Cass. Sez. III n. 23112 del 12 giugno 2012 (CC 11 apr. 2012)
Pres. Mannino Est. Sarno Ric. Hapag-Lloyd Italy
Rifiuti. Transito illegale nello stato
É necessario coordinare le prescrizioni relative ai dissequestro (di un contenitore di materiali risultati rifiuti speciali) con quanto stabilito nel regolamento CE1013/2006 per la procedura di ripresa dei rifiuti attivata. Per ii caso di transito illegale nello stato, infatti, l'art. 22 del regolamento CE prevede che i rifiuti debbano essere ripresi a cura dell’autorità competente di spedizione entro ii periodo stabilito, sempre che non vi sia altra possibilità di smaltimento e si adopera per una corretta esecuzione di quanto in essa previsto; ed a mente del successivo l'art. 24 co. 7 aggiunge che “se in uno Stato è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio". La possibilità di imporre prescrizioni trova evidentemente la fonte nell'art. 85 disp. Att. cod. proc. pen., secondo cui “quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso...".
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