TAR Piemonte, Sez. I, n. 1050, del 9 ottobre 2013
Urbanistica.Legittimità diniego per la realizzazione di due tettoie per protezione di mezzi meccanici
E’ legittimo il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di due tettoie per “protezione di mezzi meccanici”: l’una delle dimensioni di mt. 16x10, l’altra di mt. 7 x 24. La realizzazione di una tettoia prima inesistente non può certo rientrare nel concetto di opera di manutenzione ordinaria, che può compendiarsi solo in interventi che abbiano ad oggetto le mere “finiture” o impianti tecnologici di edifici già esistenti. Le opere di manutenzione straordinaria possono avere ad oggetto non solo finiture e non solo impianti tecnologici, potendo avere ad oggetto anche parti strutturali di edifici o potendo implicare la realizzazione ex novo di nuovi servizi igienici o di locali tecnici: tuttavia anche in questo caso è evidente che si deve trattare di opere che incidono direttamente su edifici o parti di edificio già esistenti. La realizzazione di una nuova tettoia non può quindi mai essere ricondotta al concetto di manutenzione ordinaria o straordinaria, compendiandosi nella realizzazione di nuove costruzioni, quantunque di dimensioni modestissime, e certamente tale assunto vale nel caso di specie, laddove la ricorrente ha chiesto di poter realizzare due tettoie di rilevanti dimensioni, saldamente ancorate al suolo, destinate al ricovero di mezzi meccanici, strutturalmente autonome rispetto ai capannoni già esistenti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01050/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02280/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 1998, proposto da:
Immobiliare Roveglia S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Gallenca, Paolo Casetta, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre, 60;
contro
Comune Leini';
per l'annullamento:
I) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:
- del provvedimento prot. 13461 del 21.10.1998 del comune di Leinì, conosciuto in data 21.10.1998, a firma del responsabile del settore edilizia privata/urbanistica,
- del parere negativo espresso dalla commissione igienico-edilizia nella seduta del 15.10.1998;
II) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 31.5.1999:
- delle n.t.a del p.r.g.c. adottato dal c.c. del Comune di Leinì in data 15.7.1997 in corso di superiore approvazione, con particolare riferimento all'art. 11.19.2.,
-degli atti tutti antecedenti, preordinati, presupposti, conseguenziali e comunque connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, proprietaria in Comune di Leinì del terreno censito al locale N.C.T. al Foglio 19, mapp. 106, 107, 108, 109, 110, 112, sul quale insistono alcuni capannoni, aveva presentato, il 29 aprile 1998, una richiesta di concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione di due tettoie per “protezione di mezzi meccanici”: l’una delle dimensioni di mt. 16x10, l’altra di mt. 7 x 24.
Detta richiesta riceveva il parere sfavorevole della Commissione Edilizia trattandosi di intervento “non compatibile con l’ambiente urbano” e pertanto in contrasto con le N.T.A. di riferimento, e cioè con l’art. 11.19.2. In data 11 giugno 1998 il Comune comunicava pertanto alla Immobiliare Roveglia il definitivo diniego sulla concessione edilizia richiesta.
2. Con nota del 30 luglio successivo la ricorrente chiedeva il riesame del provvedimento deducendo che le due tettoie oggetto dell’intervento dovevano qualificarsi quali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della Circolare del Ministero Lavori Pubblici n. 1918 del 16/11/1977, punto 13, in quanto finalizzate ad un adeguamento tecnologico, come tali compatibili con l’art. 11.19.2 delle N.T.A..
La Commissione Edilizia, ed il responsabile del Settore Edilizia Privata/Urbanistica confermavano tuttavia il precedente parere negativo sul rilievo che “le tettoie sono da computarsi a tutti gli effetti come nuova superficie coperta e pertanto non possono rientrare nelle opere ammesse come manutenzione straordinaria di cui alla circolare ministeriale LL.PP 16/11/97 n. 1918…”.
3. Avverso tale ultimo provvedimento la Immobiliare Roveglia ha quindi proposto gravame deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 11.19.2 delle NTA, dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili: alcuna norma prevede che le tettoie aperte non comportanti presenza di persone, destinate al mero ricovero di mezzi meccanici, debbano considerarsi superficie coperta; le NTA consentono invece ampliamenti funzionalità ad attività produttive in essere nel rispetto di parametri che nel caso di specie non verrebbero superati;
II) violazione dell’art. 11.19.2 delle N.T.A., ulteriori profili di eccesso di potere, in relazione al contrasto con quanto stabilito dalla Circolare del Ministero LL.PP n. 1918 del 16/11/97 e 2241/UL del 17/06/95, dalle quali si evince che le tettoie in argomento debbono qualificarsi come opere di ordinaria manutenzione, come tali pacificamente ammesse nella zona urbanistica di interesse;
violazione dell’art. 7 D.L: 9/86, convertito nella L. 84/92, in relazione al fatto che le opere in questione integrano pertinenze di impianti tecnologici esistenti, quindi assentibili con mera autorizzazione gratuita;
III) violazione dell’art. 31 comma 1 lett. b) L. 457/78.
4. Con ordinanza presidenziale del 24 febbraio 1999 veniva disposta l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento e di documentati chiarimenti.
5. Con nota n. 5373 del 30 marzo 1999 il Capo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Leinì dava ottemperanza alla ordinanza istruttoria, rilevando che l’attività esercitata negli immobili di proprietà della ricorrente, cioè una elettrogalvanica, è ascrivibile all’elenco delle industrie insalubri ai sensi del D.M. 23.12.1976 e che proprio per tale ragione l’intervento dalla stessa richiesto non poteva essere assentito.
6. Con ricorso depositato il 31 maggio 1999 la ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo falsa applicazione dell’art. 11.19.2 delle N.T.A., eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento, rilevando che i chiarimenti contenuti nella nota del 30 marzo 1999 integravano una inammissibile motivazione postuma, comunque generica.
7. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 21 marzo 2013, quando il Collegio ha disposto l’acquisizione dell’art. 9 delle N.T.A., richiamato dall’art. 11.19.2.
8. L’ordinanza rimaneva inadempiuta ed il ricorso veniva introitato a decisione alla pubblica udienza dell’11 luglio 2013.
9. E’ sostanzialmente incontestato tra le parti che la zona sulla quale deve essere realizzato l’intervento edilizio oggetto del giudizio è disciplinata dall’art. 11.19.2 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Leinì adottato con delibera del C.C. n. 64 del 15/07/1997. Tale norma, che disciplina in modo specifico gli interventi edilizi che interessano impianti produttivi in insediamenti residenziali, stabilisce che “sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati ad adeguameni tecnologici delle unità produttive. Per gli impianti produttivi classificabili come pa art. 9 delle presenti norme sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento, demolizione e nuova costruzione. L’intervento di ampliamento funzionale ad attività produttive in atto è ammesso sino ad una concorrenza massima pari al 50% della superficie lorda produttiva esistente (con esclusione della superficie destinata ad uffici e residenza) e nel rispetto di un rapporto di copertura complessivo pari al 40%. Sono comunque ammessi 100 mq. di Sul anche se eccedono tale rapporto. L’intervento è ammesso una sola volta. Per gli interventi di ampliamento e ricostruzione dovranno osservarsi le norme sulle distanze dalle strade, stabilite all’art. 4. Le Sus dovranno essere definite nella misura del 10% della Sf relativa all’ampliamento o ricostruzione, tramite applicazione sulla quantità di Sul produttiva interessata dall’intervento dell’If 0 0,50 mq/mq…”
Come si vede la norma ammette la possibilità di realizzare interventi di ampliamento e nuova costruzione solo con riferimento agli impianti produttivi “classificabili come pa art. 9 delle presenti norme”. L’art. 9 delle N.T.A. non è stato acquisito, essendo rimasta l’ordinanza collegiale del 21 marzo 2013 inadempiuta, ed al proposito giova sottolineare che per quanto detta ordinanza fosse rivolta al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Leinì, la ricorrente ben avrebbe potuto farsi parte diligente per assicurarne l’acquisizione al fascicolo del giudizio, visto che da essa avrebbero potuto trarsi elementi per affermare la legittimità dell’intervento. In conseguenza di ciò allo stato non vi è prova del fatto che l’attività produttiva in essere sul terreno e nei capannoni di proprietà della ricorrente rientri tra quelle ammesse a godere della possibilità di realizzare interventi di ampliamento e nuova costruzione, ed il Collegio non ritiene di dover rinnovare l’ordinanza istruttoria venendo in considerazione una circostanza la cui dimostrazione dopo tutto gravava sulla ricorrente.
10. Chiarito che le tettoie in argomento non possono essere assentite, per quanto sopra esposto, quale nuova costruzione o quale ampliamento, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia esente dai vizi prospettati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
La realizzazione di una tettoia prima inesistente non può certo rientrare nel concetto di opera di manutenzione ordinaria, che può compendiarsi solo in interventi che abbiano ad oggetto le mere “finiture” o impianti tecnologici di edifici già esistenti. Le opere di manutenzione straordinaria possono avere ad oggetto non solo finiture e non solo impianti tecnologici, potendo avere ad oggetto anche parti strutturali di edifici o potendo implicare la realizzazione ex novo di nuovi servizi igienici o di locali tecnici: tuttavia anche in questo caso è evidente che si deve trattare di opere che incidono direttamente su edifici o parti di edificio già esistenti. La realizzazione di una nuova tettoia non può quindi mai essere ricondotta al concetto di manutenzione ordinaria o straordinaria, compendiandosi nella realizzazione di nuove costruzioni, quantunque di dimensioni modestissime, e certamente tale assunto vale nel caso di specie, laddove la ricorrente ha chiesto di poter realizzare due tettoie di rilevanti dimensioni, saldamente ancorate al suolo, destinate al ricovero di mezzi meccanici, strutturalmente autonome rispetto ai capannoni già esistenti.
Poiché l’art. 11.19.2 delle N.T.A. consente, per le attività produttive che non rientrano tra quelle di cui all’art. 9 delle N.T.A., solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e poiché, come già precisato, la ricorrente non ha provato che l’attività produttiva esercitata in loco rientra tra quelle di cui all’art. 9 N.T.A., ne segue che le tettoie che essa ha chiesto di poter realizzare non risultano assentibili. Da qui la legittimità del provvedimento impugnato.
11. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione del Comune di Leinì.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)