TAR Toscana Sez. II n. 809 del 23 aprile 2012
Urbanistica. Impianto fotovoltaico e pertinenza

Sotto il profilo urbanistico-edilizio va esclusa la natura di pertinenza di un impianto fotovoltaico, trattandosi di innovazione che non si pone certo in rapporto di pertinenzialità con l’esistente, ma che deve essere valutata come nuova ed autonoma edificazione, in virtù delle proprie caratteristiche intrinseche di trasformazione del territorio.

N. 00809/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2011, proposto da:
Rodolfo Cosimi, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Tonon, Pierluigi Ferrari, con domicilio eletto presso Andrea Pettini in Firenze, via Landucci 17;

contro

Comune di Cinigiano in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del parere prot. 3302/2010 del 21 febbraio 2011, con cui il Comune di Cinigiano - Area Tecnica Ufficio Urbanistica, ha espresso parere contrario in merito al Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, redatto ai sensi della L.R. 1/2005 dal Sig. Rodolfo Cosimi e presentato in data 29 giugno 2010, e relativo alla realizzazione di impianto fotovoltaico a terra e incremento superficie vitata sui terreni di proprietà dell'azienda Terra Rossa, posti in Borgo S. Rita - Cinigiano (Gr);

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, al momento non conosciuto dal ricorrente;

e per il risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dell’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

L’azienda Terra Rossa di Rodolfo Cosimi svolge, fin dal gennaio 2008, attività agricola e, nello specifico, di coltivazione d’uva, nel Comune di Cinigiano (sui suoli distinti in catasto al foglio n. 8, p.lle 72 e 75).

In data 29 giugno 2010, presentava all’Amministrazione comunale di Cinigiano, un Programma di miglioramento Agricolo Ambientale, ai sensi dell’art. 42 della l.r. 3 gennaio 2005 n. 1 (norme per il governo del territorio), prevedente l’incremento delle superfici vitate e la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico a terra.

Con provvedimento 21 febbraio 2011 prot. n. 3302/2010, il Responsabile dell’Area Tecnica-Ufficio urbanistica del Comune di Cinigiano esprimeva parere contrario sull’istanza, disponendo la restituzione degli elaborati al ricorrente; a base del provvedimento era posta la seguente motivazione: <<rilevato che la proprietà dei terreni interessati, costituenti parte di un’azienda agricola, è pervenuta all’azienda richiedente a mezzo di frazionamento eseguito…al di fuori di un P.M.A.A. presentato dall’azienda principale, con rogito notarile del 29 marzo 2004, M.U. 3424.1/2004 rep. 160495 notaio Ciampolini; rilevato che, per quanto detto, su tutti i terreni risultanti dal frazionamento scatta il vincolo di inedificabilità decennale, come stabilito dall’art. 46 della Legge regionale 1/2005, disposizione confermata con il regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R.T. 5/R del 9 febbraio 2007 art. 3, comma 1; considerato che l’installazione dell’impianto fotovoltaico e le volumetrie di servizio necessarie seppur modeste, costituiscono comunque intervento edilizio equiparato alla nuova costruzione e quindi in contrasto con le citate norme attualmente in vigore; Visto che per i terreni derivanti dal frazionamento aziendale citato, il vincolo di inedificabilità decennale deve intendersi valido a tutto il 29 marzo 2014>>.

Il provvedimento di sostanziale diniego era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione della l.r. 1/2005, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, manifesta infondatezza; 2) violazione e falsa applicazione art. 46 l.r. 1/2005, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, manifesta infondatezza; in buona sostanza, l’impianto fotovoltaico progettato al ricorrente sarebbe, infatti, caratterizzato dal carattere pertinenziale dell’azienda agricola e comunque non costituirebbe nuova edificazione, anche in virtù del carattere precario dell’installazione.

Con il ricorso era altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dell’atto impugnato ed in particolare, dal ritardo nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico; danni da liquidarsi anche in via equitativa del Giudicante.

Con ordinanza 1° giugno 2011 n. 634, la Sezione rigettava l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente.

All'udienza del 6 marzo 2012 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione deve rilevare, con riferimento alle problematiche di ammissibilità del ricorso, come l’atto impugnato, pur espressamente qualificato come parere negativo, sia caratterizzato dal sicuro carattere provvedimentale venendo, in buona sostanza, a concludere definitivamente il procedimento instaurato dal ricorrente (che non può avere ulteriore corso, anche per effetto della restituzione al ricorrente degli elaborati progettuali).

Nel merito, il ricorso è poi infondato e deve pertanto essere respinto.

Già in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, 1° giugno 2011 n. 634), la Sezione ha avuto modo di rilevare, con riferimento al preteso carattere pertinenziale e precario dell’impianto fotovoltaico, come la costruzione proposta da parte ricorrente non possa trovare accoglimento, <<considerato che non si riscontra l’invocata natura pertinenziale dell’impianto fotovoltaico, attesa la dimensione del medesimo e la sua stessa destinazione evidenziata dal ricorrente - tesa a conferire la corrente elettrica alla rete e non ad asservire esclusivamente un edificio principale - nonché la conformazione dell’impianto che è destinato ad una trasformazione funzionale dello stato dei luoghi, indipendentemente dall’amovibilità potenziale delle singole componenti>>.

Ed in effetti, nella fattispecie manca certamente quel <<rapporto di strumentalità o complementarità funzionale>> (Consiglio di Stato, sez. IV 15 dicembre 2011 n. 6606; sez. VI 11 maggio 2011 n. 2781) con i manufatti esistenti sull’area che, per giurisprudenza univoca, costituisce il requisito costitutivo delle cd. pertinenze urbanistiche.

A questo proposito, la Sezione non dubita certo che i proventi derivanti dalla possibile installazione dell’impianto costituiscano una fonte di entrate di tale importanza da risultare complementare, nella complessiva economia dell’azienda, all’attività principale di coltivazione agricola svolta sull’area; sotto il profilo urbanistico-edilizio, si tratta però di innovazione che non si pone certo in rapporto di pertinenzialità con l’esistente, ma che deve essere valutata come nuova ed autonoma edificazione, in virtù delle proprie caratteristiche intrinseche di trasformazione del territorio.

Per quello che riguarda l’altro profilo della possibile natura precaria delle opere, deve poi trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato che ha rilevato come il carattere precario del manufatto non dipenda <<dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto è destinato, e va dunque valutata alla luce della obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell'opera, a nulla rilevando la temporanea destinazione data alla stessa dai proprietari>> (Consiglio Stato, sez. IV, 15 maggio 2009 n. 3029; sez. V

20 giugno 2011n. 3683).

In questo prospettiva, l’opera progettata dal ricorrente, indipendentemente dai materiali utilizzati e dai criteri di ancoraggio al suolo, si presenta oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze non temporanee dell’azienda agricola e, quindi, non può essere considerata in termini di opera precaria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, sia per quello che riguarda l’azione di annullamento che per quello che riguarda l’azione risarcitoria; nulla sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione comunale di Cinigiano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione, sia per quello che riguarda l’azione di annullamento che per quello che riguarda l’azione risarcitoria.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2012