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Sez. 3, Sentenza n. 14242 del 14/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006 ) Rv. 233934
Presidente: Papadia U. Estensore: Gentile M. Relatore: Gentile M. Imputato: P.M. in proc. Cella. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Ferrara, 1 Febbraio 2005)
Gestione dei rifiuti - Fanghi di depurazione - Attività di spargimento dei fanghi oltre il termine previsto - Reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 99 del 1992 - Configurabilità.

In tema di disciplina dei fanghi di depurazione, l'inizio dei lavori di spargimento dei fanghi oltre il termine previsto e senza alcuna comunicazione all'autorità competente, configura il reato di cui all'art. 16, comma quinto, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.
Fonte CED cassazione

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 14/03/2006
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 443
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 29218/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cella Fabio, nato il 27/12/1961;
Avverso la Sentenza Tribunale di Ferrara, emessa l'01/02/05;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per Annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Piva Stefano, difensore di fiducia del ricorrente, Cella Fabio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza emessa l'01/02/05, assolveva Cella Fabio colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, art. 16, comma 5, perché il fatto non costituisce reato.
Il P.M. presso il Tribunale di Ferrara proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua, poiché l'operazione di spandimento dei fanghi era iniziato ben dieci giorni dopo il deposito dei fanghi sul terreno dell'azienda agricola Cecchetti Ernesto, il tutto in violazione dell'art. 5, comma 5, della relativa autorizzazione provinciale;
2. che non poteva essere invocato l'errore scusabile nell'interpretazione della normativa in materia, poiché la S.r.l. Coop SERECO (di cui Cella Fabio era rappresentante legale) - incaricata dell'attività di trasporto, deposito e spandimento dei fanghi di depurazione sul terreno della citata azienda agricola Cecchetti Ernesto - era una ditta che operava da tempo nel settore in esame e che si avvaleva di collaboratori esperti nella materia de qua.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/03/06, ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato contestato a Cella Fabio, quale rappresentante legale della SERECO Soc Coop. a r.l., la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, art. 16, comma 5, per non aver osservato le prescrizioni di cui al punto 5 dell'autorizzazione provinciale n. 41033 del 28/05/01; con particolare riferimento all'accumulo tecnico dei fanghi di depurazione, protrattosi per un periodo di tempo superiore al termine di gg. 10 dalla data di inizio dei lavori.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza emessa l'01/02/05, ha assolto il Cella dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Nella motivazione della decisione, il Giudice dava atto che la Società SERECO con missiva del 03/10/01 - pervenuta il 09/10/01 - comunicava all'A.R.P.A., Provincia di Ferrara e Comune di Comacchio:
1) che dopo dieci giorni da detta data "potrebbero iniziare i lavori di utilizzo agronomico di fanghi biologici di depurazione; 2), che i fanghi di depurazione erano stati trasportati e depositati sui terreni dell'azienda agricola di Cecchetti Ernesto, in più riprese a decorrere dal 12/10/2001; 3) che, a causa delle abbondanti precipitazioni piovasche, lo spargimento dei fanghi era stato effettuato il 31/10/01.
Il Tribunale di Ferrara, sulla base dei citati dati fattuali acquisiti al processo, riteneva - stante l'incertezza del termine entro cui dovevano iniziare i lavori di spargimento dei fanghi - che ricorreva il legittimo convincimento (ossia la cosiddetta buona fede) del Cella di agire nel rispetto della normativa de qua, con conseguente assoluzione del medesimo per carenza dell'elemento soggettivo del predetto reato.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che trattasi di motivazione errata in diritto e comunque illogica poiché contraddittoria. In primo luogo va affermato che, ai sensi art. 5 comma 5 della citata autorizzazione provinciale, l'accumulo tecnico sui terreni in esame non poteva essere superiore ad un periodo superiore ai dieci giorni dalla data di inizio dei lavori comunicati alla competente struttura amministrativa di controllo.
Orbene nella fattispecie in esame, la s.r.l. Sereco aveva comunicato che i lavori di spargimento dei fanghi sarebbero iniziati dieci giorni dopo la notifica della relativa missiva-pervenuta alla competente A.R.P.A. il 09/10/2001; ossia entro il 19/10/01. I lavori de quibus, invece, a causa di abbondanti piogge cadute nel periodo in questione, erano stati differiti sino al 31/10/01; nonostante che i fanghi fossero stati depositati sul terreno già a partire dal 12/10/01.
La S.r.l. SERECO - in violazione sempre di quanto prescritto nel citato art. 5 comma 5 dell'autorizzazione provinciale - non aveva comunicato all'A.R.P.A. il differimento dei predetti lavori di spargimento de fanghi a causa delle abbondanti piogge cadute nel periodo in esame.
In conclusione, i lavori in questione erano iniziati oltre il prescritto termine di giorni dieci e senza alcuna comunicazione, alla competente Autorità Amministrativa di controllo, delle cause che legittimavano detto differimento: il tutto in violazione delle prescrizioni di cui al citato art. 5 dell'Autorizzazione provinciale. Ancora, non si può affermare - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di merito - la sussistenza della buona fede del Cella nella condotta in esame, poiché l'incertezza sulla data di inizio dei lavori non era dovuta a fatto obiettivo ed indipendente dalla volontà dell'imputato medesimo.
Detta incertezza era invece determinata esclusivamente da condotta contra legem posta in essere dal Cella. La srl Sereco, invero, aveva l'obbligo di indicare con precisione la data di inizio dei lavori (fatta salva la possibilità di comunicare eventuali ritardi dovuti ad eventi meteorologici straordinari; facoltà di cui non si era avvalsa la citata società) e non limitarsi ad indicare una probabile data in cui sarebbero potuti iniziare i lavori. Trattasi di dichiarazione di contenuto indeterminato, non consentita nei termini come formulata, poiché da un lato non permetteva alcun tempestivo controllo da parte della competente A.R.P.A. sullo svolgimento in concreto dei lavori di spargimento dei fanghi; dall'altra rimettereva di fatto all'insindacabile vantazione della S.r.l. SORECO la determinazione dell'inizio effettivo dei lavori. La citata comunicazione andava, pertanto, intesa, sotto il profilo della rilevanza giuridica ai fini di quanto prescritto dall'autorizzazione provinciale, nel senso che i lavori di spargimento dovevano iniziare (e non che sarebbero potute iniziare) dopo dieci giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'A.R.P.A., della comunicazione medesima. Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 01/02/05 con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame. P.Q.M.
LA CORTE
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ferrara. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006