TAR Veneto Sez. I sent. 1207 del 9 aprile 2009
Beni ambientali. V.i.a.
L’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’'impatto ambientale prevista da tale disciplina di fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della medesima direttiva
Beni ambientali. V.i.a.
L’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’'impatto ambientale prevista da tale disciplina di fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della medesima direttiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 612 del 2005, proposto da: Bellini Adriana, Bergamini Sergio, Meletti Mirella, Merlin Umberto e Venturato Giovanni, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluigi Ceruti ed elettivamente domiciliati in Venezia presso lo studio dell’Avv. Francesco Acerboni, Santa Croce n. 312/A
contro
Regione Veneto - (Ve), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ezio Zanon e dall’Avv. Antonella Cusin, entrambi dell’Avvocatura Regionale, con elezione di domicilio in Venezia presso gli uffici dell’Avvocatura medesima, San Polo n. 1429/B;Provincia di Rovigo in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carla Bernecoli e dall’Avv. Licia Paparella, entrambe dell’Avvocatura Provinciale, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell’Avv. Antonio Sartori, Calle del Sale n. 33; ; Comune di Rovigo; in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferruccio Lembo dell’Avvocatura Civica, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054; la Veneto Strade S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Biagini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 466/G,
nei confronti di
- Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - A.N.A.S. – Ente nazionale Strade S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - ENEL Distribuzione S.pa., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Telecom Italia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Snam Gas S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - A.S.M. Rovigo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Polesine Acque S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Soprintendenza Archeologica per il Veneto, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 15 dd. 18 gennaio 2005, recante l’approvazione dell’accordo di programma dd. 21 ottobre 2004 tra Regione Veneto, Veneto Strade S.p.a. e il Comune di Rovigo relativo ai lavori “Strada regionale n. 443 – Incrocio tra la Strada statale n. 16 Viale Tre Martiri e la Strada regionale n. 443”, con conseguente approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo; dell’atto di approvazione del progetto definitivo Prot. 19213/04 dd. 30 dicembre 2004 da parte dell’Amministratore delegato della concessionaria Veneto Strade S.p.a.; dell’accordo di programma sottoscritto in data 21 ottobre 2004 dai rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Rovigo e di veneto Strade S.p.a.; della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e del relativo verbale indetta da Veneto Strade S.p.a. per il 23 novembre 2004, nelle parti in cui: a) è stata dichiarata conclusa la conferenza stessa considerando acquisiti tutti i pareri tra cui quello reso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco; b) è stata omessa la convocazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V. e dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, ed è stata altresì omessa l’acquisizione del parere di tali Amministrazioni; c) non è stato acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Opere Pubbliche; del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco nella predetta Conferenza di Servizi dd. 23 novembre 2004; dell’attestazione di verifica Prot. n. 18760 dd. 20 dicembre 2004 del progetto preliminare a firma del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; del verbale di verifica e validazione del progetto definitivo Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004 a firma del progettista Ing. Ivano Zattoni e del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; della nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 della Provincia di Rovigo e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, relativi all’esclusione dell’opera di cui trattasi dalla procedura di V.I.A.; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti di ricorso susseguentemente proposti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - (Ve);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo - (Ro);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo - (Ro);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Veneto Strade Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1. I ricorrenti, Sig.ra Adriana Bellini, Prof. Sergio Bergamini, Sig.ra Mirella Meletti, Prof. Umberto Merlin e Prof. Giovanni Venturato, espongono che con deliberazione n. 65 dd. 17 novembre 2003 il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato il progetto preliminare redatto da Veneto Strade S.p.a. e avente per oggetto la realizzazione dell’incrocio a livello separato tra la Strada Statale n. 16 (ora Strada Regionale n. 16) e la ex Strada Statale n. 443 (ora Strada Regionale n. 443) ad Est di Rovigo.
In tale provvedimento è dato espressamente atto che l’approvazione stessa è finalizzata sia all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione delle aree sulle quali l’opera deve essere realizzata, sia alla variazione dello strumento urbanistico vigente, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
I ricorrenti rimarcano pure che Veneto Strade S.p.a. è a prevalente partecipazione pubblica, nonché concessionaria dell’infrastruttura in questione e – quindi – competente a progettare e a realizzare le relative opere.
I ricorrenti evidenziano – altresì – che il tracciato viario approvato dal Consiglio Comunale di Rovigo, iniziava ad ovest dalla rotatoria di Viale Porta Adige, proseguiva in direzione est passando a sud dello scolo Ceresolo e attraversando il Parco Alexander Langer, e alla fine del percorso si collegava prima con Via Teano e, quindi, con la rotatoria della S.R. 443.
I ricorrenti riferiscono che parte del tracciato sopradescritto ha peraltro suscitato l’opposizione di alcuni cittadini e che la società Veneto Strade, di intesa con il Comune e la Provincia di Rovigo, ha quindi predisposto un nuovo progetto preliminare recante innovazioni di consistente portata, tra le quali la traslazione della prima tratta dell’infrastruttura da Sud a Nord dello scolo Ceresolo, presso Via Calatafimi per una lunghezza di circa 1.300 metri, per poi attraversare lo scolo stesso con un ponte e proseguire secondo il tracciato precedente.
Quest’ultima scelta progettuale contemplerebbe, in corrispondenza delle proprietà degli attuali ricorrenti, l’ampliamento o addirittura la sostituzione dell’attuale sede stradale di Via Calatafimi, la quale diverrebbe in tal modo una strada di categoria C2 - extraurbana secondaria, aperta al traffico pesante (oggi ivi non consentito), con due corsie di marcia della larghezza di 3,50 metri ciascuna ed uno sviluppo complessivo in larghezza di 12 metri.
Gli stessi ricorrenti affermano che anche tale secondo tracciato avrebbe suscitato opposizioni, in particolare da parte dei residenti - proprietari di beni immobili siti lungo la predetta Via Calatafimi i quali in data 9 settembre 2004 hanno pertanto presentato a Veneto Strade S.p.a. un’istanza di partecipazione al procedimento, a’ sensi dell’art. 9 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e, quindi, trasmesso alla stessa concessionaria una memoria tecnica redatta datata 9 settembre 2004 e redatta dall’Ing. Daniele Pedrina e dal Dott. Urb. Marco Zecchinato.
In data 10 settembre 2004, su iniziativa del responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini, si è riunita la Conferenza di servizi al fine di esaminare il progetto preliminare, ed in tale sede i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco, hanno – tra l’altro – dichiarato che “il progetto prevede di investire la sommità arginale sinistra del canale Ceresolo. Non lo si ritiene in grado di sopportare carichi stradali eccezionali come quelli previsti per una strada di grande percorrenza che finirebbero per ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria del canale”.
Al verbale della Conferenza dei servizi dd. 10 settembre 2004 è stato anche allegato un documento Prot. n. 6974 dd. 8 settembre 2004 a firma del Presidente, del Direttore e del Direttore tecnico del medesimo Consorzio di Bonifica nel quale, con riferimento al tracciato stradale di Via Calatafimi lungo l’argine sinistro del Ceresolo, si affermava ancora che “si ritiene pertanto necessario prevedere un diverso tracciato mediante arretramento oltre le abitazioni esistenti”, ossia verso nord.
In data 21 ottobre 2004 i rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Rovigo e di Veneto Strade hanno sottoscritto un accordo di programma che il Consiglio comunale di Rovigo, nella sua seduta del giorno 11 novembre 2004, ha ratificato a’ sensi e per gli effetti dell’art. 34, quarto comma, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
Sulla base di tale secondo progetto preliminare Veneto Strade ha quindi redatto il progetto definitivo dell’opera viaria che, per quanto riguarda il tratto di Via Calatafimi, prevede un tracciato pressoché invariato rispetto a quello del progetto preliminare.
I ricorrenti precisano che il progetto definitivo è stato esaminato nella Conferenza di servizi del 23 novembre 2004, che costituirebbe la prima e unica seduta nella quale è stato esaminato il progetto preliminare dell’opera e durante la quale, pur in presenza di un tracciato pressoché eguale a quello del progetto preliminare già discusso nella Conferenza di servizi del 10 settembre 2004, il Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco avrebbe espresso parere favorevole senza motivare le ragioni per le quali - segnatamente in relazione al tratto di Via Calatafimi - considerava superata l’opposizione e si discostava dalle dichiarazioni scritte contenute nel proprio documento dd. 8 settembre 2004, nonché da quelle precedentemente verbalizzate in data 10 settembre 2004; e, comunque, la rappresentanza del Consorzio neppure avrebbe esplicitato le ragioni per le quali reputava di superare i divieti assoluti sanciti per tale tipologia di intervento dall’art. 96, lettera g), del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523- e dall’art. 15, primo comma, lettera e) del regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica approvato con deliberazione del Consiglio consorziale in data 29 giugno 2000.
I ricorrenti evidenziano pure che alla Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 non sono state convocate e, quindi, non hanno espresso parere le autorità preposte alla tutela della Salute e dell’Ambiente; ivi, inoltre, non sarebbe stato acquisito preventivamente il parere della Commissione Tecnica Regionale, sezione opere pubbliche: e ciò in contrasto con quanto stabilito al riguardo dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
I ricorrenti, a tale ultimo riguardo, rimarcano che soltanto dopo tale Conferenza di servizi, e precisamente in data 2 dicembre 2004, la Commissione Tecnica Regionale - Sezione opere pubbliche, avrebbe espresso il proprio parere favorevole al progetto.
In data 20 dicembre 2004 Veneto Strade S.p.a. ha quindi proceduto alla verifica del progetto preliminare, prescritta dal predetto D.P.R. 554 del 1999, nonostante fosse stato già esaminato il progetto definitivo, con i pareri favorevoli resi al riguardo dalla Conferenza di servizi del 23 novembre 2004.
In data 23 dicembre 2004 la Società Veneto Strade ha proceduto alla verifica e alla validazione del progetto definitivo, mentre in data 29 dicembre 2004 il Responsabile del procedimento avrebbe riscontrato le osservazioni dei partecipanti al procedimento.
In data 30 dicembre 2004 l’Amministratore delegato di Veneto Strade ha approvato il progetto definitivo e, da ultimo, con decreto n. 15 dd. 18 gennaio 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 13 dd. 8 febbraio 2005, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha emanato, a’ sensi dell’art. 34 del D.L.vo 267 del 2000, il decreto di approvazione dell’accordo di programma sottoscritto al riguardo in data 21 ottobre 2004 dal Comune di Rovigo, dalla Regione Veneto e da Veneto Strade S.p.a.
1.2.1. Tutto ciò premesso, i predetti Signori Bellini, Bergamini, Meletti, Merlin e Venturato con il ricorso in epigrafe chiedono l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 15 dd. 18 gennaio 2005, recante l’approvazione dell’accordo di programma dd. 21 ottobre 2004 tra Regione Veneto, Veneto Strade S.p.a. e il Comune di Rovigo relativo ai lavori “Strada regionale n. 443 – Incrocio tra la Strada statale n. 16 Viale Tre Martiri e la Strada regionale n. 443”, con conseguente approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo; dell’atto di approvazione del progetto definitivo Prot. 19213/04 dd. 30 dicembre 2004 da parte dell’Amministratore delegato della concessionaria Veneto Strade S.p.a.; dell’accordo di programma sottoscritto in data 21 ottobre 2004 dai rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Rovigo e di veneto Strade S.p.a.; della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e del relativo verbale indetta da Veneto Strade S.p.a. per il 23 novembre 2004, nelle parti in cui: a) è stata dichiarata conclusa la conferenza stessa considerando acquisiti tutti i pareri tra cui quello reso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco; b) è stata omessa la convocazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V. e dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, ed è stata altresì omessa l’acquisizione del parere di tali Amministrazioni; c) non è stato acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Opere Pubbliche; del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco nella predetta Conferenza di Servizi dd. 23 novembre 2004; dell’attestazione di verifica Prot. n. 18760 dd. 20 dicembre 2004 del progetto preliminare a firma del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; del verbale di verifica e validazione del progetto definitivo Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004 a firma del progettista Ing. Ivano Zattoni e del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; della nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 della Provincia di Rovigo e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, relativi all’esclusione dell’opera di cui trattasi dalla procedura di V.I.A.; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
1.2.2. I ricorrenti, dopo aver precisato di essere tutti abitanti in via Calatafimi, di essere proprietari dei beni immobili dove risiedono e che in parte saranno espropriati per la costruzione. della strada, con un primo ordine di motivi deducono l’avvenuta violazione dell’allegato II, Voce n. 10 (Progetti di infrastruttura), lettera e), costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nel’allegato I) della direttiva 85/337/CEE in materia di V.I.A. e successive modificazioni, nonché l’avvenuta violazione dell’all. C3 alla L.R. 26 marzo 1999 n. 10 e sue modificazioni, voce n. 7, progetti di infrastrutture, lett. f).
I ricorrenti innanzitutto rilevano che, a’ sensi dell’art. 4 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10 e successive modificazioni, la Provincia è l’Autorità competente ad espletare le procedure di V.I.A. relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3, A1-bis e C4, la cui localizzazione interessi il territorio di una sola Provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.
Ciò posto, ad avviso dei ricorrenti medesimi il progetto dell’infrastruttura per cui è causa evidenzierebbe i suddetti requisiti, e ciò in quanto è compreso alla lettera f, “strade extraurbane secondarie superiori a 5 chilometri” della tipologia progettuale “Progetti di infrastrutture” dell’Allegato C3 alla L.R. 26 marzo 1999 n. 10 come sostituito dall’art.1, comma primo, lett. g) della L.R. 27 dicembre 2000 n. 24.
In tal senso i ricorrenti affermano che il progetto di cui trattasi ricade parzialmente all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D alla L.R. Veneto n. 10 del 1999, il quale alla lettera e1) menziona “località e ambiti soggetti a vincolo ex lege 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431”, all’epoca vigenti e ora sostituite dall’art. 131 e ss. del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche.
I ricorrenti precisano che dalla relazione dd. 11 febbraio 2005 asseverata da giuramento dell’Ing. Daniele Pedrina e del Dott. Urb. Marco Zecchinato (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), nonché dai documenti alla stessa relazione allegati e, ancora, dalla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona in data Prot. 11476 dd. 9 settembre 2004 consterebbe che il tracciato dell’infrastruttura in questione interessi due ambiti territoriali vincolati a’ sensi della predetta L. 1497 del 1939 e del D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito in L. 431 del 1985 e che – rispettivamente – identificano tutto il tratto della strada regionale n. 443 (cfr. D.M. 11 gennaio 1964, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1964 n. 42) e il corso d’acqua pubblico Ceresolo (direttamente per effetto del predetto D.L. 312 del 1985 convertito con modificazioni in L. 431 del 1985).
Inoltre, dalla relazione stessa consterebbe che la lunghezza della strada di cui trattasi misurerebbe circa sette chilometri, come attesta del resto anche la Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche nel predetto parere n. 101 del 2 dicembre 2004, paragrafo “descrizione delle opere”, pag. 2, righe 4,5,6) e sarebbe quindi superiore alla soglia di legge di cinque chilometri.
I ricorrenti, a tale ultimo proposito, precisano che la lo misurazione è stata effettuata sulla cartografia del progetto definitivo tramite Software Cad.
Gli stessi ricorrenti, inoltre, reputano che anche nell’inconcessa e più restrittiva ipotesi di escludere i tratti nei quali già esiste una viabilità minore, la lunghezza complessiva risulterebbe pari a Km.5,223.-, ossia sempre superiore alla soglia di legge: e, pertanto, se così è, il progetto dell’ opera doveva essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) provinciale, a’ sensi della disciplina di fonte comunitaria e di fonte regionale testè menzionate, per cui, in difetto di tale fondamentale valutazione necessariamente propedeutica al provvedimento di approvazione-autorizzazione, sussisterebbero i dedotti vizi di legittimità.
I ricorrenti evidenziano che in ordine all’illegittimità dei provvedimenti autorizzatori di progetti assoggettati a V.I.A. e di fatto sottratti invece alla preventiva valutazione di impatto ambientale sussiste un ‘ormai copiosa giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3451 e T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 26 maggio 2000 n. 686).
I ricorrenti rilevano pure che secondo quanto parrebbe emergere dal parere della Commissione Tecnica Regionale - Sezione lavori pubblici, la Provincia di Rovigo con nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 avrebbe escluso che l’intervento di cui trattasi sia assoggettato a V.I.A.: peraltro – denotano gli stessi ricorrenti - tale conclusione dell’Amministrazione Provinciale parrebbe riguardare, in relazione al periodo in cui la nota stessa è stata formata, il precedente progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale con l’anzidetta sua deliberazione n. 65 del 2003, e non gà quello attuale.
1.2.3. Con un secondo ordine di censure, segnatamente riferite alla Conferenza di servizi in data 10 settembre 2004 sul progetto preliminare e alla Conferenza di servizi in data 23 novembre 2004 sul progetto definitivo, i ricorrenti deducono l’avvenuta violazione degli artt. 14, quarto comma, 14-bis, secondo comma e 14-ter, terzo comma, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, nonché eccesso di potere per violazione del procedimento e illegittimità derivata.
I ricorrenti, dopo aver rilevato che l’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 disciplina le conferenze di servizi “per l’acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati”, evidenziano che il quarto comma dello stesso articolo dispone che il soggetto competente per. L’adozione del provvedimento finale deve convocare alla conferenza di servizi tutte le Amministrazioni interessate - locali, regionali e statali – e, tra queste, anche le Autorità preposte alla tutela.dell’ambiente e della salute.
Il susseguente art. 14-bis, secondo comma, dispone quindi che “nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile; elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso”.
I ricorrenti, dopo aver premesso ciò, riferiscono che in data 10 settembre 2004 si è tenuta presso la sede di Veneto Strade la prima - ed unica - Conferenza di servizi sul progetto preliminare dell’opera in questione e che in data 23 novembre 2004 si è tenuta presso la stessa sede di Veneto Strade la prima - e parimenti unica - seduta della Conferenza di servizi sul progetto definitivo agli effetti dell’acquisizione dei pareri da parte dei soggetti interessati.
I ricorrenti reputano che sia alla seduta del 10 settembre 2004, sia alla seduta del 23 novembre 2004, non sarebbero state convocate e non avrebbero partecipato le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e alla tutela della salute, le quali – per contro, e come si è visto innanzi – a’ sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della L. 241 del 1990 avrebbero dovuto pronunciarsi, per quanto riguarda l’interesse, da ciascuna di esse tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.
Detto altrimenti, secondo i ricorrenti Veneto Strade era tenuto a convocare alle Conferenze anzidette sia l’Azienda U.L.S.S. competente per territorio sia l’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) al fine dell’espressione del loro parere sulle previsioni di inquinamento indotto dal traffico automobilistico della nuova strada aperta al traffico pesante: e ciò ai fini della necessaria verifica, tra l’altro, degli standard di emissione e di qualità dell’ aria-ambiente.
I ricorrenti giungono a tale conclusione avuto riguardo al D.M. 2 aprile 2002 n. 60, recante la recezione nell’ordinamento italiano delle direttive europee 1990/30/CE e 2000/69/CE sui valori-limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché sui valori-limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio.
I ricorrenti rilevano che tali sostanze vengono sprigionate nell’aria dal transito dei veicoli a motore; con effetti tanto più pregiudizievoli sulla salute e sull’ambiente quando - come nella situazione di specie - si prevede che la strada sia aperta anche al traffico pesante, e affermano la notorietà della circostanza per cui i venti prevalenti nella zona, provenienti da nord-nord est (Bora) convogliano le emissioni verso l’abitato della Città di Rovigo, distante meno di 100 metri e. nel quale periodicamente si riscontra il superamento della soglia legale di tolleranza delle predette polveri sottili, tanto che nella seduta dello stesso Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2004 tutti i consiglieri intervenuti nella discussione e appartenenti a tutti i gruppi consiliari hanno espresso forti preoccupazioni al riguardo.
I ricorrenti riferiscono pure in una fattispecie asseritamente analoga sarebbe stato annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per illegittimità derivata dalla Conferenza di servizi, in quanto non era stato anche convocato e non era presente il rappresentante delle Autorità preposte alla tutela della salute e dell’ambiente (cfr. sul punto TAR Abruzzo, L’Aquila, 28 ottobre 2002, n. 540): e in forza ciò, pertanto, i ricorrenti medesimi affermano l’invalidità delle sedute della Conferenza di servizi sia del 10 settembre 2004, sia del 23 novembre 2004, con la conseguente illegittimità dell’intera procedura deputata alla realizzazione dell’opera.
Sempre secondo i ricorrenti, peraltro, anche le stesse sedute del 23 novembre 2004 e del 10 settembre 2004 sarebbero invalide - e così pure i verbali che ne descrivono lo svolgimento - per l’ulteriore ragione che non sarebbe stato ivi fissato il termine “per l’adozione della decisione conclusiva”, così come viceversa prescritto dall’art. 14- ter, comma terzo, della L. 241 del 1990, ossia di una disciplina posta a garanzia non soltanto della correttezza del procedimento amministrativo, ma anche a tutela dei soggetti in esso intervenuti a’ sensi dell’art. 9 e ss. della medesima L. 241, i quali infatti avrebbero potuto presentare ulteriori memorie e documenti sino alla seduta conclusiva.
In tal senso, i ricorrenti rimarcano pure che nell’invito inoltrato in data 3 novembre 2004 a tutti i soggetti convocati per la Conferenza di servizi del 23 novembre 2004, il Responsabile unico del procedimento aveva espressamente - e correttamente - precisato che lo svolgimento della Conferenza medesima sarebbe stato disciplinato dagli artt. 14 bis e 16 della L. 241 del 1990 e dall’art. 22 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, il quale al suo primo comma dispone che alla Conferenza di servizi per i lavori pubblici di interesse regionale si applicano gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della predetta L. 241 del 1990; e lo stesso Responsabile aveva pure avvertito nel proprio invito che “ai sensi dell’art. 14-ter. comma 3. della L. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, nella prima riunione della Conferenza di Servizi verrà fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva”.
1.2.4. Con un terzo ordine di censure i ricorrenti deducono la sussistenza di plurime violazioni degli artt. 3, 9 e 10 della L. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per lesione del principio di partecipazione al procedimento e del contraddittorio.
I ricorrenti, dopo aver ricordato che l’art. 9 della L. 241 del 1990 consente a a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, di intervenire nei procedimenti amministrativi in esito ai quali possa derivare un pregiudizio e che l’art. 10, lett. b, della stessa legge riconosce a tali soggetti il diritto di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento amministrativo da essa condotto, affermano di essere portatori di interessi privati ai quali la costruzione della strada in questione arrecherebbe grave pregiudizio alla salute, all’ambiente, alla vita di relazione nonchè ai valori economico-patrimoniali delle loro proprietà immobiliari.
In conseguenza di ciò, essi hanno pertanto inviato in data 9 settembre 2004 a Veneto Strade un’istanza scritta di partecipazione al procedimento, nonché prodotto una memoria tecnica di pari data e redatta dall’urbanista Dott. Marco Zecchinato e dall’Ing. Daniele Luigi Pedrina.
I ricorrenti affermano che in tale memoria sono stati illustrati i rilevanti impatti che la realizzazione dell’infrastruttura in esame creerebbe sotto il profilo acustico, territoriale e soprattutto della viabilità stradale di Via Calatafimi, con notevole incremento del traffico e delle conseguenti emissioni in atmosfera, e che al riguardo il Responsabile unico del procedimento ha risposto con propria nota Prot. 19158 n./04 dd. 29 dicembre 2004 che “pur considerando tutte le importanti questioni citate e riportate, pur prendendone atto, si comunica che in riferimento alla richiesta di valutare tracciati alternativi, non siamo in grado di poterli considerare perché il contesto territoriale in analisi non ci offre elementi alternativi di valutazione. Ci riserviamo però, ad ogni buon conto, al fine di limitare quanto possibile i disagi e la lesione di interessi privati, la possibilità di approfondire 1’argomento con estrema attenzione”.
I ricorrenti reputano che quanto sopra significherebbe che il Responsabile unico del procedimento non avrebbe in realtà fornito alcuna risposta, limitandosi a negare l’esistenza di percorsi alternativi: assunto, questo, che i ricorrenti contestano, se non altro perchè anche nella predetta seduta del Consiglio Comunale di Rovigo dd. 11 novembre 2004 vari consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, avevano discusso proprio dei tracciati alternativi esistenti, si rileva che dall’ esame delle osservazioni presentate dagli attuali ricorrenti.
I ricorrenti, inoltre, affermano di non essersi limitati a prospettare ipotesi di percorsi alternativi a quello prescelto, ma di aver anche formulato tutta una serie di rilievi. di censure e di interrogativi che avrebbero dovuto ricevere un motivato - ancorché sintetico - riscontro da parte del soggetto procedente, e non già una vaga promessa di successivo approfondimento, e richiamano al riguardo la giurisprudenza secondo la quale la reiezione delle osservazioni presentate dagli intervenuti nel procedimento deve essere motivata con la disamina di ogni singolo argomento proposto purchè pertinente e funzionale alla decisione finale, e non meramente elusivo e defatigatorio (cfr., ad es., T.A.R. Veneto, sez. Il, 26. giugno 1995 n. 1033; T.A.R. Valle d’Aosta, 19 febbraio 1997, n. 25; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 31 gennaio 2001 n. 178; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 gennaio 2002 n. 43), e dando comunque conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni per cui non è stato accolto quanto rappresentato dal privato (cfr. sul punto T A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 aprile 2002, n. 842).
In relazione a ciò, quindi, i ricorrenti affermano che Veneto Strade sarebbe venuta meno all’obbligo di valutare e di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a non accogliere le motivate e puntuali osservazioni contenute nella memoria tecnica dd. 9 settembre 2004, da essi presentata.
1.2.5. Con un quarto ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere sotto più profili per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà del soggetto procedente e per difetto di motivazione, nonché illegittimità derivata.
I ricorrenti evidenziano al riguardo che nel corso della Conferenza di servizi sul progetto preliminare svoltasi il giorno 10 settembre 2004 presso la sede di Veneto Strade il Consorzio di Bonifica Polesine Adige-Canalbianco aveva espresso parere contrario alla realizzazione dell’opera viaria in questione limitatamente al tratto di Via Calatafimi in sinistra del corso d’acqua Ceresolo.
Tale posizione si desume dal documento Prot. n. 6974 dd. 8 settembre 2004, ivi depositato dal Consorzio a firma congiunta del suo Presidente Cav. Marino Bianchi, del suo Direttore Dott. Carlo Piombo e del suo Dirigente tecnico Ing. Giovanni Veronese, e nel quale si legge che il Consorzio stesso, dopo aver “constatato che il tracciato della nuova strada attraversa numerosi corsi d’acqua in un’area di notevole importanza dal punto di vista idraulico a ridosso della Città di Rovigo …si ritiene, pertanto, necessario prevedere un diverso tracciato mediante arretramento oltre le abitazioni esistenti” degli attuali ricorrenti) ossia più a nord, verso il fiume Adige, posto che “il progetto prevede di investire la sommità arginale sx. del canale Ceresolo. Trattandosi di argine di un canale costruito. attorno agli anni ‘20 del secolo scorso ed impiegato originariamente per soli scopi idraulici, non lo si ritiene in grado di sopportare carichi stradali eccezionali come quelli previsti per una strada di grande percorrenza che finirebbero per ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria nel canale stesso. L’opera progetta interessa, inoltre, una derivazione d’acqua per il rifornimento del canale consorziale a servizio di un’area di oltre 400 ha”.
Viceversa, nella susseguente Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 il rappresentante del Consorzio, ossia il predetto Ing. Veronese firmatario della surriportata nota e che già aveva partecipato alla seduta della conferenza di servizi del 10 settembre 2004, ha espresso “parere favorevole alla realizzazione delle opere in esame”, senza peraltro esternare le ragioni che avrebbero persuaso il Consorzio a discostarsi dalle conclusioni precedentemente assunte.
I ricorrenti affermano che nel procedimento deputato alla realizzazione dell’opera viaria qui contestata il parere del competente Consorzio di Bonifica sul progetto definitivo assumeva una rilevanza decisiva, sia in rapporto alla precedente valutazione espressa dallo stesso ente consortile, sia soprattutto per l’estrema delicatezza delle varie problematiche in particolare sotto il profilo della sicurezza idraulica e della stabilità degli argini, e reputano oltremodo significativa la circostanza per cui, nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 11 novembre 2004, anche il Presidente del Consiglio medesimo – tra l’altro, nella vita lavorativa geometra presso l’Ufficio strade della Provincia di Rovigo - abbia a sua volta affermato che “è assurdo, inconcepibile si possa parlare del traffico pesante sulla Via Calatafimi, sia in funzione del fatto dell’assoluta incompatibilità … tra i fini idraulici e i fini viari, su un argine è difficile concepire questa commistione, è impossibile” (cr. pag. 38 del verbale della seduta consiliare dd. 11 novembre 2004).
I ricorrenti reputano che i vizi del parere favorevole reso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco e della Conferenza di servizi nella quale esso è stato espresso si ripercuoterebbero con effetto invalidante sull’atto conclusivo del procedimento e sull’intera procedura.
1.2.6. Con un quinto ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e dimotivazione, nonché illegittimità derivata.
A loro avviso, l’espressione del predetto parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco integrerebbe il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione anche sotto un ulteriore profilo.
Essi in tal senso rimarcano che l’art. 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523 sulle opere idrauliche dispone che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ... g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori ..., e manufatti attinenti”.
Tale divieto assoluto è pure ribadito dall’art. 15, primo comma, lettera e) del Regolamento per la Gestione e la Conservazione delle opere di Bonifica approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco in data 29 giugno 2000, laddove – per l’appunto – si dispone che “è vietato rispetto al corso d’acqua e alle opere di cui ai precedenti artt. 3 e 4: …e) eseguire opere o qualsiasi tipo di intervento che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini ed i loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette”.
Ciò posto, i ricorrenti reputano che le due disposizioni testè riportate introducono un divieto assoluto ma, nel contempo, prefigurano una valutazione tecnica discrezionale in ordine alla valutazione dei presupposti fattuali che integrano la “qualunque opera” o il “qualunque fatto”, ovvero le “opere” o il “qualsiasi tipo di intervento che possano alterare...”, e in tal senso evidenziano che le dichiarazioni rese a verbale della conferenza di servizi del 23 novembre 2004 dal rappresentante del Consorzio di Bonifica non conterrebbero la necessaria spiegazione delle ragioni tecniche per le quali il previsto intervento stradale nella specie non altererebbe lo stato, la forma, le. dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e i loro accessori e manufatti attinenti: e da ciò, quindi, discenderebbe l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione di tale atto anche sotto l’ulteriore profilo qui illustrato, parimenti con effetto invalidante per l’intera procedura.
1.2.7. Con un sesto ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriore eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ed illegittimità derivata.
I ricorrenti, sempre con riferimento al predetto art. 15, lett. e), del Regolamento per la Gestione e la Conservazione delle opere di Bonifica approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco in data 29 giugno 2000, rilevano che al riguardo il Prof. Ing. Gianfranco Liberatore, Professore ordinario di Costruzioni Idrauliche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, con nota in data 21 febbraio 2005 ha affermato che “non è inoltre da trascurare l’impatto ambientale, causato dalla prevedibile intensificazione del traffico sull’argine, sulla qualità delle acque convogliata dal canale Ceresolo e destinate ad uso irriguo come opportunamente osservato nella relazione del Dott. Urb. Marco Zecchinato e dell’Ing. Daniele Pedrina in data 11 febbraio 2005’’.
I medesimi ricorrenti, a loro volta, reputano che anche su questo aspetto, di rilevanza ambientale, il Consorzio di Bonifica avrebbe dunque dovuto esprimersi, con proprio parere motivato, se l’intervento stradale possa – o meno – “anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette” e che, al contrario, nella specie sarebbe mancata anche questa valutazione tecnica, con la conseguenza che il parere del Consorzio e la Conferenza dei servizi risulterebbero ulteriormente viziati per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, inficiando tutti gli atti conseguenti.
1.2.8. Con un settimo ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria e illegittimità derivata.
Essi rimarcano a tale riguardo che i rilevamenti dei flussi di traffico sono considerati dati essenziali, necessariamente propedeutici alla progettazione delle nuove strade, in quanto proprio sulla domanda di trasporto si dovrebbe fondare la dimensione della nuova arteria stradale.
I ricorrenti, sempre in tal senso, evidenziano pure che il D.M. 5 novembre 2001 intitolato “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, nel relativo allegato a pag. 17, § 3.4 dispone che “il progetto della sezione stradale consiste nell’organizzazione della piattaforma e dei suoi margini. Tale organizzazione risulta dalla composizione degli spazi stradali definiti, per ogni categoria di traffico, nel § 3.3 e concepiti come elementi modulari, anche ripetibili. Il numero di elementi e la loro dimensione sono funzione rispettivamente della domanda di trasporto e del limite superiore dell’intervallo di velocità di progetto. Per ogni tipo di strada si possono avere diversi tipi di sezione, in relazione all’ambito territoriale e all’utenza prevista”.
A loro volta, le norme tecniche elaborate in proposito dal C.N.R. (cfr. Bollettino Ufficiale del C.N.R. n. 31 del 28 marzo 1973) al. capitolo 1, § 1.5.2. dispongono che “si dovranno eseguire (con metodologie ed ampiezze campionarie adeguate ai singoli problemi progettuali) rilevazioni: a) sulle strutture insediative e sui fattori demografici e socio economici del territorio interessato (area di indagine); b) sulle caratteristiche fisico-geometriche e funziona li delle strade esistenti interessate dal progetto; c) sulle condizioni attuali delle strade interessate (rilevamenti quantitativi per categorie di veicoli) da svolgersi secondo un programma idoneo a fornire una rappresentazione consistente della struttura spaziale e temporale della domanda di utilizzazione attuale; d) sulla configurazione in atto degli spostamenti, caratterizzati in base all’origine; destinazione ed altre modalità. L’elaborazione dei dati rilevanti dovrà prodursi in una serie di tabulazioni e rappresentazioni grafiche idonee a descrivere ed interpretare la configurazione attuale del traffico nei suoi aspetti essenziali, evidenziando in particolare le reazioni con il contesto insediativo che contribuiscono il fondamento per la costruzione di modelli logici rappresentativi della dinamica degli spostamenti”. Ciò posto, i ricorrenti affermano che – nella specie - agli atti del progetto, sia preliminare che definitivo, non esisterebbe alcuna rilevazione inerente alla domanda di trasporto, ovvero elaborazione dei relativi dati.
In tal senso, con nota dd. 15 dicembre 2004 uno degli stessi ricorrenti, il prof. Sergio Bergamini, ha pure chiesto al Comune di Rovigo di accedere alla documentazione relativa allo studio - ove esistente - sui flussi di traffico, e a tale istanza il Comune di Rovigo ha dato riscontro con nota Prot. n. 67278 dd. 29 dicembre 2004 prot. n. 67278 nella quale si legge che lo studio richiesto costituirebbe “parte delle indagini preliminari del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano che è in via di ultimazione e (che) sarà reso pubblico all’inizio del prossimo anno”.
Secondo i ricorrenti questa risposta dell’Amministrazione Comunale confermerebbe che il progetto non sarebbe stato nella specie preceduto dalle necessarie indagini e valutazioni sui flussi di , traffico, con conseguente sussistenza del vizio di legittimità qui descritto.
1.2.9. Con un ottavo ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriori, plurimi eccessi di potere per reiterati travisamenti dei fatti e per difetto assoluto di istruttoria, nonchè illegittimità derivate.
I ricorrenti richiamano, al riguardo, l’esistenza di un precedente e sensibilmente diverso progetto dell’opera viaria in esame, in forza del quale il tracciato nel tratto fra la tangenziale Est e l’incrocio con Viale Porta Adige attraversava il Parco Aleksander Langer e proseguiva sul piano campagna in destra del corso d’acqua Ceresolo e - comunque - lontano dall’argine.
Successivamente, per tale ultima tratta tale progetto è stato abbandonato elaborando la nuova soluzione del passaggio della strada sulla sommità arginale in sinistra del Ceresolo.
Nella relazione Zecchinato - Pedrina si afferma, con riferimento all’elaborato tecnico denominato “Studio Gelogico-Geotecnico relazione geologica, idrogeologica e geotecnica” allegato al progetto definitivo datato ottobre 2004, che tale atto si riferirebbe all’area interessata al primo tracciato risalente al 2003, e non già all’attuale progetto.
Tale incongruenza documentale assumerebbe decisivo rilievo nell’economia di causa, in quanto le indagini e le prove eseguite che dovevano valutare l’attitudine dei terreni interessati alla realizzazione dell’opera (ossia l’area a sinistra del Ceresolo, corrispondente a Via Calatafimi) avrebbero – viceversa - considerato il diverso territorio ia destra del Ceresolo e, oltre a tutto, non recherebbero valutazioni sulla stabilità dell’argine.
Inoltre, nel “Verbale di verifica e validazione del progetto definitivo” a firma del progettista dell’opera, Ing. Ivano Zattoni, e del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini (entrambi dipendenti di Veneto Strade) e corrispondente all’atto Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004, si afferma “che risultano eseguite le indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell’area di intervento e che i risultati di tali indagini risultano congruenti con le scelte progettuali”.
Viceversa, secondo la relazione Pedrina - Zecchinato tale assunto non corrisponderebbe a quanto risulterebbe nei documenti allegati al progetto definitivo con riferimento all’area di Via Calatafimi.
Ad avviso dei ricorrenti, il difetto assoluto di istruttoria e i reiterati, nonché macroscopici travisamenti dei fatti travolgerebbero l’atto di approvazione del progetto definitivo al quale è - per l’appunto - allegato anche l’anzidetto elaborato intitolato “Studio geologico, geotecnico, relazione geologica, idrogeologica e geotecnica”, nonché gli atti presupposti e derivati tra cui il predetto “Verbale di verifica e vidimazione del progetto definitivo” dd. 23 dicembre 2004: e la mancanza di indagini geologiche-geotecniche sul territorio di Via Calatafimi comporterebbe a loro avviso non soltanto le illegittimità testè descritte, ma costituirebbe ex se anche un fatto di particolare gravità, stante il fatto che proprio l’area di Via Calatafimi sarebbe attraversata in profondità da una vena metanifera che in anni non lontani (marzo 1979) avrebbe fatto registrare la fuoriuscita improvvisa di gas metano e acqua, fenomeno di scoppio di magnitudo piuttosto intensa.
1.2.10. Con un nono ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere per incoerenza e contraddittorietà tra più manifestazioni di volontà della stessa Pubblica Amministrazione, nonché illegittimità derivata.
I ricorrenti riferiscono che in data 11 novembre 2004 si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale di Rovigo nel corso della quale doveva sottoporsi ad approvazione, a’ sensi dell’art. 34, quarto comma, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, l’accordo di programma tra lo stesso Comune, la Provincia di Rovigo e la Regione Veneto per realizzare l’opera viaria in questione.
I medesimi ricorrenti affermano che il dibattito consiliare sull’ argomento, posto significativamente al n. 1 dell’ ordine del giorno, si sarebbe incentrato quasi esclusivamente, per alcune ore consecutive, proprio sull’intervento del tratto stradale in sinistra dello scolo Ceresolo, e che la seduta consiliare faceva seguito a vivaci dichiarazioni sugli organi di informazione locali da parte degli attori pubblici e dei soggetti privati di Via Calatafimi.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio sono quindi citati ampi brani degli interventi fatti in aula da Consiglieri e da Assessori, quali ad esempio l’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici (“Noi non possiamo decidere da soli se chiudere o no il traffico ai mezzi pesanti di Via Calatafimi, però una volontà forte di questa Amministrazione, quindi della Città, portata in conferenza di servizi, ha il suo peso e vi posso già anticipare su questo che chi andrà, chi sarà delegato dal Sindaco o il Sindaco stesso, credo sarà determinato su questa proposta. Quindi, credo sia un punto che secondo me deve essere un punto fisso di questa cosa” :cfr. verbale del Consiglio Comunale, pag. 16), ovvero del Presidente del Consiglio Comunale, già parzialmente riportato in precedenza e secondo il quale, anche in relazione a quanto rappresentato da “tutti i gruppi politici … c’è questa grande preoccupazione che Via Calatafimi non diventi la strada dei mezzi pesanti, allora io chiedo a nome del Consiglio, siccome questo è un fatto rilevante, espresso da tutti, al Sindaco che ovviamente poi se non è lui direttamente, al suo delegato, di trasmettere in sede di conferenza dei Servizi, questa esigenza che nella generalità delle espressioni che sono state date in questo Consiglio comunale ci assicuri, dia la garanzia che Via Calatafimi rappresenta un allargamento, un ammodernamento, ma non certamente la strada, la via per il traffico pesante. Questo è quello che noi chiediamo e, consentitemi, di cui mi sento di fare sintesi, perché è una motivazione espressa un po’ da tutti. … Noi diciamo che il Consiglio Comunale è su questa linea” (cfr. verbale cit., pag. 44).
I ricorrenti riferiscono che su tale impegno proposto dal Presidente del Consiglio Comunale, recante l’esclusione dell’accesso in Via Calatafimi del traffico pesante hanno votato 30 Consiglieri, nel mentre 2 si sono astenuti, e 1 si è dichiarato contrario, peraltro in quanto oppositore dell’opera; e che, nondimeno, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 23 novembre 2004 il rappresentante delegato del Comune di Rovigo, ossia proprio l’Assessore ai lavori pubblici, ha espresso parere favorevole, pur con richiesta “di verificare la limitazione del transito al traffico pesante lungo la Via Calatafimi lungo la direzione Adria – Lendinara”.
Questo comportamento dell’Assessore, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe incoerente rispetto al voto espresso dal Consiglio Comunale, in quanto si ignorerebbe nello specifico il significato di tale “verifica”, e il soggetto al quale la relativa richiesta sarebbe stata rivolta; e – soprattutto – ciò che è stato chiesto dal Consiglio Comunale non si identificherebbe con una “verifica”, ma – sic et simpliciter - con l’apposizione del divieto del traffico pesante su Via Calatafimi.
Secondo i ricorrenti, quindi, il rappresentante del Comune di Rovigo sarebbe nella specie venuto meno al mandato ricevuto dall’organo consiliare, con conseguente realizzazione del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e non coerenza fra la manifestazione di volontà espressa in precedenza nella sede consiliare e quella esternata in sede di Conferenza di servizi, con effetto asseritamente invalidante anche su tutti gli atti inerenti correlati e successivi.
1.2.11. Con un decimo e ultimo ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere per travisamento e violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990, nonché dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
I ricorrenti rimarcano al riguardo che con deliberazione n. 65 votata nella seduta del 17 novembre 2003 il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato il progetto preliminare avente per oggetto i lavori per la realizzazione dell’incrocio a livelli separati tra la S.R. n. 16 e la S.R. n. 443 (viale Tre Martiri) e collegamento tra via Porta Adige presso Censer, la S.R. n. 16 e la ex S.S. n. 443 ad Est di Rovigo, dando contestualmente atto che l’approvazione era finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’ esproprio e che, quindi, l’approvazione del progetto costituiva adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Come detto innanzi, tale progetto preliminare non comprendeva il tratto di Via Calatafimi, ma quello a Sud del Ceresolo.
Con la successiva deliberazione n. 100 dd. 1l novembre 2004 lo stesso Consiglio Comunale di Rovigo ha quindi ratificato, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, l’anzidetto accordo di programma sottoscritto il 21 ottobre 2004 tra i rappresentanti della Regione Veneto, dello stesso Comune di Rovigo e di Veneto Strade, il quale peraltro – e per quanto testè rilevato - si fonda su di un progetto preliminare sensibilmente diverso rispetto a quello in precedenza approvato dallo stesso Consiglio Comunale.
Sempre per quanto detto innanzi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 13 del giorno 8 febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 15 dd. 18 gennaio 2005 che, sempre a’ sensi del predetto art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, comporta l’adeguamento del Piano Regolatore per effetto della nuova opera assentita.
Peraltro – rilevano sempre i ricorrenti - la deliberazione consiliare 100 del 2004 non reca alcuna disposizione di revoca, ancorchè parziale, della precedente deliberazione consiliare n. 65 del 2003, con la paradossale conseguenza che risulterebbero nella specie adottate e vigenti due varianti dello stesso strumento urbanistico comunale, recanti a loro volta due previsioni urbanistiche intrinsecamente diverse e secondo le quali, da Viale Porta Adige alla Circonvallazione Est e viceversa, si potrebbero addirittura costruire due strade, l’una a Sud dello scolo Ceresolo e l’altra a Nord dello stesso, lungo Via Calatafimi.
Secondo i ricorrenti, sia l’accordo di programma del 21 ottobre 2004, sia il decreto n. 15 del 2005 del Presidente della Giunta regionale avrebbero recepito e perpetuato tale equivoco.
I ricorrenti evidenziano - da ultimo - che una delle premesse su cui si fondava la deliberazione n. 65 del 2003 così recita: “(premesso) che con avviso in data 10 ottobre 2003 il Responsabile del procedimento ha reso noto agli interessati (ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990 e dell’art. 11 del D.P.R. 327 del 2001) l’avviso del procedimento finalizzato all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree di proprietà privata interessate al progetto in esame...” e che, peraltro, tale avviso non sarebbe stato ad essi inviato “almeno venti giorni prima della delibera del Consigio Comunale”, come prescritto dall’anzidetto art. 11 del D.P.R.327 del 2001: e ciò sia anteriormente alla seduta consiliare del 17 novembre 2003 (in tal caso, correttamente perché allora non era prevista la soluzione di Via Calatafimi), né anteriormente alla seduta consiliare del giorno 11 novembre 2004 (dove – viceversa – la soluzione stessa era puntualmente contemplata).
2. Si sono costituiti in giudizio veneto Strade, la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Rovigo, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono – viceversa – costituiti in giudizio i pur evocati Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco, A.N.A.S. – Ente nazionale Strade S.p.a., ENEL Distribuzione S.pa., Telecom Italia S.p.a., Snam Gas S.p.a., A.S.M. Rovigo S.p.a., Polesine Acque S.p.a., Soprintendenza Archeologica per il Veneto e Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale.
4. Con motivi aggiunti di ricorso notificati il 15 giugno 2005 i ricorrenti hanno formulato ulteriori censure nei confronti della nota della Provincia di Rovigo Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003, peraltro già impugnata mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, laddove reca l’affermazione secondo la quale l’intervento di cui trattasi non risulterebbe assoggettato a procedura di V.I.A.
I ricorrenti, dopo aver ottenuto copia di tale atto mediante procedimento di accesso effettuato a’ sensi e per gli effetti dell’art. 22 e ss. della L. 241 del 1990 e successive modifiche, hanno dedotto avverso l’atto stesso eccesso di potere per travisamento, nonché violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Essi rilevano in tal senso che tale nota si riferisce al precedente progetto preliminare e non già a quello presentemente impugnato e relativo al tracciato interessante Via Calatafimi e che, comunque, il parere della Commissione Provinciale V.I.A. riferito nella nota stessa e costituente suo allegato risulta privo di qualsivoglia motivazione, posto che ivi si afferma semplicemente che “dopo ampia discussione, la Commissione all’unanimità ritiene che l’opera non sia da assoggettare a V.I.A.”.
5. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti di ricorso in epigrafe vanno respinti.
6.2. Come si è visto innanzi, con il primo ordine di censure i ricorrenti assumono violata la disciplina di fonte comunitaria e regionale in materia di V.I.A., sostenendo in tal senso che l’opera in questione sarebbe assoggettata a alla disciplina stessa – segnatamente al disposto di cui all’Allegato C3, Voce n. 7, della L.R. 10 del 1999, in quanto il relativo tracciato, asseritamente lungo 7 Km., interesserebbe due ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, ossia il tratto della S.R.. 443, vincolato a’ sensi della L. 1497 del 1939 per effetto del D.M. 11 gennaio 1964 e il corso d’acqua pubblico Ceresolo, direttamente vincolato per effetto del predetto D.L. 312 del 1985 convertito con modificazioni in L. 431 del 1985.
In effetti, il disposto testè citato assoggetta a V.I.A. i progetti delle “Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.” qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D alla medesima L.R. 10 del 1999,ossia:
a) centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell’arti. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
b) ambiente idrico superficiale: specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
c) suolo e sottosuolo: c1 - zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC); c2 - zone a rischio sismico di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC; c3 - fascia di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del PTRC; c4 - aree carsiche di cui alla L.R. 8 maggio 1980, n. 54; d) Ecosistemi: d1 - ambiti naturalistici di livello regionale di cui all’art. 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC; d2 - siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”; d3 - zone umide di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC; e) Paesaggio: e1 - località ed ambiti soggetti a vincolo ex L. 29 giugno 1939, n. 1497 e ex L. 8 agosto 1985 n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC; e2 - ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC; f) Ambiti speciali: f1) - zone individuate con gli specifici provvedimenti regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) (della medesima L.R. 10 del 1999) e motivate in ordine a particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza idraulica e geofisica.
Ciò posto, come ha puntualmente evidenziato la difesa di Veneto Strade, se è vero che sussiste di per sé un vincolo rilevante per la nuova infrastruttura viaria per effetto del D.L. 312 del 1981 convertito in L. 431 del 1985 (e, ora, a’ sensi dell’art.142 del D.L.vo 42 del 2004) in relazione alla vicinanza del suo tracciato allo spondale del corso d’acqua pubblico Ceresolo, risulta altrettanto assodato che tale circostanza – di per sé – non determina l’obbliga di assoggettare a procedura di V.I.A. la realizzazione dell’infrastruttura medesima.
Come è ben noto, l’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’'impatto ambientale prevista da tale disciplina di fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della medesima direttiva (cfr., puntualmente, Corte Giustizia CE, Sez. VI, 10 luglio 2008 n. 156).
Applicando tale principio al caso di specie, a’ sensi dell’attuale formulazione dell’allegato I della direttiva 85/337/CE, devono essere inderogabilmente assoggettate a procedura di V.I.A., a’ sensi dell’art. 4, § 1, della direttiva medesima, soltanto le “costruzioni di autostrade e vie di rapida comunicazione”, nonché “le costruzioni di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.” (cfr., rispettivamente, la voce n. 7, lett. b) e c) dell’allegato I anzidetto, con la precisazione che per “vie di rapida comunicazione”, ai fini della direttiva stessa, si intendono esclusivamente le infrastrutture viarie così come definite nell’Accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975).
Risulta ben evidente, quindi, che l’infrastruttura per cui è causa non rientra nella previsione dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche.
A sua volta, l’allegato II della stessa direttiva 85/337/CEE contempla alla voce n. 9, lett. e) – tra l’altro – anche “la costruzione di strade” in genere: ma ciò, solo a’ sensi dell’art. 4, § 2, della direttiva medesima, ossia rinviando alla legislazione nazionale la determinazione al riguardo dei presupposti agli effetti dell’applicazione, o meno, della procedura di V.I.A.
Legittimamente, pertanto, il legislatore veneto, anche in coerenza alla disciplina di principio contenuta nel D.P.R. 12 aprile 1996 in tema di recezione della direttiva 86/337/CEE, a’ sensi dell’allegato D, lett. e1), della L.R. 10 del 1999 ha operato la scelta di non assoggettare a V.I.A. la realizzazione di opere viarie se il vincolo, ancorchè imposto ex lege, non è riportato nelle tavole 2, 4 e 19 del Pianto territoriale regionale di coordinamento (PTRC): e, per l’appunto, in tali tavole il vincolo della fascia di rispetto dei 150 metri dal Canale Ceresolo non risulta.
Va in ogni caso soggiunto che la mancata applicazione nella sopecie della procedura di V.I.A. non significa per certo che l’opera in questione debba essere realizzata senza l’osservanza del vincolo stesso, e prescindendo – quindi – della relativa autorizzazione da rilasciare a’ sensi dell’art. 159, ovvero dell’art. 146 del D.L.vo 42 del 2004 e successive modifiche: in tal senso si è, del resto, correttamente espressa anche la stessa Provincia di Rovigo con nota Prot. n. 38759 dd. 16 settembre 2003 (cfr. doc. 3 di Veneto Strade).
Quanto sopra vale anche al fine di respingere i motivi aggiunti di ricorso proposti dai ricorrenti.
6.3. Con il secondo ordine di censure i ricorrenti hanno innanzitutto dedotto la mancata partecipazione alle Conferenze di servizi dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, nonché dell’A.R.P.A.V.: partecipazione, a loro dire, necessaria al fine dell’espressione da parte di tali amministrazioni del loro parere in ordine alle previsioni di inquinamento indotto dal traffico automobilistico della nuova strada aperta anche al traffico pesante e della conseguente necessità – tra l’altro - di verifica degli standard di emissione e di qualità dell’aria-ambiente.
Anche tale prospettazione dei ricorrenti va respinta, posto che a’ sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter della L. 241 del 1990 e successive modifiche risulta necessaria la partecipazione alle Conferenze di servizi soltanto delle Amministrazioni pubbliche che sarebbero tenute a rilasciare, nell’ambito del procedimento, atti di assenso comunque denominati, se ed in quanto previsti dalla normativa al riguardo vigente: e, per il caso di specie (ossia per la realizzazione della strada in questione) non risulta normativamente contemplato alcun atto d’assenso – comunque denominato – da parte della competente Azienda sanitaria, ovvero da parte dell’A.R.P.A.
Un’eventuale, non obbligatoria partecipazione di tali soggetti istituzionali è rimessa, invero, alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, ma il mancato esercizio della relativa scelta non inficia per certo il risultato della Conferenza (cfr. al riguardo, in termini puntuali, T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1079; risulta, per contro, incongrua la citazione da parte dei ricorrenti del precedente di T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2002 n. 540, in quanto in tale fattispecie l’intervento dell’A.R.P.A. nella Conferenza di servizi trovava fondamento nell’esigenza, ivi presente, di rilasciare le autorizzazioni al consumo umano di acque: ipotesi, questa, che per certo non ricorre nel caso di specie).
Sempre nell’ambito di tale ordine di censure, i ricorrenti hanno pure dedotto l’invalidità della Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 in quanto in essa non sarebbe stato fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva: anche a prescindere dalla circostanza che il termine di cui trattasi è considerato da una consistente parte della giurisprudenza come non perentorio (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 febbraio 2008 n. 265 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 gennaio 2007 n. 124), non è dato addirittura di individuare un interesse dei ricorrenti stessi alla proposizione di tale censura a fronte dell’obiettiva circostanza che la Conferenza di cui trattasi si è, comunque, conclusa e che i relativi lavori si sono protratti per un lasso di tempo non inferiore ai 90 giorni fissati dal legislatore come termine massimo per la loro conclusione, risultato congruo anche al fine della partecipazione dei ricorrenti medesimi al procedimento.
6.4. Con il terzo ordine di censure i ricorrenti affermano che l’Amministrazione procedente non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le loro osservazioni proposte nel corso del procedimento.
Nella specie, i responsi forniti agli attuali ricorrenti da parte del Responsabile del procedimento, pur nella loro breviloquenza, evidenziano un’oggettiva impossibilità di traslare il tracciato dell’opera dopo che quello originariamente prescelto è stato a sua volta mutato in quello attuale per effetto del parere negativo espresso al riguardo da parte della Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Verona; viceversa, non emerge un’indisponibilità dell’Amministrazione procedente a considerare l’apporto dei ricorrenti medesimi al fine della massima limitazione dei disagi e della compressione degli interessi privati coinvolti.
6.5. Con il quarto, quinto e sesto ordine di censure i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del parere favorevole da ultimo espresso sul progetto definitivo dell’opera da parte del Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco pur a fronte del parere negativo precedentemente espresso sul progetto preliminare.
A tale proposito, va evidenziato che il primo parere espresso dal Consorzio in sede di valutazione del progetto preliminare dell’opera in questione risulta sostanzialmente incentrato sull’assunto che il carico stradale, in quanto reputato “eccezionale”, sarebbe stato suscettibile di “ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria del canale”; il diverso apprezzamento reso in sede di valutazione del progetto definitivo ha evidentemente superato la perplessità originariamente evidenziata, anche per effetto dell’esame ben più approfondito che la progettazione di dettaglio consente; né va sottaciuto che ogni possibile esigenza di non eccessivo aggravio del traffico automobilistico sul tratto di strada adiacente al Canale ben potrà essere risolta in sede di susseguente regolamentazione del traffico, anche mediante provvedimento contingenti richiedibili dallo stesso Consorzio in dipendenza delle proprie esigenze.
6.5. Con il settimo ordine di censure i ricorrenti hanno dedotto l’omesso rilievo preliminare dei flussi del traffico, necessariamente propedeutici alla progettazione di consimili opere viarie.
Peraltro, per il tratto che li riguarda, la l’opera consiste nel mero allargamento di una strada preesistente, tanto che il particolare contesto dell’intervento ha ivi imposto anche il dimensionamento della sede stradale quale categoria F2 del D.M. 5 novembre 2001, con conseguente sufficienza al riguardo dell’approvazione da parte della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Opere Pubbliche, a’ sensi della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 (cfr. doc. 19 di di veneto Strade, costituito dal parere n. 101 dd. 2 dicembre 2004 reso da tale organo).
6.6. Per quanto attiene all’ottavo ordine di censure, con il quale si asserisce la mancanza di specifiche indagini geologico-geotecniche sul territorio di Via Calatafimi, va evidenziato che già in sede di progettazione preliminare l’art. 18 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 impone, di per sé, anche indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche nella relazione illustrativa e che, susseguentemente, il progetto definitivo si compone, a’ sensi degli artt. 25 e 27 dello stesso D.P.R., anche di apposite relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, a loro volta ulteriormente dettagliate in sede di relazioni specialistiche che integrano il progetto esecutivo a’ sensi del successivo art. 37.
I ricorrenti, nella genericità della loro censura, non deducono specifiche carenze a tale riguardo, fermo comunque restando che nei tre diversi ordini di progettazione la situazione di Via Calatafimi è stato comunque considerata – come detto innanzi – nell’ottica dell’allargamento della strada ivi preesistente, e che – per quanto segnatamente attiene agli assunti contenuti nella perizia di parte depositata dai ricorrenti – non si rinvengono elementi probanti per un possibile, diverso apprezzamento da parte dell’Amministrazione procedente.
6.7. In ordine al nono ordine di censure, i ricorrenti deducono un’asserita contraddittorietà tra l’espressione di voto resa dal delegato del Sindaco in sede di Conferenza di Servizi convocata per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera rispetto alla diversa posizione altrettanto asseritamente da lui espressa nella precedente seduta del Consiglio Comunale che aveva trattato l’argomento.
A tale proposito va evidenziato che il Consiglio Comunale ha comunque poi formalizzato la legittimità dell’operato del proprio rappresentante approvando, per quanto di propria competenza, il progetto di cui trattasi, va evidenziato che la deliberazione consiliare n. 100 del 2004 reca, di per sé, la volontà di coloro che l’hanno votata di non opporsi all’opera, ma di chiedere – per l’appunto – garanzie in ordine alla futura disciplina del traffico dei mezzi pesanti su Via Calatafimi: volontà che, per l’appunto, è stata puntualmente ottemperata dal rappresentante del Comune in sede di Conferenza di servizi.
6.8. Da ultimo, per quanto attiene al decimo ordine di censure formulato dai ricorrenti, va innanzitutto evidenziato che la deliberazione consiliare n. 65 del 2003 reca un’approvazione di progetto preliminare poi superata in linea di fatto dal mutamento del progetto stesso, nel mentre soltanto per effetto della susseguente deliberazione consiliare n. 100 del 2004, espressamente – ed essa sola – adottata a’ sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del D.L.vo 267 del 2000, è stata disposta l’approvazione dell’accordo di programma, unitamente ai relativi elaborati tecnici “che andranno a sostituire quelli già oggetto di approvazione intervenuta con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 dd. 17 novembre 2003” (cfr. ivi): assunto, quest’ultimo, che all’evidenza rimuove ogni possibile antinomia tra le due anzidette deliberazioni.
Per quanto attiene, invece, all’asserita violazione delle norme in tema di partecipazione del procedimento, è sufficiente rilevare che nel caso di specie l’Amministrazione procedente si è legittimamente avvalsa delle forme di pubblicità di cui agli artt. 11 e 16 del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 in quanto il numero degli espropriandi è superiore a quello di 50: il che, peraltro, non ha impedito ai ricorrenti stessi di partecipare convenientemente al procedimento stesso anche prima della seduta consiliare dell’11 novembre 2004, ossia già a decorrere dal 9 settembre 2004, come del resto da essi stessi ammesso a pag. 20 dell’atto introduttivo del presente giudizio.
7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti in considerazione delle numerose questioni di fatto e di diritto sottoposte al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di ricorso, li respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 612 del 2005, proposto da: Bellini Adriana, Bergamini Sergio, Meletti Mirella, Merlin Umberto e Venturato Giovanni, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluigi Ceruti ed elettivamente domiciliati in Venezia presso lo studio dell’Avv. Francesco Acerboni, Santa Croce n. 312/A
contro
Regione Veneto - (Ve), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ezio Zanon e dall’Avv. Antonella Cusin, entrambi dell’Avvocatura Regionale, con elezione di domicilio in Venezia presso gli uffici dell’Avvocatura medesima, San Polo n. 1429/B;Provincia di Rovigo in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carla Bernecoli e dall’Avv. Licia Paparella, entrambe dell’Avvocatura Provinciale, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell’Avv. Antonio Sartori, Calle del Sale n. 33; ; Comune di Rovigo; in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferruccio Lembo dell’Avvocatura Civica, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054; la Veneto Strade S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Biagini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 466/G,
nei confronti di
- Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - A.N.A.S. – Ente nazionale Strade S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - ENEL Distribuzione S.pa., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Telecom Italia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Snam Gas S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - A.S.M. Rovigo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Polesine Acque S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Soprintendenza Archeologica per il Veneto, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 15 dd. 18 gennaio 2005, recante l’approvazione dell’accordo di programma dd. 21 ottobre 2004 tra Regione Veneto, Veneto Strade S.p.a. e il Comune di Rovigo relativo ai lavori “Strada regionale n. 443 – Incrocio tra la Strada statale n. 16 Viale Tre Martiri e la Strada regionale n. 443”, con conseguente approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo; dell’atto di approvazione del progetto definitivo Prot. 19213/04 dd. 30 dicembre 2004 da parte dell’Amministratore delegato della concessionaria Veneto Strade S.p.a.; dell’accordo di programma sottoscritto in data 21 ottobre 2004 dai rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Rovigo e di veneto Strade S.p.a.; della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e del relativo verbale indetta da Veneto Strade S.p.a. per il 23 novembre 2004, nelle parti in cui: a) è stata dichiarata conclusa la conferenza stessa considerando acquisiti tutti i pareri tra cui quello reso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco; b) è stata omessa la convocazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V. e dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, ed è stata altresì omessa l’acquisizione del parere di tali Amministrazioni; c) non è stato acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Opere Pubbliche; del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco nella predetta Conferenza di Servizi dd. 23 novembre 2004; dell’attestazione di verifica Prot. n. 18760 dd. 20 dicembre 2004 del progetto preliminare a firma del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; del verbale di verifica e validazione del progetto definitivo Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004 a firma del progettista Ing. Ivano Zattoni e del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; della nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 della Provincia di Rovigo e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, relativi all’esclusione dell’opera di cui trattasi dalla procedura di V.I.A.; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti di ricorso susseguentemente proposti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - (Ve);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo - (Ro);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo - (Ro);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Veneto Strade Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1. I ricorrenti, Sig.ra Adriana Bellini, Prof. Sergio Bergamini, Sig.ra Mirella Meletti, Prof. Umberto Merlin e Prof. Giovanni Venturato, espongono che con deliberazione n. 65 dd. 17 novembre 2003 il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato il progetto preliminare redatto da Veneto Strade S.p.a. e avente per oggetto la realizzazione dell’incrocio a livello separato tra la Strada Statale n. 16 (ora Strada Regionale n. 16) e la ex Strada Statale n. 443 (ora Strada Regionale n. 443) ad Est di Rovigo.
In tale provvedimento è dato espressamente atto che l’approvazione stessa è finalizzata sia all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione delle aree sulle quali l’opera deve essere realizzata, sia alla variazione dello strumento urbanistico vigente, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
I ricorrenti rimarcano pure che Veneto Strade S.p.a. è a prevalente partecipazione pubblica, nonché concessionaria dell’infrastruttura in questione e – quindi – competente a progettare e a realizzare le relative opere.
I ricorrenti evidenziano – altresì – che il tracciato viario approvato dal Consiglio Comunale di Rovigo, iniziava ad ovest dalla rotatoria di Viale Porta Adige, proseguiva in direzione est passando a sud dello scolo Ceresolo e attraversando il Parco Alexander Langer, e alla fine del percorso si collegava prima con Via Teano e, quindi, con la rotatoria della S.R. 443.
I ricorrenti riferiscono che parte del tracciato sopradescritto ha peraltro suscitato l’opposizione di alcuni cittadini e che la società Veneto Strade, di intesa con il Comune e la Provincia di Rovigo, ha quindi predisposto un nuovo progetto preliminare recante innovazioni di consistente portata, tra le quali la traslazione della prima tratta dell’infrastruttura da Sud a Nord dello scolo Ceresolo, presso Via Calatafimi per una lunghezza di circa 1.300 metri, per poi attraversare lo scolo stesso con un ponte e proseguire secondo il tracciato precedente.
Quest’ultima scelta progettuale contemplerebbe, in corrispondenza delle proprietà degli attuali ricorrenti, l’ampliamento o addirittura la sostituzione dell’attuale sede stradale di Via Calatafimi, la quale diverrebbe in tal modo una strada di categoria C2 - extraurbana secondaria, aperta al traffico pesante (oggi ivi non consentito), con due corsie di marcia della larghezza di 3,50 metri ciascuna ed uno sviluppo complessivo in larghezza di 12 metri.
Gli stessi ricorrenti affermano che anche tale secondo tracciato avrebbe suscitato opposizioni, in particolare da parte dei residenti - proprietari di beni immobili siti lungo la predetta Via Calatafimi i quali in data 9 settembre 2004 hanno pertanto presentato a Veneto Strade S.p.a. un’istanza di partecipazione al procedimento, a’ sensi dell’art. 9 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e, quindi, trasmesso alla stessa concessionaria una memoria tecnica redatta datata 9 settembre 2004 e redatta dall’Ing. Daniele Pedrina e dal Dott. Urb. Marco Zecchinato.
In data 10 settembre 2004, su iniziativa del responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini, si è riunita la Conferenza di servizi al fine di esaminare il progetto preliminare, ed in tale sede i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco, hanno – tra l’altro – dichiarato che “il progetto prevede di investire la sommità arginale sinistra del canale Ceresolo. Non lo si ritiene in grado di sopportare carichi stradali eccezionali come quelli previsti per una strada di grande percorrenza che finirebbero per ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria del canale”.
Al verbale della Conferenza dei servizi dd. 10 settembre 2004 è stato anche allegato un documento Prot. n. 6974 dd. 8 settembre 2004 a firma del Presidente, del Direttore e del Direttore tecnico del medesimo Consorzio di Bonifica nel quale, con riferimento al tracciato stradale di Via Calatafimi lungo l’argine sinistro del Ceresolo, si affermava ancora che “si ritiene pertanto necessario prevedere un diverso tracciato mediante arretramento oltre le abitazioni esistenti”, ossia verso nord.
In data 21 ottobre 2004 i rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Rovigo e di Veneto Strade hanno sottoscritto un accordo di programma che il Consiglio comunale di Rovigo, nella sua seduta del giorno 11 novembre 2004, ha ratificato a’ sensi e per gli effetti dell’art. 34, quarto comma, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
Sulla base di tale secondo progetto preliminare Veneto Strade ha quindi redatto il progetto definitivo dell’opera viaria che, per quanto riguarda il tratto di Via Calatafimi, prevede un tracciato pressoché invariato rispetto a quello del progetto preliminare.
I ricorrenti precisano che il progetto definitivo è stato esaminato nella Conferenza di servizi del 23 novembre 2004, che costituirebbe la prima e unica seduta nella quale è stato esaminato il progetto preliminare dell’opera e durante la quale, pur in presenza di un tracciato pressoché eguale a quello del progetto preliminare già discusso nella Conferenza di servizi del 10 settembre 2004, il Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco avrebbe espresso parere favorevole senza motivare le ragioni per le quali - segnatamente in relazione al tratto di Via Calatafimi - considerava superata l’opposizione e si discostava dalle dichiarazioni scritte contenute nel proprio documento dd. 8 settembre 2004, nonché da quelle precedentemente verbalizzate in data 10 settembre 2004; e, comunque, la rappresentanza del Consorzio neppure avrebbe esplicitato le ragioni per le quali reputava di superare i divieti assoluti sanciti per tale tipologia di intervento dall’art. 96, lettera g), del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523- e dall’art. 15, primo comma, lettera e) del regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica approvato con deliberazione del Consiglio consorziale in data 29 giugno 2000.
I ricorrenti evidenziano pure che alla Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 non sono state convocate e, quindi, non hanno espresso parere le autorità preposte alla tutela della Salute e dell’Ambiente; ivi, inoltre, non sarebbe stato acquisito preventivamente il parere della Commissione Tecnica Regionale, sezione opere pubbliche: e ciò in contrasto con quanto stabilito al riguardo dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
I ricorrenti, a tale ultimo riguardo, rimarcano che soltanto dopo tale Conferenza di servizi, e precisamente in data 2 dicembre 2004, la Commissione Tecnica Regionale - Sezione opere pubbliche, avrebbe espresso il proprio parere favorevole al progetto.
In data 20 dicembre 2004 Veneto Strade S.p.a. ha quindi proceduto alla verifica del progetto preliminare, prescritta dal predetto D.P.R. 554 del 1999, nonostante fosse stato già esaminato il progetto definitivo, con i pareri favorevoli resi al riguardo dalla Conferenza di servizi del 23 novembre 2004.
In data 23 dicembre 2004 la Società Veneto Strade ha proceduto alla verifica e alla validazione del progetto definitivo, mentre in data 29 dicembre 2004 il Responsabile del procedimento avrebbe riscontrato le osservazioni dei partecipanti al procedimento.
In data 30 dicembre 2004 l’Amministratore delegato di Veneto Strade ha approvato il progetto definitivo e, da ultimo, con decreto n. 15 dd. 18 gennaio 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 13 dd. 8 febbraio 2005, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha emanato, a’ sensi dell’art. 34 del D.L.vo 267 del 2000, il decreto di approvazione dell’accordo di programma sottoscritto al riguardo in data 21 ottobre 2004 dal Comune di Rovigo, dalla Regione Veneto e da Veneto Strade S.p.a.
1.2.1. Tutto ciò premesso, i predetti Signori Bellini, Bergamini, Meletti, Merlin e Venturato con il ricorso in epigrafe chiedono l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 15 dd. 18 gennaio 2005, recante l’approvazione dell’accordo di programma dd. 21 ottobre 2004 tra Regione Veneto, Veneto Strade S.p.a. e il Comune di Rovigo relativo ai lavori “Strada regionale n. 443 – Incrocio tra la Strada statale n. 16 Viale Tre Martiri e la Strada regionale n. 443”, con conseguente approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo; dell’atto di approvazione del progetto definitivo Prot. 19213/04 dd. 30 dicembre 2004 da parte dell’Amministratore delegato della concessionaria Veneto Strade S.p.a.; dell’accordo di programma sottoscritto in data 21 ottobre 2004 dai rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Rovigo e di veneto Strade S.p.a.; della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e del relativo verbale indetta da Veneto Strade S.p.a. per il 23 novembre 2004, nelle parti in cui: a) è stata dichiarata conclusa la conferenza stessa considerando acquisiti tutti i pareri tra cui quello reso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco; b) è stata omessa la convocazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V. e dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, ed è stata altresì omessa l’acquisizione del parere di tali Amministrazioni; c) non è stato acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Opere Pubbliche; del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco nella predetta Conferenza di Servizi dd. 23 novembre 2004; dell’attestazione di verifica Prot. n. 18760 dd. 20 dicembre 2004 del progetto preliminare a firma del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; del verbale di verifica e validazione del progetto definitivo Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004 a firma del progettista Ing. Ivano Zattoni e del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini; della nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 della Provincia di Rovigo e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, relativi all’esclusione dell’opera di cui trattasi dalla procedura di V.I.A.; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
1.2.2. I ricorrenti, dopo aver precisato di essere tutti abitanti in via Calatafimi, di essere proprietari dei beni immobili dove risiedono e che in parte saranno espropriati per la costruzione. della strada, con un primo ordine di motivi deducono l’avvenuta violazione dell’allegato II, Voce n. 10 (Progetti di infrastruttura), lettera e), costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nel’allegato I) della direttiva 85/337/CEE in materia di V.I.A. e successive modificazioni, nonché l’avvenuta violazione dell’all. C3 alla L.R. 26 marzo 1999 n. 10 e sue modificazioni, voce n. 7, progetti di infrastrutture, lett. f).
I ricorrenti innanzitutto rilevano che, a’ sensi dell’art. 4 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10 e successive modificazioni, la Provincia è l’Autorità competente ad espletare le procedure di V.I.A. relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3, A1-bis e C4, la cui localizzazione interessi il territorio di una sola Provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.
Ciò posto, ad avviso dei ricorrenti medesimi il progetto dell’infrastruttura per cui è causa evidenzierebbe i suddetti requisiti, e ciò in quanto è compreso alla lettera f, “strade extraurbane secondarie superiori a 5 chilometri” della tipologia progettuale “Progetti di infrastrutture” dell’Allegato C3 alla L.R. 26 marzo 1999 n. 10 come sostituito dall’art.1, comma primo, lett. g) della L.R. 27 dicembre 2000 n. 24.
In tal senso i ricorrenti affermano che il progetto di cui trattasi ricade parzialmente all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D alla L.R. Veneto n. 10 del 1999, il quale alla lettera e1) menziona “località e ambiti soggetti a vincolo ex lege 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431”, all’epoca vigenti e ora sostituite dall’art. 131 e ss. del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche.
I ricorrenti precisano che dalla relazione dd. 11 febbraio 2005 asseverata da giuramento dell’Ing. Daniele Pedrina e del Dott. Urb. Marco Zecchinato (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), nonché dai documenti alla stessa relazione allegati e, ancora, dalla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona in data Prot. 11476 dd. 9 settembre 2004 consterebbe che il tracciato dell’infrastruttura in questione interessi due ambiti territoriali vincolati a’ sensi della predetta L. 1497 del 1939 e del D.L. 27 giugno 1985 n. 312 convertito in L. 431 del 1985 e che – rispettivamente – identificano tutto il tratto della strada regionale n. 443 (cfr. D.M. 11 gennaio 1964, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1964 n. 42) e il corso d’acqua pubblico Ceresolo (direttamente per effetto del predetto D.L. 312 del 1985 convertito con modificazioni in L. 431 del 1985).
Inoltre, dalla relazione stessa consterebbe che la lunghezza della strada di cui trattasi misurerebbe circa sette chilometri, come attesta del resto anche la Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche nel predetto parere n. 101 del 2 dicembre 2004, paragrafo “descrizione delle opere”, pag. 2, righe 4,5,6) e sarebbe quindi superiore alla soglia di legge di cinque chilometri.
I ricorrenti, a tale ultimo proposito, precisano che la lo misurazione è stata effettuata sulla cartografia del progetto definitivo tramite Software Cad.
Gli stessi ricorrenti, inoltre, reputano che anche nell’inconcessa e più restrittiva ipotesi di escludere i tratti nei quali già esiste una viabilità minore, la lunghezza complessiva risulterebbe pari a Km.5,223.-, ossia sempre superiore alla soglia di legge: e, pertanto, se così è, il progetto dell’ opera doveva essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) provinciale, a’ sensi della disciplina di fonte comunitaria e di fonte regionale testè menzionate, per cui, in difetto di tale fondamentale valutazione necessariamente propedeutica al provvedimento di approvazione-autorizzazione, sussisterebbero i dedotti vizi di legittimità.
I ricorrenti evidenziano che in ordine all’illegittimità dei provvedimenti autorizzatori di progetti assoggettati a V.I.A. e di fatto sottratti invece alla preventiva valutazione di impatto ambientale sussiste un ‘ormai copiosa giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3451 e T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 26 maggio 2000 n. 686).
I ricorrenti rilevano pure che secondo quanto parrebbe emergere dal parere della Commissione Tecnica Regionale - Sezione lavori pubblici, la Provincia di Rovigo con nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 avrebbe escluso che l’intervento di cui trattasi sia assoggettato a V.I.A.: peraltro – denotano gli stessi ricorrenti - tale conclusione dell’Amministrazione Provinciale parrebbe riguardare, in relazione al periodo in cui la nota stessa è stata formata, il precedente progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale con l’anzidetta sua deliberazione n. 65 del 2003, e non gà quello attuale.
1.2.3. Con un secondo ordine di censure, segnatamente riferite alla Conferenza di servizi in data 10 settembre 2004 sul progetto preliminare e alla Conferenza di servizi in data 23 novembre 2004 sul progetto definitivo, i ricorrenti deducono l’avvenuta violazione degli artt. 14, quarto comma, 14-bis, secondo comma e 14-ter, terzo comma, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, nonché eccesso di potere per violazione del procedimento e illegittimità derivata.
I ricorrenti, dopo aver rilevato che l’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 disciplina le conferenze di servizi “per l’acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati”, evidenziano che il quarto comma dello stesso articolo dispone che il soggetto competente per. L’adozione del provvedimento finale deve convocare alla conferenza di servizi tutte le Amministrazioni interessate - locali, regionali e statali – e, tra queste, anche le Autorità preposte alla tutela.dell’ambiente e della salute.
Il susseguente art. 14-bis, secondo comma, dispone quindi che “nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile; elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso”.
I ricorrenti, dopo aver premesso ciò, riferiscono che in data 10 settembre 2004 si è tenuta presso la sede di Veneto Strade la prima - ed unica - Conferenza di servizi sul progetto preliminare dell’opera in questione e che in data 23 novembre 2004 si è tenuta presso la stessa sede di Veneto Strade la prima - e parimenti unica - seduta della Conferenza di servizi sul progetto definitivo agli effetti dell’acquisizione dei pareri da parte dei soggetti interessati.
I ricorrenti reputano che sia alla seduta del 10 settembre 2004, sia alla seduta del 23 novembre 2004, non sarebbero state convocate e non avrebbero partecipato le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e alla tutela della salute, le quali – per contro, e come si è visto innanzi – a’ sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della L. 241 del 1990 avrebbero dovuto pronunciarsi, per quanto riguarda l’interesse, da ciascuna di esse tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.
Detto altrimenti, secondo i ricorrenti Veneto Strade era tenuto a convocare alle Conferenze anzidette sia l’Azienda U.L.S.S. competente per territorio sia l’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) al fine dell’espressione del loro parere sulle previsioni di inquinamento indotto dal traffico automobilistico della nuova strada aperta al traffico pesante: e ciò ai fini della necessaria verifica, tra l’altro, degli standard di emissione e di qualità dell’ aria-ambiente.
I ricorrenti giungono a tale conclusione avuto riguardo al D.M. 2 aprile 2002 n. 60, recante la recezione nell’ordinamento italiano delle direttive europee 1990/30/CE e 2000/69/CE sui valori-limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché sui valori-limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio.
I ricorrenti rilevano che tali sostanze vengono sprigionate nell’aria dal transito dei veicoli a motore; con effetti tanto più pregiudizievoli sulla salute e sull’ambiente quando - come nella situazione di specie - si prevede che la strada sia aperta anche al traffico pesante, e affermano la notorietà della circostanza per cui i venti prevalenti nella zona, provenienti da nord-nord est (Bora) convogliano le emissioni verso l’abitato della Città di Rovigo, distante meno di 100 metri e. nel quale periodicamente si riscontra il superamento della soglia legale di tolleranza delle predette polveri sottili, tanto che nella seduta dello stesso Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2004 tutti i consiglieri intervenuti nella discussione e appartenenti a tutti i gruppi consiliari hanno espresso forti preoccupazioni al riguardo.
I ricorrenti riferiscono pure in una fattispecie asseritamente analoga sarebbe stato annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per illegittimità derivata dalla Conferenza di servizi, in quanto non era stato anche convocato e non era presente il rappresentante delle Autorità preposte alla tutela della salute e dell’ambiente (cfr. sul punto TAR Abruzzo, L’Aquila, 28 ottobre 2002, n. 540): e in forza ciò, pertanto, i ricorrenti medesimi affermano l’invalidità delle sedute della Conferenza di servizi sia del 10 settembre 2004, sia del 23 novembre 2004, con la conseguente illegittimità dell’intera procedura deputata alla realizzazione dell’opera.
Sempre secondo i ricorrenti, peraltro, anche le stesse sedute del 23 novembre 2004 e del 10 settembre 2004 sarebbero invalide - e così pure i verbali che ne descrivono lo svolgimento - per l’ulteriore ragione che non sarebbe stato ivi fissato il termine “per l’adozione della decisione conclusiva”, così come viceversa prescritto dall’art. 14- ter, comma terzo, della L. 241 del 1990, ossia di una disciplina posta a garanzia non soltanto della correttezza del procedimento amministrativo, ma anche a tutela dei soggetti in esso intervenuti a’ sensi dell’art. 9 e ss. della medesima L. 241, i quali infatti avrebbero potuto presentare ulteriori memorie e documenti sino alla seduta conclusiva.
In tal senso, i ricorrenti rimarcano pure che nell’invito inoltrato in data 3 novembre 2004 a tutti i soggetti convocati per la Conferenza di servizi del 23 novembre 2004, il Responsabile unico del procedimento aveva espressamente - e correttamente - precisato che lo svolgimento della Conferenza medesima sarebbe stato disciplinato dagli artt. 14 bis e 16 della L. 241 del 1990 e dall’art. 22 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, il quale al suo primo comma dispone che alla Conferenza di servizi per i lavori pubblici di interesse regionale si applicano gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della predetta L. 241 del 1990; e lo stesso Responsabile aveva pure avvertito nel proprio invito che “ai sensi dell’art. 14-ter. comma 3. della L. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, nella prima riunione della Conferenza di Servizi verrà fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva”.
1.2.4. Con un terzo ordine di censure i ricorrenti deducono la sussistenza di plurime violazioni degli artt. 3, 9 e 10 della L. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per lesione del principio di partecipazione al procedimento e del contraddittorio.
I ricorrenti, dopo aver ricordato che l’art. 9 della L. 241 del 1990 consente a a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, di intervenire nei procedimenti amministrativi in esito ai quali possa derivare un pregiudizio e che l’art. 10, lett. b, della stessa legge riconosce a tali soggetti il diritto di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento amministrativo da essa condotto, affermano di essere portatori di interessi privati ai quali la costruzione della strada in questione arrecherebbe grave pregiudizio alla salute, all’ambiente, alla vita di relazione nonchè ai valori economico-patrimoniali delle loro proprietà immobiliari.
In conseguenza di ciò, essi hanno pertanto inviato in data 9 settembre 2004 a Veneto Strade un’istanza scritta di partecipazione al procedimento, nonché prodotto una memoria tecnica di pari data e redatta dall’urbanista Dott. Marco Zecchinato e dall’Ing. Daniele Luigi Pedrina.
I ricorrenti affermano che in tale memoria sono stati illustrati i rilevanti impatti che la realizzazione dell’infrastruttura in esame creerebbe sotto il profilo acustico, territoriale e soprattutto della viabilità stradale di Via Calatafimi, con notevole incremento del traffico e delle conseguenti emissioni in atmosfera, e che al riguardo il Responsabile unico del procedimento ha risposto con propria nota Prot. 19158 n./04 dd. 29 dicembre 2004 che “pur considerando tutte le importanti questioni citate e riportate, pur prendendone atto, si comunica che in riferimento alla richiesta di valutare tracciati alternativi, non siamo in grado di poterli considerare perché il contesto territoriale in analisi non ci offre elementi alternativi di valutazione. Ci riserviamo però, ad ogni buon conto, al fine di limitare quanto possibile i disagi e la lesione di interessi privati, la possibilità di approfondire 1’argomento con estrema attenzione”.
I ricorrenti reputano che quanto sopra significherebbe che il Responsabile unico del procedimento non avrebbe in realtà fornito alcuna risposta, limitandosi a negare l’esistenza di percorsi alternativi: assunto, questo, che i ricorrenti contestano, se non altro perchè anche nella predetta seduta del Consiglio Comunale di Rovigo dd. 11 novembre 2004 vari consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, avevano discusso proprio dei tracciati alternativi esistenti, si rileva che dall’ esame delle osservazioni presentate dagli attuali ricorrenti.
I ricorrenti, inoltre, affermano di non essersi limitati a prospettare ipotesi di percorsi alternativi a quello prescelto, ma di aver anche formulato tutta una serie di rilievi. di censure e di interrogativi che avrebbero dovuto ricevere un motivato - ancorché sintetico - riscontro da parte del soggetto procedente, e non già una vaga promessa di successivo approfondimento, e richiamano al riguardo la giurisprudenza secondo la quale la reiezione delle osservazioni presentate dagli intervenuti nel procedimento deve essere motivata con la disamina di ogni singolo argomento proposto purchè pertinente e funzionale alla decisione finale, e non meramente elusivo e defatigatorio (cfr., ad es., T.A.R. Veneto, sez. Il, 26. giugno 1995 n. 1033; T.A.R. Valle d’Aosta, 19 febbraio 1997, n. 25; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 31 gennaio 2001 n. 178; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 gennaio 2002 n. 43), e dando comunque conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni per cui non è stato accolto quanto rappresentato dal privato (cfr. sul punto T A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 aprile 2002, n. 842).
In relazione a ciò, quindi, i ricorrenti affermano che Veneto Strade sarebbe venuta meno all’obbligo di valutare e di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a non accogliere le motivate e puntuali osservazioni contenute nella memoria tecnica dd. 9 settembre 2004, da essi presentata.
1.2.5. Con un quarto ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere sotto più profili per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà del soggetto procedente e per difetto di motivazione, nonché illegittimità derivata.
I ricorrenti evidenziano al riguardo che nel corso della Conferenza di servizi sul progetto preliminare svoltasi il giorno 10 settembre 2004 presso la sede di Veneto Strade il Consorzio di Bonifica Polesine Adige-Canalbianco aveva espresso parere contrario alla realizzazione dell’opera viaria in questione limitatamente al tratto di Via Calatafimi in sinistra del corso d’acqua Ceresolo.
Tale posizione si desume dal documento Prot. n. 6974 dd. 8 settembre 2004, ivi depositato dal Consorzio a firma congiunta del suo Presidente Cav. Marino Bianchi, del suo Direttore Dott. Carlo Piombo e del suo Dirigente tecnico Ing. Giovanni Veronese, e nel quale si legge che il Consorzio stesso, dopo aver “constatato che il tracciato della nuova strada attraversa numerosi corsi d’acqua in un’area di notevole importanza dal punto di vista idraulico a ridosso della Città di Rovigo …si ritiene, pertanto, necessario prevedere un diverso tracciato mediante arretramento oltre le abitazioni esistenti” degli attuali ricorrenti) ossia più a nord, verso il fiume Adige, posto che “il progetto prevede di investire la sommità arginale sx. del canale Ceresolo. Trattandosi di argine di un canale costruito. attorno agli anni ‘20 del secolo scorso ed impiegato originariamente per soli scopi idraulici, non lo si ritiene in grado di sopportare carichi stradali eccezionali come quelli previsti per una strada di grande percorrenza che finirebbero per ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria nel canale stesso. L’opera progetta interessa, inoltre, una derivazione d’acqua per il rifornimento del canale consorziale a servizio di un’area di oltre 400 ha”.
Viceversa, nella susseguente Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 il rappresentante del Consorzio, ossia il predetto Ing. Veronese firmatario della surriportata nota e che già aveva partecipato alla seduta della conferenza di servizi del 10 settembre 2004, ha espresso “parere favorevole alla realizzazione delle opere in esame”, senza peraltro esternare le ragioni che avrebbero persuaso il Consorzio a discostarsi dalle conclusioni precedentemente assunte.
I ricorrenti affermano che nel procedimento deputato alla realizzazione dell’opera viaria qui contestata il parere del competente Consorzio di Bonifica sul progetto definitivo assumeva una rilevanza decisiva, sia in rapporto alla precedente valutazione espressa dallo stesso ente consortile, sia soprattutto per l’estrema delicatezza delle varie problematiche in particolare sotto il profilo della sicurezza idraulica e della stabilità degli argini, e reputano oltremodo significativa la circostanza per cui, nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 11 novembre 2004, anche il Presidente del Consiglio medesimo – tra l’altro, nella vita lavorativa geometra presso l’Ufficio strade della Provincia di Rovigo - abbia a sua volta affermato che “è assurdo, inconcepibile si possa parlare del traffico pesante sulla Via Calatafimi, sia in funzione del fatto dell’assoluta incompatibilità … tra i fini idraulici e i fini viari, su un argine è difficile concepire questa commistione, è impossibile” (cr. pag. 38 del verbale della seduta consiliare dd. 11 novembre 2004).
I ricorrenti reputano che i vizi del parere favorevole reso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco e della Conferenza di servizi nella quale esso è stato espresso si ripercuoterebbero con effetto invalidante sull’atto conclusivo del procedimento e sull’intera procedura.
1.2.6. Con un quinto ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e dimotivazione, nonché illegittimità derivata.
A loro avviso, l’espressione del predetto parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco integrerebbe il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione anche sotto un ulteriore profilo.
Essi in tal senso rimarcano che l’art. 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523 sulle opere idrauliche dispone che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ... g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori ..., e manufatti attinenti”.
Tale divieto assoluto è pure ribadito dall’art. 15, primo comma, lettera e) del Regolamento per la Gestione e la Conservazione delle opere di Bonifica approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco in data 29 giugno 2000, laddove – per l’appunto – si dispone che “è vietato rispetto al corso d’acqua e alle opere di cui ai precedenti artt. 3 e 4: …e) eseguire opere o qualsiasi tipo di intervento che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini ed i loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette”.
Ciò posto, i ricorrenti reputano che le due disposizioni testè riportate introducono un divieto assoluto ma, nel contempo, prefigurano una valutazione tecnica discrezionale in ordine alla valutazione dei presupposti fattuali che integrano la “qualunque opera” o il “qualunque fatto”, ovvero le “opere” o il “qualsiasi tipo di intervento che possano alterare...”, e in tal senso evidenziano che le dichiarazioni rese a verbale della conferenza di servizi del 23 novembre 2004 dal rappresentante del Consorzio di Bonifica non conterrebbero la necessaria spiegazione delle ragioni tecniche per le quali il previsto intervento stradale nella specie non altererebbe lo stato, la forma, le. dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e i loro accessori e manufatti attinenti: e da ciò, quindi, discenderebbe l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione di tale atto anche sotto l’ulteriore profilo qui illustrato, parimenti con effetto invalidante per l’intera procedura.
1.2.7. Con un sesto ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriore eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ed illegittimità derivata.
I ricorrenti, sempre con riferimento al predetto art. 15, lett. e), del Regolamento per la Gestione e la Conservazione delle opere di Bonifica approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco in data 29 giugno 2000, rilevano che al riguardo il Prof. Ing. Gianfranco Liberatore, Professore ordinario di Costruzioni Idrauliche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, con nota in data 21 febbraio 2005 ha affermato che “non è inoltre da trascurare l’impatto ambientale, causato dalla prevedibile intensificazione del traffico sull’argine, sulla qualità delle acque convogliata dal canale Ceresolo e destinate ad uso irriguo come opportunamente osservato nella relazione del Dott. Urb. Marco Zecchinato e dell’Ing. Daniele Pedrina in data 11 febbraio 2005’’.
I medesimi ricorrenti, a loro volta, reputano che anche su questo aspetto, di rilevanza ambientale, il Consorzio di Bonifica avrebbe dunque dovuto esprimersi, con proprio parere motivato, se l’intervento stradale possa – o meno – “anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette” e che, al contrario, nella specie sarebbe mancata anche questa valutazione tecnica, con la conseguenza che il parere del Consorzio e la Conferenza dei servizi risulterebbero ulteriormente viziati per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, inficiando tutti gli atti conseguenti.
1.2.8. Con un settimo ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria e illegittimità derivata.
Essi rimarcano a tale riguardo che i rilevamenti dei flussi di traffico sono considerati dati essenziali, necessariamente propedeutici alla progettazione delle nuove strade, in quanto proprio sulla domanda di trasporto si dovrebbe fondare la dimensione della nuova arteria stradale.
I ricorrenti, sempre in tal senso, evidenziano pure che il D.M. 5 novembre 2001 intitolato “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, nel relativo allegato a pag. 17, § 3.4 dispone che “il progetto della sezione stradale consiste nell’organizzazione della piattaforma e dei suoi margini. Tale organizzazione risulta dalla composizione degli spazi stradali definiti, per ogni categoria di traffico, nel § 3.3 e concepiti come elementi modulari, anche ripetibili. Il numero di elementi e la loro dimensione sono funzione rispettivamente della domanda di trasporto e del limite superiore dell’intervallo di velocità di progetto. Per ogni tipo di strada si possono avere diversi tipi di sezione, in relazione all’ambito territoriale e all’utenza prevista”.
A loro volta, le norme tecniche elaborate in proposito dal C.N.R. (cfr. Bollettino Ufficiale del C.N.R. n. 31 del 28 marzo 1973) al. capitolo 1, § 1.5.2. dispongono che “si dovranno eseguire (con metodologie ed ampiezze campionarie adeguate ai singoli problemi progettuali) rilevazioni: a) sulle strutture insediative e sui fattori demografici e socio economici del territorio interessato (area di indagine); b) sulle caratteristiche fisico-geometriche e funziona li delle strade esistenti interessate dal progetto; c) sulle condizioni attuali delle strade interessate (rilevamenti quantitativi per categorie di veicoli) da svolgersi secondo un programma idoneo a fornire una rappresentazione consistente della struttura spaziale e temporale della domanda di utilizzazione attuale; d) sulla configurazione in atto degli spostamenti, caratterizzati in base all’origine; destinazione ed altre modalità. L’elaborazione dei dati rilevanti dovrà prodursi in una serie di tabulazioni e rappresentazioni grafiche idonee a descrivere ed interpretare la configurazione attuale del traffico nei suoi aspetti essenziali, evidenziando in particolare le reazioni con il contesto insediativo che contribuiscono il fondamento per la costruzione di modelli logici rappresentativi della dinamica degli spostamenti”. Ciò posto, i ricorrenti affermano che – nella specie - agli atti del progetto, sia preliminare che definitivo, non esisterebbe alcuna rilevazione inerente alla domanda di trasporto, ovvero elaborazione dei relativi dati.
In tal senso, con nota dd. 15 dicembre 2004 uno degli stessi ricorrenti, il prof. Sergio Bergamini, ha pure chiesto al Comune di Rovigo di accedere alla documentazione relativa allo studio - ove esistente - sui flussi di traffico, e a tale istanza il Comune di Rovigo ha dato riscontro con nota Prot. n. 67278 dd. 29 dicembre 2004 prot. n. 67278 nella quale si legge che lo studio richiesto costituirebbe “parte delle indagini preliminari del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano che è in via di ultimazione e (che) sarà reso pubblico all’inizio del prossimo anno”.
Secondo i ricorrenti questa risposta dell’Amministrazione Comunale confermerebbe che il progetto non sarebbe stato nella specie preceduto dalle necessarie indagini e valutazioni sui flussi di , traffico, con conseguente sussistenza del vizio di legittimità qui descritto.
1.2.9. Con un ottavo ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriori, plurimi eccessi di potere per reiterati travisamenti dei fatti e per difetto assoluto di istruttoria, nonchè illegittimità derivate.
I ricorrenti richiamano, al riguardo, l’esistenza di un precedente e sensibilmente diverso progetto dell’opera viaria in esame, in forza del quale il tracciato nel tratto fra la tangenziale Est e l’incrocio con Viale Porta Adige attraversava il Parco Aleksander Langer e proseguiva sul piano campagna in destra del corso d’acqua Ceresolo e - comunque - lontano dall’argine.
Successivamente, per tale ultima tratta tale progetto è stato abbandonato elaborando la nuova soluzione del passaggio della strada sulla sommità arginale in sinistra del Ceresolo.
Nella relazione Zecchinato - Pedrina si afferma, con riferimento all’elaborato tecnico denominato “Studio Gelogico-Geotecnico relazione geologica, idrogeologica e geotecnica” allegato al progetto definitivo datato ottobre 2004, che tale atto si riferirebbe all’area interessata al primo tracciato risalente al 2003, e non già all’attuale progetto.
Tale incongruenza documentale assumerebbe decisivo rilievo nell’economia di causa, in quanto le indagini e le prove eseguite che dovevano valutare l’attitudine dei terreni interessati alla realizzazione dell’opera (ossia l’area a sinistra del Ceresolo, corrispondente a Via Calatafimi) avrebbero – viceversa - considerato il diverso territorio ia destra del Ceresolo e, oltre a tutto, non recherebbero valutazioni sulla stabilità dell’argine.
Inoltre, nel “Verbale di verifica e validazione del progetto definitivo” a firma del progettista dell’opera, Ing. Ivano Zattoni, e del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini (entrambi dipendenti di Veneto Strade) e corrispondente all’atto Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004, si afferma “che risultano eseguite le indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell’area di intervento e che i risultati di tali indagini risultano congruenti con le scelte progettuali”.
Viceversa, secondo la relazione Pedrina - Zecchinato tale assunto non corrisponderebbe a quanto risulterebbe nei documenti allegati al progetto definitivo con riferimento all’area di Via Calatafimi.
Ad avviso dei ricorrenti, il difetto assoluto di istruttoria e i reiterati, nonché macroscopici travisamenti dei fatti travolgerebbero l’atto di approvazione del progetto definitivo al quale è - per l’appunto - allegato anche l’anzidetto elaborato intitolato “Studio geologico, geotecnico, relazione geologica, idrogeologica e geotecnica”, nonché gli atti presupposti e derivati tra cui il predetto “Verbale di verifica e vidimazione del progetto definitivo” dd. 23 dicembre 2004: e la mancanza di indagini geologiche-geotecniche sul territorio di Via Calatafimi comporterebbe a loro avviso non soltanto le illegittimità testè descritte, ma costituirebbe ex se anche un fatto di particolare gravità, stante il fatto che proprio l’area di Via Calatafimi sarebbe attraversata in profondità da una vena metanifera che in anni non lontani (marzo 1979) avrebbe fatto registrare la fuoriuscita improvvisa di gas metano e acqua, fenomeno di scoppio di magnitudo piuttosto intensa.
1.2.10. Con un nono ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere per incoerenza e contraddittorietà tra più manifestazioni di volontà della stessa Pubblica Amministrazione, nonché illegittimità derivata.
I ricorrenti riferiscono che in data 11 novembre 2004 si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale di Rovigo nel corso della quale doveva sottoporsi ad approvazione, a’ sensi dell’art. 34, quarto comma, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, l’accordo di programma tra lo stesso Comune, la Provincia di Rovigo e la Regione Veneto per realizzare l’opera viaria in questione.
I medesimi ricorrenti affermano che il dibattito consiliare sull’ argomento, posto significativamente al n. 1 dell’ ordine del giorno, si sarebbe incentrato quasi esclusivamente, per alcune ore consecutive, proprio sull’intervento del tratto stradale in sinistra dello scolo Ceresolo, e che la seduta consiliare faceva seguito a vivaci dichiarazioni sugli organi di informazione locali da parte degli attori pubblici e dei soggetti privati di Via Calatafimi.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio sono quindi citati ampi brani degli interventi fatti in aula da Consiglieri e da Assessori, quali ad esempio l’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici (“Noi non possiamo decidere da soli se chiudere o no il traffico ai mezzi pesanti di Via Calatafimi, però una volontà forte di questa Amministrazione, quindi della Città, portata in conferenza di servizi, ha il suo peso e vi posso già anticipare su questo che chi andrà, chi sarà delegato dal Sindaco o il Sindaco stesso, credo sarà determinato su questa proposta. Quindi, credo sia un punto che secondo me deve essere un punto fisso di questa cosa” :cfr. verbale del Consiglio Comunale, pag. 16), ovvero del Presidente del Consiglio Comunale, già parzialmente riportato in precedenza e secondo il quale, anche in relazione a quanto rappresentato da “tutti i gruppi politici … c’è questa grande preoccupazione che Via Calatafimi non diventi la strada dei mezzi pesanti, allora io chiedo a nome del Consiglio, siccome questo è un fatto rilevante, espresso da tutti, al Sindaco che ovviamente poi se non è lui direttamente, al suo delegato, di trasmettere in sede di conferenza dei Servizi, questa esigenza che nella generalità delle espressioni che sono state date in questo Consiglio comunale ci assicuri, dia la garanzia che Via Calatafimi rappresenta un allargamento, un ammodernamento, ma non certamente la strada, la via per il traffico pesante. Questo è quello che noi chiediamo e, consentitemi, di cui mi sento di fare sintesi, perché è una motivazione espressa un po’ da tutti. … Noi diciamo che il Consiglio Comunale è su questa linea” (cfr. verbale cit., pag. 44).
I ricorrenti riferiscono che su tale impegno proposto dal Presidente del Consiglio Comunale, recante l’esclusione dell’accesso in Via Calatafimi del traffico pesante hanno votato 30 Consiglieri, nel mentre 2 si sono astenuti, e 1 si è dichiarato contrario, peraltro in quanto oppositore dell’opera; e che, nondimeno, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 23 novembre 2004 il rappresentante delegato del Comune di Rovigo, ossia proprio l’Assessore ai lavori pubblici, ha espresso parere favorevole, pur con richiesta “di verificare la limitazione del transito al traffico pesante lungo la Via Calatafimi lungo la direzione Adria – Lendinara”.
Questo comportamento dell’Assessore, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe incoerente rispetto al voto espresso dal Consiglio Comunale, in quanto si ignorerebbe nello specifico il significato di tale “verifica”, e il soggetto al quale la relativa richiesta sarebbe stata rivolta; e – soprattutto – ciò che è stato chiesto dal Consiglio Comunale non si identificherebbe con una “verifica”, ma – sic et simpliciter - con l’apposizione del divieto del traffico pesante su Via Calatafimi.
Secondo i ricorrenti, quindi, il rappresentante del Comune di Rovigo sarebbe nella specie venuto meno al mandato ricevuto dall’organo consiliare, con conseguente realizzazione del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e non coerenza fra la manifestazione di volontà espressa in precedenza nella sede consiliare e quella esternata in sede di Conferenza di servizi, con effetto asseritamente invalidante anche su tutti gli atti inerenti correlati e successivi.
1.2.11. Con un decimo e ultimo ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere per travisamento e violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990, nonché dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
I ricorrenti rimarcano al riguardo che con deliberazione n. 65 votata nella seduta del 17 novembre 2003 il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato il progetto preliminare avente per oggetto i lavori per la realizzazione dell’incrocio a livelli separati tra la S.R. n. 16 e la S.R. n. 443 (viale Tre Martiri) e collegamento tra via Porta Adige presso Censer, la S.R. n. 16 e la ex S.S. n. 443 ad Est di Rovigo, dando contestualmente atto che l’approvazione era finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’ esproprio e che, quindi, l’approvazione del progetto costituiva adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Come detto innanzi, tale progetto preliminare non comprendeva il tratto di Via Calatafimi, ma quello a Sud del Ceresolo.
Con la successiva deliberazione n. 100 dd. 1l novembre 2004 lo stesso Consiglio Comunale di Rovigo ha quindi ratificato, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, l’anzidetto accordo di programma sottoscritto il 21 ottobre 2004 tra i rappresentanti della Regione Veneto, dello stesso Comune di Rovigo e di Veneto Strade, il quale peraltro – e per quanto testè rilevato - si fonda su di un progetto preliminare sensibilmente diverso rispetto a quello in precedenza approvato dallo stesso Consiglio Comunale.
Sempre per quanto detto innanzi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 13 del giorno 8 febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 15 dd. 18 gennaio 2005 che, sempre a’ sensi del predetto art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, comporta l’adeguamento del Piano Regolatore per effetto della nuova opera assentita.
Peraltro – rilevano sempre i ricorrenti - la deliberazione consiliare 100 del 2004 non reca alcuna disposizione di revoca, ancorchè parziale, della precedente deliberazione consiliare n. 65 del 2003, con la paradossale conseguenza che risulterebbero nella specie adottate e vigenti due varianti dello stesso strumento urbanistico comunale, recanti a loro volta due previsioni urbanistiche intrinsecamente diverse e secondo le quali, da Viale Porta Adige alla Circonvallazione Est e viceversa, si potrebbero addirittura costruire due strade, l’una a Sud dello scolo Ceresolo e l’altra a Nord dello stesso, lungo Via Calatafimi.
Secondo i ricorrenti, sia l’accordo di programma del 21 ottobre 2004, sia il decreto n. 15 del 2005 del Presidente della Giunta regionale avrebbero recepito e perpetuato tale equivoco.
I ricorrenti evidenziano - da ultimo - che una delle premesse su cui si fondava la deliberazione n. 65 del 2003 così recita: “(premesso) che con avviso in data 10 ottobre 2003 il Responsabile del procedimento ha reso noto agli interessati (ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990 e dell’art. 11 del D.P.R. 327 del 2001) l’avviso del procedimento finalizzato all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree di proprietà privata interessate al progetto in esame...” e che, peraltro, tale avviso non sarebbe stato ad essi inviato “almeno venti giorni prima della delibera del Consigio Comunale”, come prescritto dall’anzidetto art. 11 del D.P.R.327 del 2001: e ciò sia anteriormente alla seduta consiliare del 17 novembre 2003 (in tal caso, correttamente perché allora non era prevista la soluzione di Via Calatafimi), né anteriormente alla seduta consiliare del giorno 11 novembre 2004 (dove – viceversa – la soluzione stessa era puntualmente contemplata).
2. Si sono costituiti in giudizio veneto Strade, la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e il Comune di Rovigo, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono – viceversa – costituiti in giudizio i pur evocati Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco, A.N.A.S. – Ente nazionale Strade S.p.a., ENEL Distribuzione S.pa., Telecom Italia S.p.a., Snam Gas S.p.a., A.S.M. Rovigo S.p.a., Polesine Acque S.p.a., Soprintendenza Archeologica per il Veneto e Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale.
4. Con motivi aggiunti di ricorso notificati il 15 giugno 2005 i ricorrenti hanno formulato ulteriori censure nei confronti della nota della Provincia di Rovigo Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003, peraltro già impugnata mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, laddove reca l’affermazione secondo la quale l’intervento di cui trattasi non risulterebbe assoggettato a procedura di V.I.A.
I ricorrenti, dopo aver ottenuto copia di tale atto mediante procedimento di accesso effettuato a’ sensi e per gli effetti dell’art. 22 e ss. della L. 241 del 1990 e successive modifiche, hanno dedotto avverso l’atto stesso eccesso di potere per travisamento, nonché violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Essi rilevano in tal senso che tale nota si riferisce al precedente progetto preliminare e non già a quello presentemente impugnato e relativo al tracciato interessante Via Calatafimi e che, comunque, il parere della Commissione Provinciale V.I.A. riferito nella nota stessa e costituente suo allegato risulta privo di qualsivoglia motivazione, posto che ivi si afferma semplicemente che “dopo ampia discussione, la Commissione all’unanimità ritiene che l’opera non sia da assoggettare a V.I.A.”.
5. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti di ricorso in epigrafe vanno respinti.
6.2. Come si è visto innanzi, con il primo ordine di censure i ricorrenti assumono violata la disciplina di fonte comunitaria e regionale in materia di V.I.A., sostenendo in tal senso che l’opera in questione sarebbe assoggettata a alla disciplina stessa – segnatamente al disposto di cui all’Allegato C3, Voce n. 7, della L.R. 10 del 1999, in quanto il relativo tracciato, asseritamente lungo 7 Km., interesserebbe due ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, ossia il tratto della S.R.. 443, vincolato a’ sensi della L. 1497 del 1939 per effetto del D.M. 11 gennaio 1964 e il corso d’acqua pubblico Ceresolo, direttamente vincolato per effetto del predetto D.L. 312 del 1985 convertito con modificazioni in L. 431 del 1985.
In effetti, il disposto testè citato assoggetta a V.I.A. i progetti delle “Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.” qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D alla medesima L.R. 10 del 1999,ossia:
a) centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell’arti. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
b) ambiente idrico superficiale: specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
c) suolo e sottosuolo: c1 - zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC); c2 - zone a rischio sismico di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC; c3 - fascia di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del PTRC; c4 - aree carsiche di cui alla L.R. 8 maggio 1980, n. 54; d) Ecosistemi: d1 - ambiti naturalistici di livello regionale di cui all’art. 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC; d2 - siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”; d3 - zone umide di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC; e) Paesaggio: e1 - località ed ambiti soggetti a vincolo ex L. 29 giugno 1939, n. 1497 e ex L. 8 agosto 1985 n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC; e2 - ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC; f) Ambiti speciali: f1) - zone individuate con gli specifici provvedimenti regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) (della medesima L.R. 10 del 1999) e motivate in ordine a particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza idraulica e geofisica.
Ciò posto, come ha puntualmente evidenziato la difesa di Veneto Strade, se è vero che sussiste di per sé un vincolo rilevante per la nuova infrastruttura viaria per effetto del D.L. 312 del 1981 convertito in L. 431 del 1985 (e, ora, a’ sensi dell’art.142 del D.L.vo 42 del 2004) in relazione alla vicinanza del suo tracciato allo spondale del corso d’acqua pubblico Ceresolo, risulta altrettanto assodato che tale circostanza – di per sé – non determina l’obbliga di assoggettare a procedura di V.I.A. la realizzazione dell’infrastruttura medesima.
Come è ben noto, l’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’'impatto ambientale prevista da tale disciplina di fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della medesima direttiva (cfr., puntualmente, Corte Giustizia CE, Sez. VI, 10 luglio 2008 n. 156).
Applicando tale principio al caso di specie, a’ sensi dell’attuale formulazione dell’allegato I della direttiva 85/337/CE, devono essere inderogabilmente assoggettate a procedura di V.I.A., a’ sensi dell’art. 4, § 1, della direttiva medesima, soltanto le “costruzioni di autostrade e vie di rapida comunicazione”, nonché “le costruzioni di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.” (cfr., rispettivamente, la voce n. 7, lett. b) e c) dell’allegato I anzidetto, con la precisazione che per “vie di rapida comunicazione”, ai fini della direttiva stessa, si intendono esclusivamente le infrastrutture viarie così come definite nell’Accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975).
Risulta ben evidente, quindi, che l’infrastruttura per cui è causa non rientra nella previsione dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche.
A sua volta, l’allegato II della stessa direttiva 85/337/CEE contempla alla voce n. 9, lett. e) – tra l’altro – anche “la costruzione di strade” in genere: ma ciò, solo a’ sensi dell’art. 4, § 2, della direttiva medesima, ossia rinviando alla legislazione nazionale la determinazione al riguardo dei presupposti agli effetti dell’applicazione, o meno, della procedura di V.I.A.
Legittimamente, pertanto, il legislatore veneto, anche in coerenza alla disciplina di principio contenuta nel D.P.R. 12 aprile 1996 in tema di recezione della direttiva 86/337/CEE, a’ sensi dell’allegato D, lett. e1), della L.R. 10 del 1999 ha operato la scelta di non assoggettare a V.I.A. la realizzazione di opere viarie se il vincolo, ancorchè imposto ex lege, non è riportato nelle tavole 2, 4 e 19 del Pianto territoriale regionale di coordinamento (PTRC): e, per l’appunto, in tali tavole il vincolo della fascia di rispetto dei 150 metri dal Canale Ceresolo non risulta.
Va in ogni caso soggiunto che la mancata applicazione nella sopecie della procedura di V.I.A. non significa per certo che l’opera in questione debba essere realizzata senza l’osservanza del vincolo stesso, e prescindendo – quindi – della relativa autorizzazione da rilasciare a’ sensi dell’art. 159, ovvero dell’art. 146 del D.L.vo 42 del 2004 e successive modifiche: in tal senso si è, del resto, correttamente espressa anche la stessa Provincia di Rovigo con nota Prot. n. 38759 dd. 16 settembre 2003 (cfr. doc. 3 di Veneto Strade).
Quanto sopra vale anche al fine di respingere i motivi aggiunti di ricorso proposti dai ricorrenti.
6.3. Con il secondo ordine di censure i ricorrenti hanno innanzitutto dedotto la mancata partecipazione alle Conferenze di servizi dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, nonché dell’A.R.P.A.V.: partecipazione, a loro dire, necessaria al fine dell’espressione da parte di tali amministrazioni del loro parere in ordine alle previsioni di inquinamento indotto dal traffico automobilistico della nuova strada aperta anche al traffico pesante e della conseguente necessità – tra l’altro - di verifica degli standard di emissione e di qualità dell’aria-ambiente.
Anche tale prospettazione dei ricorrenti va respinta, posto che a’ sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter della L. 241 del 1990 e successive modifiche risulta necessaria la partecipazione alle Conferenze di servizi soltanto delle Amministrazioni pubbliche che sarebbero tenute a rilasciare, nell’ambito del procedimento, atti di assenso comunque denominati, se ed in quanto previsti dalla normativa al riguardo vigente: e, per il caso di specie (ossia per la realizzazione della strada in questione) non risulta normativamente contemplato alcun atto d’assenso – comunque denominato – da parte della competente Azienda sanitaria, ovvero da parte dell’A.R.P.A.
Un’eventuale, non obbligatoria partecipazione di tali soggetti istituzionali è rimessa, invero, alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, ma il mancato esercizio della relativa scelta non inficia per certo il risultato della Conferenza (cfr. al riguardo, in termini puntuali, T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1079; risulta, per contro, incongrua la citazione da parte dei ricorrenti del precedente di T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2002 n. 540, in quanto in tale fattispecie l’intervento dell’A.R.P.A. nella Conferenza di servizi trovava fondamento nell’esigenza, ivi presente, di rilasciare le autorizzazioni al consumo umano di acque: ipotesi, questa, che per certo non ricorre nel caso di specie).
Sempre nell’ambito di tale ordine di censure, i ricorrenti hanno pure dedotto l’invalidità della Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 in quanto in essa non sarebbe stato fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva: anche a prescindere dalla circostanza che il termine di cui trattasi è considerato da una consistente parte della giurisprudenza come non perentorio (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 febbraio 2008 n. 265 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 gennaio 2007 n. 124), non è dato addirittura di individuare un interesse dei ricorrenti stessi alla proposizione di tale censura a fronte dell’obiettiva circostanza che la Conferenza di cui trattasi si è, comunque, conclusa e che i relativi lavori si sono protratti per un lasso di tempo non inferiore ai 90 giorni fissati dal legislatore come termine massimo per la loro conclusione, risultato congruo anche al fine della partecipazione dei ricorrenti medesimi al procedimento.
6.4. Con il terzo ordine di censure i ricorrenti affermano che l’Amministrazione procedente non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le loro osservazioni proposte nel corso del procedimento.
Nella specie, i responsi forniti agli attuali ricorrenti da parte del Responsabile del procedimento, pur nella loro breviloquenza, evidenziano un’oggettiva impossibilità di traslare il tracciato dell’opera dopo che quello originariamente prescelto è stato a sua volta mutato in quello attuale per effetto del parere negativo espresso al riguardo da parte della Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Verona; viceversa, non emerge un’indisponibilità dell’Amministrazione procedente a considerare l’apporto dei ricorrenti medesimi al fine della massima limitazione dei disagi e della compressione degli interessi privati coinvolti.
6.5. Con il quarto, quinto e sesto ordine di censure i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del parere favorevole da ultimo espresso sul progetto definitivo dell’opera da parte del Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco pur a fronte del parere negativo precedentemente espresso sul progetto preliminare.
A tale proposito, va evidenziato che il primo parere espresso dal Consorzio in sede di valutazione del progetto preliminare dell’opera in questione risulta sostanzialmente incentrato sull’assunto che il carico stradale, in quanto reputato “eccezionale”, sarebbe stato suscettibile di “ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria del canale”; il diverso apprezzamento reso in sede di valutazione del progetto definitivo ha evidentemente superato la perplessità originariamente evidenziata, anche per effetto dell’esame ben più approfondito che la progettazione di dettaglio consente; né va sottaciuto che ogni possibile esigenza di non eccessivo aggravio del traffico automobilistico sul tratto di strada adiacente al Canale ben potrà essere risolta in sede di susseguente regolamentazione del traffico, anche mediante provvedimento contingenti richiedibili dallo stesso Consorzio in dipendenza delle proprie esigenze.
6.5. Con il settimo ordine di censure i ricorrenti hanno dedotto l’omesso rilievo preliminare dei flussi del traffico, necessariamente propedeutici alla progettazione di consimili opere viarie.
Peraltro, per il tratto che li riguarda, la l’opera consiste nel mero allargamento di una strada preesistente, tanto che il particolare contesto dell’intervento ha ivi imposto anche il dimensionamento della sede stradale quale categoria F2 del D.M. 5 novembre 2001, con conseguente sufficienza al riguardo dell’approvazione da parte della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Opere Pubbliche, a’ sensi della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 (cfr. doc. 19 di di veneto Strade, costituito dal parere n. 101 dd. 2 dicembre 2004 reso da tale organo).
6.6. Per quanto attiene all’ottavo ordine di censure, con il quale si asserisce la mancanza di specifiche indagini geologico-geotecniche sul territorio di Via Calatafimi, va evidenziato che già in sede di progettazione preliminare l’art. 18 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 impone, di per sé, anche indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche nella relazione illustrativa e che, susseguentemente, il progetto definitivo si compone, a’ sensi degli artt. 25 e 27 dello stesso D.P.R., anche di apposite relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, a loro volta ulteriormente dettagliate in sede di relazioni specialistiche che integrano il progetto esecutivo a’ sensi del successivo art. 37.
I ricorrenti, nella genericità della loro censura, non deducono specifiche carenze a tale riguardo, fermo comunque restando che nei tre diversi ordini di progettazione la situazione di Via Calatafimi è stato comunque considerata – come detto innanzi – nell’ottica dell’allargamento della strada ivi preesistente, e che – per quanto segnatamente attiene agli assunti contenuti nella perizia di parte depositata dai ricorrenti – non si rinvengono elementi probanti per un possibile, diverso apprezzamento da parte dell’Amministrazione procedente.
6.7. In ordine al nono ordine di censure, i ricorrenti deducono un’asserita contraddittorietà tra l’espressione di voto resa dal delegato del Sindaco in sede di Conferenza di Servizi convocata per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera rispetto alla diversa posizione altrettanto asseritamente da lui espressa nella precedente seduta del Consiglio Comunale che aveva trattato l’argomento.
A tale proposito va evidenziato che il Consiglio Comunale ha comunque poi formalizzato la legittimità dell’operato del proprio rappresentante approvando, per quanto di propria competenza, il progetto di cui trattasi, va evidenziato che la deliberazione consiliare n. 100 del 2004 reca, di per sé, la volontà di coloro che l’hanno votata di non opporsi all’opera, ma di chiedere – per l’appunto – garanzie in ordine alla futura disciplina del traffico dei mezzi pesanti su Via Calatafimi: volontà che, per l’appunto, è stata puntualmente ottemperata dal rappresentante del Comune in sede di Conferenza di servizi.
6.8. Da ultimo, per quanto attiene al decimo ordine di censure formulato dai ricorrenti, va innanzitutto evidenziato che la deliberazione consiliare n. 65 del 2003 reca un’approvazione di progetto preliminare poi superata in linea di fatto dal mutamento del progetto stesso, nel mentre soltanto per effetto della susseguente deliberazione consiliare n. 100 del 2004, espressamente – ed essa sola – adottata a’ sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del D.L.vo 267 del 2000, è stata disposta l’approvazione dell’accordo di programma, unitamente ai relativi elaborati tecnici “che andranno a sostituire quelli già oggetto di approvazione intervenuta con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 dd. 17 novembre 2003” (cfr. ivi): assunto, quest’ultimo, che all’evidenza rimuove ogni possibile antinomia tra le due anzidette deliberazioni.
Per quanto attiene, invece, all’asserita violazione delle norme in tema di partecipazione del procedimento, è sufficiente rilevare che nel caso di specie l’Amministrazione procedente si è legittimamente avvalsa delle forme di pubblicità di cui agli artt. 11 e 16 del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 in quanto il numero degli espropriandi è superiore a quello di 50: il che, peraltro, non ha impedito ai ricorrenti stessi di partecipare convenientemente al procedimento stesso anche prima della seduta consiliare dell’11 novembre 2004, ossia già a decorrere dal 9 settembre 2004, come del resto da essi stessi ammesso a pag. 20 dell’atto introduttivo del presente giudizio.
7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti in considerazione delle numerose questioni di fatto e di diritto sottoposte al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di ricorso, li respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO