Corte di Giustizia (Sesta Sezione) 12 gennaio 2006
«Inadempimento di uno Stato – Qualità dell’aria ambientale – Fissazione di valori limite»
CONDANNA DELL'ITALIA per omessa trasmissione alla Commissione delle Comunità europee, per il 2001,
di tutte le informazioni richieste riguardanti le sostanze oggetto della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e
ii), nonché lett. b), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria
ambiente
Nella causa C-139/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 15 marzo 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, avendole comunicato soltanto in parte i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell’aria di cui all’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (GU L 296, pag. 55), per quanto riguarda le sostanze oggetto della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41), e fornendole soltanto informazioni parziali per il 2001 attinenti alle sostanze oggetto della direttiva 1999/30, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva 96/62, la Repubblica italiana è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva e con la direttiva 1999/30, nonché agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione della Commissione 8 novembre 2001, 2001/839/CE, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62 e della direttiva 1999/30 del Consiglio (GU L 319, pag. 45).
2 In conformità dell’art. 1 della decisione 2001/839, «gli Stati membri si servono del questionario di cui all’allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva [96/62], in combinato disposto con gli allegati I, II, III, IV e V, e degli articoli 3, 5 e 9, paragrafo 6, della direttiva [1999/30]».
3 La direttiva 96/62 mira a definire i principi di base di una strategia comune in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambientale.
4 L’art. 3 della detta direttiva, intitolato «Attuazione e responsabilità», dispone quanto segue:
«Ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:
– attuare la presente direttiva;
– valutare la qualità dell’aria ambiente;
– autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
– garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l’altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
– effettuare l’analisi dei metodi di valutazione;
– coordinare, sul proprio territorio, i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione.
Qualora gli Stati membri forniscano alla Commissione l’informazione di cui al primo comma, essi la rendono accessibile al pubblico».
5 L’art. 4, n. 1, primo comma, primo trattino, della stessa direttiva dispone che la Commissione sottopone al Consiglio, entro il 31 dicembre 1996, proposte che riguardano la fissazione di valori limite e, in modo adeguato, soglie di allarme applicabili ad alcuni inquinanti atmosferici elencati all’allegato I di tale direttiva.
6 L’art. 11 della direttiva 96/62, intitolato «Trasmissione delle informazioni e relazioni», precisa in particolare che, dopo l’adozione da parte del Consiglio della prima proposta di cui all’art. 4, n. 1, primo trattino, di tale direttiva, «gli Stati membri rendono noti alla Commissione le autorità competenti, i laboratori e gli organismi di cui all’articolo 3 [di questa stessa direttiva]».
7 La direttiva 1999/30 ha le seguenti finalità:
– stabilire valori limite e, ove opportuno, soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente in generale;
– valutare le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo in base a metodi e criteri comuni;
– ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell’aria ambiente e garantire che siano rese pubbliche;
– mantenere la qualità dell’aria dove essa è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al biossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, alle particelle e al piombo.
8 Considerando che il governo italiano era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, della stessa direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione 2001/839, la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento. Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le sue osservazioni, la Commissione, l’11 luglio 2003, ha emesso un parere motivato, invitando questo Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere. Il 15 marzo 2004 la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Conclusioni della Commissione
9 La Commissione inizialmente ha chiesto che la Corte voglia:
– constatare che, avendo comunicato alla Commissione, soltanto in parte, i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell’aria di cui all’art. 3 della direttiva 96/62, per quanto riguarda le sostanze oggetto della direttiva 1999/30, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva e con la direttiva 1999/30;
– constatare che, fornendo soltanto informazioni parziali per il 2001 relative alle sostanze oggetto della direttiva 1999/30, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva 96/62, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/92, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione 2001/839;
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
10 Nel corso della procedura scritta, la Commissione ha rinunciato alle sue censure relative ai metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell’aria di cui all’art. 3 della direttiva 96/62, per quanto riguarda le sostanze oggetto della direttiva 1999/30. Nell’ultimo stato del procedimento, essa chiede che la Corte voglia:
– constatare che, non trasmettendole, per il 2001, tutte le informazioni richieste relative alle sostanze oggetto della direttiva 1999/30, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva 96/62, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonchè con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione 2001/839.
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
11 Il governo italiano ammette che non ha trasmesso alla Commissione i dati e le informazioni previsti dall’art. 11 della direttiva 96/62 nei termini impartiti. Esso afferma tuttavia che tutte le comunicazioni oggetto del ricorso in esame sono state regolarmente effettuate in seguito.
12 La Commissione rileva che, anche se le carenze constatate sono venute meno per la maggior parte delle regioni ed essa, in particolare, è stata informata, per tutte le regioni, dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell’aria di cui alla direttiva 96/62 per quanto riguarda le sostanze oggetto della direttiva 1999/30, la trasmissione di tali informazioni per alcune parti del territorio italiano resta, però, incompleta.
Giudizio della Corte
13 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 14 giugno 2001, causa C-207/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4571, punto 27).
14 Nel caso di specie, tutte le misure richieste dalle direttive 96/62 e 1999/30, nonché dalla decisione 2001/839, non sono state adottate alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.
15 Peraltro, è assodato che la Commissione non ha ricevuto, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, le informazioni relative alle sostanze oggetto della direttiva 1999/30 per il 2001, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva 96/62 per quanto riguarda varie regioni italiane.
16 In queste circostanze, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
17 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre constatare che, non trasmettendo alla Commissione, per il 2001, tutte le informazioni richieste riguardanti le sostanze oggetto della direttiva 1999/30, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva 96/62, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione 2001/839.
Sulle spese
18 Ai sensi dell’ art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non trasmettendo alla Commissione delle Comunità europee, per il 2001, tutte le informazioni richieste riguardanti le sostanze oggetto della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione della Commissione 8 novembre 2001, 2001/839/CE, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62 e della direttiva 1999/30.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme