Sez. 3, Sentenza n. 41757 del 23/09/2004 Ud. (dep. 27/10/2004 ) Rv. 230313
Presidente: Zumbo A. Estensore: Grillo C. Relatore: Grillo C. Imputato: Pignatiello ed altri. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, App. Bari, 18 Febbraio 2002)
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Natura di sanzione amministrativa - Limiti - Provvedimento autorizzatorio in relazione ovvero piano di recupero adottato - Mera attivazione dell\'iter amministrativo per il piano di recupero - Irrilevanza.

Massima (Fonte CED cassazione)
In materia di reati edilizi, la confisca dei terreni lottizzati di cui all\'art. 19 della legge n. 47 del 1985 deve essere qualificata come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e si applica - con esclusione della sola ipotesi di assoluzione per insussistenza del fatto - indipendentemente da una sentenza di condanna, sulla base dell\'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, salvo che sia stato adottato un provvedimento amministrativo definitivo con il quale sia stato attuato un piano di recupero edilizio del territorio interessato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 23/09/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1179
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 3706/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PIGNATIELLO LISA;
2) RINALDI GIUSEPPE;
3) BORTONE EVA;
4) MAZZEO NICOLETTA;
5) VARANO ANTONIA;
6) PALMIERI ALBERTO;
7) PALMIERI CIRO;
8) GALANO UMBERTO;
9) PECORELLA TOMMASO ITALO;
10) BELLO ANNA MARIA;
11) MANTINO MARIA VINCENZA;
12) RAMPINO GRAZIA;
13) RICCI LUIGI ANTONIO;
14) TAROLLA LUCIA;
15) COCLITE ORAZIO;
16) IEVOLELLA EDILIA MARTA ANTONIETTA;
17) DI CORCIA MATTEO;
18) FARACI ORAZIO;
19) MENICHELLA LUCIA;
20) MAZZAMURRO ROSA LUCIA;
21) BASCIANI ANDREA;
22) PASQUARELLI MARIA;
23) IORIO ADDOLORATA;
24) RUGGIERI LUIGI;
25) ANNECCHINI TERESA;
26) ZELANO MARIA MICHELA;
27) LOFFREDO MICHELINO;
28) MOCCIA ROSA;
29) MASCOLO MICHELINA;
30) MASCOLO ANNA;
31) PILONE MICHELE CIRO;
32) CAGGIANO RITA;
33) DENTICO FRANCESCO;
34) LECCESE CIRO ANTONIO MENOTTI;
35) CASO ALFONSO;
36) TIGRE FAUSTO;
avverso la sentenza n. 461/02 del 18/2-15/5/2002, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari;
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. G. Izzo, con le quali chiede il rigetto dei ricorsi;
- uditi i difensori, avv. G. Mercuri e B. Dell\'Orco, che chiedono l\'accoglimento dei ricorsi proposti dai propri assistiti;
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione riportata in premessa, la Corte di Appello di Bari - in riforma della sentenza 3/4/98 del Pretore di Foggia nei confronti di 84 imputati per il reato di concorso in lottizzazione abusiva (effettuata in località "Pezza del Salice" dell\'agro di Foggia dal 1983 al 1993), con la quale lo stesso era stato dichiarato prescritto in relazione alla maggior parte di essi (67) mentre gli altri erano stati assolti o per non aver commesso il fatto (2) o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (15), con restituzione ai rispettivi proprietari degli immobili in sequestro - dichiarava non doversi procedere nei confronti di due di essi (Rauseo Antonio e Maggio Mafalda) perché deceduti nelle more del giudizio e pronunziava, nei confronti degli altri imputati precedentemente assolti, l\'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, disponendo però la confisca di tutti i terreni abusivamente lottizzati e delle opere sugli stessi edificate. Invero i giudici distrettuali, considerata pacifica la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, evidenziavano come la confisca degli immobili interessati dalla lottizzazione consegue anche ad una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o per carenza dell\'elemento soggettivo del reato, per cui - a maggior ragione - è inevitabile nel caso de quo, di estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Appello esaminava, poi, la peculiare posizione di determinati imputati, evidenziando specificamente l\'infondatezza delle doglianze da essi proposte.
Contro tale decisione ricorrono per Cassazione gli imputati, con undici atti di impugnazione.
- PIGNATIELLO (1), MANTINO (11), RAMPINO (12), COCLITE (15), IEVOLELLA (16), MAZZAMURRO (20), MASCOLO Michelina (29), MASCOLO Anna (30), PILONE (31), CAGGIANO (32) e DENTICO (33), con unico ricorso presentato dall\'avv. F. Ventarola, deducono violazione dell\'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 19, 20 lett. c), 29 L. n. 47/1985, 5 L.R. Puglia n. 26/1985, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, fondandosi la disposta confisca degli immobili in sequestro sull\'erroneo presupposto della sua obbligatorietà indipendentemente da una sentenza di condanna, "stante la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria" connessa all\'oggettiva sussistenza della lottizzazione abusiva; sennonché, se tale fosse, e non una sanzione amministrativa che il giudice deve disporre in via di supplenza in caso di inerzia della P.A., come invece ritiene la prevalente giurisprudenza, sarebbe applicabile solo in caso di condanna, ai sensi dell\'art. 240 c.p., e dunque non nella fattispecie in esame, essendo pacificamente prescritta la contravvenzione in questione. Considerando, invece, la confisca una sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale in via di supplenza, deve valutarsi l\'eventuale inerzia della P.A., condizione indefettibile per l\'esercizio della detta supplenza. Ebbene, secondo i menzionati ricorrenti, la competente autorità amministrativa è stata, nel caso di specie, tutt\'altro che inerte, adottando la Giunta Comunale di Foggia ben sette delibere finalizzate a realizzare il Piano di Recupero dell\'area in questione (zona Salice), così dimostrando la volontà "definitiva ed incontrovertibile" di recuperare detta zona alla edificabilità, peraltro confermata dalle numerose concessioni in sanatoria rilasciate per varie costruzioni abusive ivi eseguite, determinazione incompatibile con la confisca - da parte del giudice penale - degli immobili de quibus.
Neppure rileva, a detta dei ricorrenti, la mancata approvazione regionale (a norma degli artt. 29 L. n. 47/1985 e 16 e segg. L.R. Puglia n. 56/1980) del Piano di Recupero, non essendo essa necessaria potendosi lo stesso configurare come Piano Particolareggiato conforme al vigente strumento urbanistico generale, ai sensi dell\'art. 5 L.R. Puglia n. 26/1985, giacché, all\'epoca dei fatti, era vigente il vecchio Piano Regolatore.
- Con lo stesso difensore propongono ricorso RINALDI (2), BORTONE (3), PECORELLA (9) e BELLO (10), deducendo, col secondo motivo, censure analoghe a quelle proposte dagli altri ricorrenti ed inoltre lamentando, col primo motivo, la violazione dell\'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 19, 20 lett. c), 29 L. n. 47/1985, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la formula assolutoria adottata nei loro confronti dal Pretore di Foggia, "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", ha la stessa valenza di quella per insussistenza del fatto, per cui, non essendo stata specificamente impugnata sul punto, doveva ritenersi definitiva, con la conseguenza che la sanzione accessoria della confisca non poteva essere applicata in presenza del giudicato assolutorio ampio.
- Sempre a mezzo dell\'avv. F. Ventarola ricorrono MAZZEO (4) e VARANO (5), proponendo le medesime doglianze della seconda impugnazione sopra richiamata.
- Rappresentati e difesi dall\'avv. G. Mercuri ricorrono invece PALMIERI Alberto (?), PALMIERI Ciro (7), GALANO (8), RICCI (13), TAROLLA (14), DI CORCIA (17), IORIO (23), RUGGIERI (24), ANNECCHINI (25), MASCOLO Michela (29), MASCOLO Anna (30) e CASO (36), che deducono: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. "b", c.p.p.), avendo la Corte d\'Appello considerato responsabili del reato di lottizzazione abusiva anche gli imputati la cui condotta si è certamente esaurita prima dell\'entrata in vigore della L. n. 47/1985, quantunque le normative allora in vigore (art. 28 L. n. 1150/1942 e art. 17 L. n. 10/1977) non comprendessero previsioni incriminatrici corrispondenti a quella dell\'art. 18 L. n. 47/1985; 2) erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. "b", c.p.p.) ed esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi od amministrativi, ovvero non consentita dai pubblici poteri (art. 606, lett. "a", c.p.p.), nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, non avendo tenuto conto la Corte distrettuale che il Comune di Foggia ha approvato un piano di recupero dell\'intera "zona Salice", altamente interessata dall\'abusivismo edilizio, trasformandola da zona agricola in zona "C" di espansione del PRG, e dunque in zona residenziale, per cui la decisione del giudice penale viene a trovarsi in contrasto con la volontà dell\'autorità amministrativa, cui sono riservati in via esclusiva il governo e la tutela del territorio.
- BASCIANI (21), PASQUARELLI (22) e LOFFREDO (27), assistiti dall\'avv. G. Treggiari, deducono violazione dell\'art. 606, comma 1^ lett. b) ed e), c.p.p. per erronea applicazione della legge (artt. 19, 20 lett. "c", 29 L. n. 47/1985, 5 L.R. Puglia n. 26/1985), nonché per mancanza e comunque illogicità della motivazione, fondando il loro assunto su argomentazioni del tutto simili a quelle del ricorso Pignatiello + 10, sopra riportate.
- FARACI (18) e MENICHELLO (19), assistiti dall\'avv. C. De Micheli, lamentano: 1) violazione ed errata applicazione dell\'art. 110 c.p. e carenza di motivazione sul punto (art. 606, comma 1^ lett. "b" ed "e"\', c.p.p.), perché il concorso di persone nel reato prevede per la sua configurabilità la ricorrenza di una serie di elementi costitutivi che, nel caso di specie, non sussistono, essendosi essi limitati ad acquistare un terreno per edificare, senza essere consapevoli del frazionamento operato dal venditore e senza aver concorso con altri nella lottizzazione; 2) erronea applicazione dell\'art. 18 L. n. 47/1985 in relazione all\'art. 606, comma 1^ lett. b) ed e), c.p.p., avendo la Corte d\'Appello ravvisato l\'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. "mista" sulla base di elementi di carattere indiziario di per sè non probanti con riferimento all\'elemento oggettivo e soggettivo del reato; 3) violazione ed errata applicazione degli artt. 31-38 L. n. 47/1985 e 39 L. n. 724/1994 in relazione all\'art. 606, comma 1^ lett. b), c.p.p., perché, una volta "sanata" la costruzione (immobile principale), la situazione del terreno, avendo questo carattere pertinenziale, deve considerarsi, anch\'essa sanata; 4) inosservanza ed evidente disapplicazione dell\'art. 649 c.p.p. in relazione all\'art. 606; comma 1^ lett. b) ed e), c.p.p., perché essi, assolti "per condono edilizio" con sentenza irrevocabile del Pretore di Foggia dall\'imputazione di cui agli artt. 7 e 20 lett. b) L. n. 47/1985, non possono subire un secondo giudizio per il medesimo fatto, quantunque diversamente qualificato; 5) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 18-19 L. n. 47/1985 e 240 c.p. in relazione all\'art. 606, comma 1^ lett. a), b) ed e), c.p.p., essendo la pronunzia de qua, che dispone la confisca di tutti i terreni e le opere sugli stessi realizzate, difforme da altre decisioni della stessa Corte d\'Appello e della Corte di Cassazione, ed inoltre essendo motivata in maniera manifestamente illogica sia perché la confisca prevista dal menzionato art. 19 è generalmente considerata dalla giurisprudenza una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e non una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, sia perché, nella fattispecie in esame, sussiste un provvedimento amministrativo (Piano di Recupero) incompatibile con l\'irrogazione della confisca stessa, come peraltro affermato dalla medesima Corte distrettuale in due casi del tutto simili, relativi anch\' essi alla lottizzazione della zona "Salice" del Comune di Foggia.
- Con altro ricorso, presentato precedentemente dall\'avv. R. Follieri, la MANTINO (11) aveva dedotto: a) mancanza di motivazione e inosservanza di norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nell\'applicazione della legge penale sia in relazione alla prescrizione del reato che alla confisca dei beni, nonché vizio di motivazione sull\'elemento soggettivo del reato, in quanto la Corte aveva ritenuto la sussistenza di detto elemento soggettivo per il fatto che ella non svolgeva attività agricola al momento dell\'acquisto del suolo, senza valutare altri necessari parametri e senza tenere conto della nozione di coltivatore diretto fornita dalla speciale normativa in materia; b) illegittimità del provvedimento di confisca, sia del fondo che del fabbricato, per contrasto con il potere discrezionale della P.A. supplita, la cui determinazione - in via di realizzazione - è certamente nel senso del recupero urbanistico dell\'area lottizzata; c) illegittimità del provvedimento di confisca degli immobili di sua proprietà, per contrasto con il potere discrezionale della P.A. supplita, la cui volontà, deducibile dal rilascio della concessione in sanatoria, è quella di recuperare gli stessi.
- Personalmente ricorre il LECCESE (34), deducendo: 1) violazione dell\'art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, giacché è del tutto estraneo ai fatti de quibus, avendo acquistato nel 1991 da privati (Del Mastro e Scaringi) una casa di abitazione, dotata di concessione in sanatoria e licenza di abitabilità, con annessa area circostante, e dunque per non aver in alcun modo partecipato all\'attività lottizzatola; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell\'applicazione della legge penale, giacché la confisca, sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale indipendentemente da una sentenza di condanna, sulla base esclusivamente dell\'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, è inibita - seconda consolidata giurisprudenza - dalla sussistenza di un provvedimento amministrativo da cui risulti l\'inequivoca volontà della P.A. in senso contrario, e nulla cambia se detta volontà risulti da un atto endoprocessuale, come nel caso in esame, in quanto il Comune di Foggia ha manifestato, con una serie di provvedimenti, la sua volontà conclusiva di provvedere al recupero urbanistico della zona "Salice" ed il fatto che il piano di recupero non sia stato ancora approvato dalla Regione costituisce solo un dato temporale, che nulla toglie all\'inequivocità della volontà della P.A., incompatibile con la sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e che peraltro esclude quell\'inerzia legittimante l\'intervento sostitutivo del giudice.
- MOCCIA (28) ricorre personalmente, lamentando la violazione dell\'art, 606 lett. b) c.p.p. in relazione all\'art. 22 L. n. 47/1985, evidenziando che il manufatto realizzato sul terreno ritenuto lottizzato è stato regolarmente sanato ed inoltre il Comune ha deliberato di recuperare urbanisticamente l\'intera zona "Salice", per cui doveva cadere la confisca.
- Personalmente ricorre anche TIGRE (36), che deduce la violazione dell\'art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 597 c.p.p., 19, 20 lett. c), 29 L. n. 47/1985 e 5 L.R. Puglia n. 26/1985, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto, essendosi egli limitato ad acquistare un lotto di terreno, senza ivi eseguire alcuna opera, non aveva in alcun modo partecipato al reato di lottizzazione, e dunque correttamente era stato assolto in primo grado "per non aver commesso il fatto". In secondo luogo evidenzia l\'illegittimità della disposta confisca, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Suprema ed anche della stessa Corte di Appello di Bari (ovviamente altra sezione), pronunziatasi precedentemente due volte con riferimento alla medesima lottizzazione; invero è inequivoca la volontà della P.A. (Comune di Foggia) di procedere al recupero urbanistico della zona "Salice", come dimostrato dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal Sindaco di Foggia e dagli altri funzionari comunali, dalle numerose delibere adottate in tal senso, nonché dalle diverse concessioni edilizie in sanatoria rilasciate per le costruzioni relative a vari lotti. Infine rileva il ricorrente come non sia necessaria nel caso di specie alcuna autorizzazione regionale, atteso che il "Piano di Recupero" in questione non postula una variante al Piano Urbanistico, potendosi considerare "Piano Particolareggiato", conforme al vigente strumento urbanistico generale, ai sensi dell\'art. 5 L.R. Puglia n. 26/1985.
- Infine ricorre ZELANO (26), con l\'avv. G. Scarano, lamentando: A) violazione e falsa applicazione della legge per l\'esercizio di una potestà riservata agli organi amministrativi (ex art. 606, lett. "a", c.p.p.), essendo inequivoca la volontà del Comune di Foggia di effettuare il recupero urbanistico della zona lottizzata, per cui non poteva il giudice penale disporre la confisca in via di supplenza;
peraltro la circostanza che il Piano di Recupero sia ancora in itinere non fa cadere detta preclusione, come ritenuto dalla Corte Costituzionale (sent. n. 149/1999); B) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 lett. "b" c.p.p.), avendo il Comune di Foggia, nell\'ottica dell\'adozione del Piano di Recupero della zona "Salice", rilasciato numerose concessioni edilizie in sanatoria, percependo i relativi oneri, per cui la confisca degli immobili de quibus comporterebbe la restituzione delle somme riscosse e l\'acquisizione al patrimonio comunale di fabbricati e terreni, che andrebbero poi restituiti agli aventi diritto, in executivis, non appena esaurito l\'iter dell\'approvazione del Piano di Recupero.
All\'odierna udienza dibattimentale il P.G. ed i difensori concludono come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le impugnazioni non meritano accoglimento.
Le censure proposte, infatti, ripetono sostanzialmente quelle dedotte in grado di appello ed alle quali la Corte barese ha fornito risposta approfondita e corretta, disattendendole. Il Collegio si limiterà, quindi, ad alcuni richiami e puntualizzazioni, reputando esaustiva e condivisibile la motivazione della gravata sentenza, in ordine alle varie questioni in esame, e ad essa comunque rinvia - per evitare inutili ripetizioni - nei punti che si ritiene di non dover approfondire.
- Preliminarmente deve ribadirsi - al fine di sgombrare il campo da una censura comune a diversi ricorsi, relativa alla pretesa irrilevanza penale delle condotte esauritesi prima dell\'entrata in vigore della L. n. 47/1985 - che la lottizzazione abusiva negoziale, pur non essendo allora specificamente definita ed indicata tra gli abusi edilizi di rilevanza penale, doveva egualmente ritenersi penalmente vietata dall\'art. 28 L. n. 1150/1942 e succ. mod., sanzionato dall\'art. 17 lett. b) L. n. 10/1977, configurando detta norma varie ipotesi aventi in comune l\'elemento materiale di una durevole trasformazione urbanistica di una consistente porzione di territorio senza la contemporanea attuazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie per la razionalità e l\'organico inserimento ambientale dei nuovo insediamento. Difatti la giurisprudenza, superando iniziali contrasti, aveva finito coi riconoscere (Cass. SS.UU., 28 novembre 1981, Giulini) il reato di lottizzazione abusiva, affermando che lo stesso si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici (suddivisione del terreno, alienazione dei lotti, ecc.) sia nell\'esplicazione di attività materiali (costruzione di edifici e recinzioni), richiedendosi solo la finalizzazione degli uni e degli altri alla realizzazione di un nuovo insediamento urbano, con conseguente pregiudizio alla riserva pubblica di programmazione territoriale, e giungendo alla ulteriore asserzione che "la responsabilità di chi aveva proceduto al frazionamento ed alla vendita dei lotti si riverberava nei momenti successivi nei quali si procedeva alla realizzazione dei manufatti, protraendosi sino alla loro ultimazione".
- Corretta è anche l\'affermazione del carattere unitario e progressivo della fattispecie plurisoggettiva de qua, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra tante: Cass. SS.UU., 24 aprile 1992, Fogliani), che ritiene la lottizzazione un reato eventualmente permanente a carattere progressivo (nell\'evento), che cessa con l\'attuazione dell\'intero programma lottizzatorio, è cioè con l\'ultimazione delle costruzioni da parte degli acquirenti dei singoli lotti, con conseguente responsabilità di chiunque si sia inserito in qualsiasi momento nel programma in itinere, concorrendo in qualunque modo e misura alla realizzazione dello scopo finale. Questa Corte ha recentemente affermato (Sez. 3^, 5 dicembre 2001, Venuti ed altri) che anche al reato plurisoggettivo va applicato il principio generale secondo cui la permanenza continua per ogni concorrente sino a che perdura la sua condotta volontaria e la sua possibilità di far cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Pertanto correttamente tutti gli imputati sono stati considerati responsabili della lottizzazione e la prescrizione del reato è stata ritenuta decorrente da un\'unica data (15/4/94), quella dell\'ultimo intervento edificatorio realizzato sull\'area in questione.
- Altrettanto correttamente, ad avviso del Collegio, la Corte distrettuale ha dichiarato l\'estinzione per prescrizione del reato de quo nei confronti di tutti gli imputati (all\'infuori dei deceduti, ovviamente), spiegando le ragioni per le quali non ricorrono le condizioni per l\'applicabilità dell\'art. 129, comma 2^, c.p.p., e cioè rilevando che non emerge con evidenza dagli atti alcuna causa comportante una sentenza assolutoria nel merito o di non luogo a procedere nei confronti di alcuno di essi.
Ne consegue che, essendo la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, prevista dall\'art. 19 L. n. 47/1985 (ora art. 44, comma 2^, T.U. n. 380/2001) una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, che - a differenza della sanzione di cui all\'art. 7, ultimo comma (ora art. 31, comma 9^, del T.U.) - si applica indipendentemente da una sentenza di condanna sulla base dell\'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario, e con esclusione della sola ipotesi dell\'assoluzione per insussistenza del reato (Cass. Sez. 3^, 24 febbraio 1999, n. 777, Iacoangeli), appare corretta la statuizione dell\'impugnata decisione in relazione alla disposta confisca.
Rileva il Collegio, infatti, che la gravata decisione è adeguatamente e logicamente motivata circa la sussistenza - sotto il profilo obiettivo - della lottizzazione abusiva, peraltro non contestata neppure dagli imputati, e dunque in ordine alla ricorrenza della condizione normativamente prevista per l\'applicazione della confisca, avendo i giudici di merito ravvisato tutti gli elementi richiesti per la configurazione del detto reato e considerato che "anche la carenza dell\'elemento psicologico comporta l\'accertamento dell\'esistenza di una lottizzazione abusiva" (Cass. Sez. 3^, 8 novembre 2000, Petrachi) e che la restituzione dell\'area abusivamente lottizzata non è consentita "neppure a favore di proprietari estranei al processo penale" (Cass. Sez. 3^, 4 aprile 1995, Marraro;
4 dicembre 1995, Cascarino).
- Inoltre deve sgombrarsi il campo da un ulteriore equivoco, che segna quasi tutte le impugnazioni in esame e rappresenta il fulcro delle difese. La confisca, configurandosi come sanzione amministrativa irrogabile dal giudice penale in via di supplenza (e non come misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria), non poteva essere applicata nella fattispecie de qua, in quanto - si assume - mancherebbe il presupposto del detto potere di supplenza, e cioè l\'inerzia della P.A.; il Comune di Foggia, infatti, ha adottato ben sette delibere finalizzate a realizzare il Piano di Recupero della "zona Salice" ed ha rilasciato numerose concessioni in sanatoria per costruzioni ivi edificate,.. cosi manifestando la propria chiara volontà di recuperare detta area all\'edificabilità. Premesso che la misura, secondo consolidata giurisprudenza (tra tante: Cass. Sez. 3^, 16 novembre 1995, n. 12471, P.G./Besana; 20 marzo 1998, Stea), non è applicabile da parte del giudice penale (e, se irrogata, deve essere revocata) solo nel caso risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall\'Autorità amministrativa, si ricorda che tale incompatibilità deve però essere già esistente ed insanabile e non futura e meramente eventuale; in altri termini, il provvedimento amministrativo "incompatibile" deve essere già esistente ("adottato") e definitivo nei suoi contenuti, non essendo sufficiente la manifestazione di volontà della P.A., quantunque seria ed inequivoca, di adottarlo, anche perché è indispensabile conoscerne esattamente i limiti e non si può sapere anticipatamente in che misura le proposte comunali saranno recepite (Cass. Sez. 3^, 25 maggio 1999, n. 1958, Liccardello ed altri; 9 novembre 2000, n. 12999, Lanza ed altri).
Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte del merito, vi è si la prova che la competente Amministrazione comunale ha iniziato l\'iter per l\'adozione di un Piano di Recupero della "zona Salice", devastata dalla lottizzazione abusiva per cui è processo, ma si è ancora ben lontani dal provvedimento definitivo "incompatibile" con la confisca in questione, del quale dunque non si può valutare la portata. La confisca, comunque, potrà sempre essere revocata in executivis, se il PdR dovesse giungere in porto.
- Passando ad esaminare le altre doglianze, di carattere particolare, contenute negli undici atti di gravame, ritiene il Collegio manifestamente infondata la prima censura, proposta nel secondo dei ricorsi sopra indicati (Rinaldi-Bortone-Pecorelia-Bello), relativa alla pretesa definitività della sentenza pretorile in ordine alla loro assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non essendo stata essa specificamente impugnata dal P.M.. Si rileva infatti, innanzi tutto, che tale formula assolutoria venne adottata in primo grado, come risulta dall\'impugnata decisione, nei confronti degli imputati Rinaldi e Bortone, ma non anche nei confronti degli altri due, per i quali fu dichiarata invece l\'estinzione del reato per prescrizione; in secondo luogo, si osserva che il P.M. di Foggia appellò la sentenza pretorile nei confronti di tutti gli imputati, e quindi anche dei predetti; infine, si evidenzia che la Corte di Appello ha espressamente riformato la decisione di primo grado relativamente ai menzionati Rinaldi e Bortone, dichiarando l\'estinzione del reato per prescrizione. - Non merita migliore sorte la quarta doglianza del sesto ricorso (Faraci-Menichella), ripetitiva di censura già proposta in appello, con la quale si deduce sostanzialmente la preclusione del ne bis in idem, essendo stati assolti i ricorrenti per "condono edilizio" - con sentenza irrevocabile del Pretore di Foggia - dall\'imputazione di cui agli artt. 7 e 20 lett. b) L. n. 47/1985.
È pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale penale, civile e amministrativo, infatti, che il reato di lottizzazione abusiva (negoziale, materiale o mista) non è suscettibile di condono edilizio (tra tante: Cass. Sez. 3^, 8 novembre 2000, Petrachi; 20 marzo 1998, Stea) e che la sanatoria delle opere abusivamente realizzate non è idonea a determinare la sanatoria della lottizzazione abusiva (TAR Sicilia, Sez. Catania, 14 marzo 1996, n. 360; Cass. civ., Sez. 2^, 18 agosto 1998, n. 8170).
Trattasi in definitiva - come correttamente osservato dalla Corte distrettuale - di "fatti oggettivamente diversi nella loro struttura materiale, anche se espressione di un medesimo disegno criminoso, e non già di uno stesso fatto diversamente qualificato giuridicamente", per cui non ricorre la preclusione prevista dall\'art. 649 c.p.p..
- Ragioni analoghe valgono per il ricorso Moccia.
- Inammissibile è il primo motivo del ricorso Mantino perché "in fatto".
- La prima doglianza del ricorso Leccese trova esauriente, puntuale, corretta e logica risposta nella gravata sentenza (pp. 18-19), la cui motivazione è pienamente condivisa da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004