Cass. Sez. III n. 25485 del 18 giugno 2009 (Cc 17 mar. 2009)
Pres. Lupo Est. Marmo Ric.Consolo
Urbanistica Condono e poteri del giudice dell\'esecuzione.

Il giudice dell\'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l\'ordine di demolizione di manufatto abusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disapplicandolo soltanto ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell\'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l\'esercizio del potere amministrativo, determinano solo invalidità.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/03/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 00426
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 021364/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CONSOLO ANGELA, N. IL 21/07/1966;
avverso ORDINANZA del 18/05/2007 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G., "annullarsi con o senza rinvio l'ordinanza impugnata".

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22 gennaio 2007 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura di detta città per l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva di cui alla sentenza n. 198 del 1998 emessa nei confronti di Consolo Angela all'esito del procedimento a carico della stessa, avente ad oggetto violazioni edilizie nel Comune di Furnari.
Con successiva ordinanza del 18 maggio 2007 il medesimo Tribunale respingeva l'incidente di esecuzione avverso il provvedimento del 22 gennaio 2007, rilevando che doveva disapplicarsi il provvedimento di sanatoria per condono edilizio, intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la demolizione del manufatto abusivo per tardivo pagamento delle due ultime rate dell'oblazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione Angela Consolo chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo di ricorso, la Consolo lamenta la violazione di legge con riferimento alla L. n. 326 del 2003, art. 32 della e L. n. 447 del 1997, art. 1, comma 9, e art. 2 c.p., commi 2 e 4.
Deduce la ricorrente che il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto di disapplicare il provvedimento di condono edilizio, con riferimento al tardivo pagamento delle rate di oblazione, senza considerare che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, come modificata dalla L. n.449 del 1997, l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate da
soltanto luogo alla possibilità per l'amministrazione di richiedere gli interessi legali annui sulle somme dovute, ma non incide sulla validità del provvedimento di condono.
Il giudice dell'esecuzione aveva in proposito erroneamente ritenuto che le norme suindicate non fossero suscettibili di applicazione analogica, sconfessando il principio del favor rei e non considerando che la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20, norma che prevedeva una deroga al principio del favor rei nell'applicazione delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, era stata soppressa. L'ordinanza impugnata comportava inoltre una disapplicazione del provvedimento amministrativo in materni partem e violava la L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 9 secondo cui, per i soggetti che hanno
presentato domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, il mancato pagamento dell'oblazione, nei termini previsti dalla L. n.724 del 1994, art. 39, comma 5 e successive modificazioni, comporta
soltanto l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera a), per avere il giudice dell'esecuzione esercitato poteri di spettanza esclusiva della pubblica amministrazione e dei competenti organi di giustizia amministrativa in materia di controllo, modifica, revoca e annullamento degli atti amministrativi.
Rileva in proposito il ricorrente che esula dai poteri del giudice dell'esecuzione sindacare la legittimità dell'atto amministrativo che non comporti una lesione dei diritti soggettivi, ma rimuova un ostacolo al loro libero esercizio, (nulla osta, autorizzazioni), o addirittura li costituisca, a meno che tale potere non trovi fondamento e giustificazione in un'esplicita previsione legislativa, ovvero, nell'ambito dell'interpretazione della norma penale, qualora l'illegittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Rileva il Collegio che il secondo motivo è dirimente. Nella fase esecutiva, relativa ad una statuizione di condanna per abuso edilizio, devono risolversi le questioni ivi insorgenti che attengono ai rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine giudiziale di demolizione, ove esso risulti incompatibile con atti amministrativi sopravvenuti che abbiano sanato l'abuso.
Nel caso in esame, siccome l'abuso è stato sanato, avendo la Consolo ottenuto concessione edilizia in sanatoria n. 12/96 dal Comune di Furnari a seguito di istanza di sanatoria speciale ai sensi della L. n. 326 del 2003 (c.d. condono edilizio), va censurata l'ordinanza impugnata che ha immotivatamente negato la revoca della sanzione ripristinatoria, pur in presenza della situazione nuova, inconciliabile con la sopravvivenza della sanzione. Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen, sez. 3, sent., 25 novembre 2004, n, 1104, rv 230815) "in executivis la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto. Successivamente alla decisione penale, invero la PA è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento e tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'Amministrazione o dai Giudici amministrativi".
Peraltro il giudice dell'esecuzione, richiesto di valutare l'ordine di demolizione, deve valutare l'atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga illegittimo, in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza, lo deve disapplicare.
Il sindacato del giudice dell'esecuzione, peraltro circoscritto alla valutazione della documentazione prodotta, non potendosi egli avvalere di quei poteri propri della cognizione, nei confronti del provvedimento amministrativo, è quindi possibile solo nell'ipotesi di inesistenza del potere della pubblica amministrazione, che si configura allorché l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge. Detto sindacato non è invece consentito nell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere, determinano solo invalidità.
Nel caso in esame, siccome il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto l'incidente di esecuzione è privo di motivazione in ordine alla nullità assoluta, (per vizio di forma o illiceità), del provvedimento di sanatoria per condono edilizio, presupposto necessario perché possa disapplicarsi l'atto amministrativo in sede di esecuzione, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione di Barcellona Pozzo di Gotto.

P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al giudice dell'esecuzione di Barcellona Pozzo di Gotto.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009