma 2, della legge 28.2.1985, n. 47 si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell\'oblazione, sia intervenuta l\'attestazione di congruità da parte dell’autorità comunale dell\'oblazione corrisposta".

Ha rilevato, in proposito, il Giudice delle leggi che:
- la disciplina del condono edilizio dettata dall\'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 "opera su due piani distinti: sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l’estinzione dei reati edilizi; su quello amministrativo, comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l\'estinzione dell’illecito amministrativo);
- ai fini dell\' estinzione dei reati, ai sensi dell\'art. 32, comma 36, del D.L. n. 269/2003, requisito essenziale è l"integralità dell\'oblazione corrisposta dall\'imputato" e, per la relativa verifica di corrispondenza di quanto versato a quanto realmente dovuto, il giudice "si avvale degli accertamenti compiuti dall’autorità comunale, la quale è il soggetto formalmente preposto alla determinazione definitiva dell’importo dell’oblazione, ai sensi dell\'art. 35, comma 14, della legge n. 47 del 1985";
- la previsione di un limite temporale, a decorrere dal pagamento dell\'oblazione, quale presupposto dell’estinzione dei reati, è finalizzato sia a consentire alle amministrazioni le attività di determinazione dell’oblazione e di verifica della congruità della somma pagata, sia ad evitare che l\'effetto estintivo (a fronte della sussistenza degli altri presupposti di legge) possa essere da quelle indefinitamente procrastinato;

- allorquando, però l\'autorità comunale abbia verificato la congruità dell\'oblazione versata, "il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione".

Nella fattispecie in esame la competente autorità comunale ha attestato la congruità dell’oblazione corrisposta, sicché si è perfezionata, per la Poddu, nella sussistenza degli altri presupposti di legge, la fattispecie estintiva del reato.

4. Nessuna efficacia può riconoscersi invece, nei confronti dello Orrù, alla procedura di condono edilizio instaurata da Maria Poddu quale committente dei lavori abusivi, in quanto l\'imputato è stato condannato nella qualità di direttore dei lavori, mentre il condono è stato richiesto soltanto dalla committente delle opere e, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in tema di c.d. "condono edilizio” qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall\'imputato, quest\'ultimo non può trarre vantaggio dall\'iniziativa di altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile), sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l\'espresso disposto dell\'art. 38, 5° comma, della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende anch\'essa dalla previsione dell\'art. 32, comma 28 della legge n. 326/2003), che ha ribadito il principio codicistico, quanto ai limiti personali del beneficio della oblazione, prevedendo un\'unica eccezione per il solo comproprietario, con una disposizione che è di stretta interpretazione proprio perché derogatoria della regola generale.

Tale interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia e dalla possibilità, di fruire di sconti e dilazioni collegati a qualità o condizioni personali dell\'istante.

5. Il ricorso dello Orrù, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.


A norma dell\'art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell\'art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l\'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".


La difformità totale si verifica, dunque, allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale.


Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.


Nella previsione legislativa in esame:
- l\'espressione "organismo edilizio" indica sia una sola unità immobiliare sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo sia all\'effettuazione di modificazioni con opere anche soltanto interne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull’ assetto del territorio attraverso l\'aumento del c.d. "carico urbanistico”.


Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d\'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto;

- il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone che il corpo difforme sia fisicamente separato dall\'organismo edilizio complessivamente autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato.


La fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla realizzazione di un vero e proprio piano sopraelevato, a fronte di una assentita "altana" sorretta da pilastri e aperta su tre lati, con creazione di volumi non autorizzati.


Si profila ad evidenza, pertanto, l\'intervenuta esecuzione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, che hanno "una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale".

5.1 La inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e perciò non può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta (considerati i periodi di sospensione computabili secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) in epoca (il 5.8.2007) di gran lunga successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dello stesso ricorso (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

5.2 Alla stregua delle argomentazioni svolte nella sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che lo Orrù "abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria della stessa segue per detto ricorrente, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

6. Quanto alle statuizioni civili, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non é necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l\'azione dell\'autore dell\'illecito, ma è sufficiente l\'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria iuris", da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen.: Sez. I, 18.3.1992, n. 3220; Sez. IV, 15.6.1994, n. 7008; Sez. VI, 26.8.1994, n. 9266);
- la facoltà, del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall\'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul "quantum", bensì trova implicita conferma nei limiti dell\'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall\'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l\'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall\'imputato (vedi Cass. pen., Sez. IV, 26.1.1999, n. 1045);
- la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l\'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione dell\'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez, III, 11.1.2001, n. 329).


Nella vicenda in esame i giudici del merito, in aderenza ai principi anzidetti, hanno adeguatamente e razionalmente valutato i potenziali pregiudizi derivabili dalla nuova edificazione agli immobili di proprietà delle due parti civili costituite.

6.1 Appare opportuno rilevare poi - per compiutezza espositiva - che, in materia edilizia, il permesso di costruire assentito in via normale o in sanatoria - non produce effetti nei rapporti intersoggettivi di diritto privato e viene comunque rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi: esso, invero, riflette rapporti intercorrenti fra il costruttore e la pubblica amministrazione, e non può mai pregiudicare diritti soggettivi altrui.


Ne consegue che coloro i cui interessi abbiano subito un pregiudizio dalla costruzione, anche se "sanata", hanno comunque diritto a pretendere il risarcimento del danno e, nel caso di violazione di norme del codice civilistiche e/o integrative di esso, finanche ad ottenere la riparazione in forma specifica, mediante demolizione dell\'opera abusiva.

6.2 Devono essere confermate, pertanto, le statuizioni civili adottate nei confronti di Roberto Orrù, che va altresì condannato alla rifusione delle spese del grado, in favore delle parti civili costituite, nella misura specificata in dispositivo.


Tale statuizione non viene estesa a Maria Puddu in adesione all\'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale presupposto per l\'applicazione dell\'art. 578 c.p.p. - ove è previsto che, quando è stata pronunciata condanna dell\'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice dell\'impugnazione che dichiari estinto il reato decide tuttavia sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - è che l\'estinzione del reato sia stata dichiarata per amnistia o per prescrizione, non potendosi estendere tale presupposto, in via analogica, all\'estinzione del reato urbanistico per sanatoria (vedi Cass., Sez. III, 30.5.1995, n. 6198).


Alla stregua di tale orientamento, pertanto, e nei limiti delineati da esso, va disposta la revoca delle statuizioni civili nei confronti della Poddu


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso di Orrù Roberto, che condanna al pagamento delle spese
processuali, della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che liquida in euro 2.500,00 per ambedue le parti civili, oltre spese generali ed accessori.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Poddu Maria, per essere il reato estinto per oblazione amministrativa.
Revoca nei confronti della stessa le statuizioni civili.

ROMA, 25.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 27/01/2009