TAR Campania (SA) Sez. I n.1151 dell'11 giugno 2012
Urbanistica. Permesso di costruire e volontà di recesso di uno o più dei contitolari

L'eventuale volontà di recesso di uno (o più) dei contitolari del permesso di costruire, per assumere rilevanza (mediata dalla sua incidenza in senso eliminativo, riduttivo o modificativo sulla efficacia del titolo) sul piano dei rapporti con l'amministrazione da cui promana, deve necessariamente tradursi nella rinuncia all'effetto abilitativo da esso prodotto nella sfera giuridica del soggetto rinunciante: rinuncia cui potrà conseguire l'impossibilità di esecuzione del progetto approvato, nell'ipotesi di indivisibilità dello stesso (e quindi, di riflesso, la decadenza del permesso di costruire), o che potrà determinare, in via diretta, l'illiceità dell'attività di trasformazione che dovesse essere attuata in relazione alla proprietà del rinunciante ovvero, in via indiretta, l'illegittimità di quella realizzata sulle proprietà degli altri titolari del permesso, qualora difforme dai parametri urbanistici applicabili una volta venuta meno (per rinuncia, appunto) la disponibilità edificatoria di una delle proprietà inizialmente interessate dal progetto di trasformazione.

N. 01151/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01485/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2011, proposto da:
Domenico Cavallo e Gerardo Cavallo, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto in Salerno, via Roma n. 61, presso l’avv. Lanocita;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lullo, con domicilio eletto in Battipaglia, piazza A. Moro n. 1, presso l’Avvocatura comunale;

nei confronti di

Giorgio Emmanuel Vicinanza, Isolina Vicinanza, Lucia Vicinanza, Rosario Abbatemarco, Antonietta Abbatemarco, Stefania Abbatemarco, Angela Abbatemarco;
Giovanni Vicinanza, Maria Pia Vicinanza, Angiolina De Filippo, Giovanna Abbatemarco, Francesca Abbatemarco, Vincenzo Abbatemarco, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale il Responsabile A.P.O. del Comune di Battipaglia ha disposto l’archiviazione del procedimento di cui alle diffide inoltrate dai sig.ri Cavallo ed ha contestualmente revocato l’ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 50650 del 27.6.2011;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia, di Giovanni Vicinanza, di Maria Pia Vicinanza, di Angiolina De Filippo, di Giovanna Abbatemarco, di Francesca Abbatemarco e di Vincenzo Abbatemarco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti deducono di essere comproprietari di un lotto sito nel Comune di Battipaglia alla via Monsignor Vicinanza e di avere, insieme ad altri proprietari, presentato in data 8.11.2002 domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale (più precisamente, di un programma costruttivo di edilizia residenziale privata costituito da n. 5 fabbricati per civile abitazione e n. 7 villette), respinta con provvedimento prot. n. 44678 dell’11.4.2003.

Essi allegano di aver impugnato il suddetto provvedimento negativo dinanzi al T.A.R., il quale ha disposto, con ordinanza n. 1248/2003, il riesame del provvedimento medesimo: successivamente, nella perdurante inerzia dell’amministrazione, è stato nominato il Commissario ad acta che, con atto prot. n. 370 del 27.10.2009, ha rilasciato l’agognato permesso di costruire.

I ricorrenti evidenziano quindi che, in data 30.7.2010, è stata anche stipulata la relativa convenzione, contemplante l’obbligo dei titolari del permesso di costruire di realizzare alcune opere di urbanizzazione, da scomputare nel loro valore effettivo dall’importo integrale degli oneri di urbanizzazione calcolati dall’amministrazione, opere da realizzare “mediante procedura ristretta semplificata indetta dal soggetto attuatore ai sensi dell’art. 123 del d.lgs n. 163/2006”.

Allegano inoltre i ricorrenti che, con istanza sottoscritta da tutti i titolari del permesso di costruire, ad esclusione dei suddetti, è stato chiesto al Comune di “voler dare atto, con portata anche modificativa della previsione di cui al 3° cpv delle “condizioni particolari” allegate al permesso di costruire, che i termini di cui all’inizio e ultimazione dei lavori di cui al permesso di costruire convenzionato decorrono solo dal 30.7.2010, data di stipula della convenzione”.

Il Responsabile A.P.O. si è pronunciato sull’istanza suindicata con nota del 18.10.2010, assicurando che il permesso di costruire è divenuto efficace con la stipula della convenzione, ma senza constatare la circostanza che l’istanza non proveniva dalla integralità dei proprietari – titolari del permesso di costruire.

Allegano quindi i ricorrenti che, in data 25.5.2011, tale dott. Paolo Vicinanza, asserendo di essere “rappresentante dei proprietari/richiedenti del permesso a costruire rilasciato dal Commissario ad acta con provvedimento n. 370 del 27.10.2009 e successivamente convenzionato in data 30.7.2010”, ha comunicato al Comune l’installazione dei cantieri, il nominativo della ditta affidataria dei lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Buonagura, e che tutte le progettazioni future sarebbero state affidate all’arch. Giuseppe Buonagura e all’arch. Giorgio Emmanuel Vicinanza.

Rilevano in proposito i ricorrenti che nessuna delega e/o procura speciale è stata mai da loro conferita al dott. Paolo Vicinanza, dovendosi pertanto ritenere nulli, per difetto di potere di rappresentanza, tutti gli atti sottoscritti da quest’ultimo in nome e per conto dei ricorrenti, i quali non hanno mai affidato alla ditta FRN Costruzioni l’incarico per la realizzazione delle opere, tanto che presentavano atto di diffida, prot. n. 43802 del 27.5.2011, con il quale diffidavano il Comune “dal rilasciare qualsiasi tipo di autorizzazione e/o a ritenere valide ed efficaci qualsiasi tipo di comunicazioni inerenti il predetto permesso di costruire che non rechino la sottoscrizione dei sottoscritti e comunque di tutti i soggetti legittimati”.

Alla suddetta diffida seguiva, allegano i ricorrenti, l'atto comunale prot. n. 44368 del 30.5.2011, con il quale si diffidavano i destinatari (sig. Paolo Vicinanza e ditta FRN Costruzioni s.r.l.) dal dare corso a qualsiasi attività correlata al suddetto permesso di costruire “in quanto il firmatario della comunicazione d’inizio lavori non è compreso tra i soggetti destinatari del citato provvedimento del C. ad acta e tra i sottoscrittori della successiva convenzione stipulata in data 30.7.2010”.

L'amministrazione comunale, mediante l'atto suindicato, rappresentava inoltre che, in mancanza di espresso atto di delega, eventuali comunicazioni, compresa quella di inizio dei lavori, dovevano essere firmate da tutti i proprietari beneficiari del titolo abilitativo e sottoscrittori della convenzione.

Inoltre, in pari data, con atto prot. n. 44201, il Responsabile A.P.O. diffidava il dott. Paolo Vicinanza e la ditta FRN Costruzioni dal compiere attività collegate al titolo abilitativo attesa la necessità di acquisire preliminarmente:

- l’indicazione della ditta cui viene affidata l’esecuzione dei lavori completa di DURC in corso di validità e dichiarazione ex art. 90 d.lgs n. 81 del 2008;

- l’indicazione del direttore dei lavori completa con il domicilio dello stesso, nonché dell’albo di iscrizione e del relativo numero;

- versamento del contributo di costruzione;

- polizza fideiussoria, di primaria compagnia, per un importo corrispondente al 100% del costo complessivo presunto delle opere di urbanizzazione.

Con comunicazione del 7.6.2011, quindi, il dott. Paolo Vicinanza comunicava di “essere stato delegato a rappresentare i proprietari del permesso di costruire” e che i lavori erano stati affidati all’impresa FRN Costruzioni, individuando inoltre come direttore dei lavori l’arch. Francesco Gioia e depositando il richiesto atto di fideiussione.

Con atto prot. n. 47983 del 14.6.2011 il Responsabile A.P.O. chiedeva allora parere al Settore Avvocatura in ordine alla ammissibilità della comunicazione di inizio lavori “sottoscritta da un delegato di una parte dei soggetti destinatari del titolo edilizio”.

Con atto del 17.6.2011, reiterato in data 22.6.2011, i ricorrenti rinnovavano la diffida al Comune dal ricevere e/o rilasciare autorizzazioni per interventi riguardanti il permesso di costruire non recanti la sottoscrizione dei sig.ri Cavallo, rappresentando inoltre che il sig. Giovanni Abbatemarco non aveva mai richiesto il permesso di costruire per cui erroneamente sia il Commissario ad acta, nella redazione del permesso, sia il Comune, nella stipula della successiva convenzione, avevano ecceduto i limiti delle loro competenze, che tale circostanza viziava il permesso di costruire in quanto erano mutati tutti i parametri urbanistici, che il permesso di costruire era scaduto perché i lavori non avevano avuto inizio nell’anno successivo al rilascio, che i ricorrenti non avevano mai sottoscritto alcuna istanza diretta al Comune per l’accantieramento dell’area, che, essendo le aree di proprietà di soggetti differenti, la legittimazione sarebbe spettata a ciascuno di loro, che il cantiere andava considerato abusivo non avendo i ricorrenti prestato alcun consenso, che l’impresa appaltatrice aveva iniziato a realizzare le opere di urbanizzazione, mentre andava indetta apposita gara, che ci si chiedeva se l’impresa fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge, concludendo con la richiesta di un frazionamento del permesso di costruire per realizzare la quota volumetrica di spettanza all’interno della proprietà degli istanti nel rispetto degli standards previsti dal progetto.

Deducono quindi i ricorrenti che in data 27.6.2011 il Comune, male interpretando i contenuti e le finalità delle loro missive, li invitava ad esprimere la loro eventuale volontà di rinunciare al titolo edilizio.

Il Comune ordinava inoltre la sospensione dei lavori con ordinanza n. 50650 del 27.6.2011, mentre l’arch. Francesco Gioia, destinatario dell’ordinanza, comunicava al Responsabile A.P.O. di non aver mai assunto alcun impegno nei confronti della committente dei lavori né come direttore dei lavori né come altra figura professionale.

Con nota del 30.6.2011, inoltre, i ricorrenti precisavano di non voler rinunciare al permesso di costruire, ma che la finalità delle loro missive era quella di sollecitare un intervento comunale in merito alla legittimità delle operazioni eseguite all’indomani del rilascio del permesso di costruire da una sola parte dei soggetti contitolari nonché alle modalità di scelta della ditta cui affidare i lavori.

Essi lamentano che la P.A. ha infine disposto l’archiviazione del procedimento attivato e contestualmente revocato l’ordinanza di sospensione dei lavori, senza compiere i necessari controlli e verifiche così come da loro richiesto.

Mediante le censure formulato, viene quindi evidenziato che il Comune intimato non ha rilevato la pretermissione, nell’ambito del procedimento di attuazione della convenzione, del ruolo dei ricorrenti, avendo ritenuto di prescindere dal consenso di tutti i richiedenti al fine di porre in essere ogni iniziativa inerente l’attuazione delle opere autorizzate ed omettendo di considerare le opposizioni dei ricorrenti sigg. Cavallo.

Viene inoltre allegata la violazione dell’art. 123 d.lvo n. 163/2006, che imponeva la selezione del contraente privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo le forme e le modalità dell’evidenza pubblica, mentre le opere suddette sono state affidate alla ditta FRN Costruzioni s.r.l. in assenza della concorsualità nella selezione e senza il consenso dei ricorrenti.

Viene inoltre dedotto che il Comune è venuto meno alla sua funzione di vigilanza del territorio e di controllo delle attività urbanistiche ed edilizie che vi si svolgono, omettendo di porre in essere ogni intervento teso al ripristino della legalità.

Allegano quindi i ricorrenti che la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori è stata adottata senza rispettare lo schema regolativo di cui all’art. 21 quinquies l. n. 241/1990 ed in mancanza dei relativi presupposti legittimanti, omettendo inoltre la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei ricorrenti.

Infine, viene lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione inficiante il provvedimento impugnato.

La difesa comunale si oppone all’accoglimento del ricorso, evidenziando che le questioni sollevate attengono a controversia di natura privatistica e che nulla hanno a che vedere con la corretta applicazione della normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Il difensore dei controinteressati deduce invece che i sigg. Vicinanza ed Abbatemarco hanno comunicato ed iniziato i lavori oggetto del permesso di costruire su aree di proprietà esclusiva, evidenziando altresì che non sono iniziati i lavori di urbanizzazione e che comunque, ove fossero state iniziate le opere di urbanizzazione, l’unica conseguenza atterrebbe al diritto allo scomputo, non certo alla legittimità della relativa esecuzione; infine, deduce che la presunta violazione del factum fiduciae tra i contitolari del permesso di costruire attiene ai rapporti di natura privatistica tra loro esistenti, non certamente alla legittimità dell’azione amministrativa censurata.

A tali rilievi hanno replicato i ricorrenti con la memoria conclusiva del 3.5.2012, con la quale hanno osservato, tra l'altro, che le opere di urbanizzazione oggetto della citata convenzione interessano l'intera area cui si riferisce il permesso di costruire, con la conseguenza che ogni singolo atto attuativo della convenzione (cui è subordinata l'efficacia del medesimo permesso di costruire) deve essere assunto con il consenso di tutti i contitolari del titolo abilitativo.

Il ricorso infine, all'esito dell'udienza di discussione, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti, comproprietari di un lotto sito nel Comune di Battipaglia alla via Monsignor Vicinanza e titolari, insieme ai proprietari di altri lotti contigui, del permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale privata costituito da n. 5 fabbricati per civile abitazione e n. 7 villette, deducono che, stipulata la relativa convenzione (con la quale è stata disciplinata, tra l'altro, la realizzazione delle opere di urbanizzazione “mediante procedura ristretta semplificata indetta dal soggetto attuatore ai sensi dell’art. 123 del d.lgs n. 163/2006”), sono stati posti in essere dagli altri proprietari, in assenza della loro sottoscrizione e di ogni loro atto di delega, gli atti finalizzati all'attuazione delle previsioni edilizie oggetto del titolo suindicato: ciò con particolare riguardo alla comunicazione (effettuata in data 25.5.2011 da tale dott. Paolo Vicinanza, qualificatosi “rappresentante dei proprietari/richiedenti del permesso a costruire") della installazione dei cantieri, del nominativo della ditta affidataria dei lavori e di quello del Direttore dei Lavori.

Lamentano quindi i ricorrenti che, a fronte delle molteplici diffide da loro indirizzate al Comune di Battipaglia, intese ad evidenziare che nessuna delega e/o procura speciale era stata mai da loro conferita al dott. Paolo Vicinanza, che non avevano mai affidato alla ditta FRN Costruzioni l’incarico per la realizzazione delle opere, che il permesso di costruire doveva considerarsi scaduto perché i lavori non avevano avuto inizio nell’anno successivo al rilascio e che occorreva indire apposita gara per individuare l’impresa appaltatrice delle opere di urbanizzazione, il Comune li invitava ad esprimere la loro eventuale volontà di rinunciare al titolo edilizio.

Infine, alla loro nota del 30.6.2011, con la quale precisavano di non voler rinunciare al permesso di costruire e che la finalità delle loro missive era quella di sollecitare un intervento comunale in merito alla legittimità delle operazioni eseguite all’indomani del rilascio del permesso di costruire da una sola parte dei soggetti contitolari nonché alle modalità di scelta della ditta cui affidare i lavori, ha fatto seguito l'impugnato provvedimento, con il quale il Comune intimato ha disposto l’archiviazione del procedimento attivato e contestualmente revocato l’ordinanza di sospensione dei lavori precedentemente adottata, omettendo di compiere i controlli e le verifiche da loro richieste.

Tanto sinteticamente premesso in punto di fatto, deve rilevarsi che la controversia ha essenzialmente ad oggetto la rilevanza (dal punto di vista, in primo luogo, dei poteri esercitabili dall'amministrazione comunale preposta alla vigilanza ed al controllo sull’attività di trasformazione del territorio comunale) degli atti di opposizione, provenienti da alcuni titolari di un permesso di costruire avente ad oggetto una iniziativa edilizia unitaria e coinvolgente le proprietà di più soggetti, indicativi del venir meno dell'intesa sottostante alla presentazione dell'originaria istanza di rilascio del titolo abilitativo: evento tradottosi altresì, nella vicenda in esame, nella mancata sottoscrizione da parte di tutti i contitolari (ovvero, dei ricorrenti) degli atti, di carattere comunicativo, finalizzati a dare esecuzione alle previsioni progettuali del permesso di costruire (notiziando in particolare il Comune in ordine all'inizio dei lavori, al nominativo del direttore dei lavori ed all'impresa affidataria degli stessi).

Ebbene, deve in primo luogo evidenziarsi che il mero dissenso di alcuno dei titolari del permesso di costruire non è suscettibile di legittimare l'esercizio dei poteri interdittivi comunali, subordinati alla esecuzione delle opere in assenza del titolo edilizio (così come in totale o parziale difformità rispetto ad esso o con variazioni essenziali) ovvero, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 380/2001, alla verifica della dissonanza tra l'attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale e le "norme di legge e di regolamento, le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi".

Invero, il dissenso di uno dei contitolari del permesso di costruire non integra alcuna delle suddette fattispecie legittimanti: non quella incentrata sull'assenza (eventualmente sopravvenuta) del titolo abilitativo, il quale conserva invece intatte, in tale ipotesi, la sua validità ed efficacia, né quella correlata alla difformità tra le opere legittimate dal titolo e quelle concretamente realizzate.

Né la mancata sottoscrizione da parte di uno dei contitolari di alcuno degli atti che si inseriscono nella fase attuativa del permesso di costruire e che sono finalizzati a comunicare all'amministrazione comunale gli eventi rilevanti ai fini dell'esercizio della sua attività di controllo (ad esempio, quelli aventi ad oggetto la comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero del nominativo dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori) è suscettibile di riflettersi negativamente sulla legittimità dell'attività edificatoria posta in essere in esecuzione del titolo: questa infatti, presupposta la perdurante validità ed efficacia del provvedimento abilitativo, si incentra, come evidenziato, sulla conformità “oggettiva” delle opere alle previsioni progettuali in esso contenute.

Del resto, avendo gli atti suindicati funzione meramente partecipativa e non essendo espressivi di una volontà dispositiva di interessi privati rilevante sul piano dei rapporti con la pubblica amministrazione (quale deve invece ritenersi essere, ad esempio, la volontà di svolgere l'attività edilizia consacrata nell'istanza intesa al conseguimento del relativo permesso di costruire), ed inerendo inoltre gli stessi alle vicende attuative di un provvedimento ampliativo che conserva integra la sua efficacia abilitativa, non rileva che essi promanino da alcuni e non da tutti i soggetti beneficiari dell'atto di assenso, quanto piuttosto la correttezza e veridicità dei dati che si propongono di veicolare nella sfera conoscitiva dell'amministrazione destinataria.

Ne consegue che l'eventuale volontà di recesso di uno (o più) dei contitolari del permesso di costruire, per assumere rilevanza (mediata dalla sua incidenza in senso eliminativo, riduttivo o modificativo sulla efficacia del titolo) sul piano dei rapporti con l'amministrazione da cui promana, deve necessariamente tradursi nella rinuncia all'effetto abilitativo da esso prodotto nella sfera giuridica del soggetto rinunciante: rinuncia cui potrà conseguire l'impossibilità di esecuzione del progetto approvato, nell'ipotesi di indivisibilità dello stesso (e quindi, di riflesso, la decadenza del permesso di costruire), o che potrà determinare, in via diretta, l'illiceità dell'attività di trasformazione che dovesse essere attuata in relazione alla proprietà del rinunciante ovvero, in via indiretta, l'illegittimità di quella realizzata sulle proprietà degli altri titolari del permesso, qualora difforme dai parametri urbanistici applicabili una volta venuta meno (per rinuncia, appunto) la disponibilità edificatoria di una delle proprietà inizialmente interessate dal progetto di trasformazione.

Ebbene, non può che rilevarsi, al riguardo, che a seguito dell'invito rivolto dall'amministrazione comunale intimata ai ricorrenti (con nota prot. n. 50650 del 27.6.2011) ad esprimere l’eventuale intendimento di rinunciare al titolo edilizio, essi, con la nota prot. n. 51575 del 30.6.2011 (richiamata, insieme alla precedente, nella motivazione del provvedimento impugnato), hanno precisato che nelle loro precedenti comunicazioni non avevano “mai espresso la volontà di opporsi e/o voler recedere dal permesso di costruire ovvero dalla convenzione stipulata”.

Del resto, proprio la stipulazione della convenzione attuativa del permesso di costruire n. 370 del 27.10.2009 induce a sollevare ragionevoli dubbi sulla revocabilità ad nutum del consenso prestato dai ricorrenti, essendosi essi obbligati mediante la stessa, nei confronti del Comune e degli altri contitolari del suddetto titolo abilitativo, alla esecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione delle opere assentite, compresi quelli, aventi chiaro spessore pubblicistico e quindi non più disponibili dai privati, finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Consegue, dai rilievi svolti, che le censure intese a lamentare la mancata adozione da parte del Comune di Battipaglia dei provvedimenti consequenziali all'accertamento della pretermissione, nell’ambito del procedimento di attuazione della suddetta convenzione, del ruolo dei ricorrenti, non sono meritevoli di accoglimento, così come non lo sono quelle con le quali viene affermata la sopravvenuta decadenza del permesso di costruire di cui si tratta, sulla scorta della asserita inidoneità della comunicazione di inizio dei lavori del 25.5.2011 firmata dal dott. Paolo Vicinanza, al quale i titolari del permesso di costruire (diversi dai ricorrenti) risultano invece aver conferito il potere di "rappresentarli in tutte le sedi legali e amministrative per le procedure normative consequenziali per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto" (cfr. la relativa dichiarazione acquisita al protocollo comunale in data 7.6.2011, n. 46023): senza omettere di osservare, sul punto, che la decorrenza del termine annuale per l’inizio dei lavori deve essere fissata, come ritenuto anche dall’amministrazione comunale, alla data (31.7.2010) di stipula della citata convenzione attuativa.

Quanto invece alla censura intesa a lamentare la violazione dell’art. 123 d.lvo n. 163/2006, richiamato dall'art. 10.1 della predetta convenzione, che imponeva la selezione del contraente privato incaricato della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo le forme e le modalità dell’evidenza pubblica, mentre le opere suddette sarebbero state affidate alla ditta FRN Costruzioni s.r.l. prescindendo dall'espletamento del prescritto iter concorsuale, deve evidenziarsi che la circostanza dedotta, essendo la suddetta previsione riconducibile alle "condizioni" fissate nel permesso di costruire, integra effettivamente il presupposto per l'attivazione dei potere di "immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori", di cui all'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Ebbene, deve rilevarsi che, pur avendo il Comune intimato tempestivamente esercitato il potere di sospensione (cfr. ordinanza n. 50650 del 27.6.2011, peraltro revocata con l'impugnato provvedimento), non sussistevano i presupposti per la successiva adozione dei “provvedimenti definitivi”, in ragione della inidoneità della lamentata violazione ad integrare una delle fattispecie cui, in particolare, gli artt. 31 e 34 d.P.R. cit. condizionano l'esercizio dei poteri ripristinatori dagli stessi contemplati.

Né la mancata osservanza della suddetta prescrizione potrebbe assurgere a causa di inefficacia (sopravvenuta) del permesso di costruire in forza della clausola di cui al punto 4 di quest'ultimo, a tenore della quale "il presente permesso di costruire è subordinato alla stipula e sottoscrizione della convenzione…", dal momento che la predetta clausola condizionante non è espressamente riferita al rispetto dei singoli patti integranti la convenzione, ed in particolare a quello concernente le modalità di scelta della ditta affidataria dei lavori di urbanizzazione.

Discende dai rilievi formulati che le eventuali misure di reazione dell'amministrazione, più che all’esercizio dei poteri autoritativi sollecitati dai ricorrenti, attengono al piano della patologia negoziale, potendo esprimersi nella domanda di risoluzione della convenzione o di risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune (con eventuali e successive ricadute anche sulla efficacia del permesso di costruire).

A tanto deve aggiungersi che la circostanza lamentata dai ricorrenti, inerente all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione senza l'osservanza delle modalità selettive di cui all'art. 123 d.lvo n. 163/2006, non risulta adeguatamente dimostrata.

Invero, se da un lato la comunicazione del 25.5.2011, a firma del già menzionato dott. Paolo Vicinanza, ha ad oggetto il generico affidamento dei lavori all'impresa FRN Costruzioni s.r.l. (senza indicare espressamente quelli relativi alle opere di urbanizzazione), dall'altro lato nessuna puntuale replica è stata articolata dai ricorrenti alla deduzione dei controinteressati secondo cui i lavori intrapresi non attengono alle urbanizzazioni (ma ai lavori di carattere privato da eseguire sulle proprietà degli stessi controinteressati).

Nessun concreto ed attuale interesse hanno invece i ricorrenti all'accoglimento delle censure con le quali viene dedotta, nei confronti del dispositivo di revoca della precedente ordinanza di sospensione dei lavori, la violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990 così come l'omissione della comunicazione di avvio del relativo procedimento: basti osservare che l'ordinanza di sospensione dei lavori, pur espressamente revocata dall'amministrazione comunale mediante il provvedimento impugnato, sarebbe comunque decaduta per effetto del decorso del termine (di 45 giorni) fissato, come si è visto, dall'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Infondata infine, sulla scorta delle considerazioni precedentemente formulate, è la censura con la quale viene lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione che inficerebbe il provvedimento impugnato, dal momento che esso discende dalla constatazione della assenza della volontà rinunciativa dei ricorrenti: rinuncia che, per quanto detto sopra, avrebbe costituito il presupposto necessario per rimuovere il loro contributo, in termini volitivi ed urbanistici, al rilascio ed, eventualmente, alla perdurante efficacia del permesso di costruire de quo.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto siccome infondato.

L'originalità del tema oggetto di controversia costituisce motivo sufficiente per statuire la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1485/2011, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2012