MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

(GU n. 219 del 18-9-2010 )

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                                  e 
 
 
                                 con 
 
 
                       IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   di
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche  rinnovabili  ed
in  particolare  l'art.  12  concernente   la   razionalizzazione   e
semplificazione delle procedure autorizzative, cosi' come  modificato
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visti, in particolare, del citato art. 12: 
  il comma 10 che prevede l'approvazione in Conferenza unificata,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di linee guida  per  lo
svolgimento  del  procedimento  di  autorizzazione   degli   impianti
alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per  assicurare  un
corretto inserimento degli  impianti  nel  paesaggio,  con  specifico
riguardo agli impianti eolici; 
  il comma 1 che dichiara  di  pubblica  utilita',  indifferibili  ed
urgenti le  opere,  comprese  quelle  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed esercizio,  per  la  realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai  sensi
del comma 3; 
  il comma 3  che  prevede  per  gli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili il rilascio, da parte della  regione  o  della  provincia
delegata, di  un'autorizzazione  unica  conforme  alle  normative  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico; 
  il comma 4 che prevede lo  svolgimento  di  un  procedimento  unico
svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  il comma  5  che  prevede  l'applicazione  della  disciplina  della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, per gli impianti con capacita' di generazione inferiore
alle soglie stabilite dalla tabella  A  allegata  al  citato  decreto
legislativo n. 387 del 2003; 
  il comma 7  che  prevede  che  gli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili  possono  essere  ubicati  anche  in  zone   classificate
agricole dai piani urbanistici nel  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione  delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della  biodiversita'  e
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Vista la Convenzione europea del paesaggio, adottata a  Firenze  in
data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  il  riordino  del
settore energetico; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo; 
  Visto il testo unico in materia edilizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, cosi' come corretto e  integrato  dal  decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 
  Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 115; 
  Considerato che la direttiva 2009/28/CE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  23  aprile  2009   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da  fonti  rinnovabili  individua  vincolanti  obiettivi
nazionali generali per la quota di energia da fonti  rinnovabili  sul
consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato allo Stato
italiano e' pari al 17%; 
  Considerato che l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009,
n. 13, di conversione del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  208,
prevede  la  ripartizione  tra  regioni  e  province  autonome  degli
obiettivi assegnati allo Stato italiano, da realizzare gradualmente; 
  Considerato che: 
  la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per  definire
strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili; 
  la strategia energetica nazionale fornira'  ulteriori  elementi  di
contesto di tale politica, con particolare riferimento  all'obiettivo
di  diversificazione  delle  fonti  primarie  e  di  riduzione  della
dipendenza dall'estero; 
  i livelli quantitativi attuali  di  copertura  del  fabbisogno  con
fonti rinnovabili di energia e gli obiettivi prossimi  consentono  di
apprezzare   l'incremento   quantitativo   che   l'Italia    dovrebbe
raggiungere; 
  il sistema statale e quello regionale devono  dotarsi,  quindi,  di
strumenti efficaci per la  valorizzazione  di  tale  politica  ed  il
raggiungimento di detti obiettivi; 
  da  parte  statale,  il  sistema  di  incentivazione  per  i  nuovi
impianti, i potenziamenti ed i rifacimenti e' ormai  operativo,  come
pure  altri  vantaggi  a  favore  di  configurazioni  efficienti   di
produzione e consumo; 
  un  efficiente  sistema  amministrativo  per   la   valutazione   e
l'autorizzazione delle  nuove  iniziative  e'  necessario  per  poter
rispondere alla sfida al 2020; 
  la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle
regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso
il valore di riferimento delle presenti linee  guida  anche  in  base
alla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166; 
  l'elevato livello di decentramento amministrativo non  deve  essere
un  vincolo  per  l'efficienza  o   un   elemento   di   indesiderata
disomogeneita', bensi' trasformarsi in una risorsa a vantaggio  degli
operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione  alle
caratteristiche del territorio; 
  la definizione di linee guida  nazionali  per  lo  svolgimento  del
procedimento  unico  fornisce  elementi   importanti   per   l'azione
amministrativa  propria  delle  regioni  ovvero   per   l'azione   di
coordinamento  e  vigilanza  nei  confronti  di  enti   eventualmente
delegati; 
  le presenti linee guida possono facilitare un  contemperamento  fra
le esigenze di sviluppo economico e  sociale  con  quelle  di  tutela
dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali  e  culturali
nelle attivita' regionali di programmazione ed amministrative; 
  occorre comunque salvaguardare i valori espressi  dal  paesaggio  e
direttamente tutelati  dall'art.  9,  comma  2,  della  Costituzione,
nell'ambito dei principi  fondamentali  e  dalla  citata  Convenzione
europea del paesaggio; 
  si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento  tra  il
contenuto dei piani  regionali  di  sviluppo  energetico,  di  tutela
ambientale  e  dei  piani   paesaggistici   per   l'equo   e   giusto
contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione,  anche
nell'ottica della semplificazione  procedimentale  e  della  certezza
delle decisioni  spettanti  alle  diverse  amministrazioni  coinvolte
nella procedura autorizzatoria; 
  Ritenuto che le presenti linee guida  necessitano  di  un  costante
aggiornamento in forma congiunta  (Stato,  regioni  ed  enti  locali)
nonche' di un'attivita'  di  integrazione,  anche  sulla  scorta  dei
risultati del monitoraggio sulla loro  concreta  applicazione  e  che
tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano
della celerita' e semplificazione procedimentale e della  mitigazione
degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull'ambiente; 
  Vista l'approvazione della Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  dell'8
luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Approvazione ed entrata in vigore 
 
  1. Sono emanate le allegate linee  guida  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
    
  2. Le linee guida in allegato entrano in  vigore  nel  decimoquinto
giorno  successivo  alla  data  di   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
 
    Roma, 10 settembre 2010 
 
 
                       Il Ministro, ad interim 
                      dello sviluppo economico 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                            Prestigiacomo 
 
 
                       Il Ministro per i beni 
                      e le attivita' culturali 
                                Bondi 
 

        
      
                                                             ALLEGATO 
 
Linee guida per il procedimento di cui all'articolo  12  del  decreto
legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387  per  l'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita'
da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche  per  gli  impianti
stessi. 
 
                               PARTE I 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Principi generali inerenti l'attivita' di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili 
1.1.L'attivita'  di  produzione  di  energia   elettrica   da   fonti
rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di
energia elettrica ed e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi
di  servizio  pubblico,  ai  sensi  dell'articolo   1   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita' si accede in  condizioni
di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita',  condizioni  e
termini per il suo esercizio. 
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni
e divieti  in  atti  di  tipo  programmatorio  o  pianificatorio  per
l'installazione di specifiche  tipologie  di  impianti  alimentati  a
fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di
cui al paragrafo 17. 
1.3. Ai sensi dell'ordinamento comunitario e nazionale,  non  possono
essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria  aventi
ad oggetto l'attivita' di produzione di  energia  elettrica,  che  e'
attivita' economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a
regime di privativa. Restano ferme le  procedure  concorrenziali  per
l'attribuzione  delle  concessioni  di  derivazione  d'acqua  e   per
l'utilizzo dei fluidi geotermici. 
2. Campo di applicazione 
2.1. Le modalita' amministrative e i  criteri  tecnici  di  cui  alle
presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di  energia
elettrica  alimentati  da  fonti  energetiche  rinnovabili,  per  gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale
e riattivazione degli stessi impianti nonche' per le  opere  connesse
ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei
medesimi impianti. 
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli  impianti  offshore
per i  quali  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con le modalita' di cui all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa  concessione  d'uso  del
demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. 
3. Opere connesse e infrastrutture di rete 
3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi  1  e  3,  del
decreto legislativo 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi
anche i servizi ausiliari di impianto  e  le  opere  necessarie  alla
connessione  alla  rete  elettrica,   specificamente   indicate   nel
preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica  minima
generale, redatti dal gestore della rete  elettrica  nazionale  o  di
distribuzione   ed   esplicitamente   accettati    dal    proponente.
Nell'individuare la soluzione di  connessione,  al  fine  di  ridurre
l'estensione complessiva e gli impatti  ambientale,  paesaggistico  e
sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed  ottimizzare
i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene
conto  in  modo  coordinato  delle  eventuali  altre   richieste   di
connessione di impianti riferite ad  una  medesima  area  e  puo',  a
seguito di apposita  istruttoria,  inserire  nel  preventivo  per  la
connessione una stazione di  raccolta  potenzialmente  asservibile  a
piu'  impianti  purche'  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto. 
3.2  In  riferimento  alle  connessioni  alla   rete   nazionale   di
trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini
dello svolgimento del  procedimento  di  autorizzazione  del  singolo
impianto, i nuovi elettrodotti, o  i  potenziamenti  di  elettrodotti
esistenti facenti  parte  della  rete  di  trasmissione  nazionale  e
inclusi da Terna nel piano di  sviluppo  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005  pubblicato  nella
Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n.  98,  che  viene  sottoposto  a  VAS  e
all'approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta  fermo  che,
nel caso di  interventi  assoggettati  alla  valutazione  di  impatto
ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4)  dell'allegato
II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152  del  2006,  gli
esiti  di  tale  valutazione  confluiscono  nel  procedimento   unico
regionale. 
3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture  di
connessione alla rete elettrica di  trasmissione  nazionale  inserite
nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di  detta
rete  sono  considerate  opere  connesse  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 
3.4. In riferimento  alle  connessioni  alla  rete  di  distribuzione
dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi  sulla
linea di distribuzione per cui e' prevista la valutazione di  impatto
ambientale di competenza regionale ai sensi  dell'allegato  III  alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra  le  opere
connesse  sono  comunque  inclusi   gli   interventi   necessari   al
collegamento del singolo impianto alla linea  stessa,  a  prescindere
dal loro assoggettamento  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,
indicati e concordati dal produttore nel preventivo. 
4. Oneri informativi a carico del gestore di rete 
4.1. Al fine di agevolare il coordinamento nell'autorizzazione  degli
impianti di connessione, i gestori  di  rete  informano  con  cadenza
quadrimestrale le singole Regioni circa le soluzioni  di  connessione
elaborate e poi accettate dai proponenti nel  periodo  di  interesse,
con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a
200 kW. 
5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE) 
5.1. Per lo  svolgimento  di  eventuali  servizi  inerenti  attivita'
statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il
Gestore dei servizi elettrici Spa puo' fornire supporto alle  Regioni
secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro  dello
sviluppo economico. 
6. Trasparenza amministrativa 
6.1. Le Regioni  o  le  Province  delegate  rendono  pubbliche  anche
tramite  il  proprio  sito  web,  le  informazioni  circa  il  regime
autorizzatorio  di  riferimento  a  seconda  della  tipologia,  della
potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorita'  competente
al rilascio del  titolo,  la  eventuale  documentazione  da  allegare
all'istanza medesima aggiuntiva a quella indicata al paragrafo  13  e
comunque relativa alle competenze degli  enti  tenuti  ad  esprimersi
nell'ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le
modalita' e i  termini  di  conclusione  dei  relativi  procedimenti,
fornendo l'apposita  modulistica  per  i  contenuti  dell'istanza  di
autorizzazione unica. 
6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non
idonei con le modalita' e secondo i criteri di cui al  paragrafo  17,
sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli  enti
locali interessati. Sono altresi' resi  pubblici,  nel  rispetto  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela  dei
dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione  e
all'esercizio  rilasciati  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo  n.  387  del  2003.  Sono  altresi'  rese  pubbliche  le
informazioni necessarie ai  proponenti  per  l'attuazione  del  punto
10.4. 
7. Monitoraggio 
7.1.Ai  fini   dell'aggiornamento   delle   presenti   linee   guida,
eventualmente avvalendosi del GSE con le modalita' di cui al punto 5,
le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo
3, comma 3, lettera e) del  decreto  legislativo  n.  387  del  2003,
redigono e  trasmettono  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e  le
attivita'  culturali  e  alla  Conferenza  unificata,  una  relazione
riferita all'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati: 
a) numero di richieste di autorizzazione ricevute; 
b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito  positivo
e con esito negativo; 
c) numero dei procedimenti pendenti; 
d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a
ciascuna fonte; 
e) dati circa la potenza e la producibilita'  attesa  degli  impianti
autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte; 
f) proposte per  perseguire  l'efficacia  dell'azione  amministrativa
nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili. 
8. Esenzione dal contributo di costruzione 
8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali  previsti  dalle  vigenti
norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. e)  del  D.P.R.  380
del 2001, il contributo di costruzione non  e'  dovuto  per  i  nuovi
impianti, lavori,  opere,  modifiche,  installazioni,  relativi  alle
fonti rinnovabili di energia. 
9. Oneri istruttori 
9.1.Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n.  62
del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico  del  proponente
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui  al  paragrafo  14;
detti  oneri,  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  6,  del  decreto
legislativo n 387 del  2003  non  possono  configurarsi  come  misure
compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei  principi  di
ragionevolezza, proporzionalita' e non  discriminazione  della  fonte
utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque
non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. 
 
                              PARTE II 
 
                REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica 
10.1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  paragrafi  11  e  12,   la
costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di  produzione  di
energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  delle  opere
connesse e  delle  infrastrutture  indispensabili  sono  soggetti  ad
autorizzazione unica  rilasciata  dalla  Regione  o  dalla  Provincia
delegata. 
10.2. Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  del
decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione  ed
esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di  cocombustione,
di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile  di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  lett.  g)  del   medesimo   decreto
legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla  data
prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore  al  50%
della producibilita' complessiva di energia elettrica della centrale.
Il titolare di un  impianto  ibrido  che  intenda  procedere  ad  una
modifica del mix di combustibili  tale  da  comportare  la  riduzione
della producibilita'  imputabile  al  di  sotto  del  50%  di  quella
complessiva,    e'    obbligato    ad    acquisire    preliminarmente
l'autorizzazione al proseguimento dell'esercizio nel nuovo assetto ai
sensi delle pertinenti norme di settore. 
10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da  rifiuti,  aventi
le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si  applica  la
procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152  del
2006 e successive  modificazioni,  sono  soggetti  all'autorizzazione
unica di cui al punto  10.1,  anche  qualora  tali  impianti  abbiano
capacita' di  generazione  inferiore  alle  soglie  richiamate  nella
tabella 1. 
10.4. Sono fatte salve  le  norme  di  settore  che  assoggettano  ad
autorizzazione gli interventi di  modifica  degli  impianti.  In  tal
caso, le  autorizzazioni  settoriali  confluiscono  nel  procedimento
unico. 
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di piu'  Regioni  o
di  piu'  Province  delegate,  la  richiesta  di  autorizzazione   e'
inoltrata all'ente nel cui territorio: 
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel  caso  di
impianti eolici; 
ii. sono installati il  maggior  numero  di  pannelli,  nel  caso  di
impianti fotovoltaici; 
iii. e' effettuata la derivazione d'acqua di  maggiore  entita',  nel
caso di impianti idroelettrici; 
iv. sono presenti il  maggior  numero  di  pozzi  di  estrazione  del
calore, nel caso di impianti geotermoelettrici; 
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i  sistemi  di
generazione di energia elettrica, negli altri casi. 
L'ente  in  tal  modo  individuato  provvede  allo  svolgimento   del
procedimento, cui partecipano gli altri enti interessati. 
10.6 Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio  di
altre Regioni o Province delegate, la Regione o Provincia  competente
al  rilascio  dell'autorizzazione  e'  tenuta   a   coinvolgere   nel
procedimento le Regioni o Province delegate interessate. 
10.7 L'amministrazione individuata ai sensi del punto 10.5 procede al
rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le altre Regioni o Province
delegate interessate. 
11. Interventi soggetti  a  denuncia  di  inizio  attivita'  (DIA)  e
interventi di attivita' edilizia libera: principi generali 
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per  gli
impianti di cui al paragrafo 12 ,  l'autorita'  competente  non  puo'
richiedere l'attivazione del procedimento unico di  cui  all'articolo
12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma  la
facolta' per il proponente di optare, in alternativa  alla  DIA,  per
tale procedimento unico. 
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in  relazione  ai  quali
sia  necessario  acquisire  concessioni   di   derivazioni   ad   uso
idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche,  di  tutela
del patrimonio  storico-artistico,  della  salute  o  della  pubblica
incolumita', le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo  che
il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. 
11.3.  Sono  realizzabili  mediante  DIA  gli  impianti  nonche'   le
eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal  caso,
le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque  denominati
previsti dalla vigente normativa sono  allegati  alla  DIA  (verifica
gestore rete/  preventivo  per  la  connessione).  Per  gli  impianti
soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione  alla
rete elettrica sono autorizzate separatamente. 
11.4. Il ricorso  alla  DIA  e  alla  comunicazione  e'  precluso  al
proponente che non abbia titolo sulle aree  o  sui  beni  interessati
dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si  applica
l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003,  in
tema di autorizzazione unica. 
11.5. Sono soggette a DIA le opere di  rifacimento  realizzate  sugli
impianti  fotovoltaici  ed  eolici  esistenti  che   non   comportano
variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli   apparecchi,   della
volumetria delle strutture e  dell'area  destinata  ad  ospitare  gli
impianti stessi, ne' delle opere connesse. 
11.6. I limiti di capacita' di generazione e di potenza  indicati  al
successivo paragrafo 12 sono da intendere come  riferiti  alla  somma
delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli  impianti  di
produzione appartenenti allo stesso  soggetto  o  su  cui  lo  stesso
soggetto ha la  posizione  decisionale  dominante,  facenti  capo  al
medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per  capacita'  di
generazione o potenza dell'impianto  si  intende  la  potenza  attiva
nominale dell'impianto, determinata come somma delle  potenze  attive
nominali dei generatori  che  costituiscono  l'impianto.  La  potenza
attiva nominale  di  un  generatore  e'  la  massima  potenza  attiva
determinata  moltiplicando  la  potenza  apparente  nominale  per  il
fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del
generatore medesimo. 
11.7. La locuzione " utilizzo delle fonti di energia  rinnovabile  in
edifici ed impianti industriali" di cui all'articolo  123,  comma  1,
del DPR 380 del 2001, e' riferita a quegli interventi in  edifici  ed
impianti  industriali  esistenti  in  cui  gli  impianti  hanno   una
capacita' di generazione compatibile con il  regime  di  scambio  sul
posto. 
11.8. La locuzione "installazione di pannelli solari  fotovoltaici  a
servizio degli edifici", di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  d)
del DPR 380 del 2001, e' riferita a  quegli  interventi  in  cui  gli
impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed
hanno una capacita' di  generazione  compatibile  con  il  regime  di
scambio sul posto. 
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti  alimentati
da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e  d),
del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: 
a)  le  autorizzazioni  eventualmente  obbligatorie  ai  sensi  delle
normative di settore; 
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del  medesimo
comma 2,  i  dati  identificativi  dell'impresa  alla  quale  intende
affidare  la  realizzazione  dei  lavori  e  una  relazione   tecnica
provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il  quale  dichiari  di
non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente
e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i  lavori  sono
conformi  agli  strumenti  urbanistici  approvati  e  ai  regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e  regionale  non
prevede  il  rilascio  di  un   titolo   abilitativo.   Per   "titolo
abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui  all'articolo
10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001. 
11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo  27,  comma  20,  della
legge n 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma  5,  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 6 del DPR 380 del 2001. 
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma
6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del  decreto  legislativo  115
del 2008. 
12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita'  e  interventi
di attivita' edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto 
FOTOVOLTAICO 
12.1. I seguenti interventi sono considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dal punto 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a)  impianti   solari   fotovoltaici   aventi   tutte   le   seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115): 
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici  esistenti  con
la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e  i  cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; 
ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella  del  tetto
su cui viene realizzato; 
iii. gli interventi  non  ricadono  nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei
beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti  dall'articolo  11,
comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. 
b)  impianti   solari   fotovoltaici   aventi   tutte   le   seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  d)  del
DPR 380 del 2001): 
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime  di
scambio sul posto; 
iii. realizzati al di fuori della zona  A)  di  cui  al  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli  di  cui  al
punto  12.1  aventi  tutte  le  seguenti  caratteristiche  (ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che
stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti  che  entrano  in
esercizio dopo il 31 dicembre 2010): 
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; 
ii. la superficie complessiva dei moduli  fotovoltaici  dell'impianto
non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli
sono collocati. 
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli  di  cui  al
paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi  capacita'  di  generazione
inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs.  387
del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge  n.
244 del 2007. 
IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA  ALIMENTATI  DA  BIOMASSE,  GAS  DI
DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIO GAS 
12.3. I seguenti interventi sono considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica,  gas  residuati
dai processi  di  depurazione  e  biogas  aventi  tutte  le  seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge  n.
99 del 2009): 
i. operanti in assetto cogenerativo; 
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore  a  50  kWe
(microgenerazione); 
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica,  gas  residuati
dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di  cui
al punto a) ed aventi tutte le  seguenti  caratteristiche  (ai  sensi
dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6,  comma
1, lettera a) del DPR 380 del 2001): 
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i  volumi
e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni  di  uso,
non riguardino le parti  strutturali  dell'edificio,  non  comportino
aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari  e  non   implichino
incremento dei parametri urbanistici; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime  di
scambio sul posto. 
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse,  gas  di
discarica, gas residuati dai processi di  depurazione  e  biogas  non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti
caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge  n.
99 del 2009): 
i. operanti in assetto cogenerativo; 
ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000  kWe
(piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt; 
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse,  gas  di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  biogas,  non
ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera  a)
ed aventi capacita' di generazione inferiori alle  rispettive  soglie
indicate alla Tabella  A  allegata  al  d.lgs.  387  del  2003,  come
introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 
EOLICO 
12.5 I seguenti interventi sono  considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n
115) 
i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri  e  diametro
non superiore a 1 metro; 
ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11,  comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. 
b) Torri anemometriche finalizzate alla  misurazione  temporanea  del
vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
i.  realizzate  mediante  strutture  mobili,  semifisse  o   comunque
amovibili; 
ii. installate  in  aree  non  soggette  a  vincolo  o  a  tutela,  a
condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; 
iii. sia previsto che la rilevazione non duri piu' di 36 mesi; 
iv. entro un mese dalla conclusione  della  rilevazione  il  soggetto
titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando  lo  stato
dei luoghi. 
12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed
aventi capacita' di generazione inferiore alle soglie  indicate  alla
Tabella  A  allegata  al  d.lgs.  387  del  2003,   come   introdotta
dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 
b) Torri anemometriche finalizzate alla  misurazione  temporanea  del
vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una
rilevazione di durata superiore ai 36 mesi. 
IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO 
12.7. I seguenti interventi sono considerati  attivita'  ad  edilizia
libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto
dai punti 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell'inizio  dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: 
a)  impianti  idroelettrici  e  geotermoelettrici  aventi  tutte   le
seguenti  caratteristiche  (ai  sensi  dell'articolo  123,  comma  1,
secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a)  del  DPR  380
del 2001): 
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e
le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento
del numero delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei
parametri urbanistici; 
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime  di
scambio sul posto. 
12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita': 
b) impianti idroelettrici  non  ricadenti  fra  quelli  di  cui  alle
lettere a) ed aventi capacita' di generazione inferiori  alla  soglia
indicate alla Tabella  A  allegata  al  d.lgs.  387  del  2003,  come
introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007. 
12.9. I regimi di cui al presente paragrafo  sono  riepilogati  nella
tabella 1 allegata. 
 
                              PARTE III 
 
                         PROCEDIMENTO UNICO 
 
13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica 
13.1. L'istanza per  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica,  fermo
restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, e' corredata da: 
a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle  opere  per
la connessione alla rete, delle altre  infrastrutture  indispensabili
previste, della dismissione  dell'impianto  e  del  ripristino  dello
stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti  idroelettrici,  e'
sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale. 
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in
particolare: 
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di  impresa,
copia di certificato camerale; 
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata,  con
l'analisi della producibilita'  attesa,  ovvero  delle  modalita'  di
approvvigionamento e, per le biomasse,  anche  la  provenienza  della
risorsa utilizzata; per gli impianti  eolici  andranno  descritte  le
caratteristiche anemometriche del sito, le modalita' e la durata  dei
rilievi, che non puo' essere inferiore ad un anno,  e  le  risultanze
sulle ore equivalenti annue di funzionamento; 
iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei  tempi  e  delle
modalita' di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di
dismissione degli impianti e di ripristino dello  stato  dei  luoghi,
ovvero,  nel  caso  di  impianti  idroelettrici,  delle   misure   di
reinserimento e recupero ambientale proposte; 
iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di  ripristino
dello stato dei luoghi ovvero, nel caso  di  impianti  idroelettrici,
delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; 
v. un'analisi delle  possibili  ricadute  sociali,  occupazionali  ed
economiche dell'intervento a  livello  locale  per  gli  impianti  di
potenza superiore ad 1 MW. 
c)  nel  caso  di  impianti  alimentati  a  biomassa  e  di  impianti
fotovoltaici,  e'  allegata  la  documentazione  da  cui  risulti  la
disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e  delle  opere
connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione  dell'impianto
e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia  necessaria,  la
richiesta di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere  connesse
e di apposizione del  vincolo  preordinato  all'esproprio,  corredata
dalla documentazione riportante l'estensione, i  confini  ed  i  dati
catastali delle aree  interessate  ed  il  piano  particellare;  tale
documentazione e' aggiornata  a  cura  del  proponente  nel  caso  il
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) e'  allegata
la  documentazione  da  cui  risulti  la  disponibilita',  nel  senso
precisato al punto  c),  dell'area  interessata  dalla  realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse ovvero,  nel  caso  in  cui  sia
necessaria la procedura di esproprio, la richiesta  di  dichiarazione
di pubblica utilita' dei lavori e delle opere e  di  apposizione  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  corredata  dalla  documentazione
riportante l'estensione, i confini ed i  dati  catastali  delle  aree
interessate  ed  il  piano  particellare;  tale   documentazione   e'
aggiornata a  cura  del  proponente  nel  caso  il  progetto  subisca
modifiche durante la fase istruttoria; 
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua
per uso idroelettrico qualora sia stata gia' acquisita; 
f) preventivo per la  connessione  redatto  dal  gestore  della  rete
elettrica  nazionale  o  della  rete  di  distribuzione  secondo   le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG  ARG/elt
99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente  accettato
dal proponente; al preventivo sono allegati gli  elaborati  necessari
al  rilascio  dell'autorizzazione  degli  impianti  di  rete  per  la
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche'  gli
elaborati  relativi  agli  eventuali  impianti  di  utenza   per   la
connessione,  predisposti  dal  proponente.   Entrambi   i   predetti
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione
della connessione; 
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali  e
delle norme d'uso del piano paesaggistico  regionale  in  riferimento
alle aree interessate dall'intervento  nonche',  ove  prescritta,  la
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005; 
h) ove prescritta, documentazione prevista dal d.lgs. 4/2008  per  la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto  ambientale
ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la  valutazione  di
incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a); 
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; 
j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei  lavori  di  una
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di  dismissione
e  delle  opere  di  messa  in  pristino,   da   versare   a   favore
dell'amministrazione  procedente  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa  secondo  l'importo  stabilito  in  via  generale  dalle
Regioni o dalle Province delegate  in  proporzione  al  valore  delle
opere di rimessa in  pristino  o  delle  misure  di  reinserimento  o
recupero   ambientale;   la   cauzione   e'   stabilita   in   favore
dell'amministrazione che sara' tenuta ad eseguire le opere di rimessa
in pristino o le misure di reinserimento  o  recupero  ambientale  in
luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione  e'  rivalutata  sulla
base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le
Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie  regionali
per l'ambiente, possono motivatamente  stabilire,  nell'ambito  della
Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione
parametrati in ragione delle  diverse  tipologie  di  impianti  e  in
relazione alla particolare localizzazione dei medesimi; 
k) nel caso in cui il preventivo per  la  connessione  comprenda  una
stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e  le
opere in esso individuate siano soggette  a  valutazione  di  impatto
ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile  al
produttore, redatta sulla base delle richieste este di connessione di
impianti ricevute dall'azienda in  riferimento  all'area  in  cui  e'
prevista     la     localizzazione     dell'impianto,     comprensiva
dell'istruttoria di cui al punto 3.1,  corredata  dei  dati  e  delle
informazioni  utilizzati,  da  cui  devono  risultare,   oltre   alle
alternative progettuali di massima  e  le  motivazioni  di  carattere
elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre  l'estensione
complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture  di
rete; 
1) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai  sensi
del punto 13.3. 
13.2. L'istanza e' inoltre corredata della  specifica  documentazione
eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in  volta
rilevanti per l'ottenimento  di  autorizzazioni,  concessioni,  nulla
osta o atti di  assenso  comunque  denominati  che  confluiscono  nel
procedimento  unico  e  di  cui  e'  fornito  un  elenco   indicativo
nell'allegato 1. 
13.3. Nei casi in cui l'impianto non  ricada  in  zona  sottoposta  a
tutela ai sensi del d.lgs 42 del 2004,  il  proponente  effettua  una
comunicazione  alle  competenti  Soprintendenze  per  verificare   la
sussistenza  di  procedimenti  di  tutela  ovvero  di  procedure   di
accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere  alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro  15
giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   le   soprintendenze
informano  l'amministrazione  procedente  circa   l'eventuale   esito
positivo  di  detta  verifica  al  fine  di  consentire  alla  stessa
amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di
convocare alla conferenza  di  servizi  le  soprintendenze  nel  caso
previsto dal punto 14.9, lett. e). 
13.4. Le Regioni o le Province delegate non  possono  subordinare  la
ricevibilita', la procedibilita' dell'istanza o  la  conclusione  del
procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti  di
assenso o gradimento  da  parte  dei  comuni  il  cui  territorio  e'
interessato dal progetto. 
14. Avvio e svolgimento del procedimento unico 
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di  servizi,
nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi
necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere
connesse  e  delle   infrastrutture   indispensabili.   Resta   ferma
l'applicabilita' dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990  in
materia di conferenza di servizi preliminare. 
14.2. La documentazione elencata al punto  13.1,  ferma  restando  la
documentazione imposta dalle normative di settore  e  indicata  dalla
regione o dalle Province  delegate  ai  sensi  del  punto  6.1  ,  e'
considerata  contenuto  minimo  dell'istanza  ai   fini   della   sua
procedibilita'. 
14.3.  Il  procedimento  viene   avviato   sulla   base   dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo
conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai  sensi
delle leggi nazionali e regionali di riferimento. 
14.4.   Entro   15   giorni   dalla    presentazione    dell'istanza,
l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della
documentazione, comunica al richiedente l'avvio del  procedimento  ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990  e  successive
modificazioni e integrazioni,  ovvero  comunica  la  improcedibilita'
dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso
il procedimento puo' essere avviato solo  alla  data  di  ricevimento
dell'istanza   completa.   Trascorso   detto   termine   senza    che
l'amministrazione    abbia    comunicato    l'improcedibilita',    il
procedimento si intende avviato. 
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di  tipo  programmatico
contenute nel Piano Energetico regionale  o  delle  quote  minime  di
incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili  ripartite  ai
sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13  non
preclude l'avvio e la  conclusione  favorevole  del  procedimento  ai
sensi del paragrafo 1. 
14.6.   Entro   trenta   giorni   dal    ricevimento    dell'istanza,
l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con
le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti della legge  241  del
1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43,  della  legge  n.  99  del
2009, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  9,  del
decreto  legislativo   n.   152   del   2006   ,   la   verifica   di
assoggettabilita' alla VIA si applica: 
a)  agli  impianti  per  la  produzione  di   energia   mediante   lo
sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a  1
MW; 
b) agli impianti da  fonti  rinnovabili  non  termici  ,  di  potenza
nominale complessiva superiore a 1 MW. 
La potenza nominale e' individuata con le modalita' di cui  al  punto
11.6 . 
Per  le  altre  tipologie  di  progetti  sottoposti  a  verifica   di
assoggettabilita' a VIA, resta  fermo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
14.8. Per gli impianti di cui  al  punto  14.7,  e'  fatta  salva  la
possibilita' per il proponente di presentare istanza  di  valutazione
di impatto ambientale senza previo  esperimento  della  procedura  di
verifica di assoggettabilita'. 
14.9.  In  attuazione  dei  principi  di  integrazione  e  di  azione
preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali partecipa: 
a) al procedimento per l'autorizzazione  di  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a  tutela  ai  sensi
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.  recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale,
qualora prescritta . per gli impianti  eolici  con  potenza  nominale
maggiore di 1  MW,  anche  qualora  l'impianto  non  ricada  in  area
sottoposta a tutela  ai  sensi  del  citato  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
c) al procedimento per l'autorizzazione  di  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle  sottoposte
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,
recante il codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio;  in  queste
ipotesi il Ministero esercita unicamente  in  quella  sede  i  poteri
previsti  dall'articolo  152  di  detto   decreto;   si   considerano
localizzati  in  aree  contermini  gli  impianti   eolici   ricadenti
nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo  3.1.  e  al
punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per  gli  altri  impianti
l'ambito distanziale viene calcolato, con  le  stesse  modalita'  dei
predetti  paragrafi,  sulla  base  della  massima  altezza  da  terra
dell'impianto; 
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione  di  cui  al  punto
13.3, la Soprintendenza  verifichi  che  l'impianto  ricade  in  aree
interessate  da  procedimenti  di  tutela  ovvero  da  procedure   di
accertamento della sussistenza di beni archeologici in  itinere  alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. 
14.10 il gestore della rete cui si prevede di  connettere  l'impianto
partecipa alla conferenza di servizi  senza  diritto  di  voto.  Alla
conferenza  possono   partecipare,   senza   diritto   di   voto,   i
concessionari e i gestori di pubblici servizi  nel  caso  in  cui  il
procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro  attivita'.  A  tali  fini  e'
inviata con congruo  anticipo  la  comunicazione  della  convocazione
della conferenza di servizi di cui al punto 14.6. 
14.11.  Nel  rispetto  del  principio   di   non   aggravamento   del
procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.  241  del
1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti  ritenuti  necessari
per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche  su  impulso
delle   altre   amministrazioni   interessate,   dall'Amministrazione
procedente in un'unica soluzione ed entro 90  giorni  dall'avvio  del
procedimento.  Se  il  proponente  non  fornisce  la   documentazione
integrativa entro i  successivi  30  giorni,  salvo  proroga  per  un
massimo di ulteriori  30  giorni  concessa  a  fronte  di  comprovate
esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli
elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti  a  valutazione
di  impatto  ambientale,  i  termini  per  la   richiesta   esta   di
integrazioni e  di  produzione  della  relativa  documentazione  sono
quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle  norme  regionali  di
attuazione. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo  10-bis  della
legge n. 241 del 1990. 
14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo,  il  proponente  puo'
presentare modifiche alla soluzione per  la  connessione  individuate
dal gestore di  rete  nell'ambito  dell'erogazione  del  servizio  di
connessione, con salvezza degli atti di assenso e  delle  valutazioni
gia' effettuate per quelle parti del progetto non  interessate  dalle
predette modifiche. 
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di  assoggettabilita'  o
di valutazione di  impatto  ambientale,  comprensive,  ove  previsto,
della  valutazione  di  incidenza   nonche'   di   tutti   gli   atti
autorizzatori  comunque  denominati  in  materia  ambientale  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  contenuti   in   provvedimenti
espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai
sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del  1990,  i
lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al  termine
prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il  termine
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali
di attuazione, senza che sia intervenuto un  provvedimento  esplicito
sulla verifica di assoggettabilita', il responsabile del procedimento
convoca l'autorita' competente affinche' si esprima nella  conferenza
dei servizi. L'inutile decorso del termine di  cui  all'articolo  26,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n 152 del 2006, ovvero  dei
diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per  la
decisione in materia di valutazione  di  impatto  ambientale  implica
l'esercizio del potere sostitutivo di cui al  medesimo  articolo  26,
comma 2. 
14.14. Entro la data in cui e' prevista la riunione conclusiva  della
conferenza dei  servizi,  il  proponente,  pena  la  conclusione  del
procedimento con esito negativo, fornisce la  documentazione  atta  a
dimostrare la disponibilita' del suolo su cui e'  ubicato  l'impianto
fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del
decreto legislativo 387 del 2003 
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di  riunione
di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione  a  favore
dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale  e  non  meramente
patrimoniali  o  economiche,  in  conformita'  ai  criteri   di   cui
all'allegato 2 delle presenti linee guida. 
14.16. Il termine per  la  conclusione  del  procedimento  unico,  da
computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui  ai  punti
14.11, 14.13 e 14.17, non puo' comunque essere superiore a 180 giorni
decorrenti  dalla  data  di  ricevimento   dell'istanza.   Ai   sensi
dell'articolo 2-bis  della  legge  n.  241  del  1990,  le  pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma Iter, della
medesima legge,  sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno  ingiusto
cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o  colposa  del
termine di conclusione del procedimento. 
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali  concernenti
l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui  l'esercizio  del
potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel
procedimento  unico,  il  termine  per   la   conclusione   di   tale
procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di
settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresi'
ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della  legge  n.  241
del 1990, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il  silenzio
dell'amministrazione. 
15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica 
15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla  determinazione  motivata
di conclusione assunta  all'esito  dei  lavori  della  conferenza  di
servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni  autorizzazione,  nulla
osta o atto  di  assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle
amministrazioni coinvolte. 
15.2.  L'autorizzazione  unica  costituisce  titolo  a  costruire  ed
esercire  l'impianto,  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili in conformita' al progetto approvato e nei termini ivi
previsti nonche', ove occorra, dichiarazione  di  pubblica  utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere 
15.3. Ove occorra,  l'autorizzazione  unica  costituisce  di  per  se
variante allo strumento  urbanistico.  Gli  impianti  possono  essere
ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani  urbanistici,
nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone  la  variante  dello
strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si
dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia  di  sostegno  nel
settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla  valorizzazione
delle   tradizioni   agroalimentari   locali,   alla   tutela   della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale  e  del  paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche'
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.  Restano
ferme le previsioni dei  piani  paesaggistici  e  delle  prescrizioni
d'uso  indicate  nei  provvedimenti  di  dichiarazione  di   notevole
interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei
casi previsti. 
15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni  alle  quali
e'  subordinata  la  realizzazione  e  l'esercizio  dell'impianto   e
definisce le  specifiche  modalita'  per  l'ottemperanza  all'obbligo
della rimessa in pristino dello stato  dei  luoghi  a  seguito  della
dismissione dell'impianto o,  per  gli  impianti  idroelettrici,  per
l'ottemperanza   all'obbligo   della   esecuzione   di   misure    di
reinserimento e recupero ambientale. 
15.5. L'autorizzazione unica prevede un  termine  per  l'avvio  e  la
conclusione dei lavori decorsi i  quali,  salvo  proroga,  la  stessa
perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini  di
efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce  e
con la dichiarazione di pubblica utilita'. Resta fermo  l'obbligo  di
aggiornamento  e  di  periodico  rinnovo   cui   sono   eventualmente
assoggettate     le      autorizzazioni      settoriali      recepite
nell'autorizzazione unica. 
 
                              PARTE IV 
 
      INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO 
 
16. Criteri generali 
16.1. La sussistenza di uno o piu'  dei  seguenti  requisiti  e',  in
generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: 
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata  con  l'adesione
del progettista ai sistemi di gestione della qualita' (ISO 9000) e ai
sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS); 
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse  risorse
rinnovabili presenti nel territorio nonche' della loro  capacita'  di
sostituzione delle fonti fossili. A  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate  da
rifiuti potra'  essere  valorizzata  attuando  la  co-combustione  in
impianti esistenti per la produzione di energia alimentati  da  fonti
non  rinnovabili  (es.  carbone)  mentre  la  combustione   ai   fini
energetici di biomasse di origine  agricola-forestale  potra'  essere
valorizzata ove tali fonti rappresentano  una  risorsa  significativa
nel  contesto  locale   ed   un'importante   opportunita'   ai   fini
energetico-produttivi; 
c) il ricorso a  criteri  progettuali  volti  ad  ottenere  il  minor
consumo possibile del territorio, sfruttando  al  meglio  le  risorse
energetiche disponibili; 
d) il riutilizzo di aree  gia'  degradate  da  attivita'  antropiche,
pregresse o in atto (brownfield), tra  cui  siti  industriali,  cave,
discariche, siti contaminati ai sensi della Parte  quarta,  Titolo  V
del  decreto  legislativo   n.   152   del   2006,   consentendo   la
minimizzazione di  interferenze  dirette  e  indirette  sull'ambiente
legate all'occupazione  del  suolo  ed  alla  modificazione  del  suo
utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori
non coperti da superfici artificiali o greenfield, la  minimizzazione
delle interferenze derivanti dalle  nuove  infrastrutture  funzionali
all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti  e,
dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli  e/o
delle acque sotterranee; 
e) una progettazione legata alle specificita' dell'area in cui  viene
realizzato l'intervento; con riguardo  alla  localizzazione  in  aree
agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel  contesto
delle tradizioni agroalimentari locali e del  paesaggio  rurale,  sia
per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio; 
f) la  ricerca  e  la  sperimentazione  di  soluzioni  progettuali  e
componenti tecnologici innovativi, volti  ad  ottenere  una  maggiore
sostenibilita' degli impianti e delle opere connesse da un  punto  di
vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento  degli  impianti
stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico; 
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione  e
informazione preliminare  all'autorizzazione  e  realizzazione  degli
impianti o di formazione per personale e maestranze future; 
h)  l'effettiva  valorizzazione  del  recupero  di  energia   termica
prodotta nei processi di  cogenerazione  in  impianti  alimentati  da
biomasse.. 
16.2. . Favorire l'adeguamento dei progetti ai medesimi criteri  puo'
essere oggetto di politiche di promozione da parte  delle  Regioni  e
delle amministrazioni centrali. 
16.3. Con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  l'allegato  4
individua  criteri  di  corretto  inserimento  nel  paesaggio  e  sul
territorio. In  tale  ambito,  il  pieno  rispetto  delle  misure  di
mitigazione individuate dal proponente in conformita' all'allegato  4
delle  presenti  linee  guida  costituisce  elemento  di  valutazione
favorevole del progetto. 
16.4.  Nell'autorizzare  progetti  localizzati   in   zone   agricole
caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualita'  (produzioni
biologiche, produzioni  D.O.P.,  I.G.P.,  S.T.G.,  D.O.C.,  D.O.C.G.,
produzioni  tradizionali)  e/o  di  particolare  pregio  rispetto  al
contesto  paesaggistico-culturale,   deve   essere   verificato   che
l'insediamento  e  l'esercizio  dell'impianto   non   comprometta   o
interferisca  negativamente  con  le   finalita'   perseguite   dalle
disposizioni in materia di sostegno  nel  settore  agri  col  o,  con
particolare  riferimento   alla   valorizzazione   delle   tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della  biodiversita',  cosi'  come
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. 
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno  essere
eventualmente individuate secondo  le  modalita'  e  sulla  base  dei
criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in  riferimento  agli
impatti negativi non mitigabili anche in attuazione  dei  criteri  di
cui al punto 16.1 e dell'allegato 4. 
17. Aree non idonee 
17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli impianti alimentati da  fonti  rinnovabili,  in
attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le  Regioni
e le Province autonome possono procedere alla indicazione di  aree  e
siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti secondo le modalita' di cui al presente punto e  sulla  base
dei  criteri  di  cui  all'allegato  3.  L'individuazione  della  non
idoneita' dell'area e' operata dalle Regioni  attraverso  un'apposita
istruttoria avente ad  oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni
volte  alla  tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,  del  patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni  agroalimentari  locali,  della
biodiversita' e del paesaggio rurale che  identificano  obiettivi  di
protezione non compatibili con l'insediamento, in  determinate  aree,
di  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni  di  impianti,   i   quali
determinerebbero,  pertanto,  una  elevata  probabilita'   di   esito
negativo delle valutazioni, in  sede  di  autorizzazione.  Gli  esiti
dell'istruttoria, da richiamare  nell'atto  di  cui  al  punto  17.2,
dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non
idonea  in  relazione  a  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni   di
impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate  con  gli
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate. 
17.2. Le Regioni e le Province autonome conciliano  le  politiche  di
tutela dell'ambiente  e  del  paesaggio  con  quelle  di  sviluppo  e
valorizzazione  delle  energie   rinnovabili   attraverso   atti   di
programmazione congruenti  con  la  quota  minima  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili  loro  assegnata  (burden  sharing),  in
applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge  244  del  2007,
come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009,  n.
13, di conversione del  decreto  legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non
idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito  dell'atto
di programmazione con cui sono definite le misure  e  gli  interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati
in attuazione  delle  suddette  norme.  Con  tale  atto,  la  regione
individua le aree non idonee tenendo conto  di  quanto  eventualmente
gia'  previsto  dal  piano  paesaggistico  e  in  congruenza  con  lo
specifico obiettivo assegnatole. 
17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  8
bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione  del  decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 208, le  Regioni  possono  individuare  le
aree non idonee senza procedere alla  contestuale  programmazione  di
cui al punto 17.2.  Entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono  a  coniugare
le disposizioni relative alle aree non idonee  nell'ambito  dell'atto
di programmazione di cui al punto 17.2,  anche  attraverso  opportune
modifiche e integrazioni di quanto gia' disposto. 
 
                               PARTE V 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
18. Disposizioni transitorie e finali 
18.1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte  integrante  delle
presenti linee guida. 
18.2.  Con  provvedimenti  da  emanare  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 le
presenti linee guida possono essere aggiornate anche sulla base degli
esiti dell'attivita' di monitoraggio  di  cui  al  punto  7.  Con  le
medesime modalita',  le  presenti  linee  guida  sono  integrate  con
allegati  inerenti  agli   altri   impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili. 
18.3. Al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero
di valutazioni in materia  ambientale  e  paesaggistica,  le  Regioni
possono individuare le piu'  opportune  forme  di  semplificazione  e
coordinamento tra i procedimenti per il rilascio  di  concessioni  di
derivazione d'acqua pubblica di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle  risorse  geotermiche
di cui al decreto legislativo 22 del 2010 nonche' per i  procedimenti
i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di  cui  all'articolo
12 del d. lgs. 387 del 2003. . 
18.4.  Le  Regioni,  qualora  necessario,  adeguano   le   rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti linee guida, anche con l'eventuale previsione di una diversa
tempistica di presentazione della documentazione di cui al  paragrafo
13; decorso inutilmente il predetto termine  di  novanta  giorni,  le
linee  guida  si  applicano  ai  procedimenti  in  corso,  ai   sensi
dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del  2003,
fatto salvo quanto previsto al punto18.5. 
18.5. I procedimenti in corso al novantesimo giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai
sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi
della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett.  f)  della
Parte III e  per  i  quali  siano  intervenuti  i  pareri  ambientali
prescritti. 
18.6. Al di fuori dei casi di cui al punto 18.4, per  i  procedimenti
in corso al novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore  delle  presenti  linee  guida,  il  proponente,  a  pena   di
improcedibilita', integra l'istanza con la documentazione prevista al
punto 13 della  Parte  III  entro  novanta  giorni  dal  termine  per
l'adeguamento di cui al punto 18.3, salvo richiesta di proroga per un
massimo  di  ulteriori  trenta  giorni  per   comprovate   necessita'
tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a
valutazione di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e  le
tempistiche individuate nella parte seconda del  decreto  legislativo
152/06 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione. 
 
                       TABELLA 1 (punto 12.9) 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
 
                                                           ALLEGATO 1 
                                                         (punto 13.2) 
 
      ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO 
 
                       NEL PROCEDIMENTO UNICO 
 
1.  l'autorizzazione  ambientale  integrata   di   cui   al   decreto
legislativo 18 febbraio 2005  n.  59,  recante  attuazione  integrale
della direttiva 96/61/CE; 
2. l'autorizzazione paesaggistica  ai  sensi  dell'articolo  146  del
d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
3.  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  prevista  dalla  parte
seconda del decreto legislativo 152/06 di competenza  dello  Stato  o
della Regione; 
4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla  parte
quinta decreto legislativo n. 152/06, di competenza della  regione  o
della provincia; 
5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai  sensi  della  parte
quarta del decreto legislativo n. 152/06; 
6. il nulla  osta  di  competenza  dell'Ente  di  gestione  dell'area
protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
7. permesso di costruire di cui al DPR 380 del  2001,  di  competenza
del Comune interessato; 
8. parere di conformita' del progetto alla normativa  di  prevenzione
incendi, di cui all'articolo 2  del  DPR  12  gennaio  1998,  n.  37,
rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.; 
9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito,  Marina,  Aeronautica)
per le servitu' militari e per la sicurezza del volo  a  bassa  quota
solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimita'
di zone sottoposte a vincolo militare; 
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30  dicembre  1923,
n. 3267, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5,
del decreto legislativo n. 152/06; 
11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio  1974,  n.
64 e successivi provvedimenti attuativi; 
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi  da  parte
dell'aeronautica civile (ENACENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo  1942,
n. 327 recante il codice della navigazione; 
13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo  o  definitivo  dei
terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766  del  1927  e
successive modificazioni; 
14. l'autorizzazione al taglio  degli  alberi  prevista  dalle  leggi
regionali; 
15. la verifica di  coerenza  con  i  limiti  alle  emissioni  sonore
rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della  legge  447
del 1995 e successive modificazioni e integrazioni; 
16. nulla osta dell'ispettorato  del  Ministero  delle  comunicazioni
oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 95 del
D.Lgs. n. 259 del 2003; 
17. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso  delle  strade  ai
sensi del Codice della strada; 
18.  l'autorizzazione   agli   scarichi   rilasciata   dall'autorita'
competente ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006; 
19. nulla osta minerario relativo  all'interferenza  dell'impianto  e
delle relative linee di  collegamento  alla  rete  elettrica  con  le
attivita' minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933. 
 

        
      
 
                                                           ALLEGATO 2 
                                                 (punti 14.15 e 16.5) 
 
      CRITERI PER L'EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE 
 
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del
2003, l'autorizzazione non  puo'  essere  subordinata  ne'  prevedere
misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. 
2 Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle
presenti linee guida, che per l'attivita' di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili  non  e'  dovuto  alcun  corrispettivo
monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica puo' prevedere
l'individuazione di misure compensative, a  carattere  non  meramente
patrimoniale,  a  favore  degli  stessi  Comuni  e  da  orientare  su
interventi di miglioramento  ambientale  correlati  alla  mitigazione
degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di  efficienza
energetica, di  diffusione  di  installazioni  di  impianti  a  fonti
rinnovabili e di sensibilizzazione della  cittadinanza  sui  predetti
temi, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) non da' luogo  a  misure  compensative,  in  modo  automatico,  la
semplice circostanza che venga realizzato un impianto  di  produzione
di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione
sulle  sue  caratteristiche  e   dimensioni   e   dal   suo   impatto
sull'ambiente'; (1) 
b) le  «misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale  e
territoriale»  sono  determinate  in  riferimento  a  «concentrazioni
territoriali di attivita',  impianti  ed  infrastrutture  ad  elevato
impatto  territoriale»,  con  specifico  riguardo   alle   opere   in
questione; (2) 
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioe'
determinate   tenendo   conto   delle   specifiche    caratteristiche
dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; 
d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera  f)  della  legge  239  del
2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate  alla
circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali
richiedano  concentrazioni  territoriali  di  attivita',  impianti  e
infrastrutture ad elevato impatto territoriale; 
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale
e territoriale e non meramente  patrimoniali  o  economiche  solo  se
ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo  1,  comma
4, lettera f) della legge 239 del 2004; 
f) le misure compensative sono definite  in  sede  di  conferenza  di
servizi, sentiti i Comuni interessati, anche  sulla  base  di  quanto
stabilito  da  eventuali  provvedimenti  regionali  e   non   possono
unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; 
g)  Nella  definizione  delle  misure  compensative  si  tiene  conto
dell'applicazione  delle  misure  di  mitigazione  in  concreto  gia'
previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora
sia effettuata). A tal fine, con  specifico  riguardo  agli  impianti
eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui  all'allegato
4,  costituiscono,  di  per  se',  azioni  di  parziale  riequilibrio
ambientale e territoriale; 
h) ) le eventuali misure di compensazione ambientale  e  territoriale
definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti  non
puo'  comunque  essere  superiore  al  3  per  cento  dei   proventi,
comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti  dalla  valorizzazione
dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. 
3.   L'autorizzazione   unica   comprende   indicazioni   dettagliate
sull'entita' delle misure compensative e sulle modalita' con  cui  il
proponente provvede  ad  attuare  le  misure  compensative,  pena  la
decadenza dell'autorizzazione unica. 

______________________________________
(1) Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2008;
(2) Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento
    all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004;


 

        
      
 
                                                           ALLEGATO 3 
                                                       (paragrafo 17) 
 
           CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE 
 
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei  mira  non  gia'  a
rallentare la realizzazione degli impianti, bensi'  ad  offrire  agli
operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento  per
la localizzazione  dei  progetti.  L'individuazione  delle  aree  non
idonee  dovra'   essere   effettuata   dalle   Regioni   con   propri
provvedimenti   tenendo   conto   dei   pertinenti    strumenti    di
pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica,  secondo  le
modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi
e criteri: 
a)  l'individuazione  delle  aree  non  idonee  deve  essere   basata
esclusivamente su criteri tecnici  oggettivi  legati  ad  aspetti  di
tutela   dell'ambiente,    del    paesaggio    e    del    patrimonio
artistico-culturale, connessi alle  caratteristiche  intrinseche  del
territorio e del sito; 
b) l'individuazione delle aree e dei  siti  non  idonei  deve  essere
differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e
alle diverse taglie di impianto, 
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate  agricole
dai  vigenti  piani  urbanistici  non  possono  essere  genericamente
considerate aree e siti non idonei; 
d) l'individuazione delle  aree  e  dei  siti  non  idonei  non  puo'
riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente
soggette a tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico-artistico, ne'  tradursi  nell'identificazione  di  fasce  di
rispetto di dimensioni non  giustificate  da  specifiche  e  motivate
esigenze  di  tutela.  La  tutela  di  tali  interessi   e'   infatti
salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore  ed  affidate
nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche,  alle
Regioni, agli enti  locali  ed  alle  autonomie  funzionali  all'uopo
preposte, che sono tenute a garantirla all'interno  del  procedimento
unico e della procedura di Valutazione  dell'Impatto  Ambientale  nei
casi previsti. L'individuazioni delle aree e dei siti non idonei  non
deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto  di
accelerazione e  semplificazione  dell'iter  di  autorizzazione  alla
costruzione  e  all'esercizio,  anche  in  termini  di   opportunita'
localizzative offerte dalle specifiche  caratteristiche  e  vocazioni
del territorio; 
e) nell'individuazione delle aree e dei siti non  idonei  le  Regioni
potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area  vasta
prescelta per la localizzazione,  sia  delle  interazioni  con  altri
progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito
della medesima area; 
f)  in  riferimento  agli  impianti  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita'  di  cui
al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e  siti  non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree
particolarmente  sensibili  e/o   vulnerabili   alle   trasformazioni
territoriali o del paesaggio,  ricadenti  all'interno  di  quelle  di
seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e  gestione
previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle  potenzialita'
di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: 
• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le
aree ed i beni di notevole interesse  culturale  di  cui  alla  Parte
Seconda del d.lgs 42  del  2004,  nonche'  gli  immobili  e  le  aree
dichiarati di notevole interesse  pubblico  ai  sensi  dell'art.  136
dello stesso decreto legislativo; 
• zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata  e
identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale  di
attrattivita' turistica; 
• zone situate in prossimita' di parchi  archeologici  e  nelle  aree
contermini ad emergenze di particolare interesse  culturale,  storico
e/o religioso; 
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,
locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco
Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con  particolare  riferimento
alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere a)  e  b)  della  legge  394/91  ed
equivalenti a livello regionale; 
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della
Convenzione di Ramsar; 
• le aree incluse nella Rete  Natura  2000  designate  in  base  alla
Direttiva  92/43/CEE  (Siti  di  importanza  Comunitaria)   ed   alla
Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); 
• le Important Bird Areas (I.B.A.); 
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti  precedenti  ma  che
svolgono   funzioni   determinanti   per   la   conservazione   della
biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree  naturali
protette; istituende aree naturali protette oggetto di  proposta  del
Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla  Giunta;
aree di connessione e continuita'  ecologico-funzionale  tra  i  vari
sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione,  alimentazione
e transito di specie faunistiche protette; aree in cui  e'  accertata
la presenza di specie animali e  vegetali  soggette  a  tutela  dalle
Convezioni   internazionali   (Berna,   Bonn,   Parigi,   Washington,
Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE  e  92/43/CEE),
specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; 
• le aree agricole interessate da produzioni  agricolo-alimentari  di
qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P.,  I.G.P.,  S.T.G.,
D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare  pregio
rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza  e  per  le
finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del  decreto  legislativo  387
del  2003  anche  con  riferimento  alle  aree,  se  previste   dalla
programmazione  regionale,  caratterizzate  da  un'elevata  capacita'
d'uso del suolo; 
• le aree  caratterizzate  da  situazioni  di  dissesto  e/o  rischio
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
adottati dalle competenti Autorita'  di  Bacino  ai  sensi  del  D.L.
180/98 e s.m.i.; 
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.  lgs.  42  del  2004
valutando  la  sussistenza  di  particolari  caratteristiche  che  le
rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. 
 

        
      
 
                                                           ALLEGATO 4 
                                            (punti 14.9, 16.3 e 16.5) 
 
                          IMPIANTI EOLICI: 
 
                ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO 
 
                   NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO 
 
                               INDICE 
 
1. PREMESSA........................................................ 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE........................................... 
3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUL PATRIMONIO 
   CULTURALE E PAESAGGISTICO....................................... 
3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio......................... 
3.2. Misure di mitigazione......................................... 
4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI........................... 
4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora................... 
4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna.............................. 
4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi......................... 
5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO...................................... 
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche..................... 
5.2 Analisi della fase di cantiere................................. 
5.3. Misure di mitigazione......................................... 
6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE........................ 
6.1. Analisi delle sorgenti sonore................................. 
6.2. Analisi delle interferenze elettromagnetiche 
     ed interferenze sulle telecomunicazioni....................... 
6.3. Misure di mitigazione......................................... 
7. INCIDENTI....................................................... 
7.1. Analisi dei possibili incidenti............................... 
7.2. Misure di mitigazione......................................... 
8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI........... 
9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL'IMPIANTO E DISMISSIONE............ 
 
1. PREMESSA 
Gli  impianti  eolici,  come  gli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili,  garantiscono  un  significativo   contributo   per   il
raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali,  comunitari
e  internazionali  in  materia  di  energia  ed  ambiente.   Inoltre,
l'installazione di tali impianti favorisce l'utilizzo di risorse  del
territorio, promuovendo la crescita  economica  e  contribuendo  alla
creazione di posti di lavoro, dando impulso allo  sviluppo,  anche  a
livello locale, del potenziale di innovazione mediante la  promozione
di progetti di ricerca e sviluppo. 
Nei punti successivi  vengono  evidenziate  modalita'  dei  possibili
impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni  criteri
di inserimento e misure di mitigazione di cui  tener  conto,  sia  in
fase di progettazione che in fase di  valutazione  di  compatibilita'
dei progetti presentati, fermo restando che la  sostenibilita'  degli
impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie
differenti  possono  presentare  criticita'  sensibilmente   diverse.
Qualora  determinate  misure  di  mitigazione  dovessero   porsi   in
conflitto (per esempio:  colorazione  delle  pale  per  questioni  di
sicurezza del volo  aereo  ed  esigenze  di  colorazioni  neutre  per
mitigazione  dell'impatto  visivo),  l'operatore  valutera'  in  sede
progettuale  quale  delle   misure   prescegliere,   salvo   che   le
amministrazioni  competenti   non   indichino   diverse   misure   di
mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti. 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente allegato si  applica  agli  impianti  eolici  industriali
soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del  decreto
legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio 
 
3. IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUI BENI CULTURALI E SUL PAESAGGISTICO 
L'impatto visivo e' uno degli impatti considerati piu' rilevanti  fra
quelli  derivanti  dalla  realizzazione  di  un  campo  eolico.   Gli
aerogeneratori  sono  infatti   visibili   in   qualisiasi   contesto
territoriale,   con   modalita'   differenti   in   relazione    alle
caratteristiche  degli  impianti  ed  alla  loro  disposizione,  alla
orografia, alla densita' abitativa ed alle condizioni atmosferiche. 
L'alterazione  visiva  di  un  impianto   eolico   e'   dovuta   agli
aerogeneratori (pali, navicelle,  rotori,  eliche),  alle  cabine  di
trasformazione,    alle    strade    appositamente    realizzate    e
all'elettrodotto di connessione  con  la  RTN,  sia  esso  aereo  che
interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali  impatti,
per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre. 
L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle  opere
previste per la funzionalita' dell'impianto, considerando  che  buona
parte  degli  impatti   dipende   anche   dall'ubicazione   e   dalla
disposizione delle macchine. 
Per   quanto   riguarda   la   localizzazione   dei   parchi   eolici
caratterizzati da un  notevole  impegno  territoriale,  l'inevitabile
modificazione  della  configurazione  fisica  dei  luoghi   e   della
percezione   dei   valori   ad   essa   associati,    tenuto    conto
dell'inefficacia di misure volte al mascheramento,  la  scelta  della
localizzazione  e  la  configurazione  progettuale,  ove   possibile,
dovrebbero essere volte, in via  prioritaria,  al  recupero  di  aree
degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla  creazione
di nuovi valori coerenti con il  contesto  paesaggistico.  L'impianto
eolico dovrebbe diventare una  caratteristica  stessa  del  paesaggio
,contribuendo al riconoscimento delle sue specificita' attraverso  un
rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto  eolico
determinera' il progetto di un nuovo paesaggio. 
Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni  per  una
corretta  analisi  finalizzata  all'inserimento  nel   paesaggio,   e
contestualmente vengono indicate possibili misure per la  mitigazione
dell'impatto paesaggistico. 
Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi  eolici  e  agli
aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di piu'  incisiva
intrusivita'. 
3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio 
Un'analisi del paesaggio mirata alla  valutazione  del  rapporto  fra
l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante
per l'attivazione di buone  pratiche  di  progettazione,  presupposto
indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate. 
Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo,  fornite
dall'allegato tecnico del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per la  redazione
della  Relazione  Paesaggistica,  obbligatorie  nei   casi   previsti
dall'art. 146 del D.lgs  42/2004,  costituiscono  comunque  un  utile
riferimento  per  una  puntuale  analisi  di  qualsiasi  contesto   e
paesaggio, alla luce  dei  principi  della  Convenzione  Europea  del
Paesaggio. 
Pertanto  le  analisi  del  territorio  dovranno  essere   effettuate
attraverso una attenta  e  puntuale  ricognizione  e  indagine  degli
elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle
diverse scale  di  studio  (vasta,  intermedia  e  di  dettaglio)  in
relazione  al  territorio  interessato  alle  opere  e  al  tipo   di
installazione  prevista,  fatta   salva   comunque   la   necessita',
successiva al rilascio dell'autorizzazione, della scala di  dettaglio
ai fini delle verifiche di ottemperanza.. 
Le  analisi  debbono  non  solo  definire   l'area   di   visibilita'
dell'impianto, ma anche il modo in  cui  l'impianto  viene  percepito
all'interno del bacino visivo. 
Le analisi visive debbono inoltre tener in  opportuna  considerazione
gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di piu'  impianti.
Tali effetti possono derivare  dalla  co-visibilita',  dagli  effetti
sequenziali o dalla reiterazione. 
Si sottolinea l'importanza fondamentale, quale fonte  di  conoscenza,
del sopralluogo che consente il rilievo,  geometrico  e  fotografico,
dello stato dei luoghi nei propri aspetti  dimensionali,  materici  e
d'uso e che permette l'immediato riscontro delle conoscenze acquisite
a tavolino. 
Il sopralluogo rappresenta la prima  modalita'  di  rapporto  con  le
caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto. 
Le scale di analisi dovranno essere riferite a  cartografie  omogenee
che costituiranno il supporto cartografico di base su  cui  riportare
gli esiti delle ricognizioni  ed  indagini  e  quindi  delle  analisi
effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione. 
Lo stesso per quanto  riguarda  l'indicazione  dei  punti  di  presa,
scelti come di seguito indicato, utilizzati per  una  appropriata  ed
esaustiva documentazione fotografica dei luoghi cosi'  come  essi  si
presentano  ante  operam  e  delle  simulazioni  di  come   essi   si
presenteranno post operam. Si raccomanda l'utlizzo degli stessi punti
di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni  per
una reale valutazione degli  effetti  sul  paesaggio  prodotti  dalle
trasformazioni previste. 
Tutto cio' premesso l'analisi dell'inserimento nel  paesaggio  dovra'
quantomeno prevedere: 
- analisi dei livelli di tutela 
Andranno evidenziati i  diversi  livelli  "...operanti  nel  contesto
paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli
strumenti di pianificazione paesaggistico, urbanistica e territoriale
e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;" fornendo
"indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della
Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 
- analisi delle  caratteristiche  del  paesaggio  nelle  sue  diverse
componenti, naturali ed antropiche 
Andranno  messe  in  evidenza   "...   configurazioni   e   caratteri
geomorfologici;  appartenenza  a  sistemi   naturalistici   (biotopi,
riserve,  parchi  naturali,  boschi);  sistemi  insediativi   storici
(centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi  agrari  (assetti
colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine,  masserie,
baite,  ecc.),  tessiture   territoriali   storiche   (centuriazioni,
viabilita' storica);  appartenenza  a  sistemi  tipologici  di  forte
caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte
chiusa, sistema delle ville, uso  sistematico  della  pietra,  o  del
legno, o del laterizio a  vista,  ambiti  a  cromatismo  prevalente);
appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti
o  percorsi  panoramici;  appartenenza  ad  ambiti  a  fine   valenza
simbolica"; 
- analisi dell'evoluzione storica del territorio. 
Andranno, percio', messi in evidenza: "...la tessitura  storica,  sia
vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno  paesaggistico
(urbano  e/o  extraurbano),  l'integrita'  di  relazioni,   storiche,
visive,  simboliche  dei  sistemi  di  paesaggio  storico   esistenti
(rurale,  urbano,  religioso,   produttivo,   ecc.),   le   strutture
funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione
(principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative,
sia storiche, che simboliche"; 
- analisi dell'intervisibilita' dell'impianto nel paesaggio, 
Andra' analizzata, a seconda delle sue caratteristiche  distributive,
di densita' e  di  estensione  attraverso  la  "...  rappresentazione
fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto
paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilita' e da punti
e  percorsi  panoramici,  dai  quali  sia  possibile   cogliere   con
completezza le fisionomie fondamentali del territorio.  Nel  caso  di
interventi collocali in punti  di  particolare  visibilita'  (pendio,
lungo mare, lungo fiume,  ecc.),  andra'  particolarmente  curata  la
conoscenza dei colori, dei materiali  esistenti  e  prevalenti  dalle
zone piu' visibili, documentata con /olografie  e  andranno  studiate
soluzioni adatte al loro inserimento sia nel  contesto  paesaggistico
che nell'area di intervento". 
Facendo riferimento alla  documentazione  prescritta  per  la  citata
Relazione Paesaggistica sono richiesti preferendo dove  possibile  la
planimetria con scala piu' bassa: 
1. planimetria in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000  o  1:50.000
con indicati i punti da cui e' visibile l'area di intervento; 
2. cartografia in scala 1: 5.000 o 1: 10.000 o 1: 25.000  o  1:50.000
che evidenzi le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura
storica   del   contesto   paesaggistico,   il   rapporto   con    le
infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali; 
3. planimetria in scala 1: 2.000 o 1: 5.000 o 1:10.000 che riveli nel
dettaglio  la  presenza  degli  elementi  costitutivi  del  paesaggio
nell'area di intervento; 
4. simulazioni di progetto. 
In  particolare  dovra'  essere  curata  "...La  carta  dell'area  di
influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri
paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente  punto
2. Il progetto dovra' mostrare le localizzazioni proposte all'interno
della cartografia conoscitiva e simulare  l'effetto  paesistico,  sia
dei singoli impianti che dell'insieme  formato  da  gruppi  di  essi,
attraverso la fotografia e lo strumento  del  rendering,  curando  in
particolare la  rappresentazione  dei  luoghi  piu'  sensibili  e  la
rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto". 
L'analisi dell'interferenza  visiva  passa  inoltre  per  i  seguenti
punti: 
a) definizione del bacino visivo dell'impianto  eolico,  cioe'  della
porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei  punti
di vista da cui l'impianto e' chiaramente  visibile;.  Gli  elaborati
devono curare in particolare le analisi relative al  suddetto  ambito
evidenziando le modifiche apportate e  mostrando  la  coerenza  delle
soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovra' essere  riportata  su
un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati  i  punti
utilizzati per la predisposizione  della  documentazione  fotografica
individuando  la  zona  di  influenza  visiva  e  le   relazioni   di
intervisibilita' dell'intervento proposto; 
b)  ricognizione  dei  centri  abitati  e  dei   beni   culturali   e
paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto legislativo
42/2004, distanti in linea d'aria non  meno  di  50  volte  l'altezza
massima del piu' vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente
l'interferenza con le nuove strutture; 
c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere  a)  e
b), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in: 
- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali  dai  punti
di vista prioritari; 
-   alterazione   del   valore   panoramico    del    sito    oggetto
dell'installazione. 
Tale descrizione e' accompagnata da una simulazione  delle  modifiche
proposte,  soprattutto  attraverso   lo   strumento   del   rendering
fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve
avere, almeno, i seguenti requisiti: 
- essere realizzato su immagini reali ad alta definizione; 
- essere realizzato in riferimento a punti di vista significati; 
- essere realizzato  su  immagini  realizzate  in  piena  visibilita'
(assenza di nuvole, nebbia; etc.); 
- essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti
alla disciplina del D lgs 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di
notevole interesse e notevole interesse pubblico. 
d) verifica, attraverso sezioni - skyline sul territorio interessato,
del rapporto  tra  l'ingombro  dell'impianto  e  le  altre  emergenze
presenti anche al  fine  di  una  precisa  valutazione  del  tipo  di
interferenza visiva sia dal  basso  che  dall'alto,  con  particolare
attenzione allorche' tale interferenza riguardi le  preesistenze  che
qualificano   e   caratterizzano   il   contesto   paesaggistico   di
appartenenza. 
3.2. Misure di mitigazione 
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: 
a)  Ove  possibile,  vanno  assecondate  le  geometrie  consuete  del
territorio quali, ad esempio,  una  linea  di  costa  o  un  percorso
esistente  In  tal  modo  non  si  frammentano  e  dividono   disegni
territoriali consolidati; 
b)  Ove  possibile,  deve  essere  considerata  la   singolarita'   e
diversita' di ogni  paesaggio,  evitando  di  interrompere  un'unita'
storica riconosciuta; 
c)  la  viabilita'  di  servizio  non  dovra'   essere   finita   con
pavimentazione   stradale   bituminosa;   ma   dovra'   essere   resa
transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali; 
d) potra' essere previsto l'interramento  dei  cavidotti  a  media  e
bassa tensione, propri dell'impianto e  del  collegamento  alla  rete
elettrica; 
e) si dovra' esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densita'
di aerogeneratori relativi ad un singolo  parco  eolico  o  a  parchi
eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e
attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere,  accessibili  al
pubblico, di cui all'articolo 136; comma 1, lettera  d,  del  Codice,
distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza  massima  del
piu' vicino aerogeneratore; 
f)   utilizzare   soluzioni   cromatiche   neutre   e   di    vernici
antiriflettenti, qualora disponibili; 
g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del  volo
a bassa quota,  siano  limitate,  alle  macchine  piu'  esposte  (per
esempio quelle terminali del campo eolico o quelle piu' in alto);  se
cio' e' compatibile con le normative in materie di sicurezza; 
h) prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta
eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico); utilizzando
tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece  essere
sostituite da prato, erba, etc. ; 
i) preferire  gruppi  omogenei  di  turbine  piuttosto  che  macchine
individuali  disseminate  sul  territorio  perche'  piu'   facilmente
percepibili come un insieme nuovo; 
j) in aree fortemente urbanizzate, puo' essere opportuno prendere  in
considerazione luoghi in cui sono gia' presenti grandi infrastrutture
(linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.)  quale
idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle  macchine
eoliche ad impianti di altra natura ne limita l'impatto visivo; 
k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve
tener conto  anche  dell'eventuale  preesistenza  di  altri  impianti
eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti,  studiato
il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto  alle  loro  forme,
dimensioni e colori; 
l)  nella  scelta  dell'ubicazione  di   un   impianto   considerare,
compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e  produttivo;  la
distanza da punti panoramici o da luoghi di  alta  frequentazione  da
cui l'impianto puo' essere percepito. Al diminuire di  tale  distanza
e' certamente maggiore l'impatto visivo delle macchine eoliche; 
m)  sarebbe  opportuno  inserire  le  macchine  in  modo  da  evitare
l'effetto di eccessivo affollamento da significativi  punti  visuali;
tale riduzione si  puo'  anche  ottenere  aumentando,  a  parita'  di
potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e  quindi  la
loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni
e  la  densita',  dunque,  dovranno  essere  commisurate  alla  scala
dimensionale del sito; 
n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio  puo'  essere  ottenuta
con il criterio, di assumere una distanza minima tra le  macchine  di
5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di  3-5  diametri
sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento; 
o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un  impianto  eolico
deve considerare le variazioni legate alle  scelte  di  colore  delle
macchine da installare. Sebbene norme  aeronautiche  ed  esigenze  di
mitigazione degli impatti sull'avifauna pongano dei limiti entro  cui
operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore  che
contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio; 
p) ove non sussistano  controindicazioni  di  carattere  archeologico
sara' preferibile interrare le linee elettriche di collegamento  alla
RTN e ridurle al minimo numero possibile  dove  siano  presenti  piu'
impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e  le
strutture accessorie favorira' la percezione del  parco  eolico  come
unita'. E' importante, infine, pavimentare le strade di servizio  con
rivestimenti permeabili. 
 
4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 
L'impatto degli impianti eolici sulla  vegetazione  e'  riconducibile
unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat
e specie floristiche. 
Sulla fauna (in particolare avifauna  e  mammiferi  chirotteri)  sono
possibili, invece, impatti  di  tipo  diretto  (ad  es.  dovuti  alla
collisione degli animali con parti dell'impianto) o indiretto (dovuti
ad  es.  alla  modificazione  o  perdita   di   siti   alimentari   e
riproduttivi) 
Agli  impatti  su  flora  e  fauna  possono  inoltre  essere   legate
conseguenze generali sugli ecosistemi. 
Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di  costruzione
dell'impianto eolico, che nella successiva fase di esercizio. 
Di seguito vengono indicate, dunque, le informazioni  che  dovrebbero
essere inserite nello Studio di Impatto Ambientale, qualora previsto,
al fine di valutare tali impatti. 
4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora 
La descrizione dello stato iniziale dei  luoghi  dovra'  generalmente
comprendere: 
- Analisi vegetazionale e floristica sul sito e  sull'area  vasta  ed
individuazione  degli  habitat  delle  specie  di  flora  di   pregio
naturalistico (specie elencate in: normative regionali,  Libro  Rosso
delle  piante  d'Italia,  Liste  rosse  regionali,  IUCN,   Direttive
comunitarie) ; 
Analisi degli impatti 
- Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano
su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione  di
nuove strade di servizio e delle fondazioni per  gli  aerogeneratori;
interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il
trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto,
ecc.). 
- Deve essere evitato/minimizzato  il  rischio  di  erosione  causato
dalla  impermeabilizzazione  delle  strade  di   servizio   e   dalla
costruzione dell'impianto. 
4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna 
L'analisi  dello  stato  iniziale  dei  luoghi  dovra'   generalmente
comprendere: 
- Analisi faunistica sulle principali specie  presenti  nell'area  di
intervento e nell'area circostante, con particolare riferimento  alle
specie  di  pregio  (IUCN,  Convenzioni   internazionali,   Direttive
comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali; normative regionali); 
- Individuazione  cartografica  dei  Siti  Natura  2000,  delle  aree
naturali  protette  e  delle  zone  umide,  di  aree  di   importanza
faunistica  quali  siti  di  riproduzione,  rifugio,  svernamento   e
alimentazione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di
nidificazione e di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzati
dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da
popolazioni di chirotteri; l'individuazione deve essere supportata da
effettivi e documentabili  studi  di  settore  reperibili  presso  le
pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, universita', ecc. 
- Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di  valutare  la
possibile interazione con l'avifauna. 
Analisi degli impatti 
- Deve essere effettuata l'analisi degli impatti distintamente  sulle
sulle specie piu' sensibili e su quelle  di  pregio  (in  particolare
sull'avifauna  e  sui  chirotteri);  valutando  i  seguenti  fattori:
modificazione dell'habitat, probabilita' di decessi  per  collisione,
variazione della densita' di popolazione. 
4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi 
L'analisi dello  stato  iniziale  dei  luoghi  dovrebbe  generalmente
comprendere: 
- L'individuazione delle principali unita' ecosistemiche presenti nel
territorio interessato dall'intervento. 
- L'analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta in
evidenza la  funzione  delle  singole  unita'  ecosistemiche.  Devono
essere descritte le componenti abiotiche e biotiche delle  principali
unita' ecosistemiche, di ciascuna  unita'  ecosistemica,  e  la  loro
dinamica con  particolare  riferimento  alla  relazione  fra  i  vari
popolamenti faunistici e al ruolo svolto dalle catene alimentari. 
Analisi degli impatti 
-  E'  opportuno  valutare   i   possibili   impatti   sulle   unita'
ecosistemiche di particolare rilievo  (boschi,  corsi  d'acqua,  zone
umide, praterie primarie, ecc.). 
4.4. Misure di mitigazione 
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: 
a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere  e
di esercizio; 
b) contenimento dei tempi di costruzione; 
c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate  a  servizio  degli
impianti  (chiusura  al  pubblico   passaggio   ad   esclusione   dei
proprietari)  ed  utilizzo  esclusivamente  per   le   attivita'   di
manutenzione degli stessi; 
d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocita'
di rotazione delle pale e privi di tiranti; 
e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere
e  restituzione  alle  condizioni  iniziali  delle  aree  interessate
dall'opera non piu' necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di
cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non e'  piu'  possibile
il ripristino, e' necessario avviare un piano di recupero  ambientale
con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione
autoctona; 
f) Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle  pale,  tali  da
aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna; 
g) Inserimento di eventuali interruttori e trasformatori  all'interno
della cabina; 
h) Interramento o isolamento per  il  trasporto  dell'energia  su  le
linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad  alta
tensione potranno essere previsti spirali o sfere colorate; 
i) Durante la fase di cantiere dovranno essere  impiegati  tutti  gli
accorgimenti tecnici possibili  per  ridurre  il  piu'  possibile  la
dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti. 
 
5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO 
5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche 
Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete  viaria
scarsa o inesistente, oppure  la  conformazione  orografica  presenti
forti acclivita', devono essere valute e ponderate le diverse opzioni
per la realizzazione  di  nuove  strade  o  l'adeguamento  di  quelle
esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto. 
Andra'  valutata  con  attenzione   l'ubicazione   delle   torri   in
prossimita' di aree caratterizzate  da  situazioni  di  dissesto  e/o
rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto  Idrogeologico
(P.A.I.) elaborati dalle competenti  Autorita'  di  Bacino  ai  sensi
della legge 183/1989 e successive modificazioni 
Andranno valutate le modalita' di ubicazione degli impianti  e  delle
opere connesse, in prossimita' di compluvi e torrenti montani  e  nei
pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi. 
In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite,
con riferimento a un'area sufficientemente grande  da  consentire  un
corretto inquadramento dell'intervento: 
1. localizzazione delle pale o dei tralicci; 
2. la viabilita' esistente; 
3. i tratti di strade esistenti da adeguare; 
4. le strade da realizzare; 
5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale; 
6. la rete elettrica esistente; 
7. le cabine da realizzare. 
Il  progetto  preliminare  o  definitivo  delle  strade  di   accesso
all'impianto deve essere corredato dai profili  altimetrici  e  dalle
sezioni tipo; ove l'acclivita' e' elevata, dovranno essere  elaborate
sezioni  specifiche  da  cui   risulti   possibile   evidenziare   le
modificazioni che saranno apportate in  quella  sede.  Tali  sezioni,
accompagnate  da  una  simulazione   fotografica,   dovranno   essere
riportate nello studio di impatto ambientale. 
Il  progetto  statico,  da  presentare  prima  del  rilascio   finale
dell'autorizzazione, dovra' includere: 
- le caratteristiche costruttive delle fondazioni in  cemento  armato
degli aerogeneratori; 
- le caratteristiche geotecniche del  terreno  secondo  la  relazione
geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27  del
D.P.R. n. 554/99. 
5.2 Analisi della fase di cantiere 
Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle
componenti  dell'impianto  fino  al  sito  prescelto,   privilegiando
l'utilizzo di  strade  esistenti  ed  evitando  la  realizzazione  di
modifiche ai tracciati, compatibilmente con le varianti necessarie al
passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali. 
Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in  cui
potranno essere scomposti i componenti dell'impianto  ed  i  relativi
mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente  da  privilegiare
quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi  minimali
alla viabilita' esistente. 
Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto
essi andranno accuratamente individuati, preferendo quelle  soluzioni
che  consentano  il  ripristino  dei  luoghi  una  volta   realizzato
l'impianto. 
Dovra' essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di
dilavamento delle aree di cantiere che  consenta  la  raccolta  delle
acque  di  qualsiasi  origine   (meteoriche   o   provenienti   dalle
lavorazioni) per il successivo convogliamento  al  recettore  finale,
previo eventuale trattamento necessario  ad  assicurare  il  rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente. 
E' opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino
morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento  di
terra, ripristino della viabilita' pubblica e privata, utilizzata  ed
eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. 
5.3. Misure di mitigazione 
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: 
a) minima distanza di  ciascun  aerogeneratore  da  unita'  abitative
munite di abitabilita', regolarmente censite e  stabilmente  abitate,
non inferiore ai 200 m; 
b) minima distanza  di  ciascun  aerogeneratore  dai  centri  abitati
individuati dagli strumenti urbanistici vigenti  non  inferiore  a  6
volte l'altezza massima dell'aerogeneratore; 
c) E'  opportuno  realizzare  il  cantiere  per  occupare  la  minima
superficie  di  suolo,  aggiuntiva   rispetto   a   quella   occupata
dall'impianto e che interessi preferibilmente,  ove  possibile,  aree
degradate da recuperare o comunque suoli gia' disturbati e  alterati;
(questa frase e' in netto contrasto con quanto  detto  in  precedenza
sul preferire aerogeneratori con taglie maggiori, infatti a  maggiore
dimensione delle  macchine  corrisponde  necessariamente  un'area  di
antiere maggiore!) 
d)  utilizzo  dei  percorsi  di  accesso  presenti  se   tecnicamente
possibile ed  adeguamento  dei  nuovi  eventualmente  necessari  alle
tipologie esistenti; 
e) contenimento dei tempi di costruzione; 
f) deve essere posta attenzione alla stabilita' dei  pendii  evitando
pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione.  Nel  caso
di  pendenze  superiori  al  20%  si   dovra'   dimostrare   che   la
realizzazione di impianti eolici non produrra' ulteriori processi  di
erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico; 
g) gli sbancamenti e i riporti di  terreno  dovranno  essere  i  piu'
contenuti possibile; 
h) deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla
rete elettrica aerei qualora l'interramento sia insostenibile  da  un
punto di vista ambientale, geologico o archeologico. 
 
6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE 
6.1. Analisi delle sorgenti sonore 
Il rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della
vena fluida con le pale del  rotore  in  movimento  e  dipende  dalla
tecnologia adottata per le pale e dai materiali isolanti  utilizzati.
La distanza piu' opportuna tra i potenziali  corpi  ricettori  ed  il
parco eolico dipende dalla topografia locale,  dal  rumore  di  fondo
esistente, nonche' dalla taglia del progetto da realizzare. Anche  se
studi hanno dimostrato che a  poche  centinaia  di  metri  il  rumore
emesso dalle turbine eoliche e'  sostanzialmente  poco  distinguibile
dal rumore di fondo e che all'aumentare del vento si incrementa anche
il rumore di fondo, mascherando cosi' quello emesso  dalle  macchine,
risulta comunque opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine
di verificare l'osservanza  dei  limiti  indicati  nel  D.P.C.M.  del
14.11.1997 e  il  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  zonizzazione
acustica  comunale  ai  sensi  della  L.   447/95   con   particolare
riferimento ai ricettori sensibili.. 
E'  opportuno  eseguire  i  rilevamenti  prima  della   realizzazione
dell'impianto  per  accertare  il  livello  di  rumore  di  fondo  e,
successivamente, effettuare una previsione dell'alterazione del clima
acustico prodotta dall'impianto, anche al fine di adottare  possibili
misure di  mitigazione  dell'impatto  sonoro,  dirette  o  indirette,
qualora siano  riscontrati  livelli  di  rumorosita'  ambientale  non
compatibili con la zonizzazione acustica  comunale,  con  particolare
riferimento ai ricettori sensibili. 
6.2. Analisi delle  interferenze  elettromagnetiche  ed  interferenze
sulle telecomunicazioni 
L'interferenza elettromagnetica  causata  dagli  impianti  eolici  e'
molto ridotta nei casi in  cui  il  trasporto  dell'energia  prodotta
avviene  tramite  l'utilizzo  di  linee  di  trasmissione  esistenti.
Diverso e' il caso in cui le  linee  elettriche  siano  appositamente
progettate e costruite, per il quale, qualora si trattasse  di  linee
AT, a completamento  dell'eventuale  studio  di  impatto  ambientale,
dovra' essere allegata una relazione tecnica  di  calcolo  del  campo
elettrico  e  del  campo  di  induzione  magnetica   (corredata   dai
rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti  della
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dei relativi decreti attuativi. 
In relazione al tratto della centrale  in  media  tensione  (MT),  la
relazione dovra' dimostrare il rispetto dei limiti  di  qualita'  del
campo elettrico e del campo  d'induzione  magnetica,  indicati  dalla
normativa in vigore, presso tutte i  punti  potenzialmente  sensibili
lungo il percorso del cavidotto. 
Gli  aerogeneratori  possono  anche  essere  fonte  di   interferenza
elettromagnetica a causa della riflessione e della  diffusione  delle
onde radio che investono la struttura, ovverosia possono influenzare:
le caratteristiche  di  propagazione  delle  telecomunicazioni  (come
qualsiasi ostacolo) e la forma del  segnale  ricevuto  con  eventuale
alterazione  dell'informazione.  Dovra'  quindi  essere  valutata  la
possibile interferenza. 
6.3. Misure di mitigazione 
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: 
a) Utilizzo di generatori a  bassa  velocita'  e  con  profili  alari
ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro; 
b) previsione di una adeguata  distanza  degli  aerogeneratori  dalla
sorgente  del  segnale  di   radioservizio   al   fine   di   rendere
l'interferenza irrilevante; 
c) utilizzo, laddove possibile, di linee di trasmissione esistenti; 
d) far confluire le linee ad Alta Tensione in un  unico  elettrodotto
di collegamento, qualora sia tecnicamente possibile e se la  distanza
del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta; 
e) utilizzare; laddove possibile; linee interrate con una profondita'
minima di 1 m; protette e  accessibili  nei  punti  di  giunzione  ed
opportunamente segnalate; 
f) posizionare, dove possibile, il  trasformatore  all'interno  della
torre. 
 
7. INCIDENTI 
7.1. Analisi dei possibili incidenti 
E' opportuno prendere  in  esame  l'idoneita'  delle  caratteristiche
delle macchine, in relazione alle condizioni  meteorologiche  estreme
del sito. In tal senso: 
-   andrebbe   fornita   opportuna   documentazione   attestante   la
certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400; 
- andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso
di rottura accidentale. 
Deve essere assicurata la protezione dell'areogeneratore in  caso  di
incendio  sia  in  fase  di  cantiere  che  di  esercizio  anche  con
l'utilizzo di dispositivi portatili (estintori). 
Andra' assicurato un adeguato trattamento e  smaltimento  degli  olii
derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (D Lgs.  n.  95
del  27  gennaio  1992,  Attuazione  delle  Direttive  75/439/CEE   e
87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati). 
7.2. Misure di mitigazione 
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: 
a) La distanza di ogni turbina eolica da  una  strada  provinciale  o
nazionale  deve  essere  superiore  all'altezza  massima   dell'elica
comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150  m  dalla  base
della torre. 
 
8. IMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONI 
Qualora nelle prossimita' del sito oggetto  dell'installazione  siano
presenti  particolari  strutture   quali   aeroporti;   apparati   di
assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico,
devono essere adottate soluzioni  progettuali  atte  a  evitare  ogni
interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture
stesse. 
 
9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL'IMPIANTO E DISMISSIONE 
Al termine della vita utile  dell'impianto  si  deve  procedere  alla
dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe
allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione,
etc.).  a  tale  riguardo  il  proponente  fornira'  garanzia   della
effettiva dismissione e del ripristino  del  sito  con  le  modalita'
indicata al paragrafo 5.3, lettera g). 
Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale  dismissione  degli
impianti,  il  progetto   di   ripristino   dovra'   documentare   il
soddisfacimento dei seguenti criteri: 
- annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto  il
profilo del suolo per almeno 1 m; 
- rimozione completa  delle  linee  elettriche  e  conferimento  agli
impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente; 
- obbligo di comunicazione, a tutti i soggetti pubblici interessati. 
Qualora l'impianto risulti non operativo  da  piu'  di  12  mesi,  ad
eccezione di  specifiche  situazioni  determinate  da  interventi  di
manutenzione  ordinaria  o  straordinaria,  il  proprietario   dovra'
provvedere alla sua dismissione  nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003.