Pres. Aghina Est. Aghina Ric. P.M. in proc. N.S.
Rumore. Articolo 659 c.p. fattispecie relativa a sequestro preventivo, operato con provvedimento del p.m. per violazione delle norme in materia di rumore ex art. 659 c.p., di impianto di climatizzazione (comprensivo di gruppo elettrogeno) installato sui terrazzi di un hotel
N. 44976/2005 R.G.N.R. PM Trib. Napoli
N. 1722/2006 R.I.M. C. Reali
T R I B U N A L E DI N A P O L I
Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri
DODICESIMA SEZIONE PENALE
Il Tribunale, composto dai signori magistrati:
dott. Ernesto Aghina Presidente est.
dott.ssa Irma Musella Giudice
dott.ssa Stefania Daniele Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sull’appello depositato in data 18.10.2006 dal PM in sede, avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 13.10.2006, con la quale non veniva convalidato il sequestro preventivo, operato con provvedimento del p.m. in data 12.9.2006 per violazione delle norme in materia di rumore ex art. 659 c.p., dell’ impianto di climatizzazione (comprensivo di gruppo elettrogeno) installato da N S sui terrazzi dell’ Hotel .. in Capri, di cui il N è titolare, disponendosi conseguentemente il dissequestro di quanto sottoposto a vincolo con verbale della Polizia Municipale di Capri in data 28.9.2006.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente, pervenuti in data 15.12.2006, a seguito della camera di consiglio del 7.3.2006, nel corso della quale la difesa del N, non comparso, depositava note illustrative chiedendo la conferma del provvedimento impugnato,
OSSERVA
In data 13.10.2006 il GIP in sede rigettava la richiesta dal P.M. di convalida del decreto di sequestro preventivo operato dal PM in data 12.9.2006 avete ad oggetto l’impianto di climatizzazione realizzato dal N sul terrazzo del proprio albergo Hotel .. di Capri per violazione dell’art. 659 c.p., in conseguenza del nocumento derivante dal rumore di dette apparecchiature, come denunziato da segnalazioni di abitanti nell’area contigua all’esercizio alberghiero.
Nel suo provvedimento di dissequestro, il GIP deduceva come l’intensità sonora derivata dagli apparecchi di climatizzazione sarebbe riconducibile alla “professione o mestiere rumoroso” svolto dal N, configurando pertanto l’ipotesi di reato prevista dal comma secondo dell’art. 659 c.p., che operando però rinvio al superamento dei limiti di emissioni sonore a quelli previsti in tema di inquinamento acustico dalla legge 28 ottobre 1995, n. 447 (che prevede in detta ipotesi una sanzione amministrativa), in virtù del principio di specialità sancito dall’art. 9 della L. n.689/1981, degraderebbe la condotta del N a mero illecito amministrativo.
Non potendosi configurare, secondo l’assunto del GIP, anche l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 659 c.p., che sanziona penalmente il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con abuso di strumenti sonori, restando assorbita tale previsione in quella prevista al comma secondo del medesimo articolo, avente medesima obiettività giuridica (se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso), non assurgendo la fattispecie in esame a rilievo penalmente rilevante, tanto impedirebbe l’adozione di una misura cautelare.
Avverso tale ordinanza il PM proponeva appello, contestando l’ascrivibilità dell’attività di imprenditore alberghiero del N a “professione o mestiere rumoroso” come prefigurato dal secondo comma dell’art. 659 c.p., ed in ogni caso l’applicabilità concorrente del primo comma dell’articolo citato, atteso il diverso scopo ed oggetto di tutela delle due previsioni normative.
All’udienza del 7.3.2006 il difensore presente chiedeva il rigetto del proposto gravame, riportandosi a tutte le argomentazioni svolte dal GIP nella ordinanza reiettiva impugnata, deducendo altresì l’insussistenza del fumus del dedotto “disturbo alle persone”, non integrato nella fattispecie in questione, non essendo comprovata una diffusività del nocumento derivante dal dedotto inquinamento acustico, anche in virtù di una consulenza tecnica attestante come l’impatto sonoro scaturente dagli impianti dell’ Hotel .. rientri nei limiti vigenti.
L’appello è fondato e va accolto.
Deve, invero, ritenersi sussistente il fumus commissi delicti del reato (art. 659 c.p.) ipotizzato dal PM.
Nella fattispecie de quo deve difatti preliminarmente disattendersi l’assunto dell’accusa istante diretto a confutare in radice le considerazioni svolte dal GIP, in base al presupposto che in alcun modo potrebbe ravvisarsi nel caso di specie l’ambito di applicabilità del comma secondo dell’art. 659 c.p., non potendosi ascrivere l’attività del N nel catalogo delle professioni o mestieri rumorosi.
In proposito occorre osservare come, in assenza di un’elencazione tassativa, ai fini dell’applicazione del comma secondo dell’art. 659 c.p., la rumorosità di un mestiere non vada valutata in astratto ma in concreto, per cui “ogni attività lavorativa può assumere le caratteristiche di mestiere rumoroso… ove si dimostri che siano stati emessi rumori eccessivi o estranei alle esigenze lavorative ed esorbitanti dalle necessità di tale attività” (cfr. Cass. sez. I, 7.11.1991, in CED n. 189621; v. anche Cass. sez. I, 10.2.1992, in CED n. 193444).
Non assume quindi rilevanza una distinzione tra rumore dovuto o meno alle caratteristiche coessenziali dell’attività lavorativa, dovendosi analizzare se questa sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità.
Può pertanto correttamente ritenersi come l’installazione di un potente impianto di climatizzazione al servizio dell’intera struttura alberghiera, in assenza di doverose cautele dirette contenere in margini di accettabilità le diffusioni sonore dallo stesso derivante, configuri la previsione astratta di cui al comma secondo dell’art. 659 c.p., di cui non è peraltro dubitabile l’intervenuta depenalizzazione (v. per tutte: Cass. sez. I, 19.6.1997, in CED n. 208495).
Va per contro confutata la successiva analisi sviluppata nell’ordinanza oggetto di gravame, per cui all’accertata riconducibilità della condotta del N (comprovata anche dai disposti rilievi fonometrici) nell’ambito della previsione del comma secondo dell’art. 659 c.p., la stessa non rivestirebbe alcun rilievo penale non potendosi ipotizzare, neppure in via astratta, una concorrente configurabilità del comma primo dell’articolo in questione.
Correttamente a questo proposito il PM osserva come convergenti considerazioni logiche e giurisprudenziali militino a convalidare l’ammissibilità di un concorso formale tra le due distinte ipotesi contravvenzionali previste dall’art. 659 c.p.
Risulta difatti evidente come le due disposizioni tutelino beni giuridici diversi: l’inquinamento acustico (l’art. 659 comma secondo c.p.) e la quiete pubblica (il comma primo), ed in tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di legittimità al riguardo (v. Cass. sez. I. 1.4.2004, in CED n. 229285; Cass. sez. I, 19.11.1999, n. 215319; Cass. sez. I, 26.3.1997, in CED n. 207381; Cass. sez. I, 7.11.1996, in CED n. 206181; Cass. sez. I, 28.9.1994, in CED n. 200022; Cass. sez. I, 13.5.1992, in CED n. 190583; Cass. 7.7.1985, in CED n. 171170).
Si tratta quindi di distinti titoli di reato, come da ultimo ribadito dai giudici di legittimità anche in sede di valutazione di un provvedimento di questo stesso Tribunale del riesame (cfr. Cass. Sez. I n. 15346 del 3.5.2006), affermando che “la violazione dell'articolo 659, comma primo si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso”.
Diversamente opinando si giungerebbe ad un paradossale ed immotivato regime di sostanziale impunità, con riferimento alla repressione di emissioni sonore perturbative della quiete pubblica, garantito proprio alle situazioni potenzialmente maggiormente inquinanti acusticamente, che se ricomprese unicamente nella previsione del comma secondo dell’art. 659 c.p., sarebbero soggette unicamente alla sanzione amministrativa.
Nel verificare peraltro la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto altresì delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.
In proposito va rilevato come dalla documentazione allegata in atti si evince che l’intervento dell’autorità municipale di Capri sia derivato da una denunzia presentata da una serie di cittadini residenti in stabili diversi di via … di Capri, che si dolevano del rumore “assordante e continuo” prodotto dagli impianti istallati dal N sui terrazzi di copertura dell’ Hotel .. (meglio indicati in una serie di gruppi frigorifero, caldaia, condensatori, condizionatori, ecc. nel verbale di sopralluogo dell’ ARPAC del 9.8.2005).
Nella medesima documentazione si riscontrano gli esiti dei rilievi fonometrici, rilevati con riferimento all’abitazione di uno solo degli esponenti come “superiore al limite differenziale previsto dal D. P. C. M. 14.11.1997 per il periodo diurno”.
Sulle base delle considerazioni sin qui esposte, non può accederesi alle prospettazioni difensive secondo le quali l’unicità del riscontrato superamento dei limiti di tollerabilità acustica escluda la configurabilità dell’art. 659 comma primo c.p.
Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è un reato di pericolo presunto, ad integrare il quale è sufficiente che i rumori recanti disturbo abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone (v. per tutte: Cass. sez. I, 5.7.1995, in CED n. 2020301).
Devesi pertanto ritenere indifferente che in concreto sia stato accertato il superamento del limite di tollerabilità acustica con riferimento ad una sola persona perché detto limite – come precedentemente ricordato – assume rilevanza unicamente ai fini della configurabilità materiale della diversa ipotesi contravvenzionale di cui al secondo comma dell’art. 659 c.p., mentre nell’ambito della previsione di cui al comma primo della norma il concetto di rumore assume un valore naturalistico e non tecnico-giuridico, ed il criterio della normale tollerabilità va ricondotto a parametri riferiti alla “media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori vengono percepiti” (cfr. Cass. sez. I, 17.11.1994, in CED n. 200646).
Del tutto ininfluente, per la configurabilità della contravvenzione di cui al comma primo dell’art. 659 c.p., si pone il superamento dei limiti di rumorosità di cui all’art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997 (dedotto come insussistente dalla difesa a mezzo produzione di una consulenza tecnica), atteso che l’agente è in ogni caso tenuto alle cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ed in questo si sostanzia anche la differente prospettazione delle due previsioni astratte (cfr. Cass. sez. I, 5.7.2006, in CED n. 234160).
D’altronde il controllo nel merito relativo ad un provvedimento di sequestro non esige la cognizione della sussistenza del reato ipotizzato, essendo sufficiente la delibazione prima facie che il fatto, per cui si procede, sia preveduto dalla legge come reato.
Del pari non appare addirittura necessario per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 comma primo c.p., secondo la Cassazione, che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
Nel caso in esame, a fronte di alcune dichiarazioni di cittadini capresi che rilevano l’attenuazione dei rumori rispetto all’epoca della denunzia, in altri casi (non oggetto di rilevamento fonometrico da parte degli agenti operanti) si indica concordemente come nell’ordinarietà della situazione “i rumori sono esattamente gli stessi” , “… sono rimasti inalterati a tutte le ore della giornata fino ad oltre la mezzanotte, provocando notevole fastidio e disagio…”, “..non risulta che siano stati adottati i provvedimenti del caso…”, “..nelle ore notturne il disagio persiste e si avverte il propagarsi di un rumore per vie sotterranee che giunge fino alla mia abitazione…”, fino a descrivere l’insorgenza anche di forti vibrazioni nel caso di azionamento di un generatore elettrico di emergenza.
Risulta pertanto configurato il fumus di una situazione tale da determinare disturbo, per l’intensità e per la diffusione esterna del rumore, al riposo e l’occupazione di numerose persone abitanti nei palazzi circostanti l’esercizio alberghiero.
Quanto al “periculum in mora” che, ai sensi dell’art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di “cosa pertinente al reato” a tali fini è in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato.
Non sussistono in proposito dubbi che l’origine dei rumori sia eziologicamente ricollegabile con le apparecchiature descritte nel verbale di sequestro preventivo, e che la perdurante utilizzazione delle stesse rappresenti mezzo indispensabile per l’attuazione e protrazione della condotta illecita.
L’ordinanza impugnata va pertanto riformata con l’adozione del decreto di sequestro preventivo richiesto dal PM.
L’esecuzione della presente ordinanza resta sospesa ex art. 310 co. 3 c.p.p. fino a che la stessa non sia divenuta definitiva.
Per questi motivi
Letti gli artt. 321, 322 bis e 310 c.p.p., in riforma dell’impugnata ordinanza,
D I S P O N E
Nei confronti di N S, il sequestro preventivo degli impianti ubicati sui terrazzi dell’Hotel .. di Capri, compreso il gruppo elettrogeno indicato nei verbali di s.i.t. dell’agosto 2006;
delega il PM per l’esecuzione e la nomina del custode giudiziario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Dispone che l’esecuzione della presente ordinanza resti sospesa fino alla definitività del presente provvedimento.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.3.2007
Il Presidente est.
sull’appello depositato in data 18.10.2006 dal PM in sede, avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 13.10.2006, con la quale non veniva convalidato il sequestro preventivo, operato con provvedimento del p.m. in data 12.9.2006 per violazione delle norme in materia di rumore ex art. 659 c.p., dell’ impianto di climatizzazione (comprensivo di gruppo elettrogeno) installato da N S sui terrazzi dell’ Hotel .. in Capri, di cui il N è titolare, disponendosi conseguentemente il dissequestro di quanto sottoposto a vincolo con verbale della Polizia Municipale di Capri in data 28.9.2006.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente, pervenuti in data 15.12.2006, a seguito della camera di consiglio del 7.3.2006, nel corso della quale la difesa del N, non comparso, depositava note illustrative chiedendo la conferma del provvedimento impugnato,
OSSERVA
In data 13.10.2006 il GIP in sede rigettava la richiesta dal P.M. di convalida del decreto di sequestro preventivo operato dal PM in data 12.9.2006 avete ad oggetto l’impianto di climatizzazione realizzato dal N sul terrazzo del proprio albergo Hotel .. di Capri per violazione dell’art. 659 c.p., in conseguenza del nocumento derivante dal rumore di dette apparecchiature, come denunziato da segnalazioni di abitanti nell’area contigua all’esercizio alberghiero.
Nel suo provvedimento di dissequestro, il GIP deduceva come l’intensità sonora derivata dagli apparecchi di climatizzazione sarebbe riconducibile alla “professione o mestiere rumoroso” svolto dal N, configurando pertanto l’ipotesi di reato prevista dal comma secondo dell’art. 659 c.p., che operando però rinvio al superamento dei limiti di emissioni sonore a quelli previsti in tema di inquinamento acustico dalla legge 28 ottobre 1995, n. 447 (che prevede in detta ipotesi una sanzione amministrativa), in virtù del principio di specialità sancito dall’art. 9 della L. n.689/1981, degraderebbe la condotta del N a mero illecito amministrativo.
Non potendosi configurare, secondo l’assunto del GIP, anche l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 659 c.p., che sanziona penalmente il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con abuso di strumenti sonori, restando assorbita tale previsione in quella prevista al comma secondo del medesimo articolo, avente medesima obiettività giuridica (se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso), non assurgendo la fattispecie in esame a rilievo penalmente rilevante, tanto impedirebbe l’adozione di una misura cautelare.
Avverso tale ordinanza il PM proponeva appello, contestando l’ascrivibilità dell’attività di imprenditore alberghiero del N a “professione o mestiere rumoroso” come prefigurato dal secondo comma dell’art. 659 c.p., ed in ogni caso l’applicabilità concorrente del primo comma dell’articolo citato, atteso il diverso scopo ed oggetto di tutela delle due previsioni normative.
All’udienza del 7.3.2006 il difensore presente chiedeva il rigetto del proposto gravame, riportandosi a tutte le argomentazioni svolte dal GIP nella ordinanza reiettiva impugnata, deducendo altresì l’insussistenza del fumus del dedotto “disturbo alle persone”, non integrato nella fattispecie in questione, non essendo comprovata una diffusività del nocumento derivante dal dedotto inquinamento acustico, anche in virtù di una consulenza tecnica attestante come l’impatto sonoro scaturente dagli impianti dell’ Hotel .. rientri nei limiti vigenti.
L’appello è fondato e va accolto.
Deve, invero, ritenersi sussistente il fumus commissi delicti del reato (art. 659 c.p.) ipotizzato dal PM.
Nella fattispecie de quo deve difatti preliminarmente disattendersi l’assunto dell’accusa istante diretto a confutare in radice le considerazioni svolte dal GIP, in base al presupposto che in alcun modo potrebbe ravvisarsi nel caso di specie l’ambito di applicabilità del comma secondo dell’art. 659 c.p., non potendosi ascrivere l’attività del N nel catalogo delle professioni o mestieri rumorosi.
In proposito occorre osservare come, in assenza di un’elencazione tassativa, ai fini dell’applicazione del comma secondo dell’art. 659 c.p., la rumorosità di un mestiere non vada valutata in astratto ma in concreto, per cui “ogni attività lavorativa può assumere le caratteristiche di mestiere rumoroso… ove si dimostri che siano stati emessi rumori eccessivi o estranei alle esigenze lavorative ed esorbitanti dalle necessità di tale attività” (cfr. Cass. sez. I, 7.11.1991, in CED n. 189621; v. anche Cass. sez. I, 10.2.1992, in CED n. 193444).
Non assume quindi rilevanza una distinzione tra rumore dovuto o meno alle caratteristiche coessenziali dell’attività lavorativa, dovendosi analizzare se questa sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità.
Può pertanto correttamente ritenersi come l’installazione di un potente impianto di climatizzazione al servizio dell’intera struttura alberghiera, in assenza di doverose cautele dirette contenere in margini di accettabilità le diffusioni sonore dallo stesso derivante, configuri la previsione astratta di cui al comma secondo dell’art. 659 c.p., di cui non è peraltro dubitabile l’intervenuta depenalizzazione (v. per tutte: Cass. sez. I, 19.6.1997, in CED n. 208495).
Va per contro confutata la successiva analisi sviluppata nell’ordinanza oggetto di gravame, per cui all’accertata riconducibilità della condotta del N (comprovata anche dai disposti rilievi fonometrici) nell’ambito della previsione del comma secondo dell’art. 659 c.p., la stessa non rivestirebbe alcun rilievo penale non potendosi ipotizzare, neppure in via astratta, una concorrente configurabilità del comma primo dell’articolo in questione.
Correttamente a questo proposito il PM osserva come convergenti considerazioni logiche e giurisprudenziali militino a convalidare l’ammissibilità di un concorso formale tra le due distinte ipotesi contravvenzionali previste dall’art. 659 c.p.
Risulta difatti evidente come le due disposizioni tutelino beni giuridici diversi: l’inquinamento acustico (l’art. 659 comma secondo c.p.) e la quiete pubblica (il comma primo), ed in tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di legittimità al riguardo (v. Cass. sez. I. 1.4.2004, in CED n. 229285; Cass. sez. I, 19.11.1999, n. 215319; Cass. sez. I, 26.3.1997, in CED n. 207381; Cass. sez. I, 7.11.1996, in CED n. 206181; Cass. sez. I, 28.9.1994, in CED n. 200022; Cass. sez. I, 13.5.1992, in CED n. 190583; Cass. 7.7.1985, in CED n. 171170).
Si tratta quindi di distinti titoli di reato, come da ultimo ribadito dai giudici di legittimità anche in sede di valutazione di un provvedimento di questo stesso Tribunale del riesame (cfr. Cass. Sez. I n. 15346 del 3.5.2006), affermando che “la violazione dell'articolo 659, comma primo si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso”.
Diversamente opinando si giungerebbe ad un paradossale ed immotivato regime di sostanziale impunità, con riferimento alla repressione di emissioni sonore perturbative della quiete pubblica, garantito proprio alle situazioni potenzialmente maggiormente inquinanti acusticamente, che se ricomprese unicamente nella previsione del comma secondo dell’art. 659 c.p., sarebbero soggette unicamente alla sanzione amministrativa.
Nel verificare peraltro la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto altresì delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.
In proposito va rilevato come dalla documentazione allegata in atti si evince che l’intervento dell’autorità municipale di Capri sia derivato da una denunzia presentata da una serie di cittadini residenti in stabili diversi di via … di Capri, che si dolevano del rumore “assordante e continuo” prodotto dagli impianti istallati dal N sui terrazzi di copertura dell’ Hotel .. (meglio indicati in una serie di gruppi frigorifero, caldaia, condensatori, condizionatori, ecc. nel verbale di sopralluogo dell’ ARPAC del 9.8.2005).
Nella medesima documentazione si riscontrano gli esiti dei rilievi fonometrici, rilevati con riferimento all’abitazione di uno solo degli esponenti come “superiore al limite differenziale previsto dal D. P. C. M. 14.11.1997 per il periodo diurno”.
Sulle base delle considerazioni sin qui esposte, non può accederesi alle prospettazioni difensive secondo le quali l’unicità del riscontrato superamento dei limiti di tollerabilità acustica escluda la configurabilità dell’art. 659 comma primo c.p.
Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è un reato di pericolo presunto, ad integrare il quale è sufficiente che i rumori recanti disturbo abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone (v. per tutte: Cass. sez. I, 5.7.1995, in CED n. 2020301).
Devesi pertanto ritenere indifferente che in concreto sia stato accertato il superamento del limite di tollerabilità acustica con riferimento ad una sola persona perché detto limite – come precedentemente ricordato – assume rilevanza unicamente ai fini della configurabilità materiale della diversa ipotesi contravvenzionale di cui al secondo comma dell’art. 659 c.p., mentre nell’ambito della previsione di cui al comma primo della norma il concetto di rumore assume un valore naturalistico e non tecnico-giuridico, ed il criterio della normale tollerabilità va ricondotto a parametri riferiti alla “media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori vengono percepiti” (cfr. Cass. sez. I, 17.11.1994, in CED n. 200646).
Del tutto ininfluente, per la configurabilità della contravvenzione di cui al comma primo dell’art. 659 c.p., si pone il superamento dei limiti di rumorosità di cui all’art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997 (dedotto come insussistente dalla difesa a mezzo produzione di una consulenza tecnica), atteso che l’agente è in ogni caso tenuto alle cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ed in questo si sostanzia anche la differente prospettazione delle due previsioni astratte (cfr. Cass. sez. I, 5.7.2006, in CED n. 234160).
D’altronde il controllo nel merito relativo ad un provvedimento di sequestro non esige la cognizione della sussistenza del reato ipotizzato, essendo sufficiente la delibazione prima facie che il fatto, per cui si procede, sia preveduto dalla legge come reato.
Del pari non appare addirittura necessario per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 comma primo c.p., secondo la Cassazione, che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
Nel caso in esame, a fronte di alcune dichiarazioni di cittadini capresi che rilevano l’attenuazione dei rumori rispetto all’epoca della denunzia, in altri casi (non oggetto di rilevamento fonometrico da parte degli agenti operanti) si indica concordemente come nell’ordinarietà della situazione “i rumori sono esattamente gli stessi” , “… sono rimasti inalterati a tutte le ore della giornata fino ad oltre la mezzanotte, provocando notevole fastidio e disagio…”, “..non risulta che siano stati adottati i provvedimenti del caso…”, “..nelle ore notturne il disagio persiste e si avverte il propagarsi di un rumore per vie sotterranee che giunge fino alla mia abitazione…”, fino a descrivere l’insorgenza anche di forti vibrazioni nel caso di azionamento di un generatore elettrico di emergenza.
Risulta pertanto configurato il fumus di una situazione tale da determinare disturbo, per l’intensità e per la diffusione esterna del rumore, al riposo e l’occupazione di numerose persone abitanti nei palazzi circostanti l’esercizio alberghiero.
Quanto al “periculum in mora” che, ai sensi dell’art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di “cosa pertinente al reato” a tali fini è in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato.
Non sussistono in proposito dubbi che l’origine dei rumori sia eziologicamente ricollegabile con le apparecchiature descritte nel verbale di sequestro preventivo, e che la perdurante utilizzazione delle stesse rappresenti mezzo indispensabile per l’attuazione e protrazione della condotta illecita.
L’ordinanza impugnata va pertanto riformata con l’adozione del decreto di sequestro preventivo richiesto dal PM.
L’esecuzione della presente ordinanza resta sospesa ex art. 310 co. 3 c.p.p. fino a che la stessa non sia divenuta definitiva.
Per questi motivi
Letti gli artt. 321, 322 bis e 310 c.p.p., in riforma dell’impugnata ordinanza,
D I S P O N E
Nei confronti di N S, il sequestro preventivo degli impianti ubicati sui terrazzi dell’Hotel .. di Capri, compreso il gruppo elettrogeno indicato nei verbali di s.i.t. dell’agosto 2006;
delega il PM per l’esecuzione e la nomina del custode giudiziario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Dispone che l’esecuzione della presente ordinanza resti sospesa fino alla definitività del presente provvedimento.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.3.2007
Il Presidente est.