TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 591, del 15 novembre 2013
Urbanistica.Variante al PRG per insediamento industrie insalubri di prima classe criterio della vicinitas
Anche a voler ammettere la possibilità per il Comune limitrofo di contestare scelte pianificatorie altrui in considerazione della futura e possibile localizzazione di un’attività estremamente impattante ritenuta foriera di conseguenze pregiudizievoli per i cittadini residenti nelle sue immediate vicinanze (impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi derivanti dalle demolizioni di fabbricati, scavi etc. e dei centri raccolta rifiuti urbani), il criterio della vicinitas non può bastare di per sé solo a legittimare l’impugnazione dei relativi atti e provvedimenti, essendo necessaria anche la prova del danno che la comunità da questa possa ricevere. La sussistenza di un danno non può, in ogni caso, ritenersi implicita nella peculiare tipologia di attività insediabile, tanto da potersene omettere la dimostrazione sul presupposto che esso sarebbe connaturato alla provenienza dei rifiuti da trattare.(Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00591/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2012, proposto da:
Comune di Villa Vicentina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dante Cudicio, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di Ruda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pesce, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti di
S.T.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Investimenti Immobiliari s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Asl n. - Bassa Friulana, in persona del direttore e legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia, in persona del direttore e legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;;
per l'annullamento
a) della delibera del Consiglio Comunale di Ruda n. 6 del 18 aprile 2012, recante "Approvazione della Variante n. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale-Cortona", non comunicata, pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Ruda dal 23 aprile 2012 all' 8 maggio 2012;
b) della delibera di Giunta Comunale del Comune di Ruda n. 36 d.d. 7 aprile 2012, ad oggetto: "Provvedimento di verifica di non assoggettabilità della variante n. 23 al P.R.G.C. alla Procedura di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)", atto presupposto e non comunicato;
c) del "Rapporto preliminare per la verifica di assoggetabilità a VAS della Variante n. 23 al P.R.G.C Zona D2.2. della Cortona" dd. 5 aprile 2012, atto presupposto e non comunicato;
d) della delibera della Giunta Comunale del Comune di Ruda n. 4 dd. 10 gennaio 2011, con la quale sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/2006 per la verifica assoggettabilità della variante n. 23 alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), atto presupposto e non comunicato;
e) del "secondo parere igienico sanitario della ASS n. 5 "Bassa Friulana" d.d. 7 marzo 2011, atto presupposto e non comunicato;
f) dei pareri di ARPA FVG prot. 11046/201/DS/74 d.d. 16.10.2010 e prot. 698-P d.d. 2.08.2012, atto presupposto e non comunicato;
g) della Variante n, 23 del P.R.G.C. del Comune di Ruda, con tutti gli atti ad essa conseguenti e presupposti, ivi compresa la delibera del Consiglio Comunale di Ruda n. 57 d.d. 20 dicembre 2010, ad oggetto "Adozione del piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Logica ";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruda;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Villa Vicentina è insorto avverso la delibera del Consiglio Comunale di Ruda n. 6 del 18 aprile 2012 di “Approvazione della Variante n. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale – Cortona” e avverso gli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe indicati, invocandone l’annullamento.
1.1 Parte ricorrente, quale ente esponenziale della popolazione del Comune limitrofo, si duole, invero, dell’accoglimento da parte del Comune di Ruda dell’osservazione congiuntamente presentata dalle società S.T.R. s.r.l. e Investimenti Immobiliari s.r.l., che ha portato alla modifica dello strumento pianificatorio nel senso di consentire l’ampliamento degli insediamenti di industrie insalubri di prima classe permessi nella zona D2.2 della Cortona (ovvero in una zona posta quasi a ridosso del confine con il Comune di Villa Vicentina ed estremamente vicina ad una zona residenziale di tale Comune) limitatamente alle attività di trattamento e recupero di rifiuti solidi derivanti dalle demolizioni di fabbricati, scavi etc. e dei centri raccolta rifiuti urbani.
1.2 Ritiene, infatti, che la localizzazione di un’attività estremamente impattante consentita dalla modifica apportata sia foriera di conseguenze potenzialmente dannose per la comunità del Comune di Villa Vicentina, derivanti, in particolare, dalle emissioni rumorose, dall’aumento di traffico, dalla produzione di fumi e polveri (particolarmente insidiose a fronte del regime dei venti, posto che la zona residenziale di Villa Vicentina si trova esattamente orientata in relazione ai venti di Bora rispetto all’area situata nel Comune di Ruda ed oggetto delle modificazioni di cui qui ci si duole) sulla quale non ha avuto la possibilità di contraddire.
1.3 Parte ricorrente, che deduce, in particolare, di essere stata pretermessa dal procedimento pianificatorio del Comune di Ruda e da quello di verifica di V.A.S., nonché altri vizi di carattere procedimentale, contesta la legittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (art. 18 e 63 bis l.r. FVG 5/2007 del 23.02.2007) – Violazione del principio di leale collaborazione tra Enti territoriali in materia di pianificazione urbanistica - Difetto di istruttoria e di motivazione;
2) Violazione di legge (art. 4 l.r. FVG n. 16/2008 del 5.12.2008 – artt. 5, 6 e 12 d.lgs. 3.04.2006, n. 152) – Travisamento ed errore di fatto – Illegittimità propria e derivata;
3) Violazione di legge (art. 63 bis l.r. FVG n. 5/2007 del 23.02.2007) – Violazione di autolimite – Illogicità e contraddittorietà;
4) Violazione di legge (art. 25 l.r. FVG n. 5/2007 del 23.02.2007 – art. 9 D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Reg.) – Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – Carenza di potere in concreto.
2. Il Comune di Ruda si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione a ricorrere in capo al Comune ricorrente per non avere fornito alcuna prova in ordine all’idoneità della futura e possibile localizzazione dell’impianto a provocare disagi alla popolazione residente nel proprio territorio.
Nel merito ne ha contestato, in ogni caso, la fondatezza, senza tralasciare, tuttavia, di evidenziare ulteriori profili di irricevibilità o inammissibilità anche in relazione ai singoli motivi.
3. Parte ricorrente ha replicato, con memoria, alle controdeduzioni avversarie.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 6 novembre 2013 e, all’esito della discussione, trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Devesi, invero, convenire con la difesa del Comune resistente circa l’assenza, in capo a parte ricorrente, della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.
5.1 Al di là del fatto che gli atti impugnati non sono relativi alla realizzazione attuale di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi derivanti dalle demolizioni di fabbricati, scavi etc. e dei centri raccolta rifiuti urbani, ma riguardano scelte pianificatorie di per sé non immediatamente e direttamente lesive degli interessi di cui parte ricorrente afferma di essere portatrice e non censurabili da essa quale Comune confinante, il Collegio osserva, in ogni caso, che, anche a voler ammettere la possibilità per il Comune limitrofo di contestare scelte pianificatorie altrui in considerazione della futura e possibile localizzazione di un’attività estremamente impattante ritenuta foriera di conseguenze pregiudizievoli per i cittadini residenti nelle sue immediate vicinanze, il criterio della vicinitas non può bastare di per sé solo a legittimare l’impugnazione dei relativi atti e provvedimenti, essendo necessaria anche la prova del danno che la comunità da questa possa ricevere (Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1725; Cons. St, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; Cons. St. sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5713; Cons. St., sez. V, 16 aprile 2003 n. 1948).
5.1.1 Nel caso di specie, tale dimostrazione è mancata del tutto, essendosi, invero, limitato l’ente ricorrente solo ad allegare generici disagi e danni che potrebbero derivare alla comunità locale dalla futura localizzazione dell’impianto in questione e a contestare, sotto vari profili, l’iter in esito al quale è stata approvata dal Comune di Ruda la variante impugnata.
5.1.2 La sussistenza di un danno non può, in ogni caso, ritenersi implicita nella peculiare tipologia di attività insediabile, tanto da potersene omettere la dimostrazione sul presupposto che esso sarebbe connaturato alla provenienza dei rifiuti da trattare.
5.1.3 Parte ricorrente – si ribadisce - non ha provato l’esistenza di un pregiudizio attuale e concreto derivante all’ambito territoriale di riferimento dagli atti e provvedimenti impugnati in questa sede.
6. Il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
7. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni esplicitate nella parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)