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DECRETO-LEGGE 21 Febbraio 2005 , n. 16
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica.
Gazzetta Ufficiale N. 42 del 21 Febbraio 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare
interventi connessi all'ambiente e alla viabilita', nonche' alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e
dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela
ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere
dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si
provvede alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto
collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico
locale, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a
200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con
riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente
territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui
al comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le
aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti
territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma
2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla
Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui,
rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200
milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi
alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime
convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente
comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati
standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumita'
pubblica, nell'ambito delle finalita' di cui al comma 548
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005
e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per
l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei
carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge
n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei
servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo
della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con
una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia
di finanza.
8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di
cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Le
maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa
riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato
per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di
cui al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere
dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il
riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere
denaturato secondo la formula e le modalita' stabilite dalla Agenzia
delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative
all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano
altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei
commi 2 e 4, pari a euro 238.070.000 per l'anno 2005 ed a euro
248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori
entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli