Cass. Sez. III n. 25424 del 20 giugno 2016 (Ud 5 giu 2015)
Pres. Squassoni Est. Grillo Ric. Pastore
Rumore.Attività e mestieri rumorosi e ambito di operatività dell'art. 659 c.p.,

L'ambito di operatività dell'art. 659 c.p., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che l'illecito amministrativo ricorrerà solo nella residuale ipotesi in cui si verifichi soltanto il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri dettati dalla menzionata Legge quadro sull'inquinamento acustico, attuato attraverso l'impiego o l'esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima; mentre, quando la condotta si sia concretizzata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 2; ed ancora, nel caso in cui le attività di cui sopra vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, in modo da attuare una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 1°

 

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/PASTOREC.pdf|1100|1000}