Pres. Vitalone Est. Lombardi Ric. PM in proc. Conti
Urbanistica. Decorrenza termine indagini preliminari
Il termine per la esecuzione delle indagini decorre per ciascuna ipotesi di reato dalla data di effettiva iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in relazione a quella specifica ipotesi di reato per la quale l'indagato è stato iscritto. Pertanto, la circostanza che una persona sia stata iscritta nel registro degli indagati per un'ipotesi di reato diversa (art. 44 lettera A) dpr 380-01), sia pure attinente ad una realtà fattuale in parte coincidente con quella emersa a seguito di ulteriori indagini, non incide certamente sulla utilizzabilità della prova del diverso reato accertato successivamente (art. 44 lettera B) dpr 380-01) e ciò, indipendentemente dal fatto che per tale diverso reato vi sia stata o meno una successiva iscrizione. Opinando diversamente si verificherebbe l'assurdo, evidenziato dalla pubblica accusa ricorrente, del decorso del termine delle indagini da un momento, coincidente con quello di iscrizione dell'indagato per un fatto diverso, di minore di gravità, anteriore alla stessa commissione di quello più grave accertato successivamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1347
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 6585/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza in data 12.12.2006 del Tribunale di Roma, con la quale è stato annullato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Tivoli in data 3.5.2006, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile presentata da Conti Armando, n. a Roma il 24.4.1960, e Tulli Maria Giovanna, n. a Foligno il 24.6.1935;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Renato Borzone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha accolto l'appello presentato da Conti Armando e Tulli Maria Giovanna avverso il provvedimento in data 3.5.2006, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile presentata dai predetti appellanti.
Il tribunale della libertà ha osservato che a seguito di due sopralluoghi effettuati in data 9.7.2004 e 13.7.2004 presso il cantiere di proprietà della C.G.C. Conti Group Costruzioni S.r.l. il Comando di Polizia Municipale del Comune di Guidonia Montecelio aveva accertato l'esistenza di difformità nella realizzazione di un fabbricato trifamiliare, che si sviluppava su tre livelli, del quale erano state realizzate le strutture portanti in c.a., le tamponature esterne ed i divisori interni tra le singole unità. Le difformità riscontrate riguardavano i distacchi dai confini, la modifica della posizione dei due portici del piano rialzato ed altre relative all'altezza delle falde del tetto, difformità per le quali i responsabili dell'abuso, identificati in Conti Francesco, amministratore della società costruttrice, Ferrigno Francesco, direttore dei lavori, e Tagliaferri Menio, esecutore delle opere, erano stati iscritti in data 26.8.2004 nel registro degli indagati per 5 reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), artt. 64, 65, 67, 71 e 72, con scadenza dei termini per le indagini in data 15.3.2005. Nel prosieguo delle indagini il P.M. aveva disposto una perizia, dall'esito della quale era emerso che le riscontrate difformità avevano formato oggetto di una richiesta di permesso in sanatoria, permesso che peraltro era stato rilasciato dall'ente locale; che, però, dal sopralluogo eseguito dal consulente in data 15.2.2006 era emersa l'esistenza di ulteriori difformità, costituite dalla destinazione ad uso abitativo, mediante la realizzazione di opere edilizie, dei piani seminterrati e del sottotetto; che sulla base del citato elaborato peritale il G.I.P., su richiesta del P.M., con ordinanza in data 73.2006 aveva disposto il sequestro degli immobili, essendo stati configurati dalla pubblica accusa i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), oltre alla violazione delle disposizioni in materia di realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato e per le costruzione in zona sismica, sia a carico del Conti, che di Tulli Maria Giovanna, proprietaria fino al 26.6.2002, e di Mastropietro Stefania, dirigente del settore urbanistica del Comune, nonché il reato di cui all'art.481 c.p., a carico di Ferrigno Francesco; che tra la data di
emissione e quella di esecuzione de sequestro la Conti Group aveva provveduto ad eliminare le riscontrate difformità rispetto ai permessi, originari ed in variante ottenuti, e aveva chiesto il dissequestro dell'immobile per provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. A seguito di accertamenti disposti dal P.M. era emerso, però, che gli impianti elettrici e le tubature dei locali destinati ad uso abitativo erano rimasti sottotraccia. Il P.M., pertanto, aveva respinto l'istanza ed il G.T.P., al quale erano stati trasmessi gli atti, aveva confermato tale decisione.
Il tribunale del riesame ha, quindi, osservato che il Conti era stato iscritto nel registro degli indagati, sia pure con riferimento alla originaria imputazione, in data 26.8.2004 e che il P.M, non aveva chiesto la proroga del termine per la esecuzione delle indagini, ne' effettuato una nuova iscrizione dell'indagato in relazione ad ulteriori ipotesi di reati, sicché tutte le indagini eseguite dopo il 15.3.2005, data di scadenza del termine previsto dall'art. 406 c.p.p., dovevano ritenersi inutilizzabili, con la conseguente
illegittimità sia del provvedimento con il quale il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di dissequestro dell'immobile, che dello stesso decreto con il quale era stata disposta la misura cautelare. In relazione alla posizione della Tulli Maria Giovanna il tribunale del riesame ha inoltre rilevato la insussistenza del fumus dei reati oggetto di indagine, trattandosi di persona che aveva rivestito la qualità di proprietaria fino al 26.2.2002 e cioè, ad epoca anteriore a quella della accertata esecuzione degli ulteriori reati. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, che la denuncia per violazione di legge.
Con l'unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente osserva, in sintesi, che il termine per la esecuzione delle indagini non può farsi decorrere, con riferimento a fatti diversi da quelli cui si riferisce la originaria iscrizione del registro degli indagati, dalla data della medesima, bensì da quella riferentesi al fatto diverso per il quale si procede ed è stata emessa la misura cautelare; che, infatti, il predetto termine di inizio delle indagini non può essere collocato in un momento anteriore alla stessa commissione del fatto ed alla materiale acquisizione della notizia di reato, allorché la originaria iscrizione, come nel caso in esame, si riferisca ad un fatto diverso da quello commesso ed accertato successivamente.
Il ricorso è fondato.
Il termine per la esecuzione delle indagini decorre per ciascuna ipotesi di reato dalla data di effettiva iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., in relazione a quella specifica ipotesi di reato per la quale l'indagato è stato iscritto. Pertanto, la circostanza che una persona sia stata iscritta nel registro degli indagati per un'ipotesi di reato diversa, sia pure attinente ad una realtà fattuale in parte coincidente con quella emersa a seguito di ulteriori indagini, non incide certamente sulla utilizzabilità della prova del diverso reato accertato successivamente, e ciò, indipendentemente dal fatto che per tale diverso reato vi sia stata o meno una successiva iscrizione. Opinando diversamente si verificherebbe l'assurdo, evidenziato dalla pubblica accusa ricorrente, del decorso del termine delle indagini da un momento, coincidente con quello di iscrizione dell'indagato per un fatto diverso, di minore di gravità, anteriore alla stessa commissione di quello più grave accertato successivamente. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di questa Suprema Corte risulta assolutamente in termini.
È stato, infatti, precisato dalle sezioni unite di questa Corte che "L'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta, non determina l'inutilizzahitità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutiliszabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il Pubblico Ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente". (sez. un. 200000016, Tammaro, RV 216248; conf. sez. 4^, 200439511, Kurtaj, RV 229578 ed altre).
Peraltro, "Nel corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato previsto dall'ari. 335 c.p.p., sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti
costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascun indagalo dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione". (sez. 6^, 200319053, Fumarola, RV 227380; sostanzialmente conforme: sez. 6^, 200320510, Parrclia, RV 227210).
Pertanto, con riferimento ad un'ipotesi di reato che abbia formato oggetto di successivo accertamento il termine per la esecuzione delle indagini non può farsi decorrere dalla data di iscrizione eseguita in precedenza nei confronti dello stesso indagato per un fatto, sia pure solo in parte, diverso, costituente un diverso reato. Orbene, nel caso in esame dalla stessa ordinanza risulta in modo assolutamente univoco che l'originaria iscrizione del Conti nel registro degli indagati si riferiva a violazioni inquadratali nella ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), evidentemente correlata allo stato di avanzamento dei lavori, mentre ne prosieguo degli stessi sono stati commessi ulteriori abusi, edilizi, che integrano la fattispecie di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (esecuzione di opere in totale difformità
del permesso di costruire per la destinazione d'uso del piano interrato e del sottotetto ad abitazione mediante l'esecuzione di opere edilizie).
Sicché l'originaria iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non poteva essere riferita dai giudici del riesame alla commissione di tali ulteriori fatti contravvenzionali, in relazione ai quali in decorrenza del termine per la esecuzione delle indagini doveva essere collegato¯ ad una nuova iscrizione dello stesso Conti per tale ipotesi di reato, a nulla rilevando l'omissione del P.M. sul punto, secondo la giurisprudenza sopra riportata. La impugnata ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008