Cass. Sez. III n. 22018 del 9 giugno 2010 (Ud. 13 apr. 2010)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. Consola
Aria.Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignoto alla pubblica amministrazione.(Fattispecie di cessazione della permanenza fatta coincidere con l'intervenuto accertamento di P.G.).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 713
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 37179/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CONSOLA MICHELANGELO, N. IL 24/10/1975;
avverso la sentenza n. 5334/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la redazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. OSSERVA
Consola Michelangelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli confermava quella del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Piedimonte Matese, con la quale in data 28.12.2006, era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, commi 1 e 2; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, e D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, accertati il 17.12.2003. Le contestazioni originano da un accertamento eseguito dal gruppo ecologico dei carabinieri di Caserta il 17 dicembre 2003 nel corso del quale era emerso che presso l'azienda Bufalino gestita dall'imputato, avente ad oggetto l'allevamento di bufali e la trasformazione del latte in prodotti caseari, non vi era l'autorizzazione regionale per l'emissione in atmosfera; che la vasca a tenuta e svuotamento periodico per i reflui prodotti dalla lavorazione del latte erano quasi al limite di tracimazione ed erano state regolarmente svuotate soltanto nell'anno 2001, laddove lo svuotamento sarebbe dovuto avvenire quanto meno ogni anno. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) mancanza di motivazione della sentenza di appello sulla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, al momento della decisione di appello; nonché sulle ragioni della esclusione della utilizzazione agronomica dei reflui ed in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richieste in udienza.
2) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, atteso che l'azienda Bufalino aveva iniziato l'attività nel 1995 ed in tale data doveva essere effettuata, quindi, l'istanza di autorizzazione;
3) l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione all'imputato delle attenuanti generiche. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dovere anzitutto rilevare come, in relazione al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, si sia in effetti registrato un contrasto nella giurisprudenza della Sezione sulla natura istantanea o permanente del reato, pur prevalendo dopo iniziali incertezze in effetti la tesi della natura permanente del reato da ultimo ribadita anche in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, che ha sostituito l'art. 24 citato. Si è tuttavia puntualizzato anche che il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione (Sez. 3^, n. 2488 del 09/10/2007 Rv. 238790).
Ora non può più ritenersi ignota per la p.a. l'irregolarità emersa nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria in quanto attraverso l'attività di riscontro cui la PG è tenuta, l'amministrazione viene comunque notiziata della situazione in cui versa l'impresa.
Si deve di conseguenza ritenere che l'accertamento di PG determini anche la cessazione della permanenza del reato.
Ne discende che il reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, alla data odierna è indubbiamente prescritto risalendo l'epoca dell'accertamento al dicembre del 2003.
Del pari prescritti, sempre alla data odierna, risultano anche gli ulteriori reati contestati in quanto entrambi fondati sull'accertamento di un unico episodio di tracimazione verificatosi per effetto del riempimento delle vasche.
Poiché il ricorso non appare manifestamente infondato quantomeno in relazione ai contrasti interpretativi sulla natura permanente o istantanea del D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, e poiché sulla base della situazione fattuale rappresentata in sentenza non ricorre alcuna delle condizioni indicate dall'art. 129 c.p.p., quest'ultima deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impegnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010