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Sez. 3, Sentenza n. 45791 del 12/10/2004 Cc. (dep. 26/11/2004 ) Rv. 230189
Presidente: Papadia U. Estensore: Postiglione A. Relatore: Postiglione A. Imputato: P.M. in proc. Vitiello. P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Rigetta, Trib. Napoli, 10 Maggio 2004)
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE - Richiesta volta all'esecuzione di lavori sul bene in sequestro - Modifica del vincolo di indisponibilità del bene - Competenza a provvedere - Giudice.

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di sequestro preventivo, ogni richiesta di intervento sul bene che determini una modifica al vincolo di indisponibilità è di competenza del giudice ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. e pertanto il P.M. deve limitarsi ad esprimere un parere e trasmettere gli atti al GIP per la decisione. (Fattispecie in cui il P.M. aveva rigettato una richiesta di esecuzione dei lavori sul bene in sequestro, ritenendo di poter decidere autonomamente, non trattandosi di una richiesta di revoca, anche parziale, del sequestro).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 12/10/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1203
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 25523/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI;
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 10.5.2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Passacantando Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. FATTO E DIRITTO
In data 16 agosto 2003 il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto di sequestro preventivo di un immobile appartenente a Vitiello Lucia.
In data 19.3.2004 la Vitiello rivolgeva una istanza al Pubblico Ministero, chiedendo di concedere la possibilità di poter effettuare un intervento di bonifica (posa di intonaco e opere di manutenzione). Il Pubblico Ministero rigettava la richiesta, ritenendo che l'esecuzione degli interventi richiesti avrebbe determinato il completamento strutturale e funzionale del manufatto abusivo (costituente corpo del reato), in contrasto con le esigenze cautelari.
L'indagata proponeva appello al Tribunale di Napoli, che, con Ordinanza del 10.5.04, annullava il provvedimento del P.M. ed ordinava trasmettersi gli atti al G.I.P. ex art. 321, comma 3^ C.p.p.. Riteneva il Tribunale che il P.M. non era l'organo funzionalmente competente a decidere sull'istanza di dissequestro (o richiesta di revoca), ma il G.I.P. ex art. 321, 3^ comma c.p.p.. Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha ora proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale di Napoli, per violazione di legge e carenza di corretta motivazione.
Sostiene il ricorrente che la domanda di parte non conteneva una istanza di revoca del sequestro preventivo, ma solo una richiesta di lavori, che erano incompatibili con le esigenze cautelari e di conseguenza rientrava nella competenza del P.M. negarne la realizzazione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il provvedimento del Tribunale di Napoli è conforme a legge. Occorre premettere che la funzione giuridica del sequestro preventivo, quale misura cautelare reale, è quella di evitare "la libera disponibilità della cosa pertinente al reato", attraverso una sorta di immobilizzazione della situazione di fatto, e che la competenza a provvedere - per la rilevanza della misura che incide notevolmente sulle posizioni private - appartiene sempre al giudice competente per il merito o al G.I.P., su richiesta del P.M. (art. 321, 1^ comma c.p.p.).
La coerenza logica del sistema esige che anche la revoca (totale o parziale) o qualsiasi altro provvedimento che tocca la "indisponibilità" del bene, siano di competenza del giudice ed in questo senso dispone l'art. 321, 3^ comma c.p.p., correttamente richiamato nella ordinanza impugnata. Nel caso in esame - al di là delle parole utilizzate cioè dissequestro temporaneo, revoca parziale, modifica della modalità conservativa del bene, l'interessata chiedeva di poter realizzare sul manufatto abusivo sequestrato urgenti lavori, che comunque implicavano di fatto il venir meno - sia pure a termine - della indisponibilità del bene. Perciò, l'istanza di modifica delle modalità di conservazione del bene sotto sequestro andava rivolta al Giudice ed il P.M. investito della questione doveva limitarsi ad esprimere un suo parere da trasmettere al giudice stesso per la decisione. Nel caso in esame il ricorrente P.M. deduce la violazione dell'art. 92 Disp. Att. C.P.P., che confermerebbe al Pubblico Ministero un autonomo potere di amministrazione esecutiva del sequestro. Tale interpretazione non può essere condivisa, perché la legge processuale affida al P.M. la responsabilità della "esecuzione" dell'ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare nel suo preciso contenuto. Il P.M. di sua iniziativa o su richiesta dell'interessato può chiedere al giudice la revoca del provvedimento di sequestro, quando ne siano venute meno le condizioni.
Allo stesso modo, di sua iniziativa o su richiesta dell'interessato, può domandare al giudice una revoca parziale o una diversa modalità di conservazione della misura, fornendo gli elementi su cui si fondano le sue valutazioni, rimanendo inteso che il concetto di esecuzione del vincolo non va confuso con quello di gestore autonomo del vincolo.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004