TAR Liguria Sez. I n. 823 del 24 ottobre 2019
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e preventiva verifica della sanabilità dell'opera abusiva
In presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001: tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 dello stesso d.P.R. che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dal citato art. 36 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato
Pubblicato il 24/10/2019
N. 00823/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2008, proposto da:
Maria Francesca Raviolo, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Gerbi e Francesco Massa, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Roma, 11/1;
contro
Comune di Porto Venere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Rosso, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Roma, 6/12;
per l’annullamento
dell’ordinanza 6 marzo 2018 n. 2018, notificata il 10 marzo successivo, avente ad oggetto ingiunzione di demolizione di opere edilizie (ampliamento dell’unità immobiliare della ricorrente), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Venere;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 ottobre 2019 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora Maria Francesca Raviolo è proprietaria di un alloggio sito nel centro storico del Comune di Porto Venere, al piano terreno del civico n. 1 di scalinata Manfroni, in zona paesaggisticamente vincolata.
In forza di concessione edilizia rilasciata il 26 aprile 2002, essa era stata autorizzata a realizzare un pergolato in legno presso la corte privata antistante l’alloggio suddetto: il progetto approvato prevedeva che il pergolato fosse aderente per un lato al fabbricato residenziale e per altri due lati ai muri di confine con vie pubbliche.
Riferisce l’esponente che, per sopperire alle accresciute esigenze del suo nucleo familiare, il progettato pergolato è stato tamponato sull’unico lato aperto, ricavandone un locale avente superficie di mq 30 circa.
Previa articolata interlocuzione procedimentale, il Comune di Porto Venere, con provvedimento del 6 marzo 2008, ha ordinato la demolizione del locale realizzato in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
L’ordinanza di demolizione è stata impugnata dall’interessata con ricorso notificato il 6 maggio 2008 e depositato il successivo 16 maggio.
Questi i motivi di gravame:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. Difetto di presupposto. Travisamento di fatti.
Premesso che la documentazione prodotta nel corso del procedimento dimostrerebbe la preesistenza di un volume in corrispondenza di quello sanzionato, le opere assentite configuravano la realizzazione di un manufatto aperto su un solo lato, quindi di un volume vero e proprio: l’intervento attuato dalla ricorrente, pertanto, non sarebbe valutabile quale nuova costruzione o difformità essenziale, trattandosi di difformità parziale (dal titolo edilizio rilasciato per la realizzazione del pergolato) che non comporta necessariamente l’applicazione della sanzione demolitoria.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 in relazione all’art. 36 del d.P.R. 380/2001. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria.
Prima di adottare la misura ripristinatoria, il Comune avrebbe dovuto verificare la sanabilità dell’abuso.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Difetto di presupposto.
L’esistenza del vincolo non giustifica di per sé l’applicazione della misura ripristinatoria, tanto più che nella fattispecie è stato omesso l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Si costituiva formalmente in giudizio l’intimato Comune di Porto Venere.
Le parti in causa hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza di trattazione.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 2 ottobre 2019 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
E’ contestata la legittimità dell’ordinanza di demolizione avente per oggetto il locale di civile abitazione abusivamente realizzato dalla ricorrente in area paesaggisticamente vincolata.
Come anticipato nelle premesse, detto locale, avente superficie di mq 30 circa e destinato a tinello/cucina, è stato realizzato in corrispondenza della corte antistante l’alloggio della ricorrente: i muri perimetrali dello stesso coincidono con i muri di delimitazione della proprietà; il volume è stato chiuso mediante una parete in legno, nella quale sono state ricavate una finestra e una porta-finestra; è stata installata una copertura in lastre metalliche coibentate.
Ciò premesso, parte ricorrente denuncia, con il primo motivo di gravame, l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 t.u. edilizia.
Essa premette che la documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria procedimentale avrebbe attestato la preesistenza di un volume in corrispondenza di quello sanzionato, ma non ricollega a tale rilievo specifiche censure di legittimità: è pacifico, in ogni caso, che sarebbe intercorso un significativo arco temporale tra la demolizione di tale ipotetico manufatto preesistente e la realizzazione dell’opera abusiva per cui si controverte (cfr. sentenza del Tribunale della Spezia n. 1462 del 6 dicembre 2007).
Le doglianze di parte ricorrente si incentrano, quindi, sulla concessione edilizia rilasciata nel 2002 per la realizzazione (rectius: la ricostruzione) di un “pergolato con struttura in legno e rampicanti” presso la corte antistante l’unità abitativa: tale elemento, risultando già chiuso su tre lati corrispondenti al fabbricato principale e ai due muri di confine, avrebbe configurato un volume e vero e proprio.
Ne consegue che l’intervento sanzionato, concretizzatosi nella chiusura dell’unico lato aperto con una parete in legno, non sarebbe qualificabile come nuova costruzione o difformità essenziale, trattandosi di difformità solo parziale, come tale non rientrante nel perimetro applicativo del citato art. 31.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
E’ evidente, infatti, che la realizzazione del pergolato non era finalizzata alla creazione di una nuova superficie abitabile, ma semplicemente alla migliore fruizione dello spazio esterno all’unità abitativa della ricorrente.
Come riferito nella “relazione tecnica descrittiva” allegata all’istanza di concessione edilizia, infatti, “le opere che si andranno a realizzare consistono nel posizionare in orizzontale alcuni travicelli in legno, con interasse di circa 1,5 ml, in modo tale che su di essi venga fatta attecchire una vegetazione tale da provocare ombra su parte della corte pavimentata sottostante”.
La tamponatura dell’unico lato aperto della corte privata e l’installazione di una copertura metallica hanno comportato, invece, la realizzazione di un organismo del tutto diverso da quello preesistente, con evidente aumento di volumetria in assenza dei prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici.
Non può pertanto dubitarsi, sotto questo profilo, della legittimità della misura ripristinatoria applicata con il provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo di ricorso, l’esponente sostiene che, in ossequio ai principi di economia e di buon andamento dell’azione amministrativa, il Comune, prima di ordinare la demolizione, avrebbe dovuto verificare la sanabilità dell’abuso.
Ha precisato univoca giurisprudenza che, in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001: tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 dello stesso d.P.R. che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dal citato art. 36 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (cfr., fra le ultime, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12 luglio 2019, n. 3864).
L’applicazione di tali consolidati principi comporta la diagnosi di infondatezza della censura sollevata con il secondo motivo di ricorso.
Infine, con il terzo motivo, l’esponente rileva che l’esistenza del vincolo paesaggistico non avrebbe giustificato di per sé la sanzione demolitoria, tanto più in assenza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Anche quest’ultima censura è priva di pregio, poiché l’assenza del prescritto titolo edilizio costituiva condizione sufficiente a giustificare l’esercizio del potere repressivo nei confronti dell’opera abusiva.
Fermo restando che il procedimento volto all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edificatorio non può prescindere da un’istanza del soggetto interessato che, nel caso di specie, non è stata presentata.
Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La risalenza della controversia, non priva di peculiarità in rapporto alla tipologia di abuso contestato, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore