TAR Molise, Sez. I, n. 620, del 31 ottobre 2013
Urbanistica.Variante al P.r.g., per il potenziamento e la rilocalizzazione di un impianto di betonaggio

Non vi è, nella specie, violazione della normativa di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 447/1998, atteso che per gli insediamenti produttivi è prevista una procedura semplificata di variante urbanistica, ma soltanto per il caso in cui non vi siano aree disponibili per la realizzazione di interventi industriali. La localizzazione di un impianto di betonaggio rientra, appunto, nel novero degli insediamenti produttivi, per i quali è consentita la procedura semplificata, ma, nel caso di specie, la disponibilità di aree per insediamenti produttivi nelle zone D1 e D2 del P.r.g. ha reso impraticabile il percorso della procedura semplificata. Correttamente, dunque, il Comune ha seguito il procedimento ordinario di variante urbanistica, quale previsto dagli artt. 8 e 10 comma nono della legge n. 1150 del 1942, per configurare, in via di pianificazione generale, la localizzazione di un impianto del genere di quello progettato dalla ditta controinteressata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

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N. 00620/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00190/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2010, proposto da Tarullo Antonio, Tramontano Antonio, Aiello Pasquale, Tamburro Ida, Corrado Antonio, Corrado Anna, Corrado Giuseppe, Corrado Damiano, Cianchetta Massimo, Basilico Roberto, quest’ultimo in proprio e quale presidente dell’associazione privata cattolica “Il Mandorlo”, con sede a Isernia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Mariella Antonilli, con elezione di domicilio in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 5, presso lo studio Criscuoli,

contro

Comune di Isernia, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Alda Colesanti, con domicilio eletto in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 29, presso lo studio Bucci,

nei confronti di

Siefic Calcestruzzi S.r.l. e Siefic S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentate e difese dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I n. 43,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la delibera del C.C. di Isernia n. 70 del 23.9.2009, di adozione della <<variante specifica al vigente P.r.g., limitatamente alla destinazione dei suoli interessati dall’intervento per il potenziamento e la rilocalizzazione di un impianto di betonaggio proposto dalle ditte Siefic Calcestruzzi S.r.l. e Siefic S.p.A., di cui al procedimento S.u.a.p. n. 107/08, siti in località Tiegno>>; 2)tutti gli atti antecedenti, consequenziali o connessi, ivi compresi: 3)la nota prot. n. 9481/352 datata 16.4.2008, con la quale il Responsabile del procedimento S.u.a.p. ha indetto apposita Conferenza di servizi e il relativo verbale di data ed estremi sconosciuti; 4) la nota prot. n. 34999 datata 24.11.2008, con la quale il Responsabile del procedimento S.u.a.p. ha indetto apposita Conferenza di servizi; 5)il verbale di prima seduta istruttoria della Conferenza di servizi del 22.12.2008 prot. n. 1387; 6) la nota prot. n. 5439/141 datata 11.2.2009, con la quale il Responsabile del procedimento S.u.a.p. ha indetto la seconda seduta istruttoria della Conferenza di servizi, per il giorno 25.2.2009; 7)il verbale di detta seconda seduta istruttoria prot. n. 221 del 25.2.2009; 8)il parere prot. n. 37670/5999 datato 16.12.2008 del Servizio urbanistico di programma del Comune di Isernia, reso nel procedimento S.u.a.p., nella parte in cui esprime le motivazioni della localizzazione in variante al P.R.G.;



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione e la memoria dell’Amministrazione comunale intimata, nonché l’atto di costituzione e la memoria delle società controinteressate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti, proprietari di terreni e abitazioni in località Tiegno e in contrada “Signora Rosa” del Comune di Isernia, si dolgono della localizzazione di un impianto di betonaggio in prossimità delle loro proprietà. Insorgono per impugnare i seguenti atti: 1)la delibera del C.C. di Isernia n. 70 del 23.9.2009, di adozione della <<variante specifica al vigente P.r.g., limitatamente alla destinazione dei suoli interessati dall’intervento per il potenziamento e la rilocalizzazione di un impianto di betonaggio proposto dalle ditte Siefic Calcestruzzi S.r.l. e Siefic S.p.A., di cui al procedimento S.u.a.p. n. 107/08, siti in località Tiegno>>; 2)tutti gli atti antecedenti, consequenziali o connessi, ivi compresi: 3)la nota prot. n. 9481/352 datata 16.4.2008, con la quale il Responsabile del procedimento S.u.a.p. ha indetto apposita Conferenza di servizi e il relativo verbale di data ed estremi sconosciuti; 4) la nota prot. n. 34999 datata 24.11.2008, con la quale il Responsabile del procedimento S.u.a.p. ha indetto apposita Conferenza di servizi; 5)il verbale di prima seduta istruttoria della Conferenza di servizi del 22.12.2008 prot. n. 1387; 6) la nota prot. n. 5439/141 datata 11.2.2009, con la quale il Responsabile del procedimento S.u.a.p. ha indetto la seconda seduta istruttoria della Conferenza di servizi, per il giorno 25.2.2009; 7)il verbale di detta seconda seduta istruttoria prot. n. 221 del 25.2.2009; 8)il parere prot. n. 37670/5999 datato 16.12.2008 del Servizio urbanistico di programma del Comune di Isernia, reso nel procedimento S.u.a.p., nella parte in cui esprime le motivazioni della localizzazione in variante al P.r.g.. I ricorrenti deducono, quindi, i seguenti motivi: violazione di legge, art. 4 del D.P.R. 447/1998, artt. 8 e 10 comma nono della legge n. 1150 del 1942, eccesso di potere, assoluto difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di interesse pubblico, illogicità manifesta, sviamento.

L’Amministrazione comunale intimata si costituisce e, anche con successiva memoria, deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Si costituiscono, altresì, le due ditte controinteressate, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria deducono la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 169 del 2010, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 226 del 2013, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 17 ottobre 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è inammissibile, tardivo e, comunque, infondato.

III – In primo luogo, va rilevata la carenza di interesse a ricorrere, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. Invero, la procedura di variante del P.r.g. non va confusa con l’eventuale autorizzazione dell’intervento edilizio realizzativo dell’impianto di betonaggio, rispetto alla quale i ricorrenti, provando di essere i proprietari dei suoli limitrofi, potrebbero avere legittimazione a dolersi in sede giurisdizionale. La variante è un’innovazione delle previsioni urbanistiche dell’assetto territoriale, avente carattere generale: da essa non origina alcuna lesione, se non per vincoli conformativi o espropriativi che riguardino i suoli di proprietà. Non ci si può dolere delle previsioni urbanistiche che riguardino aree di proprietà altrui. E’, dunque, da ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso la variante di piano regolatore generale, ove le modifiche da essa introdotte non riguardino in alcun modo le aree di proprietà di chi ricorre, non potendosi prescindere – per la valutazione dell’interesse e della legittimazione a ricorrere – dalla concreta incidenza, sui suoli di proprietà, delle prescrizioni del piano (cfr.: Cons. Stato IV, 25.11.2003 n. 7782; T.a.r. Sicilia Catania I 20.9.2012 n. 2207; T.a.r. Lombardia Milano II, 19.5.2009 n. 3782). Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente eccepisce – non contraddetta – la circostanza che le aree di proprietà dei ricorrenti non siano affatto interessate dalla variante urbanistica. Ciò, invero, rende il ricorso inammissibile.

IV – Vi è di più. Non essendo direttamente pregiudicati dagli atti impugnati, i ricorrenti non hanno mai avuto diritto alla partecipazione al procedimento di formazione della delibera consiliare di adozione della variante urbanistica oggetto di contestazione e ad essi non era dovuta alcuna comunicazione o notifica in forma individuale della deliberazione medesima, di guisa che il termine decadenziale per impugnare il provvedimento è decorso dalla data di completamento della fase di pubblicazione dell’atto all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.). Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale è stato notificato in data 10.5.2010, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione, ovvero dall’avviso pubblico dell’adozione della variante urbanistica (20.10.2009). Ciò evidenzia un indubbio profilo di tardività del ricorso, quale eccepito dalla parte controinteressata, costituitasi nel giudizio.

V – Quand’anche, per assurdo, si ritenessero superabili le eccezioni di tardività e inammissibilità, va rilevato come il ricorso sia, comunque, infondato nel merito.

Non vi è, nella specie, violazione della normativa di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 447/1998, atteso che per gli insediamenti produttivi è prevista una procedura semplificata di variante urbanistica, ma soltanto per il caso in cui non vi siano aree disponibili per la realizzazione di interventi industriali. La localizzazione di un impianto di betonaggio rientra, appunto, nel novero degli insediamenti produttivi, per i quali è consentita la procedura semplificata, ma – nel caso di specie - la disponibilità di aree per insediamenti produttivi nelle zone D1 e D2 del P.r.g. ha reso impraticabile il percorso della procedura semplificata. Correttamente, dunque, il Comune ha seguito il procedimento ordinario di variante urbanistica – quale previsto dagli artt. 8 e 10 comma nono della legge n. 1150 del 1942 - per configurare, in via di pianificazione generale, la localizzazione di un impianto del genere di quello progettato dalla ditta controinteressata.

Non colgono nel segno le censure di eccesso di potere, assoluto difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di interesse pubblico, illogicità manifesta, sviamento. Invero, nella specie si tratta di una previsione di pianificazione urbanistica generale, caratterizzata dalla più ampia sfera di discrezionalità amministrativa e tecnica, rispetto alla quale sarebbe consentito, tutt’al più, un vaglio giurisdizionale di logicità e ragionevolezza. Sennonché, non risulta in alcun modo provato dai ricorrenti che l’Amministrazione sia incorsa in un errore di fatto o che abbia agito con palese arbitrarietà o in modo irragionevole.

VI – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge, giudicandolo tardivo, inammissibile e infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2013, dal Collegio così composto:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)