Cass. Sez. III n. 39261 del 30 agosto 2018 (Ud 30 mag 2018)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Vignoli
Rumore.Attività o mestieri rumorosi

L'ambito di operatività dell'art. 659 cod. pen., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447\95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l'attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1 cod. pen. indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso


RITENUTO IN FATTO
1.- Il Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 30 novembre 2017, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo relativo alla sede secondaria della società “Le Botteghe de il Fornaio srl”, sita in via Petrella 32/r, Firenze, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di Vignoli Donatella, legale rappresentante della società, per i reati di cui all’art. 659 commi 1 e 2 cod.pen. (capo A), art. 674 cod.pen. (capo B), art. 279 d.lgs n. 152 del 2005 (capo C), reati per i quali ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti e il periculum in mora.
1.1 Secondo il Tribunale cautelare, quanto all’art. 659 cod.pen.(capo A), il requisito del fumus commissi delicti non era sussistente sul rilievo che, ferma la contestazione di entrambi i commi del citato art. 659 cod.pen., le attività rumorose non avevano avuto idoneità, come imposto dalla norma, a disturbare un numero indeterminato di persone e, trattandosi di stabile condominiale, non era configurabile la contravvenzione de quo che richiede che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti l’immobile e non solo l’abitante del piano sovrastante o sottostante, risultando dalle deposizione testimoniali che i rumori aveva arrecato disturbo solamente alle famiglie immeditatamente sovrastanti al laboratorio di panificazione. Quanto all’ipotesi di cui al secondo comma, ferma l’applicazione della sola sanzione amministrativa con riferimento al mero superamento dei limiti di emissione, occorreva, comunque, la prova del pericolo concreto di diffusione, situazione quantomeno dubbia tenuto conto della risalenza dell’annotazione di PG rispetto a quanto dedotto nella relazione prodotta dalla difesa.
Quanto ai restanti capi di incolpazione provvisoria, il dato formale della mancata redazione della valutazione di impatto acustico (c.d. VIAC) non assumeva rilievo e, quanto al profilo della configurabilità dell’art. 674 cod.pen. decisivo appariva il rilievo, secondo il Tribunale, che l’assunto sul quale fonda la contestazione, ovvero la necessaria l’autorizzazione art. 279 d.lgs n. 152 del 2006, era basato solo su una ricostruzione ipotetica desunta dai quantitativi di farina acquistati senza tenere conto di eventuali giacenze e/o vendite di farina.
Infine, non era sussistente, stante l’esigenza di un approfondimento investigativo sul fumus dei reati, il periculum in mora avuto riguardo agli elementi di valutazione emersi nei tempi più recenti e al comportamento ampiamente collaborativo mostrato dell’indagata nel corso delle indagini.
2. - Per l'annullamento della ordinanza, il Pubblico Ministero ricorrente deduce i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 659 cod.pen.
Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il fumus del reato di cui all’art. 659 comma 2 cod.pen. sulla scorta di una errata interpretazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe escluso il reato sul rilievo che era stata arrecato disturbo solo ad alcuni condomini, laddove, invece, la norma punirebbe, nel caso di svolgimento di attività rumorosa, la violazione di specifiche disposizioni di legge dalle quali deriverebbe il pericolo concreto di cui al comma 1 (disturbo dell’occupazione e del riposo delle persone).
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 125 comma 3 cod.pen. e vizio di illogicità della motivazione con riferimento ai capi B) e C). Il Tribunale avrebbe affermato l’insussistenza dell’obbligo di richiedere l’apposita autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 279 cit. sulla scorta di una motivazione illogica/contradditoria, apodittica e contraria alla ricostruzione fattuale operata dalla Guardia di Finanza, sulla scorta di dati documentali, sul quantitativo di farina utilizzata quotidianamente, disattesa con motivazione illogica e priva di aggancio con elementi concreti e dunque con motivazione mancante.

In data 16 maggio 2018, il difensore dell’indagata ha depositato memoria con cui, con ampio e diffuso richiamo ai precedenti di legittimità in tema, ha chiesto l’inammissibilità/rigetto del ricorso del Pubblico Ministero in presenza di motivazione congrua in punto assenza di fumus commissi delicti con riferimento all’art. 659 cod.pen. e 279 del d.lgs n. 152 del 2006.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile in forza delle seguenti ragioni.
Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).   
5. Così specificato l’ambito del sindacato del giudice di legittimità in materia cautelare, non è proponibile in questa sede il secondo motivo di ricorso, pur rubricato quale violazione dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen., con cui il Pubblico Ministero deduce l’illogicità della motivazione in relazione al presupposto del fumus con riguardo alla contravvenzione di cui all’art. 279 comma 1 del d.lgs n. 152 del 2006 e art. 674 cod.pen. (cfr. pag. 6).
Quanto al reato di cui all’art. 659 cod.pen., deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento che può dirsi ormai consolidato, affermato il principio di diritto secondo cui secondo l'ambito di operatività dell'art. 659 cod. pen., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447\95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l'attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1 cod. pen. indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (da ultimo Sez. 3, n. 25424 del 5/6/2015 (dep. 20/6/2016), Pastore, non massimata).
In tale ambito si è poi precisato che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete ( Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli,  Rv. 263433).
Nel dare continuità a tali principi deve condividersi l’osservazione del Pubblico Ministero come non possa ritenersi escluso il disturbo della quiete pubblica, nel caso di immobile condominiale, nel caso in cui abbia interessato esclusivamente gli abitanti sovrastanti il laboratorio di panificazione. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è pacifica la natura di reato di pericolo della contravvenzione prevista dall'articolo 659 cod. pen., tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 1, n. 7748, del 28/02/2012; Sez. 1 n. 44905, del 02/12/2011; Sez. 1, n. 246, del 07/01/2008; Sez. 1, n. 40393, del 14/10/2004; Sez. 3, n. 27366, del 06/07/2001), non di meno, è parimenti pacifico, che l’accertamento del disturbo è questione di fatto che sorretta da congrua motivazione non è sindacabile in questa sede.  
6. Infine, il ricorso del Pubblico Ministero non contiene alcuna censura sull’esclusione del periculum in mora, situazione che, unitamente alla manifesta infondatezza dei motivi in punto fumus commissi delicti, conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 30/05/2018