Cass. Sez. III n. 36350 del 21 settembre 2009 (Ud. 9 lug. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. PM in proc. Colanicchia
Urbanistica. Sanatoria e requisito della doppia conformità
Secondo il dato testuale di cui all’art. 36, primo comma, del DPR n. 380/2001, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, é necessario che l’opera eseguita abusivamente risponda al requisito della cosiddetta doppia conformità e, cioè, che la stessa sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della sua realizzazione che a quello della emissione del provvedimento. In mancanza di tale duplice requisito deve escludersi che il provvedimento di sanatoria possa esplicare l’effetto estintivo del reato previsto dall’art. 45, comma terzo, del DPR n 380/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, ha assolto, perchè il fatto non sussiste, C.P. dal reato: b) di cui al D.Lgs n. n. 42 del 2004, art. 181;
ha inoltre emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, perchè estinto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 e d) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 67, 71 e 72 perchè estinti per prescrizione.
Il C. era stato tratto a giudizio per rispondere di detti reati, a lui ascritti per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un porticato, con strutture portanti in cemento armato, delle dimensioni di mt. 3,80 x 3,40, senza il permesso di costruire, senza l'autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo, nonchè senza l'osservanza delle prescrizioni per le opere in cemento armato e da realizzarsi in zona sismica. La sentenza ha fondato la pronuncia di proscioglimento dell'imputato sul permesso di costruire in sanatoria in data 16.6.2008, rilasciato all'imputato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, nonchè sulla deposizione del tecnico comunale, G.F., il quale aveva affermato, tra l'altro, che la zona sulla quale insiste il manufatto di cui alla contestazione non è soggetta a vincolo paesaggistico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente deduce, in sintesi, che la possibilità di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, è subordinata all'accertamento della conformità dell'intervento edilizio alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento che della presentazione della domanda; che il giudice di merito, prima di provvedere alla declaratoria di estinzione del reato, deve procedere a tale verifica.
Si deduce, quindi, che nella specie il giudice di merito non ha proceduto alla verifica della doppia conformità e che, in ogni caso, detta verifica non può essere fondata su dichiarazioni testimoniali, ma deve essere effettuata attraverso la consultazione degli strumenti urbanistici; nè il giudice di merito può delegare agli organi comunali la decisione in ordine alla conformità dell'opera agli strumenti urbanistici.
Analoghe argomentazioni vengono riferite alla valutazione circa la inesistenza del vincolo paesaggistico.
Si aggiunge che la sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 non può trovare applicazione con riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, costituendo l'autorizzazione della amministrazione competente in materia una condizione di efficacia del permesso di costruire. Il ricorso è fondato limitatamente alla violazione edilizia di cui al capo a). Secondo il dato testuale di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è necessario che l'opera eseguita abusivamente risponda al requisito della cosiddetta doppia conformità e, cioè, che la stessa sìa conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della sua realizzazione che a quello della emissione del provvedimento, (cfr. nella vigenza dell'analogo disposto di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 3, sez. 3^, 200211149, P.M. in proc. Rossi, RV 221269).
In mancanza di tale duplice requisito deve escludersi che il provvedimento di sanatoria possa esplicare l'effetto estintivo del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3, (cfr. con riferimento all'analogo disposto di cui alla L. n. n. 47 del 1985, art. 22, sez. 3^, 29.5.1991 n. 2142, Chianese, e più di recente sez. 3^, 18.4.2003 n. 18764, Demori).
Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito non ha dato atto nella sentenza impugnata di avere effettuato il necessario controllo della doppia conformità del permesso di costruire in sanatoria con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della costruzione del manufatto che del rilascio del titolo abilitativo, essendovi solo il riferimento ad una dichiarazione del teste escusso in punto di conformità dell'opera senza le specificazioni richieste dalla norma.
Non può essere, invece, accolta la doglianza, peraltro generica, della pubblica accusa ricorrente in ordine all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, art. 181.
La pronuncia del giudice di merito, invero, è stata fondata sulla risultanza probatoria costituita dalla dichiarazione del teste escusso circa la inesistenza del vincolo paesaggistico, la cui violazione è stata contestata nel capo di imputazione.
Orbene, la valutazione della citata deposizione testimoniale non può formare oggetto di censura in sede di legittimità; nè vi è alcun criterio giuridico che stabilisca la maggiore o minore attendibilità delle prove acquisite in relazione alla loro natura.
Peraltro, la pubblica accusa, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha neppure dedotto di avere prodotto in dibattimento prova della esistenza del vincolo.
Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente ex art. 569 c.p.p., comma 4, limitatamente al reato di cui al capo a).
Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata in ordine al reato urbanistico di cui al capo a) con rinvio alla Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.