TAR Campania (NA) Sez.VI n. 3925 del 30 giugno 2023
Urbanistica. Intimazione di demolizione ad horas

La previsione di un termine di 90 gg., concessa all’autore e/o responsabile dell’abuso edilizio per provvedere alla sua demolizione, è finalizzata a garantire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa, attivandosi spontaneamente per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed evitare le ulteriori conseguenze sanzionatorie che l’ordinamento ricollega alla mancata e/o tardiva esecuzione della ingiunzione demolitoria. Pretermettere tale termine di legge, quindi, intimando una demolizione ad horas, non costituisce una mera irregolarità del provvedimento impugnato, né un suo vizio meramente formale, ma ne compromette irrimediabilmente la legittimità sostanziale, impedendo l’esercizio delle prerogative difensive che l’ordinamento attribuisce, anche al fine di evitare le ulteriori sanzioni connesse alla mancata e intempestiva esecuzione dell’ordine di ripristino.

Pubblicato il 30/06/2023

N. 03925/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01199/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2020, proposto da
Giovan Giuseppe D'Acunto, rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a)- della ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. 1/2020 del Responsabile del Servizio – Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Barano d’Ischia del 07.01.2020, notificata in data 13 gennaio 2020;

b)- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 1/2020, del 07.01.2020, il Comune di Barano d’Ischia ingiungeva al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate, sine titulo, alla via Via Piano n. 42, sul fabbricato riportato in catasto al foglio 26 p.lla 562. Gli abusi consistevano, in particolare, nell’avere realizzato, “…in sopraelevazione ad un fabbricato ivi esistente ….un corpo di fabbrica, occupante una superficie di circa mq. 69,00, per un'altezza di circa mt. 3,00 (dal calpestio). Lo stesso è costituito da struttura portante in muratura di poroton, privo della copertura con la sola predisposizione della struttura portante costituita da travi in ferro poste orizzontalmente, ed ancorate da cordolo in c.a.”.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione, deducendo l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento rilevando che si tratterebbe di opere realizzabili previa segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 37 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e per le quali era stata avanzata domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 D. Lgs. 42/2004; le opere sanzionate, poi, non contrasterebbero con la normativa vigente e non recherebbero pregiudizio al territorio e al paesaggio circostanti. L’ingiunzione impugnata doveva, altresì, ritenersi illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo il Comune compiutamente motivato sulle ragioni della demolizione, anche in considerazione della non rilevante entità degli abusi commessi e della loro risalenza nel tempo, nonché della possibilità di sanarli e di applicare una sanzione meno grave, rispetto a quella demolitoria. Da ultimo, l’ordine di demolizione veniva intimato ad horas, ovvero senza concessione dello spazio temporale di 90 giorni richiesto ex lege, con evidente violazione anche del diritto di difesa del privato. Né potrebbe il dirigente dell'U.T.C. procedere autonomamente alla demolizione, così intimata. Il provvedimento sanzionatorio era stato, peraltro, emanato senza la preventiva acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata per i Beni Ambientali, istituita presso il Comune ex Legge Regionale 10/82 e senza che il Sindaco, Autorità sub - delegata per i B.B.A.A., avesse espresso le proprie determinazioni al riguardo. Le opere sanzionate, infine, potevano essere sanate perché conformi allo strumento urbanistico.

Pervenuta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente al profilo di seguito evidenziato.

Il Comune di Barano di Ischia ha ordinato al ricorrente di procedere ad horas alla demolizione delle opere abusive realizzate sul manufatto di sua proprietà, avvisandolo che, in difetto, l’Ufficio avrebbe provveduto direttamente alla riduzione in pristino con addebito delle spese sostenute. Orbene, l’art 31 del d.P.R. n. 380/01 concede, invece, al responsabile e/ o autore dell’abuso il diverso termine di 90 gg. per procedere alla esecuzione dell’ordine di ripristino, stabilendo che, decorso questo termine invano, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Ai sensi del comma 4, poi, l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine suindicato, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. E, infine, l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Deve, dunque, ritenersi che la previsione di un termine di 90 gg., concessa all’autore e/o responsabile dell’abuso edilizio per provvedere alla sua demolizione, sia finalizzata a garantire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa, attivandosi spontaneamente per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed evitare le ulteriori conseguenze sanzionatorie che l’ordinamento ricollega alla mancata e/o tardiva esecuzione della ingiunzione demolitoria.

L’aver pretermesso tale termine di legge, quindi, intimando una demolizione ad horas, non costituisce, nel caso che ci occupa, una mera irregolarità del provvedimento impugnato, né un suo vizio meramente formale, ma ne compromette, ad avviso del Collegio, irrimediabilmente la legittimità sostanziale, avendo impedito al ricorrente l’esercizio delle prerogative difensive che l’ordinamento gli attribuisce, anche al fine di evitare le ulteriori sanzioni connesse alla mancata e intempestiva esecuzione dell’ordine di ripristino.

Per tale ragione, pertanto, ed assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Barano di Ischia alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, con attribuzione in favore del procuratore costituito che ne ha fatto istanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Consigliere