TAR Campania (NA) Sez. II n. 4288 del 26 ottobre 2012
Urbanistica. Varianti leggere e definizione di sagoma dell’edificio.
Non possono considerarsi varianti cosiddette leggere (interventi edilizi in lieve difformità rispetto al progetto assentito, che si rendano necessari nel corso dell'edificazione per ragioni tecniche non previste o prevedibili al momento della redazione di esso) gli interventi che consistono nella integrale ristrutturazione dell'edificio, nonché in modifiche esterne, tipologiche e di destinazione dei locali di tale entità da determinare sostanziali variazioni di sagoma, volumetria e destinazione d'uso dell'originario progetto, con la conseguenza che, in tali casi, è invece necessario il permesso di costruire. Appare altresì opportuno precisare che per “sagoma” dell'edificio preesistente deve intendersi la conformazione plano-volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale . La creazione di balconi e l'apertura di finestre, modificando il prospetto principale dell'abitazione non sono da considerare quale opera di manutenzione straordinaria e ciò si verifica anche se non venga alterata la volumetria dell' edificio, perché nuovi balconi e nuove finestre ne alterano i prospetti ed, in definitiva, la sagoma . (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04288/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06118/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6118 del 2010, proposto da:
Mario Falco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D'Angelo e Francesco Vangone, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, alla via del Rione Sirignano n. 6;
contro
Comune di Cardito (n.c.);
per l'annullamento, previa sospensiva:
dell’ordinanza di demolizione dell’8.9.2010 (non recante alcun numero progressivo di protocollo), nonché del provvedimento denominato "ordine di non effettuare trasformazioni" n. 126 del 21.7.2010 (notificato il 22/7/2010) avente ad oggetto la dichiarazione di improcedibilità della DIA prot. n. 6721 del 22.6.2010 presentata dal signor Mario Falco, nonché di tutti gli atti preparatori, consequenziali e connessi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente, ivi compresa, per quanto possa occorrere, l'ordinanza di sospensione lavori del 4.8.2010.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le ordinanze di questa Sezione n. 2370/2010 del 2 dicembre 2010 e n. 5406/2011 del 18/11/2011;
Viste le relazioni di verificazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 27 ottobre 2010 e depositato il successivo 15 novembre, il signor Mario Falco ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Cardito avverso i provvedimenti in epigrafe indicati di cui chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Il ricorrente esponeva le seguenti circostanze di fatto:
- di essere proprietario di un antico e vetusto fabbricato, sito in Cardito alla via Roma n. 5;
- di avere ottenuto, in relazione a tale fabbricato, permesso di costruire n. 19/07 avente ad oggetto “recupero abitativo del sottotetto esistente al piano secondo previo restauro e risanamento conservativo dell'unità immobiliare afferente lo stabile”;
- che, nel corso dei conseguenti lavori, era emersa la necessità di provvedere ad alcune modestissime modifiche rispetto al progetto assentito con il suddetto permesso di costruire;
- che, pertanto, egli aveva presentato una prima D.I.A. in data 20/4/2010, che tuttavia era stata dichiarata improcedibile con ordinanza n. 80 del 19/5/2010;
- che, a seguito di numerosi incontri tra i tecnici di parte ed il responsabile del procedimento, egli aveva presentato una seconda D.I.A. in data 22/6/2010, prot. n. 6721;
- che, peraltro, anche la suddetta nuova D.I.A. era stata dichiarata improcedibile con il provvedimento n. 126 del 21/7/2010;
- che, alla dichiarazione di improcedibilità della seconda D.I.A., avevano poi fatto seguito l'ordinanza di sospensione lavori del 4/8/2010 e l'ordinanza di demolizione dell'8/9/2010 (entrambe relative alle opere denunciate con la suddetta seconda D.I.A. del 22/6/2010, la cui esecuzione era stata accertata dal Sevizio Edilizia Pubblica e Privata con la relazione tecnica di sopralluogo n. 308/EPP del 26/7/2010).
Tanto premesso, egli deduceva l'illegittimità degli impugnati provvedimenti con quattro distinti motivi di ricorso incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: con il primo motivo, allegando perizia giurata, rilevava che gli interventi eseguiti sarebbero assentibili mediante semplice D.I.A., in quanto non comporterebbero alcun aumento, nè di superficie, né di volume; con il secondo motivo, rappresentava che era in corso di presentazione l'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 D.P.R. n. 380/2001; con il terzo motivo, rilevava l'illegittimità dell'impugnata ordinanza di demolizione per carenza della obbligatoria valutazione tecnico-economica di spettanza della Giunta Municipale ai sensi dell'articolo 41 D.P.R. n. 380/2001; con il quarto motivo, infine, deduceva la violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990.
2. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio, ma faceva pervenire relazione amministrativa.
3. Con ordinanza n. 2370/2010 del 2 dicembre 2010, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare limitatamente alla diffida a demolire, contestualmente disponendo verificazione tecnica affidandola all'Assessore all'Urbanistica della Provincia di Napoli, con facoltà di delega, al fine di accertare le circostanze di fatto controverse.
In data 11 maggio 2011 il tecnico incaricato, architetto Annalisa Lala, depositava la relazione di verificazione, avverso la quale la parte ricorrente proponeva specifiche controdeduzioni a mezzo del proprio tecnico di parte, geometra Ferdinando D’Anna.
Con ordinanza n. 5406/2011 del 18 novembre 2011, questa Sezione disponeva un supplemento di verificazione, anche alla luce delle osservazioni formulate dal ricorrente.
In data 26 gennaio 2012, il verificatore depositava relazione tecnica integrativa.
Successivamente, il ricorrente depositava ulteriori note tecniche e memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2012, il ricorso veniva introitato in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, devono essere disattese, in quanto del tutto destituite di fondamento, la seconda, la terza e la quarta censura di ricorso.
2. In relazione alla seconda censura, si deve rilevare che il ricorrente non ha provato di avere presentato alcuna istanza di sanatoria in relazione alle opere oggetto di causa.
Inoltre, il Comune intimato, nella relazione agli atti, ribadisce che alcuna istanza di accertamento di conformità a nome di Falco Mario riguardante l'immobile in questione risulta inoltrata presso il competente ufficio.
La censura in esame è quindi infondata in punto di fatto.
In ogni caso, sarebbe anche priva di fondamento sul piano giuridico, dal momento che la validità dell'ordine di demolizione non risulterebbe pregiudicata dalla successiva presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nell’attuale sistema normativo (coerentemente al principio generale secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va verificata esclusivamente con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione) non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 849, T.A.R., Campania, Napoli, sez. II, 14 settembre 2009, n. 4961).
3. In relazione alla terza censura, si deve rilevare che la norma a tal fine richiamata dal ricorrente non era da tempo più in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti impugnati, essendo stata integralmente abrogata e sostituita dall'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. n. 326/2003).
4. In relazione alla quarta censura, si deve infine osservare che la stessa risulta destituita di fondamento sia in punto di fatto (dal momento che con l'ordinanza di sospensione lavori del 4 agosto 2010 l'amministrazione ha espressamente dato comunicazione all'interessato, <<ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, … dell'avvio del procedimento volto a verificare la legittimità delle opere eseguite in base al permesso di costruire n. 19/2007 del 22/5/2007 e a sanzionare eventuali attività non legittimate …>>), sia in punto di diritto (alla luce del pacifico principio giurisprudenziale, pienamente condiviso dalla Sezione, in base al quale gli atti di natura urgente e vincolata - come appunto quelli sanzionatori in materia edilizia - non richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario e quindi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento repressivo: cfr. C.d.S., Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5049; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 6 luglio 2012, n. 3249).
5. La prima censura, concernente l'aspetto sostanziale della questione, è invece fondata nei sensi e nei limiti che seguono.
Occorre premettere che, in base alla relazione di sopralluogo prot. n. 308/EPP del 26 luglio 2010 (richiamata sia dall’ordinanza di sospensione lavori del 4 agosto 2010, sia dall’ordinanza di demolizione dell'8 settembre 2010) è stata accertata, sul fabbricato in questione, la realizzazione delle opere richieste dall'interessato con la D.I.A. n. 6721 del 22 giugno 2010 in variante al permesso di costruire n. 19/2007 (D.I.A. che tuttavia non si è perfezionata, in quanto il Comune ha al riguardo adottato tempestivamente il provvedimento inibitorio n. 126 del 21 luglio 2010).
Si tratta, nello specifico, secondo la descrizione compiuta nella suddetta relazione, delle seguenti opere:
- piano terra: edificazione della cassa ascensore in altra posizione rispetto a quella assentita; altezza interna lievemente più bassa rispetto a quella riportata nei grafici; mancanza del vano di collegamento tra il corpo lungo posto a sinistra del cortile e quello corto posto sul lato trasversale ad esso; il corpo corto risulta completamente separato; realizzazione di vere e proprie finestre sui pianerottoli delle scale in luogo delle semplici aperture;
- piano primo: diversa distribuzione interna (<<la zona A presenta il muro a spostato di 75 cm verso il cortile ed un ulteriore muro perpendicolare ad a ad 1,5 m. dalla parete sinistra b>>); realizzazione di un nuovo vano, in corrispondenza del quale è stata ricavata una finestra che non compare nel titolo autorizzativo; realizzazione di variazioni interne negli ambienti a destra della scala (<<la stanza in angolo risulta accorciata di 1,5 m., sfondata la parete di fondo e ricavata una piccola camera al posto del bagno previsto; il nuovo muro si protende nella stanza vicina a costituire un disimpegno>>); <<nella zona sovrapposta al corpo B, la parete esterna sul cortile viene arretrata di circa 1,2 m. e scompare la strana finestratura riportata sul pdc a ridosso del muro di confine, al quale va ad appoggiarsi la costruzione>>; <<tutte le aperture che dovrebbero essere lumi ingredienti sono impostate ad un'altezza variabile tra metri 1,70 e 1,73>>;
- piano secondo: diversa distribuzione interna (<<nella zona A il muro a è avanzato di 1,1 m. verso il cortile e il muro b spostato a destra di 95 cm. nella zona a destra delle scale la parete c è avanzata di circa 60 cm. e scompare la risega della parte finale. La parete d è stata realizzata al di sopra, e non accostata all'interno, del muro di confine con la proprietà vicina, determinando così anche una variazione della sagoma assentita. Essa, diversamente da quanto riportato nei grafici, non continua il muretto del balcone del terrazzo ma gli si affianca, … Lo sporto, che dovrebbe essere una tettoia a copertura del balcone sottostante, è stato ridotto nelle dimensioni da 2,0 m. di profondità ad 1,0 m. e ad una lunghezza di 12,0 m. invece che 19,2, non arrivando davanti al corpo scala. È stato realizzato un solaio dal muro Q a 80 cm. dal limite dello spigolo della copertura confinante, per una lunghezza di m. 4,80. Su questo solaio si apre un vano-porta dal muro della zona a destra della scala>>); realizzazione, verso il cortile, di una finestratura nel vano scala a doppia altezza, <<del tutto assente nel pdc>>; <<tutte le aperture che dovrebbero essere lumi ingredienti sono impostate ad un'altezza di m. 1,45>>; <<la copertura a falde, che guardando dall'alto del terrazzo dovrebbe avere un'unica pendenza dal lato sinistro, presenta invece una doppia inclinazione>>; <<l'altezza interna è per qualche centimetro inferiore a quella autorizzata>>.
Nel corso del sopralluogo, è stata inoltre accertata una ulteriore variazione (la tettoia a copertura del balcone del primo piano è stata trasformata in un solaio, <<sul quale sono state aperte le porte di due ambienti retrostanti, che sul titolo autorizzativo, nonché sulla DIA, compaiono come finestre>>).
L’intimata amministrazione comunale ha ritenuto, con gli impugnati provvedimenti, che tutte tali opere non fossero assentibili mediante denuncia di inizio attività (in quanto comportanti una rilevante modifica della distribuzione interna, dei prospetti, delle aperture e del profilo della falda e della gronda), ma che invece fossero da realizzare mediante nuovo permesso di costruire (in quanto comportanti variazioni sostanziali rispetto al permesso di costruire n. 19/2007). Dopo averne inibito la realizzazione richiesta con la D.I.A. del 22 giugno 2010, ne ha pertanto ingiunto dapprima la sospensione e quindi la demolizione.
Il ricorrente ha invece contestato tale configurazione, ritenendo che per tutte le opere realizzate non fosse necessario alcun titolo abilitativo (o comunque, non fosse necessario un nuovo permesso di costruire), dal momento che si tratterebbe di interventi comportanti una modesta variante in corso d'opera, senza alcun aumento di superficie, di volume o di unità immobiliari.
Il ricorrente, richiamando la perizia giurata redatta dal proprio tecnico, ha in particolare evidenziato che: la diversa distribuzione dei locali interni è stata determinata dalla necessità di evitare di allocare sulla parte sud del fabbricato le colonne fecali (per cui i bagni sono stati posti verso l'interno del cortile); al piano terra, è stata realizzata una diminuzione della volumetria residenziale, in quanto una parte dei vani residenziali è stata destinata ad ospitare impianti tecnologici; sempre al piano terra, sono state ripristinate le originarie aperture, anziché i vani finestra previsti dal permesso di costruire n. 19/07; i vani finestra dovevano comunque essere necessariamente modificati, in corso d'opera, per ragioni squisitamente tecniche, per la presenza di un cordolo di concatenamento delle strutture (per cui il posizionamento in altezza di tali aperture era obbligatoriamente vincolato dal suddetto cordolo); il tecnico della P.A. sarebbe incorso in un macroscopico errore nell'evidenziare la scomparsa della “finestratura” al primo piano, in quanto la presenza di tale struttura nel p.d.c. 19/07 sarebbe dovuta ad un errore grafico, trattandosi di costruzioni in aderenza; il nuovo solaio riscontrato al secondo piano, non sarebbe altro che il piano di copertura del locale sottostante così come regolarmente assentito con il rilasciato permesso di costruire; non sussisterebbe alcuna differenza perimetrale tra quanto assentito e quanto realizzato; non sarebbero stati realizzati ulteriori abbaini rispetto a quelli preesistenti (in numero di tre); la diversità di inclinazione della falda scaturirebbe dalla presenza di uno dei tre abbaini; l'altezza complessiva del fabbricato (come peraltro non contestato dal Comune) sarebbe rimasta inalterata.
Ciò posto, ritiene il Collegio che ai fini della risoluzione della presente controversia occorra fare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 22, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, in base alla quale sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività (oltre agli interventi di cui al comma primo) <<le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. …>>.
Si tratta delle varianti cosiddette leggere, che consistono nella realizzazione di interventi edilizi in lieve difformità rispetto al progetto assentito, che si rendano necessari nel corso dell'edificazione per ragioni tecniche non previste o prevedibili al momento della redazione di esso.
Da tale ambito vanno invece esclusi gli interventi che consistono nella integrale ristrutturazione dell'edificio, nonché in modifiche esterne, tipologiche e di destinazione dei locali di tale entità da determinare sostanziali variazioni di sagoma, volumetria e destinazione d'uso dell'originario progetto, con la conseguenza che, in tali casi, è invece necessario il permesso di costruire (C.d.S., Sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3231; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 642; Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2010, n. 41752).
Appare altresì opportuno precisare che per “sagoma” dell' edificio preesistente deve intendersi <<la conformazione plano-volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale>> (Corte Costituzionale, 23 novembre 2011, n. 309; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 giugno 2012, n. 463) ed inoltre che, secondo la giurisprudenza amministrativa, <<la creazione di balconi e l'apertura di finestre, modificando il prospetto principale dell'abitazione non sono da considerare quale opera di manutenzione straordinaria e ciò si verifica anche se non venga alterata la volumetria dell' edificio, perché nuovi balconi e nuove finestre ne alterano i prospetti ed, in definitiva, la sagoma>> (cfr. C.d.S., Sez. I, 9 maggio 2012, n. 380).
In applicazione delle riferite coordinate interpretative, ed alla luce delle due relazioni tecniche del verificatore (in questa sede da intendersi integralmente recepite e richiamate), la censura in esame è quindi fondata in relazione ai soli interventi che hanno comportato delle semplici modifiche interne che non hanno inciso sulle superfici e sui volumi complessivi del fabbricato, mentre è invece infondata rispetto agli interventi che hanno comportato una modifica del prospetto e della sagoma.
Pur potendo, per ragioni di sinteticità, fare riferimento alle suddette due relazioni ed alle relative conclusioni, il Collegio ritiene tuttavia, per completezza espositiva, ripercorrere i punti salienti degli elaborati del verificatore, al fine di meglio enucleare e descrivere gli interventi ammissibili con procedura semplificata (D.I.A. in variante) e quelli invece assentibili con nuovo Permesso di costruire.
Nella prima relazione, il verificatore, in risposta al primo quesito, dà preliminarmente atto che <<l'immobile planimetricamente ha forma rettangolare circoscritto su quattro lati da pareti portanti che non hanno subìto modifica della giacitura, a parte alcune piccole modifiche evidenziate dalla sovrapposizione di grafici dovute probabilmente all'aggiornamento del rilievo nel corso dei lavori>> (tale accertamento risulta ribadito nel prosieguo della relazione laddove si afferma, al punto 3, concernente il rispetto delle distanze dalle proprietà aliene, <<che la posizione del fabbricato non è mutata rispetto allo stato iniziale>>).
In relazione al piano terra, continuando nella sua relazione, evidenzia che <<dal cortile si accede ad un vano destinato a locale tecnologico di superficie netta utile di 22 mq. con finestra … prospiciente l'area verde di proprietà aliena. …. Dal confronto tra i grafici della DIA ed il permesso di costruire tale vano appare nella DIA di maggiori dimensioni anche se la distanza tra lo spigolo del fabbricato di proprietà aliena e la giacitura della muratura in cui è la porta di ingresso è costante (75 cm). Ebbene nel corso del sopralluogo effettuando le dovute misurazioni, constatai che la parete in cui è l'ingresso è posta proprio a 75 cm dallo spigolo del fabbricato adiacente e che l'interno misura una lunghezza complessiva di circa (allo stato grezzo) 11,60 m. Pertanto, …, si può concludere che la maggiore dimensione è data probabilmente da un'errata esecuzione del rilievo metrico nel permesso di costruire, dal momento che il fabbricato adiacente non può essere stato spostato e la parete di fondo appare invariata. L'intervento proposto nella DIA al piano terra mostra la posizione della maglia strutturale in muratura pressoché invariata ad eccezione della lieve differenza riscontrata sovrapponendo i due grafici. La parete portante che circoscrive a destra il corpo scala si presenta interrotta a causa della modifica della posizione del vano ascensore; inoltre scompare il tratto di muratura posto all'interno del tratto di fabbricato adiacente il piccolo fabbricato in muratura. La realizzazione del locale tecnico la cui superficie utile è di circa mq. 22, in luogo di spazi residenziali misuranti superficie netta utile di mq. 18,79, costituisce una modifica compatibile con l'attività di risanamento conservativo … L'apparente modesto incremento volumetrico è stato sicuramente conseguente ad un errato rilievo grafico dei luoghi nel momento della presentazione del permesso di costruire, trattasi comunque di incremento di modeste dimensioni che non ha modificato la sagoma dell'edificio ed essendo destinato a locale tecnico sottrae superficie utile all'edificio. Gli interventi al piano terra incidono essenzialmente sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, non costituiscono variazione essenziale poiché non modificano il numero delle unità immobiliari e la volumetria dell'edificio, pertanto rientrano nella categoria di varianti a permessi di costruire che l'articolo 22, comma secondo, del testo unico n. 380/2001 ritiene realizzabili con DIA>>.
In relazione al piano primo, il verificatore ha accertato che <<le opere … realizzano spostamenti delle tramezzature interne e dunque si configurano come opere interne che non determinano modifiche della sagoma né delle volumetrie, pertanto rientrano nella categoria di varianti a permesso di costruire che l'articolo 22, comma secondo, del testo unico n. 380/2001 ritiene realizzabili con DIA>>; per quanto riguarda poi la “ strana finestratura” (che nella relazione comunale di sopralluogo si assume essere stata soppressa rispetto a quanto risultante dai grafici allegati al permesso di costruire), il verificatore ha invece chiarito nella relazione tecnica integrativa che tale circostanza <<nulla ha prodotto in termini di aumento della superficie interna al fabbricato; tale parete infatti non cambia giacitura nella DIA rispetto al PdC; inoltre essa è sempre rappresentata all'interno delle linee che individuano la sagoma del fabbricato a confine disegnandolo dunque come muro comune e non come doppia muratura accostata. È verosimile credere dunque che la finestra sia un’erronea rappresentazione dei luoghi>>.
In relazione al piano secondo (o sottotetto), il verificatore ha riscontrato <<che le modifiche realizzate al piano sottotetto prevedono innanzitutto una diversa distribuzione delle tramezzature interne, intervento che rientra tra quelli realizzabili mediante denuncia di inizio attività e non si verifica incremento della volumetria del vano destinato a wc che appoggia la propria parete sulla parete adiacente …>>.
Come chiarito nella relazione tecnica integrativa, gli interventi oggetto della denegata DIA hanno prodotto un lievissimo incremento volumetrico dell'intero fabbricato (che dagli originari 2.069,28 mc. previsti nel rilasciato permesso di costruire passa ai definitivi 2.079,10 mc. contemplati nella DIA, con un aumento globale di circa 10 mc.) ed hanno altresì determinato un altrettanto lievissimo aumento della superficie non residenziale dell'intero fabbricato (di circa 6 mq.), mentre si è verificata una riduzione della superficie netta utile (da 412,4 mq. a 391,24 mq.).
Gli interventi che precedono, in applicazione della regola posta dalla cennata disposizione normativa di cui all'articolo 22, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, conformemente a quanto dedotto dal ricorrente, potevano essere dunque realizzati mediante denuncia di inizio attività, in quanto non comportano rilevanti modifiche di volumetria o di superficie e quindi non incidono sulle caratteristiche essenziali del progetto originariamente assentito con il permesso di costruire n. 19/2007.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda le lievi modifiche delle destinazioni d'uso realizzate in ogni piano (mediante la trasformazione di una piccola porzione di superficie utile in vano tecnico a causa della modifica della posizione dell'ascensore), nonché al piano terra (in cui alcuni vani destinati ad ufficio o studio, misuranti superficie netta utile di mq. 18,79, sono stati sostituiti da un locale a destinazione di impianti tecnologici la cui superficie utile è di circa mq. 22).
Contrariamente a quanto invece dedotto dal ricorrente non potevano essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di modifica o creazione di aperture (balconi o finestre) che, in quanto tali, hanno comportato una modifica del prospetto e della sagoma dell'intero fabbricato (e che pertanto non potevano rientrare nell'ambito di applicazione della più volte richiamata disposizione normativa di cui all'articolo 22, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001: cfr. C.d.S. n. 380/2012 cit.).
Si tratta in particolare, secondo la descrizione del verificatore, dei seguenti ulteriori interventi:
- per quanto riguarda il piano primo, il verificatore ha accertato che <<si propone altresì la modifica del balcone, nella parte ove vi era in origine il volume superfetativo, con riduzione della profondità di circa 52 cm.; questo, rientrando verso l'interno del fabbricato di circa 2,85 m., realizza un terrazzino interno posto a confine con l'immobile di proprietà aliena; si realizza la modifica dell'aspetto plano volumetrico e della sagoma dell'edificio, per la quale è richiesto il permesso di costruire>>;
- per quanto riguarda il piano sottotetto, il verificatore ha accertato che <<lungo il fronte prospettante il cortile condominiale si prevede una tettoia di più modeste dimensioni rispetto a quella assentita misurando circa 12 m. x 1,00 m. di profondità; la riduzione della lunghezza lascia il posto alla realizzazione del terrazzino prospiciente il wc e la cucina, in sostituzione della preesistente tettoia, che configura aumento di superficie non residenziale dell'unità immobiliare. … Nel complesso gli interventi sopra descritti modificano il prospetto e la sagoma del fabbricato. … Per quanto riguarda la sagoma del tetto, la linea di colmo non ha subìto modifiche in altezza né nella posizione planimetrica; è invece stata oggetto di modifica la sagoma dello spiovente verso il cortile interno, che copre l'area in cui ricade il wc adiacente al fabbricato di proprietà aliena. Questa infatti mostra una doppia pendenza che nel permesso di costruire si presentava come unica linea, configurando così nella DIA la modifica della sagoma del fabbricato ….>>.
Il verificatore ha altresì rilevato le seguenti modifiche del prospetto del cortile:
- per quanto riguarda il piano terra, la modifica del prospetto del cortile interno si realizza <<con la proposizione di porte finestra di 1,40 x 2,40 m. di altezza, in luogo di finestroni di circa h. 1,60 x 1,40 m., l'eliminazione di finestre sopraluce e la realizzazione di una nuova finestra di dimensioni 0,80 x 1,40 m. in corrispondenza del bagno>>;
- per quanto riguarda il piano primo, <<si realizza una nuova finestra in corrispondenza del wc di dimensioni 0,80 x 1,40 m., si eliminano le due aperture lucifere in corrispondenza del corpo scala sostituite dal finestrone delle scale di h. 3,20 x 0,80 m. con chiusura verticale a semicerchio; prospiciente il terrazzino interno posto a confine con l'immobile di proprietà aliena, che nel permesso di costruire si configurava come superficie interna all'unità immobiliare, si realizza una porta finestra della cucina dell'appartamento posto a destra;
- per quanto riguarda il piano sottotetto, <<la tettoia, in origine continua, è interrotta dall'introduzione della sopracitata vetrata delle scale, mentre all'angolo con l'edificio basso a confine, è stata sostituita da un solaio piano sul quale è stato realizzato un terrazzino sul quale prospettano la porta finestra della cucina, che sostituisce la piccola apertura lucifera del permesso di costruire di 0,75 m. x 0,75 m, ed il finestrino del wc. Scompaiono inoltre gli oblò sulla facciata e l'apertura dell’abbaino ad est posto al di sopra del wc.>>.
Il verificatore ha altresì rilevato le seguenti modifiche del fronte prospettante Palazzo Mastrilli:
- al piano terra ed al primo piano, <<la proposizione di finestre rettangolari h. 0,75 x 1,35 m. di larghezza, in luogo di aperture quadrate di 0,80 x 0,80 m. L'apertura centrale le cui dimensioni sono minori (h. 0,75 m x 1,15 m di larghezza) ed è posta a circa 3,2 m dall'apertura a destra>>;
- in corrispondenza del piano sottotetto, <<sono realizzati finestroni di dimensioni uguali a quelle dei piani inferiori in sostituzione delle piccole aperture lucifere circolari del permesso di costruire (diametro 0,50 m), in posizione diversa rispetto al titolo assentito per determinare l'allineamento delle aperture con quelle inferiori. È stato inoltre realizzato un torrino di fine corsa del vano ascensore che appare nei grafici di dimensioni di circa 2,20 x 2,00 m. per circa 80 cm di altezza. Il volume siffatto costituisce volume tecnico in rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione della costruzione e, pertanto, sottratto al regime del permesso di costruire e realizzabile mediante d.i.a.>>.
Il verificatore ha altresì rilevato le seguenti modifiche sul prospetto est:
- al piano terra <<si propongono due finestroni di larghezza 1,15 x h. 0,75 m. … in luogo di un unico finestrone quadrato di dimensioni 0,90 x 0,90 m. ubicati ad una distanza diversa ossia spostati di circa 50 cm.>>;
- al piano primo <<si propongono due finestroni di dimensioni metri 1,10 x 0,75 h. e m. 1,35 x 0,75 h. In luogo di un piccolo finestrino (m. 0,60 x 0,80 h.) ed una finestra (1,20 x 1,60 h), quest'ultimo(a) spostato(a) di circa 1 m rispetto alla posizione prevista nella DIA>>;
- al piano sottotetto, <<oltre alla modifica della sagoma della falda sud-est, …, si realizzano una porta finestra larga 1,40 ed una porta finestra di larghezza 1,40 m, in luogo di una porta finestra ed un'ampia vetrata ad illuminare il wc anche queste spostate di posizione. Nel permesso di costruire la porta finestra che dalla cucina conduce al terrazzo ha dimensioni 1,10 x 2,20, mentre la vetrata del wc ha dimensioni 1,90 x 2,20 h. circa>>.
Secondo il verificatore, in conclusione, per quanto riguarda l'intervento sui prospetti nord ed est, <<il piano terra e piano primo mostrano il tentativo di riprendere lo schema delle originarie aperture pur con l'inserimento di alcune nuove finestrature, peraltro assentite nel permesso di costruire, ma realizzandole con sagoma differente (rettangolari al posto di forma quadrata) mentre le aperture del piano sottotetto si propongono come alterazione del progetto assentito nelle sue caratteristiche estetiche. Il risultato è che nel complesso risultano alterati sia il prospetto originario che quello assentito nel permesso di costruire configurando un intervento di difformità di natura qualitativa, per i quali pertanto è necessario il rilascio del preventivo permesso di costruire>>.
In relazione agli abbaini, il verificatore ha accertato, nella relazione tecnica integrativa, che <<nei grafici della DIA non sono stati introdotti nuovi abbaini; il nuovo abbaino di cui si parla nell'ordinanza di demolizione del Comune è in realtà il vano fine corsa dell'ascensore>>.
Tuttavia, ha anche chiarito che <<nella DIA l'intervento proposto modifica l'aspetto di tali abbaini che presentano tutti la linea di partenza non più posta in corrispondenza della linea di colmo, ma traslata verso sud e sono di minore ampiezza. … Tale traslazione … ha prodotto la modifica del profilo della falda del lato sud est, nonché la modifica dell'aspetto della copertura del tetto ove sono gli abbaini. … In sintesi il profilo della falda è modificato a causa dello slittamento dell’abbaino verso sud …>>.
Per quanto riguarda le aperture del sottotetto, ne ha ribadito la trasformazione.
Egli ha infatti accertato che <<il prospetto nord nel PdC si presenta al piano sottotetto costituito da quattro piccole aperture lucifere circolari, di uguali dimensioni (circa 65 cm di diametro) poste ad un'altezza di circa 2 m da terra ed allineate con le aperture dei piani sottostanti. Le stesse nella DIA sono state trasformate in quattro aperture di forma rettangolare, allineate a quelle dei piani sottostanti; queste si presentano di uguali dimensioni tra di loro (0,75 m. h. x 1,35 m. larghezza), ad eccezione di quella posta in corrispondenza del pianerottolo della scala, che si presenta di minore larghezza (0,75 m. h. x 1,15 m. larghezza); quest'ultima rispetto alla corrispondente apertura del PdC trasla notevolmente in pianta a causa dello spostamento dell'ascensore>>.
Il verificatore, a tale riguardo, conclude quindi nel senso che <<in sintesi pur non aumentando il numero delle finestre, si modifica l'aspetto del prospetto, la forma delle aperture, la superficie lucifera di ciascuna apertura e la loro altezza rispetto al piano del solaio>>.
Il verificatore ha quindi accertato che <<il prospetto sud nel PdC presenta tre abbaini con finestre di forma rettangolare, di queste le prime due sono rappresentate con una corrispondente apertura nella muratura in pianta, mentre la terza (quella posta nell'angolo sud-est) non presenta aperture in pianta, pertanto da considerarsi come finestra puramente decorativa. Tra gli abbaini sono poste tre piccole finestre circolari, delle quali solo una (quella tra i primi due abbaini) presenta una reale apertura nella muratura, e due finestre quadrate di 80 x 80 cm.>>. <<Nei grafici della DIA, le finestre degli abbaini non subiscono ampliamento in larghezza ed in altezza, si ha solo una lieve traslazione in pianta di entità trascurabile (20 cm.); tuttavia dal sopralluogo effettuato si è accertato come in realtà, in corso d'opera, queste siano state trasformate in porte finestra, così come evidenziato nell'ordinanza del Comune. La piccola apertura circolare tra i primi due abbaini, si trasforma in una finestra rettangolare larga 70 cm. e di altezza di 1,50 m. Scompaiono le restanti finte finestre circolari, mentre le finestre quadrate sono sostituite, la prima, dal finestrone rettangolare del corpo scala che comprende due piani del prospetto (3,00 x 1,00 m.) e la seconda dalla porta finestra (2,40 x 1,50 m) che conduce al balconcino realizzato in luogo di parte della tettoia in tegole. Il prospetto del terzo abbaino non è rappresentato graficamente nella DIA, tuttavia in pianta non sono raffigurate aperture, per cui si può concludere che si prosegua nella realizzazione di una finta apertura, così come nel PdC>>.
In sintesi, secondo il verificatore, anche se lungo tale prospetto non è aumentato il numero delle finestre, <<si procede ad una modifica dell'aspetto del prospetto attraverso la seguente modifica della forma delle aperture: - finestra rettangolare in luogo di finestra circolare; - sostituzione delle due finestre quadrate di dimensioni di cm. 80 x 80, con il finestrone delle scale di 3,00 x 1,00 m, e con la porta finestra (2,40 x 1,50 m); - sui luoghi si riscontra come nei primi due abbaini siano state realizzate porte-finestre in luogo di finestre, mostrando così l'intenzione di realizzare un balcone in luogo della tettoia in tegole con conseguente aumento della superficie non residenziale>>.
Il verificatore ha inoltre accertato che <<il prospetto ovest del piccolo volume adiacente il fabbricato a confine, dove è il wc, è modificato perché scompaiono le due finestre, …, e si realizza una finestra, …, prospiciente il balcone di nuova realizzazione>> e che <<lungo il prospetto est del fabbricato oltre alla modifica della sagoma dell'abbaino, si realizzano due porte finestra larghe 1,40 m in sostituzione della porta finestra di minori dimensioni (…) che conduceva al terrazzo e dell'ampia apertura che illuminava il wc. Quest'ultima viene a trovarsi in una posizione diversa traslando verso nord di circa metri 3>>.
L'accertata, intervenuta, modifica delle dimensioni e del posizionamento delle aperture del fabbricato rende irrilevante l’ulteriore questione concernente il rispetto delle distanze dalle proprietà aliene relativamente alle aperture del primo e del secondo piano.
Per completezza espositiva, occorre comunque rilevare che, in base all'accertamento del verificatore, le aperture del primo e del secondo piano sono poste ad altezza inferiore rispetto a quelle previste dal codice civile, ma che tuttavia, essendo dotate di inferriate fisse con maglia da cmq. 3, limitano la prospectio e pertanto determinano la configurazione di tali aperture come luci irregolari.
6. In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto nei limiti e nei sensi che precedono.
7. Dato l'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
8. Il compenso del verificatore, architetto Annalisa Lala, è liquidato nell'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila), che viene posto a carico di entrambe le parti nella misura di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui motivazione e per l'effetto annulla, entro i suddetti limiti, i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Liquida il compenso del verificatore, architetto Annalisa Lala della Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli, nell'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila), posto a carico di entrambe le parti in causa nella misura di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.