Presidente: De Musis R. Estensore: Napoleoni V. Relatore: Napoleoni V. P.M. Destro C. (Parz. Diff.)
Pareschi (Stefanutti ed altro) contro Com. Jesolo (Non Cost.)
(Rigetta, Giud. Pace San Dona' Di Piave, 7 Giugno 2001)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE - Inquinamento acustico - Legge quadro n. 447 del 1995 - Possibilità per i Comuni di disciplinare l'esercizio di determinate attività rumorose - Configurabilità - Limiti - Fattispecie relativa al Comune di Jesolo.
In tema di inquinamento acustico, la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 consente ai comuni, in sede di adozione del regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale, di dettare una più specifica disciplina - la cui violazione è sanzionata dall'art. 10 della legge citata - dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge statale, prenda in considerazione, al di là del dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata. (Fattispecie relativa al regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo, contenente norme dirette a contrastare l'inopportuno impiego, nell'ambito dell'esercizio di locali da ballo, di apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARESCHI Luciano, in proprio e quale legale rappresentante e
amministratore unico de L'ANCORA S.R.L., con sede in Padova,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5, presso l'Avv.
ROMANELLI Guido Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Massimo Stefanutti, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI JESOLO;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Dona di Piave n. 241, depositata il 7 giugno 2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dal Consigliere relatore Dott. Valerio Napoleoni;
udito per il ricorrente l'Avv. Ludovica Franzin;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il
Sig. Luciano Pareschi proponeva, in proprio e quale legale
rappresentante della S.r.l. L'Ancora, opposizione avverso l'ordinanza-
ingiunzione emessa il 24 gennaio 2001 dal Comando di Polizia Municipale
del Comune di Jesolo, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento
della somma di L. 925.000 a titolo di sanzione amministrativa, oltre le
spese, per la violazione dell'art. 51 del Regolamento di Polizia
urbana, approvato con Delib. Consiglio Comunale 8 maggio 2000, n. 80
avendo tenuto in funzione, all'entrata dell'esercizio di
intrattenimento e svago denominato "Cuba Libre Caffè", sito presso il
Parco Acquatico "Aqualandia" e gestito dall'anzidetta società, i
diffusori acustici abbinati a due "mega schermi" a volume tale che la
musica da essi diffusa risultava udibile ad una distanza di metri
settanta, anche in presenza di traffico veicolare, recando così
disturbo e molestia alle vicine abitazioni.
A sostegno
dell'opposizione, il ricorrente assumeva, da un lato, che l'anzidetto
Regolamento comunale doveva essere disapplicato, in quanto contrastante
la Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447; e,
dall'altro, che l'accertamento era stato effettuato senza il necessario
ausilio di idonei strumenti tecnici di misurazione del rumore.
Con
sentenza del 7 giugno 2001 l'adito Giudice di Pace di San Dona di Piave
rigettava l'opposizione, osservando che la disposizione dell'art. 51
del Regolamento comunale era posta a tutela della quiete pubblica, e
dunque di un bene giuridico diverso da quello protetto dalla L. n. 447
del 1995, che mirava piuttosto a salvaguardare la salute dei cittadini,
individuando la soglia di tollerabilità delle emissioni ed immissioni
sonore.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il
Pareschi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
s.r.l. L'Ancora, sulla base di due motivi.
L'intimato Comune di Jesolo non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il Pareschi denuncia violazione e falsa
applicazione della L. n. 447 del 1995 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso
l'illegittimità dell'art. 51 del Regolamento comunale sull'erroneo
assunto che tale disposizione tutelerebbe un bene diverso da quello
protetto dalla citata L. n. 447 del 1995.
Contrariamente, infatti,
a quanto affermato dal primo Giudice, la legge ora indicata è diretta a
stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali
deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, in funzione di
tutela non soltanto della salute dei cittadino, ma anche - come si
evince dalla previsione generale dell'art. 2, comma 1, lett. a) - della
quiete pubblica. Nel disciplinare ex novo la materia, la legge in
parola avrebbe d'altro canto sostituito al tradizionale criterio della
"molestia" quello della "tollerabilità": sopravvivendo la distinzione
tra l'uno e l'altro solo in campo penale, al fine di stabilire se
sussista il reato di cui all'art. 659 cod. pen., o la violazione
amministrativa di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10.
L'art. 6
della Legge sancisce inoltre espressamente l'obbligo dei comuni di
adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia
municipale, con la previsione di apposite norme contro l'inquinamento
acustico; stabilendo, altresì, che nelle more dell'adozione degli atti
previsti, trovi applicazione la normativa nazionale dettata dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991, emanato in attuazione della L. 8 luglio 1986, n.
439.
2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla L. n.
447 del 1995 e al D.P.C.M. 1 marzo 1991, lamentando che il Giudice di
Pace abbia ritenuto configurabile la violazione in base alle sole
dichiarazioni dei verbalizzanti, frutto di valutazioni meramente
soggettive:
laddove, invece, ai fini della verifica della
sussistenza dell'illecito, gli accertatori avrebbero dovuto far uso di
fonometri o altri idonei strumenti tecnici, confrontando i dati
rilevati con i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi esterni fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.
Nel ritenere
configurabile l'illecito, il primo Giudice aveva omesso d'altro canto
di considerare che il Parco "Aqualandia" all'interno del quale è
ubicato il "Cuba Libre Cafè", risulta circondato da un'ampia zona di
rispetto; che le abitazioni più vicine ad esso si troiano a distanza di
circa cento metri; che nei pressi vi è altresì un "Luna Park" e che le
strade circostanti sopportano, anche nelle ore notturne, notevoli
volumi di traffico.
3. - Entrambi i motivi sono infondati.
Colmando un vuoto normativo fortemente avvertito - posto che il
fenomeno trovava, in precedenza, la sua sola regolamentazione di ordine
generale nel D.P.C.M. 1 marzo 1991, che, in attuazione della L. 8
luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 14 (istitutiva del Ministero
dell'ambiente), aveva stabilito in via provvisoria limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- la Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447, ha fissato, in via
sistematica, i principi fondamentali nella materia dell'inquinamento
acustico (art. 1), inteso come evento, conseguente all'introduzione di
rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, atto a
compromettere un complesso di valori, quali il riposo e le attività
umane, la salute umana, gli ecosistemi, i beni materiali, i monumenti,
gli stessi ambienti abitativi o esterni e le "legittime fruizioni" di
questi (art. 2, comma 1, lett. a).
A tal fine, la legge prende in
considerazione il rumore prodotto da tutte le sorgenti sonore - fisse e
mobili (art. 2, comma 1, lett. c e d) - prevedendo segnatamente, quanto
ai relativi parametri di accertamento, l'introduzione di valori limite
di emissione (misurati in prossimità della sorgente sonora) e valori
limiti di immissione (misurati in prossimità dei ricettori) (art. 2,
comma 1, lett. e ed f) , la cui concreta determinazione viene riservata
allo Stato, che vi provvede a mezzo di appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 1, lett. a).
La legge
prevede, per il resto, una articolata ripartizione di competenze tra lo
Stato, le Regioni e gli enti locali (artt. 3-6), stabilendo, in
particolare - quanto ai comuni - che essi adottino regolamenti per
l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico (art. 3, comma 1, lett. e), adeguando, a tal
fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con la
previsione di apposite norme, segnatamente quanto al controllo, al
contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che
impiegano sorgenti sonore (art. 3, comma 2).
Sul piano
sanzionatorio, l'art. 10 della Legge punisce con sanzione
amministrativa pecuniaria tanto il superamento dei valori limite di
emissione o di immissione, fissati nel modi stabiliti (comma 2);
quanto, ed in via generale, la violazione delle disposizioni dettate in
applicazione della legge stessa dallo stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni (comma 3).
Ciò premesso, questa Corte ha già
avuto modo di affermare - con riguardo a fattispecie concreta
concernente l'applicazione di altra disposizione regolamentare di
omologa ispirazione dello stesso Comune di Jesolo - che se nessun ente
pubblico locale può disapplicare le disposizioni dalla legge statale
dianzi ricordate, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente
consentiti (v. l'art. 6, comma 1, lett. h, in relazione allo
svolgimento di attività e manifestazioni temporanee) valori limite di
emissione o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori
rispetto a quelli risultanti dai decreti emanati a norma dell'art. 3,
comma 1, lett. a) , della Legge Statale (cfr. del D.P.C.M. 14 novembre
1997, artt. 3 e 4); ciò non impedisce tuttavia ai comuni di adottare
una più specifica regolamentazione dell'emissione e dell'immissione dei
rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli
derivanti dalla L. n. 447 del 1995, prenda in considerazione, non già
il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità -
considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un
fenomeno diinquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento
dell'effettiva lesione del complesso di valori indicati nell'art. 1,
comma 1, lett. a), della Legge - ma i concreti effetti negativi
provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni
o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o
privata (Cass., 9 ottobre 2003, n. 15081). Si tratta, invero, di
considerazione analoga, mutatis mutandis, a quella che ha condotto le
Sezioni penali di questa Corte ad escludere che la contravvenzione
prevista dall'art. 659 cod. pen., comma 1, possa ritenersi abrogata o
depenalizzata dalla L. n. 447 del 1995, in correlazione alla previsione
sanzionatoria di cui all'art. 10, comma 2, della Legge stessa, avendo
le due norme obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l'una
(quella del codice penale) mira a colpire gli effetti negativi della
rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica,
postulando che l'uso di strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di
tutte le circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle
occupazioni e al riposo delle persone; l'altra (quella della L. n. 447
del 1995), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di
rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi
sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il
superamento di un certo valore-soglia, a prescindere dall'accertamento
delle concrete potenzialità lesive del medesimo (Cass. pen., 19 gennaio
2001, n. 443; Cass. pen., 23 aprile 1998, n. 2316).
La disposizione
di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di
Jesolo rientra per l'appunto nell'ambito delle disposizioni dianzi
indicate: inserita nel Titolo 4^, dedicato alla "quiete e sicurezza nel
centro abitato", e non già nel successivo Titolo 5^, specificamente
finalizzato alla "tutela dall'inquinamento acustico", essa è rivolta
infatti a salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune in
confronto alle offese concretamente recate tramite l'inopportuno
impiego, nell'ambito dell'"esercizio di locali da ballo", di
"apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle
voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni". E ciò a
prescindere dall'avvenuto obiettivo superamento dei limiti di
rumorosità fissati dalla L. n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. 14 novembre
1997, integrativo dell'autonoma violazione prevista dall'art. 10 della
Legge Statale, che nella specie non è stata infatti contestata al
ricorrente. Pertanto, non si trattava di stabilire se fossero stati
osservaci i limiti massimi al riguardo introdotti da detto D.P.C.M.,
ne' di compiere le rilevazioni nelle località e con i criteri
individuati dalle norme dianzi indicate, tali da richiedere
l'utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di
accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al
ricorrente fosse idoneo a determinare l'evento di disturbo della
tranquillità pubblica avuto di mira dalla norma regolamentare.
In
tale prospettiva, la sentenza impugnata ha dunque legittimamente
fondato la verifica circa la sussistenza dell'illecito sugli
accertamenti al riguardo compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha
evidenziato come le casse acustiche poste nel parcheggio antistante il
parco acquatico "Aqualandia", all'entrata dell'esercizio di
intrattenimento e svago "Cuba Libre Cafè" - esercizio riconducibile al
novero dei locali da ballo agli effetti dell'art. 51 del regolamento -
diffondessero musica a volume tale da poter essere udita, anche in
presenza di traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta metri,
ossia fino all'incrocio, munito di semaforo, tra le Vie Buonarroti e
Padania (circostanza, questa, peraltro incontestata), così da recare
disturbo e molestia alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una
distanza inferiore a quella dell'accertamento.
Trattandosi di un
apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione sintetica, ma comunque
congrua ed immune da vizi logico-giuridici - vizi che il ricorrente non
ha peraltro neppure prospettato, limitandosi puramente e semplicemente
a sollecitare una rivalutazione delle conclusioni del primo Giudice
sulla base dell'enunciazione di un complesso di circostanze fattuali,
in assunto contrastanti - lo stesso si sottrae al sindacato di questa
Corte di legittimità. 4. - Il ricorso va pertanto rigetto.
Nulla per le spese, non avendo il Comune di Jesolo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2006